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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39822/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la qualificazione giuridica della condotta contestata al capo 11) di imputazione, non è consentito in quanto concernente una questione non oggetto di rinvio da parte della Corte di cassazione, che aveva già scrutinato il motivo ritenendolo del tutto infondato (si veda, in particolare, pag. 25 della sentenza di annullamento con rinvio della sesta sezione penale di questa Corte); che l'assoluzione dal reato associativo non involge il decisum di infondatezza adottato dalla Suprema Corte poiché, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, riguarda un tema di doglianza autonomo e relativo a differenti elementi di fatto, non più sindacabili poiché oggetto di giudicato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la qualificazione giuridica della condotta contestata al capo 11) di imputazione, non è consentito in quanto concernente una questione non oggetto di rinvio da parte della Corte di cassazione, che aveva già scrutinato il motivo ritenendolo del tutto infondato (si veda, in particolare, pag. 25 della sentenza di annullamento con rinvio della sesta sezione penale di questa Corte); che l'assoluzione dal reato associativo non involge il decisum di infondatezza adottato dalla Suprema Corte poiché, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, riguarda un tema di doglianza autonomo e relativo a differenti elementi di fatto, non più sindacabili poiché oggetto di giudicato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co
Sentenza Cassazione n. 39822/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris