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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 marzo 2026

Cassazione n. 06010/2026

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seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 6324del ruolo generale dell’anno 2021, proposto Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]: Tributi [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliata pressolo studio dell’ultimo difensore in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 441 nonché pressol’indirizzo di posta elettronica del primo difensore(PEC): [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- per la cassazione della sentenzan.531/03/2020, della Commissione tributaria regionale del Piemonte depositata in data 27 luglio 2020, non notificata; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 marzo 2026 dal [OSCURATO:PERSONA] Viscido di Nocera; [OSCURATO:PERSONA] 1.Dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa si evince che: 1) previa richiesta da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] della DP di Cuneo di documentazione contabile e fiscale relativa all’anno di imposta 2012, mediante notifica di questionario, l’Ufficio aveva emesso nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., esercente attività di “costruzione di opere idrauliche”, avviso di accertamento con il quale, per tale annualità, aveva contestato: a) l’indebita deduzionepro- quota dell’ammortamento di costi capitalizzati sul conto “ immobilizzazioni strumentali macchine d’ufficio, elettromeccaniche e elettriche”e detrazione della relativaIva, in relazione alla fattura n. 9 del 30.5.2009, emessa da [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale Euroedil, afferente ad operazioni ritenute oggettivamente inesistentiattesa la genericità della indicazione nella fattura dei pretesi lavori effettuati in subappalto da Ciuti, la chiusura della partita Iva in data 31.12.2004 e la cancellazione dell’attività di quest’ultimo presso la CCIAA, la mancata esibizione della relativa documentazione giustificativa e del certificato di regolarità contributiva nonché il mancato riferimento a tali lavori nel [OSCURATO:PERSONA] della Sicurezza e nel Piano di Coordinamento della Sicurezza; b) l’indebita deduzionepro-quota d ell’ammortamento e di detrazione di Iva, relativamente alle spese per lavori di costruzione di immobile ritenuto non strumentale, destinato a privata abitazione di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della società contribuente; 2) avverso il suddett o avvis o , l’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva proposto ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Cuneo eccependo, in via preliminare, la nullità dell’avviso per difetto di sottoscrizione, per mancato contraddittorio endoprocedimentale e difetto di motivazione; nel merito, aveva dedottoil difetto di prova circa la non strumentalità del bene immobile e la erronea applicazione della normativa sulle operazioni oggettivamente inesistenti;2) con sentenza n. 65/01/2019, la CTP di Cuneo,dopo avere respinto le eccezioni preliminari, aveva accolto il ricorso ritenendolo fondato nel merito per entrambi i rilievi;3) avverso la sentenza di primo grado, l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Piemonte insistendo per la legittimità delle riprese; 4) la società contribuente aveva controdedotto ribadendo le argomentazioni già spiegate con il ricorso introduttivo; 5) con sentenza n.531/03/2020, depositata in data 27 luglio 2020,la CTR del Piemonte aveva rigettatol’appello dell’Ufficio.

2. Avverso la suddetta sentenza, l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato atre motivi.

3. Si è costituita, con controricorso,la società contribuente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione degli artt. 111, comma 6, Cost., 132, comma 2, n. 4 c.p.c., 36, comma 1, n. 4 del d.lgs. n. 546/92 per avere la CTR, con una motivazione apparente o comunque perplessa, ritenuto illegittimo l’avviso in questione fondando la decisione unicamente sull’illegittimo apprezzamento delle risultanze del processo penale.

In particolare, ad avviso dell’Agenzia, la CTR non avrebbe indicato i motivi per i quali aveva considerato realmente eseguite le prestazioni di cui alla fattura n. 9 del 30.5.2009 emessa da [OSCURATO:PERSONA] e direttamente utilizzato dalla società l’immobile accatastato A/2 (civile abitazione) come ufficio di rappresentanza, essendo l’unico argomento rinvenibile nella sentenza quello relativo al giudicato penale (sentenza n. 1844/2016 del Tribunale di Cuneo).

Pertanto, la CTR avrebbe ritenuto: 1) effettivamente eseguite le prestazioni di cui alla fattura n. 9 senza prendere posizione sui rilievi dell’Ufficio ( la genericità del documento fiscale , il carattere di evasore totale di [OSCURATO:PERSONA] stante la chiusura della partita Iva in data 31.12.2004 e la cancellazione dell’attività presso la CCIAA, la mancata esibizione da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] della relativa documentazione giustificativa e del certificato di regolarità contributiva nonché il mancato riferimento a tali lavori nel [OSCURATO:PERSONA] della Sicurezza e nel Piano di Coordinamento della Sicurezza); 2) l’immobile in questione come bene strumentale affermando che la contribuente lo aveva utilizzato direttamente come ufficio di rappresentanza senza prendere in considerazione né l’accesso breve presso l’immobile effettuato dai verificatori né la rilevata destinazione d’uso dell’immobile (abitazione di tipo civile) risultante dalla visura catastale. 1.1.Il secondo motivo -da esaminare in via preliminare avendo, in ipotesi, una valenza assorbente –è, in parte inammissibile e, in parte, infondato. 1.2.In primo luogo, il motivo non coglie il decisum nella parte in cui assume che l’unico argomento rinvenibile nella sentenza impugnata sarebbe costituito dal riferimento al giudicato penale (sentenza n. 1844/2016 del Tribunale di Cuneo) atteso che il richiamo a detta pronuncia -con la quale era stato assolto il legale rappresentante della società contribuente dal reato di utilizzo fatture asseritamente false ex art. 2 del d.lgs. n. 74/2000-è stato effettuato dal giudice di appello al fine di supportare la convinzione circa la non falsità della fattura n. 9 emessa da [OSCURATO:PERSONA] e,dunque, circa l a effettività delle prestazioni fatturate (oggetto del primo rilievo). 1.3.Infondato è il motivo nella parte in cui denuncia la mancata esplicitazione da parte della CTR delle ragioni della decisione in relazione ai rilievi operati dall’Agenzia.

In particolare, in punto di diritto, per quanto di interesse, la CTR ha osservato che: a ) quanto al rilievo di indebita deduzione pro - quota dell’ammortamento di costi e detrazione della relativa Iva, in relazione alla fattura n. 9 del 30.5.2009, emessa da [OSCURATO:PERSONA], ritenuta afferente ad operazioni oggettivamente inesistenti, dalla documentazione in atti non risultavano elementi di falsità, essendo state le prestazioni realmente eseguite; peraltro, con la sentenza del Tribunale penale di Cuneo, n. 1844 del 2016, era stato assolto [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della società dal reato di utilizzo di false fatture per il periodo 2008; per quanto non sussistesse automatica efficacia del giudicato penale nel processo tributario, stante la autonomia tra i due giudizi, tutte le sentenze penali di assoluzione (con esclusione della falsità delle fatture emesse da Ciuti), essendo passate in giudicato, assumevano una valenza di prova presuntiva favorevole alla contribuente; la cessazione dell’impresa si realizzava non con la chiusura della partita Iva ma con il mancato compimento di operazioni sia attive che passive per cui il compimento delle stesse comportava l’esercizio dell’attività di impresa; b) quanto al rilievo della indebita deduzione pro-quota dell’ammortamento e detrazione di Iva relativamente alle spese per lavori di costruzione di immobile ritenuto non strumentale, le quote di ammortamento erano state legittimamente dedotte atteso che il bene era utilizzato direttamente dalla società come ufficio di rappresentanza (per accoglienza clienti e riunioni); era quindi assolutamente carente la prova che (nel 2012) l’immobile non fosse stato utilizzato dalla società come bene strumentale per destinazione (ufficio di rappresentanza); peraltro, la rettifica dell’ Iva (originariamente detratta a seguito della mutata destinazione del bene effettuata nella dichiarazione Iva 2014 per l’annualità 2013) non essendo una dichiarazione integrativa, non concretava una ammissione di irregolarità contabile.

Né il giudice del merito deve dare conto di ogni allegazione, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132, n. 4, cod. proc. civ., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti non espressamente esaminati (Cass., Sez.

II, 25 giugno 2020, n. 12652; Cass., Sez.

I, 26 maggio 2016, n. 10937; Cass., Sez. 6-1, 17 maggio 2013, n. 12123). 2.Con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 20 del d.lgs. n. 74/2000 per avere la CTR - pur argomentando correttamente nelle premesse in ordine all’autonomia tra giudizio penale e tributario– ritenuto illegittimo l’avviso stante il carattere vincolante del giudicato formatosi con riguardo alla sentenza di assoluzione del legale rappresentante della società(sentenza n. 1844/2016 del Tribunale di Cuneo)senza porre a confronto il contenuto di tale decisione con gli altri elementi indiziari in ordine alla fittizietà della fatturaemersi nel corso delle verifiche dell’Ufficio. 2.1.Il motivo si profila inammissibile non essendo attinente al decisum.

2.2. Com’è noto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio tributario la sentenza penale irrevocabile, ancorché emessa con la formula “il fatto non sussiste”, non è idonea, in forza del disposto di cui all’art. 654 cod. proc. pen., ad esplicare alcun effetto vincolante nell’alveo del processo tributario, assumendo – per il principio della circolazione dei mezzi di prova – un rilievo solo quale elemento di prova.

Deve, infatti, escludersi la sussistenza di alcuna automatica autorità di cosa giudicata, attesa l'autonomia dei due giudizi, la diversità dei mezzi di prova acquisibili e dei criteri di valutazione (Cass. n. 27814 del 04/12/2020); pertanto, il giudice tributario, nell'esercizio dei propri poteri di valutazione della condotta delle parti e del materiale probatorio acquisito agli atti (art. 116 cod. proc. civ.), deve procedere ad un apprezzamento del contenuto della decisione resa in sede penale, ponendola a confronto con gli altri elementi di prova acquisiti al giudizio (Cass. n. 28174 del 24/11/2017; si vedano, altresì Cass. n. 10578 del 22/05/2015).

Inoltre, anche la sentenza penale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario, emessa con la formula "perché il fatto non sussiste", non assume efficacia di giudicato nel processo tributario, anche quando i fatti accertati in sede penale siano gli stessi per i quali l'Amministrazione finanziaria ha promosso l'accertamento nei confronti del contribuente, ma può essere presa in considerazione come possibile fonte di prova dal giudice tributario, il quale, nell'esercizio dei propri poteri di valutazione, deve verificarne la rilevanza nell'ambito specifico in cui detta decisione è destinata ad operare (Cass. n. 6918 del 20/03/2013; Cass. n. 2938 del 13/02/2015; Cass. n. 10578 del 2015, cit.; Cass. n. 17258 del 27/06/2019; Cass. n. 4645 del 21/02/2020; Cass. sez. trib. n. 21594/2025). 2.3.Nella sentenza impugnata la CTR, lungi dal fondare la convinzione circa la illegittimità del primo rilievo (relativo alla indebita deduzione pro - quota dell’ammortamento di costi e detrazione della relativa Iva, in relazione alla fattura n. 9 del 30.5.2009, emessa da [OSCURATO:PERSONA], ritenuta afferente ad operazioni oggettivamente inesistenti) esclusivamente sulle risultanze della sentenza penale, passata in giudicato,n. 1844/2016 del Tribunale di Cuneo di assoluzione del legale rappresentante della società contribuente (con esclusione della falsità delle fatture emesse da [OSCURATO:PERSONA]), dopo avere evidenziato l’autonomia tra il giudizio penale e quello tributario, ha apprezzato il contenuto di tale decisione - unitamente a quello delle altre sentenze penali passate in giudicatodel Tribunale di Cuneo di assoluzione - quale possibile fonte di prova della effettività delle operazioni fatturate da CiutiAttilio (“ assume una valenza di prova presuntiva favorevole al contribuente ”), ponendolo a supporto della propria decisione fondata sul riscontro dell’avvenuta esecuzione delle prestazioni, in base alla “documentazione in atti” (e , dunque , evidentemente avuto riguardo agli altridocumenti prodotti in giudizio dalla contribuente quali la copia del contratto di affidamento lavori tra l’impresa [OSCURATO:PERSONA] srl e la ditta individuale Euroedil di [OSCURATO:PERSONA], datato e sottoscrittodai contraenti il 20 ottobre 2008 ed altresì sottoscritto per accettazione dal terzo estraneo, illegale rappresentante delle [OSCURATO:PERSONA].

PASERO Diego; ladichiarazione rilasciata nel corso della verifica da [OSCURATO:PERSONA] -verbale protocollo 2013/60356 del 03 giugno 2013 - il quale aveva affermato di aver “ svolto le attività indicate nelle fatture emesse nei confronti …della società [OSCURATO:PERSONA] srl, pur avendo la partita Iva chiusa”, v. pag. 17 del controricorso).Peraltro, l a CTR ha ritenuto superato l’elemento indiziario addotto dall’Agenzia relativo al carattere di “evasore totale”di [OSCURATO:PERSONA] per avere emesso la fattura dopo la cancellazione dal registro delle imprese e la chiusura della partita Iva precisando che la “cessazione della partita Iva non era immediatamente collegabile alla estinzione dell’impresa” atteso che la cessazione dell’impresa si realizzavasoltanto con il mancato compimento di operazioni attive e passiveper cui l’esercizio di impresa sussisteva finché le stesse venivano effettuate.

3. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 109, comma 5, del DPR n. 917/1986 (TUIR) nonché degli artt. 2729 e 2697 c.c. per avere la CTR -a fronte dei molteplici elementi indiziari offerti dall’Ufficio circa la inesistenza oggettiva delle prestazioni di cui alla fattura n. 9 emessa di [OSCURATO:PERSONA] (la genericità del documento fiscale, il carattere di evasore totale di [OSCURATO:PERSONA] stante la chiusura della partita Iva in data 31.12.2004 e la cancellazione dell’attività presso la CCIAA, la mancata esibizione da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] della relativa documentazione giustificativa e del certificato di regolarità contributiva nonché il mancato riferimento a tali lavori nel [OSCURATO:PERSONA] della Sicurezza e nel Piano di Coordinamento della Sicurezza) e la carenza di strumentalità dell’immobile in questione (risultanze dell’accesso breve presso l’immobile effettuato dai verificatori in ordine al mancato utilizzo dello stesso direttamente e a titolo esclusivo per l’esercizio dell’impresa e destinazione d’uso dell’immobile di abitazione di tipo civile risultante dalla visura catastale) - ritenuto assolto l’onere probatorio a carico della contribuente in ordine all’inerenza dei costi aziendali detratti limitandosi ad affermare che: a)le prestazioni di cui alla fattura n. 9 erano state realmente eseguite non essendo ravvisabili, dalla documentazione in atti, elementi di falsità, dispensando in tal modo la contribuente dal provare la utilità delle prestazioni, la congruità del corrispettivo pattuito rispetto all’utilità stessa; 2) l’immobile era stat o utilizzat o direttamente dalla società come ufficio di rappresentanza (accoglienza clientela e riunioni) senza che tale circostanza risultasse provata dalla contribuente in ragione dell’attività esercitata dalla società, delle dimensioni dell’immobile (211 m.q.), della destinazione d’uso risultante dalla visura catastale (abitazione di tipo civile).

Pertanto, ad avviso della ricorrente, la CTR avrebbe violato la regola di giudizio di cui all’art. 2697 c.c. in relazione al principio di inerenza dei costi deducibili ex art. 109 TUIR atteso che, mentre l’Amministrazione, come emergeva dallo stesso avviso di accertamento, aveva indicato gli elementi presuntivi in base ai quali aveva disconosciuto i costi/oneri, la contribuente non aveva assolto all’onere probatorio a contrario. 3.1.Il motivo è infondato. 3.2.Quanto al primo rilievo (concernente l’assunta indebitadeduzione pro-quota dell’ammortamento di costi e detrazione della relativa Iva, in relazione alla fattura n. 9 del 30.5.2009, emessa da [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale Euroedil, afferente ad operazioni ritenute oggettivamente inesistenti) va ricordato che,in tema di operazioni oggettivamente inesistenti, questa Corte ha più volte affermato, con riferimento alla questione della deducibilità dei costi e della detraibilità dell’IVA, che, nel caso di fatture per operazioni inesistenti, una volta assolta da parte dell'Amministrazione finanziaria la prova, anche mediante elementi indiziari, dell'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente dimostrarne l'effettiva esistenza, senza che, tuttavia, sia sufficiente a tal fine l'esibizione della fattura, né la dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, i quali vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (ex plurimis, Cass. 19.10.2018, n. 26453); più precisamente, l’onere posto a carico dell’Amministrazione finanziaria può ritenersi assolto, “qualora siano forniti validi elementi che, alla stregua dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, e dell'art. art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972,possono anche assumere la consistenza di attendibili indizi, per affermare che le fatture sono state emesse per operazioni fittizie, ovvero che dimostrino in modo certo e diretto la inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati ovvero la inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni che danno diritto alla detrazione” (Cass. 18.10.2021, n. 28628).Il giudice di merito, solo dopo avere valutato gli elementi presuntivi forniti dall’Ufficio, sia singolarmente che complessivamente, ritenendoli dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, potrà esaminare l’eventuale prova contraria offerta dal contribuente, verificando se la stessa sia idonea a scalfire il quadro probatorio posto alla base dell’atto impositivo (Sez.5, Ordinanza n. 22490 del 2025).

Già in passato questa Corte ha stabilito che, in tema di imposte sui redditi, l'irregolarità della fattura, non redatta in conformità ai requisiti di forma e contenuto prescritti dall'art. 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, fa venir meno la presunzione di veridicità di quanto in essa rappresentato e la rende inidonea a costituire titolo per il contribuente ai fini del diritto alla deduzione del costo relativo; per conseguenza l'amministrazione finanziaria può contestare l'effettività delle operazioni ad essa sottese e ritenere indeducibili i costi nella stessa indicati (Cass. 10 ottobre 2014, n. 21446, e da ultimo, Cass. 211 del 2018).

In tema di Iva, la Corte di giustizia (con sentenza 15 settembre 2016, causa C-516/14, Barlis 06 – [OSCURATO:PERSONA] e Turísticos SA c. [OSCURATO:PERSONA] e Aduaneira), seguita dalla giurisprudenza interna(Cass.6 ottobre 2017, n. 23384), nell'esaminare le condizioni formali di esercizio del diritto di detrazione dell'imposta, ha considerato che la normativa unionale prescrive l'obbligatorietà dell'indicazione dell’entità e della natura dei servizi forniti (art. 226, punto 6 della direttiva n. 2006/112, di contenuto analogo all'omologa norma della sesta direttiva), nonché della specificazione della data (art. 226, punto 7) in cui è effettuata o ultimata la prestazione di servizi; ciò al fine di consentire alle amministrazioni finanziarie di controllare l'assolvimento dell'imposta dovuta e, se del caso, la sussistenza del diritto alla detrazione dell'Iva.

Senz'altro, ha aggiunto la Corte, l'amministrazione finanziaria non si può limitare all'esame della sola fattura, ma deve tener conto anche delle informazioni complementari fornite dal soggetto passivo, come emerge, d'altronde, dall'art. 219 della direttiva 2006/112, che assimila a una fattura tutti i documenti o messaggi che modificano e fanno riferimento in modo specifico e inequivocabile alla fattura iniziale.

Incombe, tuttavia, su colui che chiede la detrazione dell'Iva l'onere di dimostrare di soddisfare le condizioni per fruirne e, per conseguenza, di fornire elementi e prove, anche integrativi e succedanei rispetto alle fatture, che l'Amministrazione ritenga necessari per valutare se si debba riconoscere, o no, la detrazione richiesta (Cass., sez. 5, n. 30350 del 23/11/2018; Cass. 33295 del 2021; Cass., sez. 6-5, n. 25269 del 2022). 3.3.Nella sentenza impugnata la CTR- a fronte degli elementi indiziari addotti dall’Ufficio circa la inesistenza oggettiva delle prestazioni di cui alla fattura n. 9 emessa di [OSCURATO:PERSONA] (la genericità del documento fiscale, il carattere di evasore totale di [OSCURATO:PERSONA] stante la chiusura della partitaIva in data 31.12.2004 e la cancellazione dell’attività presso la CCIAA, la mancata esibizione da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] della relativa documentazione giustificativa e del certificato di regolarità contributiva nonché il mancato riferimento a talilavori nel [OSCURATO:PERSONA] della Sicurezza e nel Piano di Coordinamento della Sicurezza) ha ritenuto –nel rispetto dei suddetti principi, del criterio distributivo dell’onere della prova e delle norme in tema di formazione della prova presuntiva e operando un accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità - assolto l’onere della prova a carico della contribuente in ordine alla effettiva esecuzione delle prestazioni fatturate in base alla “documentazione in atti” (evidentemente rapportandosi con i documenti depositati da quest’ultima in giudizio quali lacopia del contratto di affidamento lavori tra l’impresa [OSCURATO:PERSONA] srl e la ditta individuale Euroedil di [OSCURATO:PERSONA], datato e sottoscritto dai contraenti il 20 ottobre 2008 ed altresì sottoscritto per accettazione dal terzo estraneo, il legale rappresentante delle [OSCURATO:PERSONA].

PASERO Diego; la dichiarazione rilasciata nel corso della verifica da [OSCURATO:PERSONA] -verbale protocollo 2013/60356 del 03 giugno 2013 - il quale aveva a ffermato di aver “ svolto le attività indicate nelle fatture emesse nei confronti …della società [OSCURATO:PERSONA] srl, pur avendo la partita Iva chiusa”, v. pag. 17 del controricorso)supportando tale convincimento con il contenuto della sentenza penale, passata in giudicato, del Tribunale di Cuneo n. 1844/2016di assoluzione del legale rappresentante della societàdal reato di utilizzo di false fatture ex art. 2 del d.lgs. n. 74/ 2000e con quello delle altre sentenze penali di assoluzione, passate in giudicato, prodotte in atti (che avevano escluso la falsità delle fatture emesse da [OSCURATO:PERSONA]) valevoli come “prova presuntiva favorevole al contribuente”.

In particolare, la CTR ha ritenuto superato l’elemento indiziario costituito dall’assunto carattere di “evasore totale” di [OSCURATO:PERSONA] per avere emesso la fattura dopo la cancellazione dal registro delle imprese e la chiusura della partita Iva affermando che la “cessazione della partita Iva non era immediatamente ricollegabile alla estinzione dell’impresa” realizzandosi la cessazione dell’impresa con il mancato compimento delle operazioni attive e passive.

Ciò conformemente ad un approccio sostanzialistico della nozione di “cessazione dell’attività economica” espresso già da questa Corte, a sezioni unite, nella sentenza n. 8059 del 2016 (cui era stata rimessa da Cass., sez., 6- 5, n. 24432 del 2014, la questione della imponibilità IVA dei compensi per prestazioni professionali percepiti dopo la cessazione dell'attività e la dismissione della partita IVA, evidenziando, nel corpo dell’ordinanza interlocutoria, anche il contrasto tra le sezioni semplici di questa Corte che si erano occupate, ai fini dell’applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, di definire la nozione di "cessazione dell'attività economica”) - con la statuizione del principio di diritto secondo cui In tema d'IVA, il compenso del professionista è soggetto all'imposta, anche se percepito successivamente alla cessazione dell'attività, nel cui ambito la prestazione è stata eseguita, ed alla sua formalizzazione, atteso che il fatto generatore del tributo va identificato, alla luce del diritto comunitario e del principio di neutralità fiscale, con l'espletamento dell'operazione .

Nella detta pronuncia, la Corte-distinguendo l’ipotesi della cessione di beni da quella della prestazione di servizi, determinando solo per la prima la cessazione dell’attività il contestuale compiuto esaurimento del ciclo dell'imposizione iva, in forza dell’obbligatoria applicazione della regola del cd.

"autoconsumo", estesa dalla previsione dell'art. 2, coma 2 n. 5, d.p.r. 633/1972 (in combinato con quella di cui al successivo art. 35, coma 4) all'ipotesi di cessazione dell'attività – ha precisato, con riguardo alle prestazioni di servizi, che “la conclusione di reputare assoggettato ad iva il corrispettivo di attività professionale conseguito dopo la cessazione dell'attività medesima, ancorché debitamente formalizzata, trova pieno riscontro nel principio generale di effettività, in forza del quale l'applicazione della disciplina iva, dipendendo unicamente dalla sussistenza dei presupposti di fatto del tributo (cfr.

Corte giust. 6.9.2012, in C-324/2011, 21.10.2010, in C-385/2909; Cass. 4234/04), non può essere condizionata (a svantaggio come a vantaggio del contribuente) da fattori puramente formali; cosicché, in assenza di compiuto sostanziale esaurimento di tutte le operazioni fiscalmente rilevanti, non possono assumere valore determinante, ai fini dell'esclusione dall'imposizione, il dato dell'intervenuta dichiarazione di cessazione dell'attività ex art. 35 d.p.r. 633/1972 e quello della dismissione della partita iva, attesa il carattere meramente formale (anzi: "anagrafico") della prima evenienza (cfr.; Corte giust. 22.12.2010, in 0-438/09; Cass. 5851/12, 22774/06, 4234/04) e puramente strumentale della seconda” (punto 5).Dando seguito alla suddetta pronuncia, questa Corte ha ribadito che, in tema di IVA, la cessazione dell'attività si verifica soltanto quando essa sia effettiva, emergendo da dati sostanziali e fattuali che diano certezza del mancato compimento di un fatto generatore del tributo, che va identificato, alla luce del diritto comunitario e del principio di neutralità fiscale, con l'espletamento dell'operazione, essendo del tutto irrilevante, a detto fine, il mero elemento formale rappresentato dalla cancellazione della partita IVA a seguito di presentazione della relativa dichiarazione al competente ufficio tributario, ex art. 35 del citato DPR n. 633 del 1972(Cass. sez. trib., 18346 del 2025; Cass. n. 18081/2021; n. 585172012, n. 4234/04).

In tema di IVA, ai fini dell'insorgenza del diritto al rimborso dell'imposta in caso di cessazione dell'attività, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 30, questa Corte ha avuto modo di osservare che occorre fare riferimento al dato, sostanziale e fattuale, rappresentato dalla cessazione effettiva della medesima -evento che costituisce titolo per il diritto al rimborso dell'eccedenza d'imposta, per l'evidente impossibilità di chiederne la detrazione in successive dichiarazioni (cfr. anche Cass. n. 4234/2004, Cass. n. 5851/2012, Cass. n. 14858/2015, Cass. sez. 5-6, n. 5893/2019) potendo tale momento essere individuato con la messa in liquidazione della società e non con quelli dello scioglimento della società e/o della cancellazione, successivi alla data della domanda di rimborso(Cass., 28 febbraio 2019, n. 5893; Cass., sez. 5, Ord. n. 20060 del 2023; Cass. n. 29257 del 2023).

Irrilevante è, invece, a detto fine, il mero elemento formale rappresentato dalla data di presentazione al competente ufficio tributario, citato D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 35, della dichiarazione di cessazione, che è finalizzata alla sola cancellazione della partita IVA (Cfr. anche Cass. n.4234 del 2004).

A norma del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, l'operatore economico ha diritto al rimborso dell'IVA versata in eccesso rispetto a quella da lui dovuta, nelle ipotesi previste nella predetta norma, e "comunque in caso di cessazione dell'attività", caso che deve ritenersi integrato, in relazione al dato sostanziale rappresentato dalla cessazione effettiva dell'attività economica, che segna il momento in cui si conclude la correlazione tra le operazioni imponibili e l'attività d'impresa, che, a suavolta, costituisce il presupposto indefettibile per l'applicazione dell'imposta.

Militano, in tal senso, sia il dato testuale che riferisce la "cessazione" "all'attività" ovvero al compimento delle operazioni imponibili, di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 1, e non al soggetto che le pone in essere, sia i principi costituzionali della capacità contributiva e della correttezza dell'azione amministrativa, di cui all'art. 53 Cost., comma 1, e art. 97 Cost., comma 1, che escludono che la soggettività d'imposta possa ritenersi perdurante senza compimento di operazioni imponibili dovuta a chiusura dell'attività, sia i principi propri del sistema tributario relativi alla neutralità fiscale tipica del sistema dell'IVA.

La portata precettiva dell'art. 35, comma 4, del d.P.R. n. 633/72 si limita, invece, a fissare l'inizio del termine per la presentazione della dichiarazione della cessazione delle attività -trenta giorni dalla ultimazione della liquidazione dell'azienda -lasciando inalterati gli obblighi tributari derivanti dalle operazioni poste in essere in fase liquidatoria: non vi è alcuna indicazione in ordine al modo per far constare il momento in cui si realizza la "cessazione dell'attività", al cui effettivo verificarsi, e non alla mera relativa decisione, è, appunto, connesso, a norma del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, il sorgere del credito per il rimborso.

Del resto, la stessa dichiarazione di cessazione dell'attività, che, nella sequenza prevista dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 35, è successiva al compimento delle operazioni di liquidazione, ha finalità, per così dire, di “anagrafe tributaria” e non ha valore costitutivo del credito per le restituzioni (in tal senso, Cass. n. 4234 del 2004 cit., ed in generale, Cass. n. 13920 del 2011), principio che trova conferma nell'interpretazione dell'art. 22, n. 1 della sesta direttiva - cui l'art. 35 del decreto IVA può senz'altro correlarsi -data dalla Corte di Giustizia (sent, 22 dicembre 2010 C - 438/09, punto 34, e giurisprudenza ivi richiamata), secondo cui l’obbligo per i soggetti passivi di dichiarare l’inizio, la variazione e la cessazione delle loro attività "non autorizza affatto gli Stati membri, in mancanza di tale dichiarazione, a posticipare l'esercizio del diritto alla detrazione sino all'inizio effettivo dello svolgimento abituale delle operazioni imponibili oppure a precludere al soggetto passivo l'esercizio di tale diritto" restando, così, confermato che il meccanismo dell'IVA si riconnette alla sussistenza dei presupposti materiali, e non di elementi formali (Cass. Sez.5, Ordinanza n. 29257 del 20/10/2023; così già Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5851 del 2012; v. anche Cass. Sez. 5, sentenza n. 4234 del 2.3.2004, sia pure in riferimento alla cessazione di attività di ente societario non tenuto all'espletamento di una fase liquidatoria, secondo cui il sorgere del diritto del contribuente al rimborso dell'eventuale eccedenza IVA, in caso di cessazione dell'attività, si verifica non già con la decisione, peraltro revocabile, di cessare l'attività, ma, solo, con la "ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell'azienda", e ciò in forza dell'art. 35, comma 4, del decreto IVA che, per dette operazioni, ha mantenuto "ferme le disposizioni relative al versamento dell'imposta, alla fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione”).

Questa Corte (Cass.

Ordinanza, sez. trib.n. 4755 del 24/02/2025) ha poi precisato che in linea di principio, la messa in liquidazione non comporta automaticamente la cessazione dell'attività di impresa; la fase di liquidazione rappresenta l’ultima fase della vita di una società ma resta pur sempre parte dell’attività d’impresa.

In tal senso si è espressa, altresì, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea chiarendo che "poiché l'attività deve essere considerata di per sé, indipendentemente dai suoi scopi o dai suoi risultati, il semplice fatto che l'avvio di una procedura fallimentare nei confronti di un soggetto passivo modifichi, in virtù delle modalità previste al riguardo dal diritto nazionale, le finalità delle operazioni di tale soggetto passivo, nel senso che tali finalità non comprendono più la gestione corrente della sua impresa, ma riguardano unicamente la sua liquidazione ai fini dell'estinzione dei debiti seguita dal suo scioglimento, non può, di per sé, incidere sulla natura economica delle operazioni effettuate nell’ambito di tale impresa" (cfr. sentenza 3 giugno 2021, causa C- 182/20).

Pertanto, se le operazioni effettuate durante la fase di liquidazione della società possano essere considerate ancora come parte dell’attività d'impresa, la cessazione dell’attività di impresa coincide soltanto con la "ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell'azienda". 3.4.Quanto al secondo rilievo (concernente l’assunta indebita deduzione pro- quota dell’ammortamento e di detrazione di Iva, relativamente alle spese per lavori di costruzione di immobile ritenuto non strumentale, destinato a privata abitazione di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della società contribuente) vaosservato quanto segue. 3.5.Il sistema dell’IVA, come delineato dalla normativa unionale e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia (v.

Corte Giust. 16 febbraio 2012, causa C-118/11, EON [OSCURATO:PERSONA]; Corte Giust. 19 luglio 2012, causa C-334/10), è improntato ai principi di neutralità e detraibilità, in forza dei quali l’imposta assolta a monte è recuperabile qualora il bene o il servizio sia destinato, anche prospetticamente, all’attività economica del soggetto passivo (Cass. n. Sez.5, Ordinanza n. 24816 del 2025 ). 3.6.In tema diIVA, la detrazione dei costi richiede la loro inerenza all'attività di impresa, da intendersi come necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, secondo una valutazione qualitativa e non quantitativa o utilitaristica, la cui prova, in caso di contestazioni dell'amministrazione finanziaria, è a carico del contribuente, dovendo egli provare e documentare l'imponibile maturato e, quindi, l'esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, quale atto di impresa perché in correlazione con l'attività di impresa e non ai ricavi in sé (Sez.5, Ordinanza n. 3747 del 13/02/2025). 3.7.Il diritto alla detrazione dell'IVA non può essere negato in forza dell'astratta classificazione catastale dell'immobile ad uso abitativo, occorrendo valutarne la destinazione all'attività di impresa (Cass. sez.5, Ordinanza n. 3747 del 13/02/2025; Cass. sent. 29 aprile 2015, n. 8628;sent. 9 marzo 2016, n. 4606; Cass. sent. 22 dicembre 2016, n. 26748 ).

In particolare, è stato affermato che “la valutazione della strumentalità di un acquisto rispetto all’attività imprenditoriale va effettuata in concreto, tenendo conto dell’effettiva natura del bene, in correlazione agli scopi dell’impresa” (Cass. Sez.5, Ordinanza n. 24816 del 2025 ). 3.8.L'art. 19-bis1, comma 1, lett.i) del d.P.R. 633/72, recita i) non e'ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a destinazione abitativa ne' quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attivita' esercitata la costruzione dei predetti fabbricati o delle predette porzioni. (…) 3.9.Il sistema dell'iva è volto ad esonerare l'imprenditore dall'iva dovuta o assolta in tutte le sue attività economiche, per garantire la perfetta neutralità dell'imposizione fiscale per tutte le attività in questione, purché esse siano a loro volta soggette ad iva (Corte giust. 16 febbraio 2012, C - 118/11, EON [OSCURATO:PERSONA], punto 43).

In particolare, è l'acquisto del bene o l'acquisizione della prestazione di servizi da parte del soggetto passivo che agisce in quanto tale a determinare l'applicazione del sistema dell'iva e, quindi, del meccanismo della detrazione (così Corte giust. [OSCURATO:PERSONA] cit., punto 57) e del rimborso.

Anzi, finanche con riguardo ad un caso in cui si aveva riguardo a spese sostenute per ristrutturare un immobile d'impresa al fine di adibirlo, in parte e per un periodo di tempo limitato, ad abitazione di due socie dei rispettivi figli, la Corte di giustizia ha affermato che l'iva assolta è detraibile, purché, in sede di inizio dei lavori, fosse intenzione del soggetto passivo destinare all'attività d'impresa l'immobile ristrutturato (Corte giust. 19 luglio 2012, causa C-334/10).

Ciò in quanto, ha sottolineato la Corte, l'interpretazione contraria potrebbe comportare che la detrazione dell'Iva dovuta a monte venga negata a soggetti passivi per successivi impieghi professionali soggetti ad imposta, nonostante l'intento iniziale del soggetto passivo di destinare integralmente il bene in questione alla sua azienda, in vista di operazioni future.

Orbene, in una situazione del genere, il soggetto passivo non risulterebbe interamente esonerato dall'onere dell'imposta afferente al bene da questi utilizzato ai fini della propria attività economica e la tassazione delle sue attività professionali provocherebbe una doppia imposizione in contrasto col principio della neutralità fiscale insito nel sistema comune dell'iva e in cui s'inserisce la sesta direttiva. 3.10.Pertanto, l'accatastamento dell'immobile tra quelli a destinazione abitativa non preclude la detraibilità dell'IVA relativa alle spese sostenute per il suo acquisto o la sua manutenzione e ristrutturazione se, avuto riguardo all'utilizzo concreto dell'immobile, anche solo prospettico, è possibile dimostrare, in base a elementi oggettivi, che lo stesso è inerente all'esercizio effettivo dell'attività d'impresa(Cass. sent. 8 aprile 2016, n. 6883 ; n. 26748 del 2016 cit.). 3.11.Va, altresì, evidenziato come il legislatore abbia previsto un apposito strumento- quello della rettifica della detrazione Iva inizialmente operata - operante qualora, al verificarsi di determinate condizioni, il diritto alla detrazione originariamente attuata venga meno o si modifichi. 3.12.Al riguardo, l'art. 19-bis.2 d.P.R. n. 633 del 1972, rubricato «Rettifica della detrazione», prevede ai primi tre commi: «1.

La detrazione dell'imposta relativa ai beni non ammortizzabili ed ai servizi è rettificata in aumento o in diminuzione qualora i beni ed i servizi medesimi sono utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione in misura diversa da quella inizialmente operata.

Ai fini di tale rettifica si tiene conto esclusivamente della prima utilizzazione dei beni e dei servizi.

2. Per i beni ammortizzabili, la rettifica di cui al comma 1 è eseguita in rapporto al diverso utilizzo che si verifica nell'anno della loro entrata in funzione ovvero nei quattro anni successivi ed è calcolata con riferimento a tanti quinti dell'imposta quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio.

3. Se mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione dell'imposta sugli acquisti o nell'attività comportano la detrazione dell'imposta in misura diversa da quella già operata, la rettifica è eseguita limitatamente ai beni ed ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati e, per i beni ammortizzabili, è eseguita se non sono trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione».La previsione della rettifica della detrazione (la cui disciplina unionale è contenuta nell'art. 20 della sesta direttiva, ora negli artt. 184-192 dir. n. 2006/112/CE) in relazione ad eventi sopravvenuti trova parimenti la sua giustificazione nel principio di neutralità: lo scopo è, infatti, quello di allineare la misura della detrazione Iva operata (o meno) al momento dell'acquisto a quella spettante in via definitiva al momento dell'utilizzazione o cessione del bene, ossia a quella di cui «il soggetto passivo ha diritto».

La rettifica, in particolare, è prevista, nell'ambito della previsione in questione, in caso di cambiamento di destinazione d'uso dei beni o servizi (commi primo e secondo, art. 19 bis.2) e in caso di mutamento del regime fiscale di detraibilità o dell'attività esercitata (una ulteriore ipotesi -relativa all'incidenza del volume di operazioni esenti sulla cifra d'affari -è prevista dal comma quarto, qui non rilevante) (Cass., sez. 5, Sentenzan. 12503 del 2021 ). 3.13.Anche nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 328/E del 24.12.1997 (contenente chiarimenti in ordine alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 313/97 al D.P.R. n. 633/72 concernenti: - la soggettivita' d'imposta, la detrazione, la rettifica della detrazione e gli obblighi dei contribuenti; -i regimi speciali relativi all'agricoltura, all'editoria, agli spettacoli, alle agenzie di viaggi ed al settore delle telecomunicazioni) in ordine alle “rettifiche per cambio di destinazione” è precisato che come già messo in evidenza, secondo le nuove norme il diritto alla detrazione dell'imposta è subordinato alla utilizzazione dei beni e dei servizi in operazioni soggette ad IVA o ad esse assimilate; è stato anche rilevato che il contribuente è autorizzato ad operare la detrazione sin dal momento dell'acquisto dei beni e dei servizi, in funzione della loro "afferenza" ad operazioni soggette ad imposta od assimilate, senza, quindi, attendere la concreta utilizzazione dei beni e dei servizi medesimi.

Da ciò scaturisce che, qualora si verifichi una discordanza tra la previsione d'impiego dei beni e dei servizi fatta dal contribuente al momento del loro acquisto e la loro effettiva utilizzazione, si deve procedere ad una rettifica della detrazione iniziale, sempreché, naturalmente, tale discordanza comporti una diversa misura della detrazione spettante In tema di imposte sui redditi, l’art. 43, comma 2, del DPR n. 917 del 1986 (Tuir) recita: 2.Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore.

Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto dall'art. 77, comma 1.(…) Come più volte affermato da questa Corte, in tema di imposte sui redditi, il riconoscimento del carattere strumentale di un immobile, ai sensi dell'art. 40, secondo coma, secondo periodo, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, presuppone la prova della funzione strumentale del bene non in senso oggettivo, ma in rapporto all'attività dell'azienda, non contemplando tale disposizione una categoria di beni la cui strumentalità è "in re ipsa", e potendosi prescindere (ai fini dell'accertamento della strumentalità)dall'utilizzo diretto del bene da parte dell'azienda soltanto nel caso in cui risulti provata l'insuscettibilità (senza radicali trasformazioni) di una destinazione del bene diversa da quella accertata in relazione all'attività aziendale (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 4306 del 04/03/2015; Sez. 5, Sentenza n. 12999 del 04/06/2007; Sez.5, Sentenza n. 16788 del 2016; Sez. 5, Sentenza n. 13384 del 2020 ). 3.14.L’art. 43, comma 2, cit. non va inteso come una sorta di riconoscimento della strumentalità del bene a prescindere dalle caratteristiche del medesimo in rapporto con l'attività dell'azienda, giacché, anche nell'ipotesi disciplinata dalla disposizione in parola, occorre la prova della funzione strumentale del bene in relazione all'attività dell'azienda e, solo nei casi in cui risulti altresì provata (e non solo affermata) l'insuscettibilità (senza radicali trasformazioni) di una destinazione del bene diversa (da quella accertata in rapporto strumentale con l'attività aziendale), è prevista la possibilità di prescindere (ai fini della ritenuta strumentalità del bene) dall'utilizzo diretto dello stesso da parte dell'azienda, ferma in ogni caso restando l'imprescindibilità dell'accertamento della strumentalità, sia pure astratta, del bene, non oggettivamente considerato, bensì in rapporto all'attività aziendale. 3.15.Avuto riguardo alla determinazione del reddito d'impresa, ai fini della deducibilità delle spese per i beni materiali, occorre, infatti, non solo l'effettiva strumentalità dei suddetti beni in relazione alla specifica attività aziendale, ma altresì l'effettiva utilizzazione di essi - in funzione direttamente strumentale - nell'esercizio dell'impresa, dovendo, pertanto, escludersi la persistenza del rapporto strumentale tra bene ed attività aziendale nell'ipotesi in cui il bene suddetto sia utilizzato da terzi, salvo che proprio la locazione di beni materiali non costituisca lo specifico oggetto dell'attività aziendale (Sez. 5, Sentenza n. 3858 del 18/02/2009).

In altre parole i costi dei beni sono deducibili, purché i costi siano sostenuti in funzione della produzione di ricavi e, dunque, a condizione che i beni acquistati siano non soltanto strumentali alla specifica attività aziendale ma anche effettivamente utilizzati nell'esercizio dell'impresa (Sez. 5, Sentenza n. 13807 del 18/06/2014; cfr. per i limiti oggettivi Sez. 5, Ordinanza n. 10902 del 18/04/2019). 3.16.Deve pertanto affermarsi che nell'ipotesi in esame dovrebbe parlarsi non di una strumentalità "oggettiva", bensì di una strumentalità "astratta", nel senso che deve pur sempre accertarsi il rapporto strumentale tra bene e attività aziendale, potendosi però in concreto prescindere dall'utilizzo diretto del bene, purché in presenza del presupposto dell'insuscettibilità di diversa destinazione.

L'onere di fornire la prova della natura strumentale dell'immobile e della sua destinazione esclusiva all'utilizzazione nell'attività propria dell'impresa grava sul contribuente (Sez.5, Sentenza n. 13384 del 2020; v.

Cass. Sez. 5, sent. n. 4306 del 4.3.2015; Cass. 2.4.2014, n. 7625, nonché, da ultimo, Sez. 5, n. 33522 del 27.12.2018). 3.17.Nella sentenza impugnata la CTR –a fronte della contestazione di carenza di strumentalità dell’immobile in questione in base alle risultanze dell’accesso breve presso l’immobile effettuato dai verificatori in ordine al mancato utilizzo dello stesso direttamente e a titolo esclusivo per l’esercizio dell’impresa e alla destinazione d’uso dell’immobile di abitazione di tipo civile risultante dalla visura catastale- la CTR - nel rispetto dei suddetti principi e del criterio distributivo dell’onere della prova – ha ritenuto - con un apprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità –fornita la prova da parte della contribuente, sia ai fini della deducibilità pro-quota dei costi di ammortamento sia ai fini della detraibilità della relativa Iva, del carattere strumentale dell’immobile nell’annualità verificata (2012) e la sua destinazione esclusiva all’utilizzazione nell’attività propria dell’impresa essendo, in detto periodo, risultato che “l’immobile abitativo era utilizzato direttamente dalla società come ufficio di rappresentanza ossia accoglienza e riunioni”. 4.In conclusione, il ricorso va rigettato. 5.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositiv. 6.Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo uni

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 6324del ruolo generale dell’anno 2021, proposto Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]: Tributi [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliata pressolo studio dell’ultimo difensore in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 441 nonché pressol’indirizzo di posta elettronica del primo difensore(PEC): [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- per la cassazione della sentenzan.531/03/2020, della Commissione tributaria regionale del Piemonte depositata in data 27 luglio 2020, non notificata; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 marzo 2026 dal [OSCURATO:PERSONA] Viscido di Nocera; [OSCURATO:PERSONA] 1.Dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa si evince che: 1) previa richiesta da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] della DP di Cuneo di documentazione contabile e fiscale relativa all’anno di imposta 2012, mediante notifica di questionario, l’Ufficio aveva emesso nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., esercente attività di “costruzione di opere idrauliche”, avviso di accertamento con il quale, per tale annualità, aveva contestato: a) l’indebita deduzionepro- quota dell’ammortamento di costi capitalizzati sul conto “ immobilizzazioni strumentali macchine d’ufficio, elettromeccaniche e elettriche”e detrazione della relativaIva, in relazione alla fattura n. 9 del 30.5.2009, emessa da [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale Euroedil, afferente ad operazioni ritenute oggettivamente inesistentiattesa la genericità della indicazione nella fattura dei pretesi lavori effettuati in subappalto da Ciuti, la chiusura della partita Iva in data 31.12.2004 e la cancellazione dell’attività di quest’ultimo presso la CCIAA, la mancata esibizione della relativa documentazione giustificativa e del certificato di regolarità contributiva nonché il mancato riferimento a tali lavori nel [OSCURATO:PERSONA] della Sicurezza e nel Piano di Coordinamento della Sicurezza; b) l’indebita deduzionepro-quota d ell’ammortamento e di detrazione di Iva, relativamente alle spese per lavori di costruzione di immobile ritenuto non strumentale, destinato a privata abitazione di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della società contribuente; 2) avverso il suddett o avvis o , l’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva proposto ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Cuneo eccependo, in via preliminare, la nullità dell’avviso per difetto di sottoscrizione, per mancato contraddittorio endoprocedimentale e difetto di motivazione; nel merito, aveva dedottoil difetto di prova circa la non strumentalità del bene immobile e la erronea applicazione della normativa sulle operazioni oggettivamente inesistenti;2) con sentenza n. 65/01/2019, la CTP di Cuneo,dopo avere respinto le eccezioni preliminari, aveva accolto il ricorso ritenendolo fondato nel merito per entrambi i rilievi;3) avverso la sentenza di primo grado, l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Piemonte insistendo per la legittimità delle riprese; 4) la società contribuente aveva controdedotto ribadendo le argomentazioni già spiegate con il ricorso introduttivo; 5) con sentenza n.531/03/2020, depositata in data 27 luglio 2020,la CTR del Piemonte aveva rigettatol’appello dell’Ufficio. 2. Avverso la suddetta sentenza, l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato atre motivi. 3. Si è costituita, con controricorso,la società contribuente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione degli artt. 111, comma 6, Cost., 132, comma 2, n. 4 c.p.c., 36, comma 1, n. 4 del d.lgs. n. 546/92 per avere la CTR, con una motivazione apparente o comunque perplessa, ritenuto illegittimo l’avviso in questione fondando la decisione unicamente sull’illegittimo apprezzamento delle risultanze del processo penale. In particolare, ad avviso dell’Agenzia, la CTR non avrebbe indicato i motivi per i quali aveva considerato realmente eseguite le prestazioni di cui alla fattura n. 9 del 30.5.2009 emessa da [OSCURATO:PERSONA] e direttamente utilizzato dalla società l’immobile accatastato A/2 (civile abitazione) come ufficio di rappresentanza, essendo l’unico argomento rinvenibile nella sentenza quello relativo al giudicato penale (sentenza n. 1844/2016 del Tribunale di Cuneo). Pertanto, la CTR avrebbe ritenuto: 1) effettivamente eseguite le prestazioni di cui alla fattura n. 9 senza prendere posizione sui rilievi dell’Ufficio ( la genericità del documento fiscale , il carattere di evasore totale di [OSCURATO:PERSONA] stante la chiusura della partita Iva in data 31.12.2004 e la cancellazione dell’attività presso la CCIAA, la mancata esibizione da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] della relativa documentazione giustificativa e del certificato di regolarità contributiva nonché il mancato riferimento a tali lavori nel [OSCURATO:PERSONA] della Sicurezza e nel Piano di Coordinamento della Sicurezza); 2) l’immobile in questione come bene strumentale affermando che la contribuente lo aveva utilizzato direttamente come ufficio di rappresentanza senza prendere in considerazione né l’accesso breve presso l’immobile effettuato dai verificatori né la rilevata destinazione d’uso dell’immobile (abitazione di tipo civile) risultante dalla visura catastale. 1.1.Il secondo motivo -da esaminare in via preliminare avendo, in ipotesi, una valenza assorbente –è, in parte inammissibile e, in parte, infondato. 1.2.In primo luogo, il motivo non coglie il decisum nella parte in cui assume che l’unico argomento rinvenibile nella sentenza impugnata sarebbe costituito dal riferimento al giudicato penale (sentenza n. 1844/2016 del Tribunale di Cuneo) atteso che il richiamo a detta pronuncia -con la quale era stato assolto il legale rappresentante della società contribuente dal reato di utilizzo fatture asseritamente false ex art. 2 del d.lgs. n. 74/2000-è stato effettuato dal giudice di appello al fine di supportare la convinzione circa la non falsità della fattura n. 9 emessa da [OSCURATO:PERSONA] e,dunque, circa l a effettività delle prestazioni fatturate (oggetto del primo rilievo). 1.3.Infondato è il motivo nella parte in cui denuncia la mancata esplicitazione da parte della CTR delle ragioni della decisione in relazione ai rilievi operati dall’Agenzia. In particolare, in punto di diritto, per quanto di interesse, la CTR ha osservato che: a ) quanto al rilievo di indebita deduzione pro - quota dell’ammortamento di costi e detrazione della relativa Iva, in relazione alla fattura n. 9 del 30.5.2009, emessa da [OSCURATO:PERSONA], ritenuta afferente ad operazioni oggettivamente inesistenti, dalla documentazione in atti non risultavano elementi di falsità, essendo state le prestazioni realmente eseguite; peraltro, con la sentenza del Tribunale penale di Cuneo, n. 1844 del 2016, era stato assolto [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della società dal reato di utilizzo di false fatture per il periodo 2008; per quanto non sussistesse automatica efficacia del giudicato penale nel processo tributario, stante la autonomia tra i due giudizi, tutte le sentenze penali di assoluzione (con esclusione della falsità delle fatture emesse da Ciuti), essendo passate in giudicato, assumevano una valenza di prova presuntiva favorevole alla contribuente; la cessazione dell’impresa si realizzava non con la chiusura della partita Iva ma con il mancato compimento di operazioni sia attive che passive per cui il compimento delle stesse comportava l’esercizio dell’attività di impresa; b) quanto al rilievo della indebita deduzione pro-quota dell’ammortamento e detrazione di Iva relativamente alle spese per lavori di costruzione di immobile ritenuto non strumentale, le quote di ammortamento erano state legittimamente dedotte atteso che il bene era utilizzato direttamente dalla società come ufficio di rappresentanza (per accoglienza clienti e riunioni); era quindi assolutamente carente la prova che (nel 2012) l’immobile non fosse stato utilizzato dalla società come bene strumentale per destinazione (ufficio di rappresentanza); peraltro, la rettifica dell’ Iva (originariamente detratta a seguito della mutata destinazione del bene effettuata nella dichiarazione Iva 2014 per l’annualità 2013) non essendo una dichiarazione integrativa, non concretava una ammissione di irregolarità contabile. Né il giudice del merito deve dare conto di ogni allegazione, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132, n. 4, cod. proc. civ., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti non espressamente esaminati (Cass., Sez. II, 25 giugno 2020, n. 12652; Cass., Sez. I, 26 maggio 2016, n. 10937; Cass., Sez. 6-1, 17 maggio 2013, n. 12123). 2.Con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 20 del d.lgs. n. 74/2000 per avere la CTR - pur argomentando correttamente nelle premesse in ordine all’autonomia tra giudizio penale e tributario– ritenuto illegittimo l’avviso stante il carattere vincolante del giudicato formatosi con riguardo alla sentenza di assoluzione del legale rappresentante della società(sentenza n. 1844/2016 del Tribunale di Cuneo)senza porre a confronto il contenuto di tale decisione con gli altri elementi indiziari in ordine alla fittizietà della fatturaemersi nel corso delle verifiche dell’Ufficio. 2.1.Il motivo si profila inammissibile non essendo attinente al decisum. 2.2. Com’è noto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio tributario la sentenza penale irrevocabile, ancorché emessa con la formula “il fatto non sussiste”, non è idonea, in forza del disposto di cui all’art. 654 cod. proc. pen., ad esplicare alcun effetto vincolante nell’alveo del processo tributario, assumendo – per il principio della circolazione dei mezzi di prova – un rilievo solo quale elemento di prova. Deve, infatti, escludersi la sussistenza di alcuna automatica autorità di cosa giudicata, attesa l'autonomia dei due giudizi, la diversità dei mezzi di prova acquisibili e dei criteri di valutazione (Cass. n. 27814 del 04/12/2020); pertanto, il giudice tributario, nell'esercizio dei propri poteri di valutazione della condotta delle parti e del materiale probatorio acquisito agli atti (art. 116 cod. proc. civ.), deve procedere ad un apprezzamento del contenuto della decisione resa in sede penale, ponendola a confronto con gli altri elementi di prova acquisiti al giudizio (Cass. n. 28174 del 24/11/2017; si vedano, altresì Cass. n. 10578 del 22/05/2015). Inoltre, anche la sentenza penale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario, emessa con la formula "perché il fatto non sussiste", non assume efficacia di giudicato nel processo tributario, anche quando i fatti accertati in sede penale siano gli stessi per i quali l'Amministrazione finanziaria ha promosso l'accertamento nei confronti del contribuente, ma può essere presa in considerazione come possibile fonte di prova dal giudice tributario, il quale, nell'esercizio dei propri poteri di valutazione, deve verificarne la rilevanza nell'ambito specifico in cui detta decisione è destinata ad operare (Cass. n. 6918 del 20/03/2013; Cass. n. 2938 del 13/02/2015; Cass. n. 10578 del 2015, cit.; Cass. n. 17258 del 27/06/2019; Cass. n. 4645 del 21/02/2020; Cass. sez. trib. n. 21594/2025). 2.3.Nella sentenza impugnata la CTR, lungi dal fondare la convinzione circa la illegittimità del primo rilievo (relativo alla indebita deduzione pro - quota dell’ammortamento di costi e detrazione della relativa Iva, in relazione alla fattura n. 9 del 30.5.2009, emessa da [OSCURATO:PERSONA], ritenuta afferente ad operazioni oggettivamente inesistenti) esclusivamente sulle risultanze della sentenza penale, passata in giudicato,n. 1844/2016 del Tribunale di Cuneo di assoluzione del legale rappresentante della società contribuente (con esclusione della falsità delle fatture emesse da [OSCURATO:PERSONA]), dopo avere evidenziato l’autonomia tra il giudizio penale e quello tributario, ha apprezzato il contenuto di tale decisione - unitamente a quello delle altre sentenze penali passate in giudicatodel Tribunale di Cuneo di assoluzione - quale possibile fonte di prova della effettività delle operazioni fatturate da CiutiAttilio (“ assume una valenza di prova presuntiva favorevole al contribuente ”), ponendolo a supporto della propria decisione fondata sul riscontro dell’avvenuta esecuzione delle prestazioni, in base alla “documentazione in atti” (e , dunque , evidentemente avuto riguardo agli altridocumenti prodotti in giudizio dalla contribuente quali la copia del contratto di affidamento lavori tra l’impresa [OSCURATO:PERSONA] srl e la ditta individuale Euroedil di [OSCURATO:PERSONA], datato e sottoscrittodai contraenti il 20 ottobre 2008 ed altresì sottoscritto per accettazione dal terzo estraneo, illegale rappresentante delle [OSCURATO:PERSONA]. PASERO Diego; ladichiarazione rilasciata nel corso della verifica da [OSCURATO:PERSONA] -verbale protocollo 2013/60356 del 03 giugno 2013 - il quale aveva affermato di aver “ svolto le attività indicate nelle fatture emesse nei confronti …della società [OSCURATO:PERSONA] srl, pur avendo la partita Iva chiusa”, v. pag. 17 del controricorso).Peraltro, l a CTR ha ritenuto superato l’elemento indiziario addotto dall’Agenzia relativo al carattere di “evasore totale”di [OSCURATO:PERSONA] per avere emesso la fattura dopo la cancellazione dal registro delle imprese e la chiusura della partita Iva precisando che la “cessazione della partita Iva non era immediatamente collegabile alla estinzione dell’impresa” atteso che la cessazione dell’impresa si realizzavasoltanto con il mancato compimento di operazioni attive e passiveper cui l’esercizio di impresa sussisteva finché le stesse venivano effettuate. 3. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 109, comma 5, del DPR n. 917/1986 (TUIR) nonché degli artt. 2729 e 2697 c.c. per avere la CTR -a fronte dei molteplici elementi indiziari offerti dall’Ufficio circa la inesistenza oggettiva delle prestazioni di cui alla fattura n. 9 emessa di [OSCURATO:PERSONA] (la genericità del documento fiscale, il carattere di evasore totale di [OSCURATO:PERSONA] stante la chiusura della partita Iva in data 31.12.2004 e la cancellazione dell’attività presso la CCIAA, la mancata esibizione da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] della relativa documentazione giustificativa e del certificato di regolarità contributiva nonché il mancato riferimento a tali lavori nel [OSCURATO:PERSONA] della Sicurezza e nel Piano di Coordinamento della Sicurezza) e la carenza di strumentalità dell’immobile in questione (risultanze dell’accesso breve presso l’immobile effettuato dai verificatori in ordine al mancato utilizzo dello stesso direttamente e a titolo esclusivo per l’esercizio dell’impresa e destinazione d’uso dell’immobile di abitazione di tipo civile risultante dalla visura catastale) - ritenuto assolto l’onere probatorio a carico della contribuente in ordine all’inerenza dei costi aziendali detratti limitandosi ad affermare che: a)le prestazioni di cui alla fattura n. 9 erano state realmente eseguite non essendo ravvisabili, dalla documentazione in atti, elementi di falsità, dispensando in tal modo la contribuente dal provare la utilità delle prestazioni, la congruità del corrispettivo pattuito rispetto all’utilità stessa; 2) l’immobile era stat o utilizzat o direttamente dalla società come ufficio di rappresentanza (accoglienza clientela e riunioni) senza che tale circostanza risultasse provata dalla contribuente in ragione dell’attività esercitata dalla società, delle dimensioni dell’immobile (211 m.q.), della destinazione d’uso risultante dalla visura catastale (abitazione di tipo civile). Pertanto, ad avviso della ricorrente, la CTR avrebbe violato la regola di giudizio di cui all’art. 2697 c.c. in relazione al principio di inerenza dei costi deducibili ex art. 109 TUIR atteso che, mentre l’Amministrazione, come emergeva dallo stesso avviso di accertamento, aveva indicato gli elementi presuntivi in base ai quali aveva disconosciuto i costi/oneri, la contribuente non aveva assolto all’onere probatorio a contrario. 3.1.Il motivo è infondato. 3.2.Quanto al primo rilievo (concernente l’assunta indebitadeduzione pro-quota dell’ammortamento di costi e detrazione della relativa Iva, in relazione alla fattura n. 9 del 30.5.2009, emessa da [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale Euroedil, afferente ad operazioni ritenute oggettivamente inesistenti) va ricordato che,in tema di operazioni oggettivamente inesistenti, questa Corte ha più volte affermato, con riferimento alla questione della deducibilità dei costi e della detraibilità dell’IVA, che, nel caso di fatture per operazioni inesistenti, una volta assolta da parte dell'Amministrazione finanziaria la prova, anche mediante elementi indiziari, dell'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente dimostrarne l'effettiva esistenza, senza che, tuttavia, sia sufficiente a tal fine l'esibizione della fattura, né la dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, i quali vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (ex plurimis, Cass. 19.10.2018, n. 26453); più precisamente, l’onere posto a carico dell’Amministrazione finanziaria può ritenersi assolto, “qualora siano forniti validi elementi che, alla stregua dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, e dell'art. art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972,possono anche assumere la consistenza di attendibili indizi, per affermare che le fatture sono state emesse per operazioni fittizie, ovvero che dimostrino in modo certo e diretto la inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati ovvero la inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni che danno diritto alla detrazione” (Cass. 18.10.2021, n. 28628).Il giudice di merito, solo dopo avere valutato gli elementi presuntivi forniti dall’Ufficio, sia singolarmente che complessivamente, ritenendoli dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, potrà esaminare l’eventuale prova contraria offerta dal contribuente, verificando se la stessa sia idonea a scalfire il quadro probatorio posto alla base dell’atto impositivo (Sez.5, Ordinanza n. 22490 del 2025). Già in passato questa Corte ha stabilito che, in tema di imposte sui redditi, l'irregolarità della fattura, non redatta in conformità ai requisiti di forma e contenuto prescritti dall'art. 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, fa venir meno la presunzione di veridicità di quanto in essa rappresentato e la rende inidonea a costituire titolo per il contribuente ai fini del diritto alla deduzione del costo relativo; per conseguenza l'amministrazione finanziaria può contestare l'effettività delle operazioni ad essa sottese e ritenere indeducibili i costi nella stessa indicati (Cass. 10 ottobre 2014, n. 21446, e da ultimo, Cass. 211 del 2018). In tema di Iva, la Corte di giustizia (con sentenza 15 settembre 2016, causa C-516/14, Barlis 06 – [OSCURATO:PERSONA] e Turísticos SA c. [OSCURATO:PERSONA] e Aduaneira), seguita dalla giurisprudenza interna(Cass.6 ottobre 2017, n. 23384), nell'esaminare le condizioni formali di esercizio del diritto di detrazione dell'imposta, ha considerato che la normativa unionale prescrive l'obbligatorietà dell'indicazione dell’entità e della natura dei servizi forniti (art. 226, punto 6 della direttiva n. 2006/112, di contenuto analogo all'omologa norma della sesta direttiva), nonché della specificazione della data (art. 226, punto 7) in cui è effettuata o ultimata la prestazione di servizi; ciò al fine di consentire alle amministrazioni finanziarie di controllare l'assolvimento dell'imposta dovuta e, se del caso, la sussistenza del diritto alla detrazione dell'Iva. Senz'altro, ha aggiunto la Corte, l'amministrazione finanziaria non si può limitare all'esame della sola fattura, ma deve tener conto anche delle informazioni complementari fornite dal soggetto passivo, come emerge, d'altronde, dall'art. 219 della direttiva 2006/112, che assimila a una fattura tutti i documenti o messaggi che modificano e fanno riferimento in modo specifico e inequivocabile alla fattura iniziale. Incombe, tuttavia, su colui che chiede la detrazione dell'Iva l'onere di dimostrare di soddisfare le condizioni per fruirne e, per conseguenza, di fornire elementi e prove, anche integrativi e succedanei rispetto alle fatture, che l'Amministrazione ritenga necessari per valutare se si debba riconoscere, o no, la detrazione richiesta (Cass., sez. 5, n. 30350 del 23/11/2018; Cass. 33295 del 2021; Cass., sez. 6-5, n. 25269 del 2022). 3.3.Nella sentenza impugnata la CTR- a fronte degli elementi indiziari addotti dall’Ufficio circa la inesistenza oggettiva delle prestazioni di cui alla fattura n. 9 emessa di [OSCURATO:PERSONA] (la genericità del documento fiscale, il carattere di evasore totale di [OSCURATO:PERSONA] stante la chiusura della partitaIva in data 31.12.2004 e la cancellazione dell’attività presso la CCIAA, la mancata esibizione da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] della relativa documentazione giustificativa e del certificato di regolarità contributiva nonché il mancato riferimento a talilavori nel [OSCURATO:PERSONA] della Sicurezza e nel Piano di Coordinamento della Sicurezza) ha ritenuto –nel rispetto dei suddetti principi, del criterio distributivo dell’onere della prova e delle norme in tema di formazione della prova presuntiva e operando un accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità - assolto l’onere della prova a carico della contribuente in ordine alla effettiva esecuzione delle prestazioni fatturate in base alla “documentazione in atti” (evidentemente rapportandosi con i documenti depositati da quest’ultima in giudizio quali lacopia del contratto di affidamento lavori tra l’impresa [OSCURATO:PERSONA] srl e la ditta individuale Euroedil di [OSCURATO:PERSONA], datato e sottoscritto dai contraenti il 20 ottobre 2008 ed altresì sottoscritto per accettazione dal terzo estraneo, il legale rappresentante delle [OSCURATO:PERSONA]. PASERO Diego; la dichiarazione rilasciata nel corso della verifica da [OSCURATO:PERSONA] -verbale protocollo 2013/60356 del 03 giugno 2013 - il quale aveva a ffermato di aver “ svolto le attività indicate nelle fatture emesse nei confronti …della società [OSCURATO:PERSONA] srl, pur avendo la partita Iva chiusa”, v. pag. 17 del controricorso)supportando tale convincimento con il contenuto della sentenza penale, passata in giudicato, del Tribunale di Cuneo n. 1844/2016di assoluzione del legale rappresentante della societàdal reato di utilizzo di false fatture ex art. 2 del d.lgs. n. 74/ 2000e con quello delle altre sentenze penali di assoluzione, passate in giudicato, prodotte in atti (che avevano escluso la falsità delle fatture emesse da [OSCURATO:PERSONA]) valevoli come “prova presuntiva favorevole al contribuente”. In particolare, la CTR ha ritenuto superato l’elemento indiziario costituito dall’assunto carattere di “evasore totale” di [OSCURATO:PERSONA] per avere emesso la fattura dopo la cancellazione dal registro delle imprese e la chiusura della partita Iva affermando che la “cessazione della partita Iva non era immediatamente ricollegabile alla estinzione dell’impresa” realizzandosi la cessazione dell’impresa con il mancato compimento delle operazioni attive e passive. Ciò conformemente ad un approccio sostanzialistico della nozione di “cessazione dell’attività economica” espresso già da questa Corte, a sezioni unite, nella sentenza n. 8059 del 2016 (cui era stata rimessa da Cass., sez., 6- 5, n. 24432 del 2014, la questione della imponibilità IVA dei compensi per prestazioni professionali percepiti dopo la cessazione dell'attività e la dismissione della partita IVA, evidenziando, nel corpo dell’ordinanza interlocutoria, anche il contrasto tra le sezioni semplici di questa Corte che si erano occupate, ai fini dell’applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, di definire la nozione di "cessazione dell'attività economica”) - con la statuizione del principio di diritto secondo cui In tema d'IVA, il compenso del professionista è soggetto all'imposta, anche se percepito successivamente alla cessazione dell'attività, nel cui ambito la prestazione è stata eseguita, ed alla sua formalizzazione, atteso che il fatto generatore del tributo va identificato, alla luce del diritto comunitario e del principio di neutralità fiscale, con l'espletamento dell'operazione . Nella detta pronuncia, la Corte-distinguendo l’ipotesi della cessione di beni da quella della prestazione di servizi, determinando solo per la prima la cessazione dell’attività il contestuale compiuto esaurimento del ciclo dell'imposizione iva, in forza dell’obbligatoria applicazione della regola del cd. "autoconsumo", estesa dalla previsione dell'art. 2, coma 2 n. 5, d.p.r. 633/1972 (in combinato con quella di cui al successivo art. 35, coma 4) all'ipotesi di cessazione dell'attività – ha precisato, con riguardo alle prestazioni di servizi, che “la conclusione di reputare assoggettato ad iva il corrispettivo di attività professionale conseguito dopo la cessazione dell'attività medesima, ancorché debitamente formalizzata, trova pieno riscontro nel principio generale di effettività, in forza del quale l'applicazione della disciplina iva, dipendendo unicamente dalla sussistenza dei presupposti di fatto del tributo (cfr. Corte giust. 6.9.2012, in C-324/2011, 21.10.2010, in C-385/2909; Cass. 4234/04), non può essere condizionata (a svantaggio come a vantaggio del contribuente) da fattori puramente formali; cosicché, in assenza di compiuto sostanziale esaurimento di tutte le operazioni fiscalmente rilevanti, non possono assumere valore determinante, ai fini dell'esclusione dall'imposizione, il dato dell'intervenuta dichiarazione di cessazione dell'attività ex art. 35 d.p.r. 633/1972 e quello della dismissione della partita iva, attesa il carattere meramente formale (anzi: "anagrafico") della prima evenienza (cfr.; Corte giust. 22.12.2010, in 0-438/09; Cass. 5851/12, 22774/06, 4234/04) e puramente strumentale della seconda” (punto 5).Dando seguito alla suddetta pronuncia, questa Corte ha ribadito che, in tema di IVA, la cessazione dell'attività si verifica soltanto quando essa sia effettiva, emergendo da dati sostanziali e fattuali che diano certezza del mancato compimento di un fatto generatore del tributo, che va identificato, alla luce del diritto comunitario e del principio di neutralità fiscale, con l'espletamento dell'operazione, essendo del tutto irrilevante, a detto fine, il mero elemento formale rappresentato dalla cancellazione della partita IVA a seguito di presentazione della relativa dichiarazione al competente ufficio tributario, ex art. 35 del citato DPR n. 633 del 1972(Cass. sez. trib., 18346 del 2025; Cass. n. 18081/2021; n. 585172012, n. 4234/04). In tema di IVA, ai fini dell'insorgenza del diritto al rimborso dell'imposta in caso di cessazione dell'attività, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 30, questa Corte ha avuto modo di osservare che occorre fare riferimento al dato, sostanziale e fattuale, rappresentato dalla cessazione effettiva della medesima -evento che costituisce titolo per il diritto al rimborso dell'eccedenza d'imposta, per l'evidente impossibilità di chiederne la detrazione in successive dichiarazioni (cfr. anche Cass. n. 4234/2004, Cass. n. 5851/2012, Cass. n. 14858/2015, Cass. sez. 5-6, n. 5893/2019) potendo tale momento essere individuato con la messa in liquidazione della società e non con quelli dello scioglimento della società e/o della cancellazione, successivi alla data della domanda di rimborso(Cass., 28 febbraio 2019, n. 5893; Cass., sez. 5, Ord. n. 20060 del 2023; Cass. n. 29257 del 2023). Irrilevante è, invece, a detto fine, il mero elemento formale rappresentato dalla data di presentazione al competente ufficio tributario, citato D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 35, della dichiarazione di cessazione, che è finalizzata alla sola cancellazione della partita IVA (Cfr. anche Cass. n.4234 del 2004). A norma del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, l'operatore economico ha diritto al rimborso dell'IVA versata in eccesso rispetto a quella da lui dovuta, nelle ipotesi previste nella predetta norma, e "comunque in caso di cessazione dell'attività", caso che deve ritenersi integrato, in relazione al dato sostanziale rappresentato dalla cessazione effettiva dell'attività economica, che segna il momento in cui si conclude la correlazione tra le operazioni imponibili e l'attività d'impresa, che, a suavolta, costituisce il presupposto indefettibile per l'applicazione dell'imposta. Militano, in tal senso, sia il dato testuale che riferisce la "cessazione" "all'attività" ovvero al compimento delle operazioni imponibili, di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 1, e non al soggetto che le pone in essere, sia i principi costituzionali della capacità contributiva e della correttezza dell'azione amministrativa, di cui all'art. 53 Cost., comma 1, e art. 97 Cost., comma 1, che escludono che la soggettività d'imposta possa ritenersi perdurante senza compimento di operazioni imponibili dovuta a chiusura dell'attività, sia i principi propri del sistema tributario relativi alla neutralità fiscale tipica del sistema dell'IVA. La portata precettiva dell'art. 35, comma 4, del d.P.R. n. 633/72 si limita, invece, a fissare l'inizio del termine per la presentazione della dichiarazione della cessazione delle attività -trenta giorni dalla ultimazione della liquidazione dell'azienda -lasciando inalterati gli obblighi tributari derivanti dalle operazioni poste in essere in fase liquidatoria: non vi è alcuna indicazione in ordine al modo per far constare il momento in cui si realizza la "cessazione dell'attività", al cui effettivo verificarsi, e non alla mera relativa decisione, è, appunto, connesso, a norma del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, il sorgere del credito per il rimborso. Del resto, la stessa dichiarazione di cessazione dell'attività, che, nella sequenza prevista dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 35, è successiva al compimento delle operazioni di liquidazione, ha finalità, per così dire, di “anagrafe tributaria” e non ha valore costitutivo del credito per le restituzioni (in tal senso, Cass. n. 4234 del 2004 cit., ed in generale, Cass. n. 13920 del 2011), principio che trova conferma nell'interpretazione dell'art. 22, n. 1 della sesta direttiva - cui l'art. 35 del decreto IVA può senz'altro correlarsi -data dalla Corte di Giustizia (sent, 22 dicembre 2010 C - 438/09, punto 34, e giurisprudenza ivi richiamata), secondo cui l’obbligo per i soggetti passivi di dichiarare l’inizio, la variazione e la cessazione delle loro attività "non autorizza affatto gli Stati membri, in mancanza di tale dichiarazione, a posticipare l'esercizio del diritto alla detrazione sino all'inizio effettivo dello svolgimento abituale delle operazioni imponibili oppure a precludere al soggetto passivo l'esercizio di tale diritto" restando, così, confermato che il meccanismo dell'IVA si riconnette alla sussistenza dei presupposti materiali, e non di elementi formali (Cass. Sez.5, Ordinanza n. 29257 del 20/10/2023; così già Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5851 del 2012; v. anche Cass. Sez. 5, sentenza n. 4234 del 2.3.2004, sia pure in riferimento alla cessazione di attività di ente societario non tenuto all'espletamento di una fase liquidatoria, secondo cui il sorgere del diritto del contribuente al rimborso dell'eventuale eccedenza IVA, in caso di cessazione dell'attività, si verifica non già con la decisione, peraltro revocabile, di cessare l'attività, ma, solo, con la "ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell'azienda", e ciò in forza dell'art. 35, comma 4, del decreto IVA che, per dette operazioni, ha mantenuto "ferme le disposizioni relative al versamento dell'imposta, alla fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione”). Questa Corte (Cass. Ordinanza, sez. trib.n. 4755 del 24/02/2025) ha poi precisato che in linea di principio, la messa in liquidazione non comporta automaticamente la cessazione dell'attività di impresa; la fase di liquidazione rappresenta l’ultima fase della vita di una società ma resta pur sempre parte dell’attività d’impresa. In tal senso si è espressa, altresì, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea chiarendo che "poiché l'attività deve essere considerata di per sé, indipendentemente dai suoi scopi o dai suoi risultati, il semplice fatto che l'avvio di una procedura fallimentare nei confronti di un soggetto passivo modifichi, in virtù delle modalità previste al riguardo dal diritto nazionale, le finalità delle operazioni di tale soggetto passivo, nel senso che tali finalità non comprendono più la gestione corrente della sua impresa, ma riguardano unicamente la sua liquidazione ai fini dell'estinzione dei debiti seguita dal suo scioglimento, non può, di per sé, incidere sulla natura economica delle operazioni effettuate nell’ambito di tale impresa" (cfr. sentenza 3 giugno 2021, causa C- 182/20). Pertanto, se le operazioni effettuate durante la fase di liquidazione della società possano essere considerate ancora come parte dell’attività d'impresa, la cessazione dell’attività di impresa coincide soltanto con la "ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell'azienda". 3.4.Quanto al secondo rilievo (concernente l’assunta indebita deduzione pro- quota dell’ammortamento e di detrazione di Iva, relativamente alle spese per lavori di costruzione di immobile ritenuto non strumentale, destinato a privata abitazione di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della società contribuente) vaosservato quanto segue. 3.5.Il sistema dell’IVA, come delineato dalla normativa unionale e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia (v. Corte Giust. 16 febbraio 2012, causa C-118/11, EON [OSCURATO:PERSONA]; Corte Giust. 19 luglio 2012, causa C-334/10), è improntato ai principi di neutralità e detraibilità, in forza dei quali l’imposta assolta a monte è recuperabile qualora il bene o il servizio sia destinato, anche prospetticamente, all’attività economica del soggetto passivo (Cass. n. Sez.5, Ordinanza n. 24816 del 2025 ). 3.6.In tema diIVA, la detrazione dei costi richiede la loro inerenza all'attività di impresa, da intendersi come necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, secondo una valutazione qualitativa e non quantitativa o utilitaristica, la cui prova, in caso di contestazioni dell'amministrazione finanziaria, è a carico del contribuente, dovendo egli provare e documentare l'imponibile maturato e, quindi, l'esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, quale atto di impresa perché in correlazione con l'attività di impresa e non ai ricavi in sé (Sez.5, Ordinanza n. 3747 del 13/02/2025). 3.7.Il diritto alla detrazione dell'IVA non può essere negato in forza dell'astratta classificazione catastale dell'immobile ad uso abitativo, occorrendo valutarne la destinazione all'attività di impresa (Cass. sez.5, Ordinanza n. 3747 del 13/02/2025; Cass. sent. 29 aprile 2015, n. 8628;sent. 9 marzo 2016, n. 4606; Cass. sent. 22 dicembre 2016, n. 26748 ). In particolare, è stato affermato che “la valutazione della strumentalità di un acquisto rispetto all’attività imprenditoriale va effettuata in concreto, tenendo conto dell’effettiva natura del bene, in correlazione agli scopi dell’impresa” (Cass. Sez.5, Ordinanza n. 24816 del 2025 ). 3.8.L'art. 19-bis1, comma 1, lett.i) del d.P.R. 633/72, recita i) non e'ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a destinazione abitativa ne' quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attivita' esercitata la costruzione dei predetti fabbricati o delle predette porzioni. (…) 3.9.Il sistema dell'iva è volto ad esonerare l'imprenditore dall'iva dovuta o assolta in tutte le sue attività economiche, per garantire la perfetta neutralità dell'imposizione fiscale per tutte le attività in questione, purché esse siano a loro volta soggette ad iva (Corte giust. 16 febbraio 2012, C - 118/11, EON [OSCURATO:PERSONA], punto 43). In particolare, è l'acquisto del bene o l'acquisizione della prestazione di servizi da parte del soggetto passivo che agisce in quanto tale a determinare l'applicazione del sistema dell'iva e, quindi, del meccanismo della detrazione (così Corte giust. [OSCURATO:PERSONA] cit., punto 57) e del rimborso. Anzi, finanche con riguardo ad un caso in cui si aveva riguardo a spese sostenute per ristrutturare un immobile d'impresa al fine di adibirlo, in parte e per un periodo di tempo limitato, ad abitazione di due socie dei rispettivi figli, la Corte di giustizia ha affermato che l'iva assolta è detraibile, purché, in sede di inizio dei lavori, fosse intenzione del soggetto passivo destinare all'attività d'impresa l'immobile ristrutturato (Corte giust. 19 luglio 2012, causa C-334/10). Ciò in quanto, ha sottolineato la Corte, l'interpretazione contraria potrebbe comportare che la detrazione dell'Iva dovuta a monte venga negata a soggetti passivi per successivi impieghi professionali soggetti ad imposta, nonostante l'intento iniziale del soggetto passivo di destinare integralmente il bene in questione alla sua azienda, in vista di operazioni future. Orbene, in una situazione del genere, il soggetto passivo non risulterebbe interamente esonerato dall'onere dell'imposta afferente al bene da questi utilizzato ai fini della propria attività economica e la tassazione delle sue attività professionali provocherebbe una doppia imposizione in contrasto col principio della neutralità fiscale insito nel sistema comune dell'iva e in cui s'inserisce la sesta direttiva. 3.10.Pertanto, l'accatastamento dell'immobile tra quelli a destinazione abitativa non preclude la detraibilità dell'IVA relativa alle spese sostenute per il suo acquisto o la sua manutenzione e ristrutturazione se, avuto riguardo all'utilizzo concreto dell'immobile, anche solo prospettico, è possibile dimostrare, in base a elementi oggettivi, che lo stesso è inerente all'esercizio effettivo dell'attività d'impresa(Cass. sent. 8 aprile 2016, n. 6883 ; n. 26748 del 2016 cit.). 3.11.Va, altresì, evidenziato come il legislatore abbia previsto un apposito strumento- quello della rettifica della detrazione Iva inizialmente operata - operante qualora, al verificarsi di determinate condizioni, il diritto alla detrazione originariamente attuata venga meno o si modifichi. 3.12.Al riguardo, l'art. 19-bis.2 d.P.R. n. 633 del 1972, rubricato «Rettifica della detrazione», prevede ai primi tre commi: «1. La detrazione dell'imposta relativa ai beni non ammortizzabili ed ai servizi è rettificata in aumento o in diminuzione qualora i beni ed i servizi medesimi sono utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione in misura diversa da quella inizialmente operata. Ai fini di tale rettifica si tiene conto esclusivamente della prima utilizzazione dei beni e dei servizi. 2. Per i beni ammortizzabili, la rettifica di cui al comma 1 è eseguita in rapporto al diverso utilizzo che si verifica nell'anno della loro entrata in funzione ovvero nei quattro anni successivi ed è calcolata con riferimento a tanti quinti dell'imposta quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio. 3. Se mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione dell'imposta sugli acquisti o nell'attività comportano la detrazione dell'imposta in misura diversa da quella già operata, la rettifica è eseguita limitatamente ai beni ed ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati e, per i beni ammortizzabili, è eseguita se non sono trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione».La previsione della rettifica della detrazione (la cui disciplina unionale è contenuta nell'art. 20 della sesta direttiva, ora negli artt. 184-192 dir. n. 2006/112/CE) in relazione ad eventi sopravvenuti trova parimenti la sua giustificazione nel principio di neutralità: lo scopo è, infatti, quello di allineare la misura della detrazione Iva operata (o meno) al momento dell'acquisto a quella spettante in via definitiva al momento dell'utilizzazione o cessione del bene, ossia a quella di cui «il soggetto passivo ha diritto». La rettifica, in particolare, è prevista, nell'ambito della previsione in questione, in caso di cambiamento di destinazione d'uso dei beni o servizi (commi primo e secondo, art. 19 bis.2) e in caso di mutamento del regime fiscale di detraibilità o dell'attività esercitata (una ulteriore ipotesi -relativa all'incidenza del volume di operazioni esenti sulla cifra d'affari -è prevista dal comma quarto, qui non rilevante) (Cass., sez. 5, Sentenzan. 12503 del 2021 ). 3.13.Anche nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 328/E del 24.12.1997 (contenente chiarimenti in ordine alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 313/97 al D.P.R. n. 633/72 concernenti: - la soggettivita' d'imposta, la detrazione, la rettifica della detrazione e gli obblighi dei contribuenti; -i regimi speciali relativi all'agricoltura, all'editoria, agli spettacoli, alle agenzie di viaggi ed al settore delle telecomunicazioni) in ordine alle “rettifiche per cambio di destinazione” è precisato che come già messo in evidenza, secondo le nuove norme il diritto alla detrazione dell'imposta è subordinato alla utilizzazione dei beni e dei servizi in operazioni soggette ad IVA o ad esse assimilate; è stato anche rilevato che il contribuente è autorizzato ad operare la detrazione sin dal momento dell'acquisto dei beni e dei servizi, in funzione della loro "afferenza" ad operazioni soggette ad imposta od assimilate, senza, quindi, attendere la concreta utilizzazione dei beni e dei servizi medesimi. Da ciò scaturisce che, qualora si verifichi una discordanza tra la previsione d'impiego dei beni e dei servizi fatta dal contribuente al momento del loro acquisto e la loro effettiva utilizzazione, si deve procedere ad una rettifica della detrazione iniziale, sempreché, naturalmente, tale discordanza comporti una diversa misura della detrazione spettante In tema di imposte sui redditi, l’art. 43, comma 2, del DPR n. 917 del 1986 (Tuir) recita: 2.Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto dall'art. 77, comma 1.(…) Come più volte affermato da questa Corte, in tema di imposte sui redditi, il riconoscimento del carattere strumentale di un immobile, ai sensi dell'art. 40, secondo coma, secondo periodo, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, presuppone la prova della funzione strumentale del bene non in senso oggettivo, ma in rapporto all'attività dell'azienda, non contemplando tale disposizione una categoria di beni la cui strumentalità è "in re ipsa", e potendosi prescindere (ai fini dell'accertamento della strumentalità)dall'utilizzo diretto del bene da parte dell'azienda soltanto nel caso in cui risulti provata l'insuscettibilità (senza radicali trasformazioni) di una destinazione del bene diversa da quella accertata in relazione all'attività aziendale (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 4306 del 04/03/2015; Sez. 5, Sentenza n. 12999 del 04/06/2007; Sez.5, Sentenza n. 16788 del 2016; Sez. 5, Sentenza n. 13384 del 2020 ). 3.14.L’art. 43, comma 2, cit. non va inteso come una sorta di riconoscimento della strumentalità del bene a prescindere dalle caratteristiche del medesimo in rapporto con l'attività dell'azienda, giacché, anche nell'ipotesi disciplinata dalla disposizione in parola, occorre la prova della funzione strumentale del bene in relazione all'attività dell'azienda e, solo nei casi in cui risulti altresì provata (e non solo affermata) l'insuscettibilità (senza radicali trasformazioni) di una destinazione del bene diversa (da quella accertata in rapporto strumentale con l'attività aziendale), è prevista la possibilità di prescindere (ai fini della ritenuta strumentalità del bene) dall'utilizzo diretto dello stesso da parte dell'azienda, ferma in ogni caso restando l'imprescindibilità dell'accertamento della strumentalità, sia pure astratta, del bene, non oggettivamente considerato, bensì in rapporto all'attività aziendale. 3.15.Avuto riguardo alla determinazione del reddito d'impresa, ai fini della deducibilità delle spese per i beni materiali, occorre, infatti, non solo l'effettiva strumentalità dei suddetti beni in relazione alla specifica attività aziendale, ma altresì l'effettiva utilizzazione di essi - in funzione direttamente strumentale - nell'esercizio dell'impresa, dovendo, pertanto, escludersi la persistenza del rapporto strumentale tra bene ed attività aziendale nell'ipotesi in cui il bene suddetto sia utilizzato da terzi, salvo che proprio la locazione di beni materiali non costituisca lo specifico oggetto dell'attività aziendale (Sez. 5, Sentenza n. 3858 del 18/02/2009). In altre parole i costi dei beni sono deducibili, purché i costi siano sostenuti in funzione della produzione di ricavi e, dunque, a condizione che i beni acquistati siano non soltanto strumentali alla specifica attività aziendale ma anche effettivamente utilizzati nell'esercizio dell'impresa (Sez. 5, Sentenza n. 13807 del 18/06/2014; cfr. per i limiti oggettivi Sez. 5, Ordinanza n. 10902 del 18/04/2019). 3.16.Deve pertanto affermarsi che nell'ipotesi in esame dovrebbe parlarsi non di una strumentalità "oggettiva", bensì di una strumentalità "astratta", nel senso che deve pur sempre accertarsi il rapporto strumentale tra bene e attività aziendale, potendosi però in concreto prescindere dall'utilizzo diretto del bene, purché in presenza del presupposto dell'insuscettibilità di diversa destinazione. L'onere di fornire la prova della natura strumentale dell'immobile e della sua destinazione esclusiva all'utilizzazione nell'attività propria dell'impresa grava sul contribuente (Sez.5, Sentenza n. 13384 del 2020; v. Cass. Sez. 5, sent. n. 4306 del 4.3.2015; Cass. 2.4.2014, n. 7625, nonché, da ultimo, Sez. 5, n. 33522 del 27.12.2018). 3.17.Nella sentenza impugnata la CTR –a fronte della contestazione di carenza di strumentalità dell’immobile in questione in base alle risultanze dell’accesso breve presso l’immobile effettuato dai verificatori in ordine al mancato utilizzo dello stesso direttamente e a titolo esclusivo per l’esercizio dell’impresa e alla destinazione d’uso dell’immobile di abitazione di tipo civile risultante dalla visura catastale- la CTR - nel rispetto dei suddetti principi e del criterio distributivo dell’onere della prova – ha ritenuto - con un apprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità –fornita la prova da parte della contribuente, sia ai fini della deducibilità pro-quota dei costi di ammortamento sia ai fini della detraibilità della relativa Iva, del carattere strumentale dell’immobile nell’annualità verificata (2012) e la sua destinazione esclusiva all’utilizzazione nell’attività propria dell’impresa essendo, in detto periodo, risultato che “l’immobile abitativo era utilizzato direttamente dalla società come ufficio di rappresentanza ossia accoglienza e riunioni”. 4.In conclusione, il ricorso va rigettato. 5.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositiv. 6.Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo uni
Sentenza Cassazione n. 06010/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris