CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 aprile 2023
Cassazione n. 13852/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 3282– 20 17 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA , [OSCURATO:PERSONA] N. 12, presso gli uffici dell’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che larappresenta e difende; - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 920 /2016 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, pubblicata il 20/07/2016 R.G. n.301/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 06/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’appello di Messina ha respinto l’appello proposto dalla locale Università degli Studi avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] esperto linguistico [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.3282/2017 Cron. Rep. Ud.06/04/2023 CC Ospina, collaboratore esperto linguistico di lingua spagnola, ed aveva accertato il diritto dell’originaria ricorrente, assunta a tempo indeterminato a seguito di procedura di stabilizzazione, a conservare l’inquadramento nella qualifica di C.E.L., con conseguente applicazione di tutti gli istituti contrattuali, economici e normativi, previsti per i collaboratori e con condanna dell’amministrazione convenuta al pagamento della retribuzione spettante per il servizio svolto in eccedenza rispetto alle500 ore corrispondenti all’orario massimo di lavoro, fissatoper la categoria dalla contrattazione collettiva; 2. la Corte territoriale, riassunti i fatti di causa, ha osservato, in sintesi, che la procedura di stabilizzazione si era perfezionata con riferimento allo speciale ruolo di collaboratore esperto linguistico, riconosciuto alla Ospina sin dalla data della sua prima assunzione a tempo determinato, tanto che nel decreto l’Università, nel prevedere l’inquadramento in D, posizione economica D1, aveva richiamatoanche la qualifica di C.E.L.; 3. il giudice d’appello ha aggiunto che il regolamento di ateneo imponeva che la stabilizzazione avvenisse con riferimento «all’ultima qualifica e categoria rivestite dal personale» e, pertanto,non poteva l’Università modificare l’inquadramento della Ospina e sottrarre il rapporto di lavoro con la stessa instaurato dall’applicazione della disciplina dettata per i C.E.L.dal CCNL del 1996, applicabile per effetto del rinvio contenuto nel C.C.N.L. 13 maggio 2003; 4.ha precisato, infine, che la legge non impediva la stabilizzazione dei collaboratori esperti linguistici, in presenza dei requisiti e dei presupposti richiesti, né il contratto collettivo del 2003 imponeva l’attribuzione di una diversa qualifica nel prevedere che le università potessero riservare ai C.E.L., per un periodo di cinque anni, posti delle categorie D e EP; 5. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’Università degli Studi di Messina sulla base di un unico motivo, al quale ha opposto difese, con controricorso illustrato da memoria, [OSCURATO:PERSONA]. CONSIDERATO CHE1.l’Università ricorrente denuncia, con un unico motivo formulato ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la «violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, inspecie dei commi 1 e 3 dell’art. 22 del CCNL sottoscritto il 13 maggio 2003 e dell’art. 1, commi 519 e ss. della legge 296 del 2006» e sostiene, in sintesi, che la stabilizzazione sarebbe stata nella specie disposta utilizzando la riserva di posti nella categoria D,prevista dall’art. 22 del CCNL 2003; aggiunge che l’originaria ricorrente, partecipando alla procedura, aveva volontariamente accettato il diverso inquadramento offerto, sicché non poteva, a stabilizzazione avvenuta , rivendicare la qualifica di C.E.L.; 2. deve essere rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla controricorrente sul rilievo che sarebbe inesistente la notifica dell’atto effettuata presso il procuratore costituito nel giudizio di primo grado anziché in quello d’appello; 2.1. le Sezioni Unite di questa Corte, risolvendo un contrasto sorto nella giurisprudenza di legittimità, hanno enunciato il principio, di carattere generale, secondo cui l'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabilenelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere qualificabile un atto come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità, ed hanno, poi, nello specifico affermato che l a notificazione del ricorso « eseguita presso il difensore domiciliatario della controparte per il giudizio di primo grado, anziché presso il difensore costituito nel giudizio di appello e presso il quale essa aveva eletto domicilio per tale grado del processo, è affetta da nullità per violazione dell'art. 330 cod. proc. civ., sanata dall'avvenuta costituzione della parte medesima» (Cass. S.U. n. 14916/2016); 2.2. dal richiamato principio discende che nella fattispecie la nullità della notificazione è stata sanata dalla costituzione in giudizio della controricorrente; 3. il ricorso è infondato, nella parte in cui assume che la stabilizzazione dei C.E.L. può essere disposta solo a condizione che l’inquadramento avvenga nelle aree D o EP, ed è inammissibile per il resto;3.1. l’art. 4 del d.l. 21 aprile 1995 n. 120, convertito con modificazioni nella l. 21giugno 1995 n. 236, prevede, al comma 2, che le Università possono assumere, compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci, «con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo indeterminato, ovvero, per esigenze temporanee, con contratto a tempo determinato» «collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre, in possesso di laurea o titolo universitario straniero adeguato alle funzioni da svolgere»; la disposizione, quanto alla disciplina del rapporto, rinvia alla contrattazione collettiva nazionale, nella specie intervenuta già con il CCNL 21 maggio 1996 che, all’art. 51, disciplina compiutamente il rapporto intercorrente con i collaboratori esperti linguistici, stabilendone le mansioni, l’orario di lavoro, il trattamento retributivo fondamentale; 3.2. detta disciplina è stata richiamata dal CCNL 13 maggio 2003 che, all’art. 22, comma 3, ha previsto anche una riserva di posti in favore dei collaboratori in servizio alla data di stipulazione del CCNL nelle categorie EP e D ( I CEL in servizio alla data di entrata in vigore del presente CCNL hanno diritto ad una riserva di posti che le Università, nelle categorie D e EP dell’area tecnico- scientifica potranno ricoprire nel periodo di 5 anni a decorrere dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Tali posti riservati saranno attribuiti mediante prova selettiva, e comunque nel puntuale rispetto delle sentenze n. 1/99 e n. 194/2002 della Corte Costituzionale.); con la disposizione in parola le parti collettive hanno inteso agevolare l’uscita dalla precarietà dei collaboratori assunti a tempo determinato consentendo agli stessi di partecipare a procedure riservate ai fini dell’assunzione nelle aree D e EP,ma, all’evidenza, non hanno soppresso la categoria dei C.E.L., espressamente tipizzata e disciplinata dal legislatore,né hanno esteso a questi ultimi la disciplinacontrattualedettata, quanto agli aspetti retributivi e normativi, per i dipendenti inquadrati nelle posizioni sopra indicate, tanto che la differenziazione è stata richiamata nelle tornate contrattuali successive e da ultimo nei CCNL 19.4.2018 e 6.12.2022 per il comparto istruzione e ricerca ( cfr. le tabelle retributive allegate che differenziano gli incrementi previsti per i C.E.L.da quelli stabiliti per le aree EP e D);3.3. con l’art. 1, comma 519, della legge n. 296/2006 il legislatore ha consentito alle amministrazioni pubbliche la «stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. »; la legge in parola non contiene alcuna disposizione dalla quale si possa evincere che da dette procedure siano stati esclusi i collaboratori esperti linguistici, atteso che, da un lato, la norma fa riferimento a tutto il personale non dirigenziale,e, ferma restando la necessità delle ulteriori condizioni, non prevede alcuna esclusione; dall’altro la norma istitutiva della categoria dei collaboratori esperti linguistici, ossia il richiamato art. 4 del d.l. n. 120/1995, tuttora vigente, consente l’assunzione dei collaboratori esperti linguistici sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, sicché non impedisce che possa essere instaurato uno stabile rapporto di impiego con inquadramento nella qualifica in parola; correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha escluso la fondatezza del gravame nella parte in cui, reiterando argomenti già disattesi dal Tribunale, aveva sostenuto che la stabilizzazione sarebbe stata possibile solo nella categoria D; 4. per il resto il ricorso è inammissibile,perché sviluppa argomenti che presuppongono un accertamento di fatto diverso da quello che si legge nella sentenza impugnata; è utile ribadire che la Corte territoriale ha evidenziato che la stabilizzazione si era «perfezionata proprio con riferimento allo speciale ruolo di collaboratore esperto linguistico, già riconosciuto alla lavoratrice fin dai contratti a tempo determinato e confermato dello stesso decreto di stabilizzazione n. 260/2008 e nel contratto di lavoro a tempo indeterminato»; l’ Università ricorrente, nel sostenere che la Ospina partecipando alla procedura aveva accettato il diverso inquadramento offerto al momento della indizione, ossia quello nella categoria D, nella sostanza prospetta una diversa ricostruzione dei fatti, riservata al giudice del merito, il quale, dopo avere sottolineato che la procedura in questione non era limitata nei termini sostenuti dall’appellante, ha fatto corretta applicazione del principio di diritto, già enunciato da questa Corte, seppure ad altri fini, secondo cui la stabilizzazione deve avvenire nel profilo posseduto al momento dell’indizione della procedura (cfr. Cass. n. 297/2023; Cass. n. 22054/2022; Cass. n. 31112/2021), principio affermato anche nel Regolamento di Ateneo; 4.1. va richiamato l’orientamento consolidato di questa Corte secondo cui il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie normativa astratta e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di una errata ricostruzione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione, nei limiti fissati dalla normativa processuale succedutasi nel tempo. Il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi è, dunque, segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. fra le più recenti Cass. n. 26033/2020; Cass. n. 3340/2019; Cass. n. 640/2019; Cass. n. 24155/2017); è stato altresì affermato che nella deduzione del vizio di violazione di legge o di disposizioni di contratto collettivo è onere del ricorrente indicare non solo le norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, svolgere specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione ( Cass. n. 17570/2020; Cass. n. 16700/2020);4.2. nella specie il ricorso, ferma l’infondatezza dell’unico argomento sviluppato quanto all’interpretazione dell’art. 22 del CCNL 2003, per il resto assume a presupposto una ricostruzione dei fatti storici smentita dalla sentenza impugnata e va, pertanto, dichiarato inammissibile inparte qua; 5. al rigetto del ricorso consegue la condanna dell’Università al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, da distrarre in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha reso la prescritta dichiarazione; 6. si deve dare attodella sussistenza delle condizioni processuali di cui all'art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, perché l'esenzione prevista in via generale dal richiamato d.P.R. opera per le Amministrazioni dello Stato e non per gli enti pubblici autonomi, seppure autorizzati ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato (sulla natura delle Università e sulla disciplina del patrocinio cfr. Cass. S.U. n. 24876/2017; cfr. anche Cass. n. 20682/2020). P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 5.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processu