CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 febbraio 1982
Cassazione n. 42118/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/02/1982 avverso la sentenza del 26/05/2021 del TRIBUNALE di ROMAtclato avviso alle parti; —1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile; rilevato che, sebbene l'istituto della conversione dei mezzi di impugnazione previsto dall'art. 568, comma 5 cod. proc. pen., ispirato al principio di conservazione degli atti, determini l'automatico trasferimento del procedimento dinanzi al giudice competente per la sua impugnazione secondo le ordinarie norme processuali, ciò non si traduce tuttavia in una deroga, non consentita dal principio del favor impugnationis, alle regole proprie del singolo mezzo di gravame correttamente qualificato, dovendo l'atto convertito avere i requisiti di sostanza e di forma propri dell'impugnazione che avrebbe dovuto essere proposta (Sez. 4, Sentenza n. 5291 del 22/12/2003 - dep. 10/02/2004, Stanzani, Rv. 227092); rilevato che tra i requisiti essenziali previsti a pena di inammissibilità per il ricorso per cassazione rientra, ai sensi dell'art. 613 1 comma cod. proc. pen., così come novellato dalla L. 23.6.2017 n.103, la sottoscrizione dell'atto, così come delle memorie o motivi nuovi, da parte dei difensori specificamente abilitati, e perciò iscritti all'apposito albo dei professionisti ammessi all'esercizio del patrocinio in sede di legittimità, sulla quale certamente non influisce il principio di conversione del mezzo di impugnazione posto che diversamente opinando verrebbero automaticamente elusi, in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso, gli obblighi posti a carico di chi abbia proposto il corretto mezzo di impugnazione, posto in una condizione deteriore rispetto a chi sia incorso nell'errore iniziale (Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013 - dep. 04/12/2013, Scolaro, Rv. 258000); rilevato conseguentemente che il ricorso, impropriamente definito come appello, redatto e sottoscritto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Cassino deve essere dichiarato inammissibile non risultando che costui, fiduciariamente nominato, sia iscritto all'Albo speciale della Corte di Cassazione; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 c.p., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, fissata come in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 14 ottobre 2022 Il Consigliere estensore I