CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09564/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2022 del TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Sulla confisca del denaro (unico motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]) il riscorso, articolato in fatto, risulta estremamente generico; inoltre, la sentenza, ex art. 444 cod. proc. pen., adeguatamente motiva ritenendo il denaro profitto del reato (oggetto di compravendita di sostanza stupefacente), come emergente dalle stesse dichiarazioni del ricorrente, oltre che dalla circostanza che trattasi di soggetto senza occupazione stabile, adeguatamente remunerata e, soprattutto, dedito alla vendita di sostanze stupefacenti. Nessun elemento contrario viene d'altronde indicato, anche in sede di ricorso per cassazione. Solo in via generica senza riferimenti ad atti del processo si ritiene la somma di C 475,00 non provento dello spaccio. Del resto, nell'imputazione sono contestate plurime cessioni di stupefacente. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i