CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18223/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con sentenza in data 24/10/2023 la Corte di appello di Milano confermava la sentenza in data 04/04/2023 del Tribunale di Milano, con la quale l'attuale ricorrente era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/199- illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo ecstasy - e condannato alla pena ritenuta di giustizia. Rilevato che con un unico motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità. Ritenuto che il motivo è inammissibile, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pp. 4 e 5, ove la Corte di appello valuta l'insussistenza dell'ipotesi non punibile del cd "consumo di gruppo"), rispetto ai quali il ricorrente propone censure meramente contestative e prive di concretezza. Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci