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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2021

Cassazione n. 40225/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 43-10044/2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Cagliari, con sentenza emessa in data 20 ottobre 2021, ha confermato la sentenza deliberata dal tribunale di Cagliari in data 22 novembre 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 635 comma secondo n. 1) cod. pen..

Considerato che le doglianze contenute nel ricorso, che contestano il vizio motivazionale in ordine alla responsabilità penale del prevenuto per il reato ascrittogli, sono inammissibili poiché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici [si vedano, in particolare, pag. 6 e ss. della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale - con motivazione che si salda ed integra a quella del primo giudice - ha già dato ampiamente conto delle ragioni inerenti alla ritenuta responsabilità penale del prevenuto, suffragata da un corposo compendio probatorio assistito da indubbia valenza logica, che non ammette altra plausibile spiegazione che non sia quella della responsabilità dell'imputato, così fornendo articolata e corretta risposta alle critiche della difesa].

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 27/9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 43-10044/2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Cagliari, con sentenza emessa in data 20 ottobre 2021, ha confermato la sentenza deliberata dal tribunale di Cagliari in data 22 novembre 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 635 comma secondo n. 1) cod. pen.. Considerato che le doglianze contenute nel ricorso, che contestano il vizio motivazionale in ordine alla responsabilità penale del prevenuto per il reato ascrittogli, sono inammissibili poiché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici [si vedano, in particolare, pag. 6 e ss. della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale - con motivazione che si salda ed integra a quella del primo giudice - ha già dato ampiamente conto delle ragioni inerenti alla ritenuta responsabilità penale del prevenuto, suffragata da un corposo compendio probatorio assistito da indubbia valenza logica, che non ammette altra plausibile spiegazione che non sia quella della responsabilità dell'imputato, così fornendo articolata e corretta risposta alle critiche della difesa]. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27/9
Sentenza Cassazione n. 40225/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris