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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 giugno 2022

Cassazione n. 28145/2022

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pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26982/2018, proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA]- lazione Clodia 88, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; rappresentatae difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 26/A, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta edifende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenzadella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 2855/2018 , depositata il12/6/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/6/2022 dal cons.[OSCURATO:PERSONA]. 2di 10 – 26982/2018 – S2 – CC 10/6/2022 – [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- [OSCURATO:PERSONA], odierna ricorrente in cassazione, convenne in giudizio nel 2005 dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], odierno controricorrente.

Ella propose un’azione di reintegrazione nel possessoe allegò che [OSCURATO:PERSONA], approfittando del rapporto di parentela e di buon vicinato con lei, avevaleso i suoi diritti nel compiere interventi di ristrutturazione del proprio immobile confinante.

In parti- colare, [OSCURATO:PERSONA] si dolse dei seguenti interventi: (a) chiusura con una ringhiera della scala di passaggio da lei utilizzata per accedere al proprio lastrico; (b) a causadella ringhiera, impedimento all'accesso alla zona di copertura del sottostante portoncino di ingresso al proprio immobile; (c) apposizione di tegole a sbalzo lungo la sommità del pro- prio immobile, con sconfinamento e stillicidio di acqua piovana sulla sua proprietà; (d) nel restauro di rampe di scale, sostituzione delle marmette originali con altre sporgenti, con invasione della sua pro- prietà, stillicidio di acqua piovana, parziale restringimento del passag- gio con pericolo per il transito di persone; (e)appropriazione di un vano esistente sotto la suddetta scala, con inglobamento nell’altrui bagno.

Su questa base, ella richiese una serie di corrispondenti ordini di ri- messione in pristino.

2. - All'esito della fase cautelare, nella contumacia del convenu to, sentiti sommari informatori, il giudice di primo grado concedette tutela limitatamente alla reintegra nella servitù di passaggio lungo la scala verso il lastrico solare, ordinando la rimozione della ringhiera. [OSCURATO:PERSONA] eseguì l'ordinanza esi costituì nella fase di merito, opponendosi alla domanda e contestando leargomentazioni dell’attrice.

In partico- lare egli contestò l'esistenza della servitù di passaggio, estintasi per mancato esercizio.

All’esito dell’istruttoria, il Tribunale di Napoli - Se- zione distaccata di Capri ordinò al convenutodi reintegrare la ricorrente 3di 10 – 26982/2018 – S2 – CC 10/6/2022 – [OSCURATO:PERSONA]. nel possesso della scala esterna, eliminando le ringhiere apposte, non- ché di rimuovere le tegole sporgenti nella proprietà dell’attrice, rigettò le altre domande per difetto di provae condannò il convenuto al paga- mento delle spese di giudizio.

3. - Su appello di [OSCURATO:PERSONA] , la Corte di appello di Napoli con- fermò la decisione di primo grado.

4. -[OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione con tre motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, parimenti ilu- strato da memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. – L a sentenza d’appello impugnata in cassazione con ferma inte- gralmente la pronuncia di primo grado.

Il giudizio di appello è stato instaurato dopo il 12 settembre 2012.

Ne segue che il ricorso per cas- sazione può essere proposto - in forza dell’art. 348 - ter, co. 5 c.p.c. - esclusivamente per i motivi di cui ai n. 1, 2, 3 e 4 dell’art. 360 c.p.c. (Cass. 26774/2016).

Pertanto, i p rofili di censura ex art. 360, n. 5 c.p.c., che –insieme a censure di violazione di norme di diritto - sono dedottiin ciascuno dei tre motivi di ricorso sono inammissibili.

2. - Con il primo motivo , proposto ai sensi dell’art. 360, n. 3 , 4 e 5 c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazionedegli artt. 99, 100, 112, 115, 132, 281-sexies e 342 c.p.c. e omesso esame circa un fatto deci- sivoper il giudizio, per avere la Corte di appello omesso di pronunciarsi sul primomotivo d’appelloavverso la sentenza di primo grado di rigetto della domanda di reintegra nel possesso del sottoscala e di rimozione delle marmette sporgenti sulle scale.

Il motivo è infondato.

Come emerge dall’argomentazione del motivo (ricorso, p. 5-8), la ricorrente riformula sostanzialmente il primo mo- tivo di appello come primo motivo di ricorso in cassazione, accentuan- doneil profilo relativo all’omissione di pronuncia ai sensi dell’art. 112 4di 10 – 26982/2018 – S2 – CC 10/6/2022 – [OSCURATO:PERSONA]. c.p.c., per dischiudere la prospettiva di un giudizio sulla violazione di norme di diritto e non già sull’erronea risoluzione di questioni di fatto, che è sottratto al sindacato di questa Corte.

Tuttavia, se ciò consente alla formulazione del motivo di superare il vaglio di ammissibilità, non le consente di superare altresì quello di fondatezza .

Infatti, pur con motivazione stringata, la Corte di appello si è pronunciata su tutti i motivi di appello, dedicando il maggiore spazio proprio ad argomentare il rigetto del primo motivo, come era opportuno, trattandosi della do- glianza principale (sentenza impugnata, p. 4-5).

Pertanto, non sussiste il vizio di omissione di pronuncia denunciato dallaricorrente.

L’esame del primo motivo non può esaurirsi a questo punto, poiché con esso – oltre alla violazione degli artt. 99, 100 e 11 2 c.p.c. e, in parte qua,dell’art. 342 c.p.c., che hanno impegnato a trattare del vizio di omissione di pronuncia- si deduce – almeno nell’intitolazione - anche la violazione degli artt. 115, 132, 281-sexies c.p.c., ove il baricentro espositivo del motivo dovrebbe spostarsi verso la censura di omessao insufficiente motivazione.

Tuttavia, sotto questo profilo,il motivo si ri- vela inammissibile per difetto di specificità, giacchél’analisi della strut- tura del motivo rivela che nella suaprima parte (ricorso, p. 5- 7) esso ripropone sinteticamente le doglianzeattinenti all’accertamento di fatti proposte avverso la sentenza di primo grado.

La riproposizione viene poi esclusivamente valorizzata nei termini della censura di omessa pro- nuncia nella parte finale del motivo (ricorso, p. 7-8), su cui ci si è già pronunciati(v. il capoverso precedente).

In altre parole , manca qual- siasi censura di violazione degli artt. 115, 132, 281-sexies c.p.c., che venga specificamente indirizzata e argomentataavverso la sentenza di appello. 5di 10 – 26982/2018 – S2 – CC 10/6/2022 – [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, per quanto riguarda la salientedoglianza di violazione dell'art. 115 c.p.c., (se si mette provvisoriamente fuori quadro il riferi- mento al principio di non contestazione, ex art. 115, co. 1, ult. parte c.p.c., nonché il secondo comma sui fatti notori), manca la specifica e articolata denuncia che il giudice non abbia posto a fondame nto della decisione le prove dedottedalle parti, cioè che abbia giudicato in con- traddizione con la prescrizionedella norma.

Ciò richiede la censura che egli abbia giudicato contraddicendo espressamente la regola ex art.115, co. 1 c.p.c. , cioè dichiarand o di non doverla osservare, o ppure contraddicendolaimplicitamente.

Quest’ultimo è il caso in cui il giudice abbia statuito sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa (al di fuori dei casi in cui gli siano riconosciu ti poteri istruttori d’ufficio).

Viceversa, non si dà violazionedell’art. 115, co. 1 c.p.c. qualora egli abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggiorforza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, poichétale attività è conse ntita dall’ a rt. 116 c.p.c. sulla valuta- zione delle prove(cfr. Cass.

SU 20867/2020).

La censura di omesso esame di fatto decisivo è inammissibile (cfr. par. n. 1).

In conclusione, il primo motivo è rigettatonel suo complesso.

3. –Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, n. 3, 4 e 5 c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 100, 112, 115, 116, 191 ss., 345 c.p.c., degli artt. 1168 ss. c.c., dell’art.2697 c.c. e degli artt. 2727 ss. c.c., nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

In altri termini, il secondo motivo esibisce tre profili.

In primo luogo, si censura che la Corte di appello abbia ritenuto necessaria la «prova rigorosa» della sussistenza degli elementi a sostegno della domanda.

In secondo luogo, si censura che sia stata ritenuta necessaria, sempre da parte 6di 10 – 26982/2018 – S2 – CC 10/6/2022 – [OSCURATO:PERSONA]. dell’attuale ricorrente, la prova che il possesso non era esercitato per mera tolleranza altrui.

In terzo luogo, si censura che la Corte d’appello abbia dichiarato inammissibile, in quanto domanda nuova, la richiesta di pronunciarsi sull’allegazione della situazione di compossesso, non già di possesso esclusivo, del vano sottoscala, posta come fondamento della reintegrazione.

4. –Il primo profilo del secondo motivo è infondato.

Innanzitutto, la ricorrente mostra di ritenere che,con il sintagma «prova rigorosa», la Corte d’appello le abbia richiesto di anticipare nel procedimento pos- sessorio argomenti e temi di prova attinenti al giudizio petitorio (ri- corso, p. 11, primo capoverso), ma non è così, poiché con tale espres- sione la Corte ha inteso significare la differenza di intensità della co- gnizione tra fase cautelare e fase di merito, ma pur sempre attinente alla prova della «sussistenza della lesione possessoria lamentata» (sentenza d’appello, p. 4, ultimo rigo).

In sostanza, tale primo profiloè imperniato sulla richiesta rivolta alla Corte di cassazione -sotto il manto della censura di violazione di norme diritto, in particolare degli artt. 115, 116 e 191 ss. c.p.c. -di rivalutare ex novoi salienti accertamenti istruttori svolti nelle istanze di merito .

L’argomentazione complessiva svolta dal ricorrente (cfr. ricorso, in particolare p. 9-18) urta contro il principio secondo il quale il giudice di merito che fondi il proprio apprezzamento su alcune prove piuttosto che su altre non incontra altro limite chequello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere esplicita- mente ogni singolo elemento probatorio o a confutare ogni singola de- duzione che aspiri ad una diversa ricostruzione della situazione di fatto rilevante.

In tal modo sono da ritenersi disattesi i rilievi che, sebbene non menzionati, sono logicamente incompatibili con la decisione adot- tata.

L’apprezzamento del giudice di merito è censurabile in sede di 7di 10 – 26982/2018 – S2 – CC 10/6/2022 – [OSCURATO:PERSONA]. legittimità solo nel caso in cui la motivazione sia talmente inadeguata da non consentire di ricostruire l'iter logico seguito dal giudice, mentre non vi è spazio per una critica ad opera del ricorrente che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente ricostruzione dei fatti.

Corrispondentemente, il compito della Corte di cassazione non è quello di far propria la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello dì procedere ad una revisione delle allegazioni di fatto e delle prove a fondamento di tale decisione al fine di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dal giudice del merito.

Ciò sa- rebbe in contrasto con la funzione propria di una corte di legittimità.

In altri termini, in ordine alle ragioni di fatto esposte nella decisione im- pugnata, il compito di questa Corte è limitato al controllo che il giudice di merito abbia dato conto di tali ragioni e che il ragionamento manife- stato nella motivazione si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile (cfr., in questo senso, Cass. 38034/2021, con indica- zioni di ulteriori precedenti).

Nella fattispecie, non sussistono ragioni per negare che la motiva- zione della Corte d’appello di Napoli si sia mantenuta entro tali limiti.

5. –Il secondo profilo – relativo ad un violazione dell’art. 2697 c.c. per avere la Corte d’appello gravato l’attrice della prova di un fatto impeditivo, sotto la specie di atti di tolleranza -è inammissibile poiché non coglie la ratio decidendi.È certamente vero che la Corte d’appello ad un certo punto afferma: «Del resto, al fine di invocare la tutela pos- sessoria corre l'obbligo al ricorrente di dimostrare l'esistenza in suo favore di una situazione di possesso avente caratteri esteriori del diritto reale connesso e che tale possesso sia esercitato non per mera tolle- ranza altrui».

Tuttavia, come si deduce anche dall'esordio della frase («del resto»), lo stralcio sottolineato dal nostro corsivo si risolve in un’osservazione aggiuntiva che non infirma la struttura portante 8di 10 – 26982/2018 – S2 – CC 10/6/2022 – [OSCURATO:PERSONA]. dell’argomentazione che si basasulla considerazione complessiva della insufficienza degli elementi probatori dedotti dalla ricorrente.

Si con- fronti infattiil seguente brano: «Infatti i testi dedotti dalla stessa non hanno chiarito in modo univoco e rigoroso il rapporto di fatto della ri- corrente con il citato piccolo vano che tra l'altro, all'esito della c.t.u. espletata, era risultato ricadere in toto nella proprietà di parte conve- nuta.

Inoltre, la mera dichiarazione di aver usato tale vano non com- provava alcun esercizio dominicale sullo stesso, come meramente as- serito dalla ricorrente.

Tale dichiarazione, resa con il ricorso introdut- tivo, ma non supportata da ulteriori epiù pregnanti allegazioni proba- torie,non consentiva, come correttamente evidenziato d al primo giu- dice, di concedere la tutela richiesta per oggettiva assenza della prova circa la sussistenza in capo al ricorrente di quella situazione di fatto tutelabile giuridicamente alla stregua dei criteri codicistici sottesi alla materia».

Infine, conclusivamente: «in sostanza manca da parte della ricorrente la prova di un potere concreto ed autonomo di disposizione materiale del vano di cui trattasi».

In ogni caso, l’osservazione aggiuntiva, sebbene non portante, me- rita di essere corretta (in applicazione estensiva dell’art. 384, co. 4 c.p.c.): gli atti di tolleranza integrano un fatto impeditivo dell’acquisto del possesso.

Pertanto, del relativo onere della prova è gravato chi contesta l’acquisto (cfr. Cass. 2706/2019).

6. - Il terzo profilo del secondo mot ivo si sostanzia – come detto - nella censura di violazione dell’art. 345 c.p.c. per avere la Corte d’ap- pello ritenuto domanda nuova, come tale inammissibile in appello , la richiesta, presentata in via gradata nell’atto di appello,di pronunciarsi su una situazione di compossesso, invece che di possesso esclusivo, posta come fondamento della reintegrazione. 9di 10 – 26982/2018 – S2 – CC 10/6/2022 – [OSCURATO:PERSONA].

A tale richiesta, la Corte d’appello risponde in effetti in questi ter- mini: «Le ulteriori argomentazioni sul punto circa la sussistenza di un compossesso costituiscono domanda nuova e quindi inammissibile alla stregua dei criteri di cui all’art. 342 c.p.c. anche nella originaria formu- lazione ante la novella del 2012».

La ricorrente osserva che questo capo di pronuncia contrasta con la giurisprudenza di legittimità, in particolare con Cass. 13415/2014, se- condo cui «l'individuazione del fatto costitutivo dell'azione, sia esso fondato sul possesso o sul compossesso (e sull'enunciazione di uno dei due di seguito all'altro) non comporta mutamento della domanda.

In- fatti, secondo noto orientamento [e si cita poi Cass. 984 /1964] oggi confermato,‘non si ha mutamento della domanda né vizio di ultrape- tizione quando, chiestasi la reintegrazione nel possesso esclusivo dell'immobile, la reintegra venga poi chiesta o accordata all'attore per essere, anziché possessore esclusivo, semplicemente compossessore, in quanto il fatto costitutivo dell'azione resta il possesso, mutando solo il profilo giuridico dell'azione’».

Poiché non vi sono ragioni per non dare continuità a quest’orienta- mento, che appare persuasivo al Collegio, il terzo profilo del secondo motivo di ricorso offre lo spunto ad una doverosa pronuncia correttiva ex art. 384, co. 4 c.p.c. che sostituiscal’erronea applicazione del di- vieto di domande nuove (art. 345, co.1 c.p.c.) con una decisione nel merito, di rigetto, giacché -sulla scorta degli accertamenti del giudice di merito -non emerge neppure la prova di un compossesso.

7. - La censura di omesso esame di fatto decisivo è inammissibile (cfr. par. n. 1).

In conclusione, il secondo motivo è rigettato nel suo complesso.

8. - Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, n. 3, 4 e 5 c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 100, 112 10di 10 – 26982/2018 – S2 – CC 10/6/2022 – [OSCURATO:PERSONA]. e 346 c.p.c., dell’art. 2043 c.c, nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte di appello omesso di pronunciarsi sulla domanda di condanna generica al risarcimento dei danni.

Il terzo motivo è rigettato, poiché il rigetto della domanda principale ha assorbito la domanda accessoria di dannied ha esonerato il giudice di merito dal pronunciarsi.

9. –In conclusione, il rigetto di ogni motivo, determina il rigetto del ricorso nel suo complesso.

Le spese seguono la soccombenza e, per l'effetto, si determinano così come in dispositivo.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, liquidate in complessivi Euro 2.500,00,di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15 % sui compensi, ed acc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26982/2018, proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA]- lazione Clodia 88, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; rappresentatae difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 26/A, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta edifende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenzadella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 2855/2018 , depositata il12/6/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/6/2022 dal cons.[OSCURATO:PERSONA]. 2di 10 – 26982/2018 – S2 – CC 10/6/2022 – [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- [OSCURATO:PERSONA], odierna ricorrente in cassazione, convenne in giudizio nel 2005 dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], odierno controricorrente. Ella propose un’azione di reintegrazione nel possessoe allegò che [OSCURATO:PERSONA], approfittando del rapporto di parentela e di buon vicinato con lei, avevaleso i suoi diritti nel compiere interventi di ristrutturazione del proprio immobile confinante. In parti- colare, [OSCURATO:PERSONA] si dolse dei seguenti interventi: (a) chiusura con una ringhiera della scala di passaggio da lei utilizzata per accedere al proprio lastrico; (b) a causadella ringhiera, impedimento all'accesso alla zona di copertura del sottostante portoncino di ingresso al proprio immobile; (c) apposizione di tegole a sbalzo lungo la sommità del pro- prio immobile, con sconfinamento e stillicidio di acqua piovana sulla sua proprietà; (d) nel restauro di rampe di scale, sostituzione delle marmette originali con altre sporgenti, con invasione della sua pro- prietà, stillicidio di acqua piovana, parziale restringimento del passag- gio con pericolo per il transito di persone; (e)appropriazione di un vano esistente sotto la suddetta scala, con inglobamento nell’altrui bagno. Su questa base, ella richiese una serie di corrispondenti ordini di ri- messione in pristino. 2. - All'esito della fase cautelare, nella contumacia del convenu to, sentiti sommari informatori, il giudice di primo grado concedette tutela limitatamente alla reintegra nella servitù di passaggio lungo la scala verso il lastrico solare, ordinando la rimozione della ringhiera. [OSCURATO:PERSONA] eseguì l'ordinanza esi costituì nella fase di merito, opponendosi alla domanda e contestando leargomentazioni dell’attrice. In partico- lare egli contestò l'esistenza della servitù di passaggio, estintasi per mancato esercizio. All’esito dell’istruttoria, il Tribunale di Napoli - Se- zione distaccata di Capri ordinò al convenutodi reintegrare la ricorrente 3di 10 – 26982/2018 – S2 – CC 10/6/2022 – [OSCURATO:PERSONA]. nel possesso della scala esterna, eliminando le ringhiere apposte, non- ché di rimuovere le tegole sporgenti nella proprietà dell’attrice, rigettò le altre domande per difetto di provae condannò il convenuto al paga- mento delle spese di giudizio. 3. - Su appello di [OSCURATO:PERSONA] , la Corte di appello di Napoli con- fermò la decisione di primo grado. 4. -[OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione con tre motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, parimenti ilu- strato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. – L a sentenza d’appello impugnata in cassazione con ferma inte- gralmente la pronuncia di primo grado. Il giudizio di appello è stato instaurato dopo il 12 settembre 2012. Ne segue che il ricorso per cas- sazione può essere proposto - in forza dell’art. 348 - ter, co. 5 c.p.c. - esclusivamente per i motivi di cui ai n. 1, 2, 3 e 4 dell’art. 360 c.p.c. (Cass. 26774/2016). Pertanto, i p rofili di censura ex art. 360, n. 5 c.p.c., che –insieme a censure di violazione di norme di diritto - sono dedottiin ciascuno dei tre motivi di ricorso sono inammissibili. 2. - Con il primo motivo , proposto ai sensi dell’art. 360, n. 3 , 4 e 5 c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazionedegli artt. 99, 100, 112, 115, 132, 281-sexies e 342 c.p.c. e omesso esame circa un fatto deci- sivoper il giudizio, per avere la Corte di appello omesso di pronunciarsi sul primomotivo d’appelloavverso la sentenza di primo grado di rigetto della domanda di reintegra nel possesso del sottoscala e di rimozione delle marmette sporgenti sulle scale. Il motivo è infondato. Come emerge dall’argomentazione del motivo (ricorso, p. 5-8), la ricorrente riformula sostanzialmente il primo mo- tivo di appello come primo motivo di ricorso in cassazione, accentuan- doneil profilo relativo all’omissione di pronuncia ai sensi dell’art. 112 4di 10 – 26982/2018 – S2 – CC 10/6/2022 – [OSCURATO:PERSONA]. c.p.c., per dischiudere la prospettiva di un giudizio sulla violazione di norme di diritto e non già sull’erronea risoluzione di questioni di fatto, che è sottratto al sindacato di questa Corte. Tuttavia, se ciò consente alla formulazione del motivo di superare il vaglio di ammissibilità, non le consente di superare altresì quello di fondatezza . Infatti, pur con motivazione stringata, la Corte di appello si è pronunciata su tutti i motivi di appello, dedicando il maggiore spazio proprio ad argomentare il rigetto del primo motivo, come era opportuno, trattandosi della do- glianza principale (sentenza impugnata, p. 4-5). Pertanto, non sussiste il vizio di omissione di pronuncia denunciato dallaricorrente. L’esame del primo motivo non può esaurirsi a questo punto, poiché con esso – oltre alla violazione degli artt. 99, 100 e 11 2 c.p.c. e, in parte qua,dell’art. 342 c.p.c., che hanno impegnato a trattare del vizio di omissione di pronuncia- si deduce – almeno nell’intitolazione - anche la violazione degli artt. 115, 132, 281-sexies c.p.c., ove il baricentro espositivo del motivo dovrebbe spostarsi verso la censura di omessao insufficiente motivazione. Tuttavia, sotto questo profilo,il motivo si ri- vela inammissibile per difetto di specificità, giacchél’analisi della strut- tura del motivo rivela che nella suaprima parte (ricorso, p. 5- 7) esso ripropone sinteticamente le doglianzeattinenti all’accertamento di fatti proposte avverso la sentenza di primo grado. La riproposizione viene poi esclusivamente valorizzata nei termini della censura di omessa pro- nuncia nella parte finale del motivo (ricorso, p. 7-8), su cui ci si è già pronunciati(v. il capoverso precedente). In altre parole , manca qual- siasi censura di violazione degli artt. 115, 132, 281-sexies c.p.c., che venga specificamente indirizzata e argomentataavverso la sentenza di appello. 5di 10 – 26982/2018 – S2 – CC 10/6/2022 – [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, per quanto riguarda la salientedoglianza di violazione dell'art. 115 c.p.c., (se si mette provvisoriamente fuori quadro il riferi- mento al principio di non contestazione, ex art. 115, co. 1, ult. parte c.p.c., nonché il secondo comma sui fatti notori), manca la specifica e articolata denuncia che il giudice non abbia posto a fondame nto della decisione le prove dedottedalle parti, cioè che abbia giudicato in con- traddizione con la prescrizionedella norma. Ciò richiede la censura che egli abbia giudicato contraddicendo espressamente la regola ex art.115, co. 1 c.p.c. , cioè dichiarand o di non doverla osservare, o ppure contraddicendolaimplicitamente. Quest’ultimo è il caso in cui il giudice abbia statuito sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa (al di fuori dei casi in cui gli siano riconosciu ti poteri istruttori d’ufficio). Viceversa, non si dà violazionedell’art. 115, co. 1 c.p.c. qualora egli abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggiorforza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, poichétale attività è conse ntita dall’ a rt. 116 c.p.c. sulla valuta- zione delle prove(cfr. Cass. SU 20867/2020). La censura di omesso esame di fatto decisivo è inammissibile (cfr. par. n. 1). In conclusione, il primo motivo è rigettatonel suo complesso. 3. –Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, n. 3, 4 e 5 c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 100, 112, 115, 116, 191 ss., 345 c.p.c., degli artt. 1168 ss. c.c., dell’art.2697 c.c. e degli artt. 2727 ss. c.c., nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. In altri termini, il secondo motivo esibisce tre profili. In primo luogo, si censura che la Corte di appello abbia ritenuto necessaria la «prova rigorosa» della sussistenza degli elementi a sostegno della domanda. In secondo luogo, si censura che sia stata ritenuta necessaria, sempre da parte 6di 10 – 26982/2018 – S2 – CC 10/6/2022 – [OSCURATO:PERSONA]. dell’attuale ricorrente, la prova che il possesso non era esercitato per mera tolleranza altrui. In terzo luogo, si censura che la Corte d’appello abbia dichiarato inammissibile, in quanto domanda nuova, la richiesta di pronunciarsi sull’allegazione della situazione di compossesso, non già di possesso esclusivo, del vano sottoscala, posta come fondamento della reintegrazione. 4. –Il primo profilo del secondo motivo è infondato. Innanzitutto, la ricorrente mostra di ritenere che,con il sintagma «prova rigorosa», la Corte d’appello le abbia richiesto di anticipare nel procedimento pos- sessorio argomenti e temi di prova attinenti al giudizio petitorio (ri- corso, p. 11, primo capoverso), ma non è così, poiché con tale espres- sione la Corte ha inteso significare la differenza di intensità della co- gnizione tra fase cautelare e fase di merito, ma pur sempre attinente alla prova della «sussistenza della lesione possessoria lamentata» (sentenza d’appello, p. 4, ultimo rigo). In sostanza, tale primo profiloè imperniato sulla richiesta rivolta alla Corte di cassazione -sotto il manto della censura di violazione di norme diritto, in particolare degli artt. 115, 116 e 191 ss. c.p.c. -di rivalutare ex novoi salienti accertamenti istruttori svolti nelle istanze di merito . L’argomentazione complessiva svolta dal ricorrente (cfr. ricorso, in particolare p. 9-18) urta contro il principio secondo il quale il giudice di merito che fondi il proprio apprezzamento su alcune prove piuttosto che su altre non incontra altro limite chequello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere esplicita- mente ogni singolo elemento probatorio o a confutare ogni singola de- duzione che aspiri ad una diversa ricostruzione della situazione di fatto rilevante. In tal modo sono da ritenersi disattesi i rilievi che, sebbene non menzionati, sono logicamente incompatibili con la decisione adot- tata. L’apprezzamento del giudice di merito è censurabile in sede di 7di 10 – 26982/2018 – S2 – CC 10/6/2022 – [OSCURATO:PERSONA]. legittimità solo nel caso in cui la motivazione sia talmente inadeguata da non consentire di ricostruire l'iter logico seguito dal giudice, mentre non vi è spazio per una critica ad opera del ricorrente che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente ricostruzione dei fatti. Corrispondentemente, il compito della Corte di cassazione non è quello di far propria la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello dì procedere ad una revisione delle allegazioni di fatto e delle prove a fondamento di tale decisione al fine di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dal giudice del merito. Ciò sa- rebbe in contrasto con la funzione propria di una corte di legittimità. In altri termini, in ordine alle ragioni di fatto esposte nella decisione im- pugnata, il compito di questa Corte è limitato al controllo che il giudice di merito abbia dato conto di tali ragioni e che il ragionamento manife- stato nella motivazione si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile (cfr., in questo senso, Cass. 38034/2021, con indica- zioni di ulteriori precedenti). Nella fattispecie, non sussistono ragioni per negare che la motiva- zione della Corte d’appello di Napoli si sia mantenuta entro tali limiti. 5. –Il secondo profilo – relativo ad un violazione dell’art. 2697 c.c. per avere la Corte d’appello gravato l’attrice della prova di un fatto impeditivo, sotto la specie di atti di tolleranza -è inammissibile poiché non coglie la ratio decidendi.È certamente vero che la Corte d’appello ad un certo punto afferma: «Del resto, al fine di invocare la tutela pos- sessoria corre l'obbligo al ricorrente di dimostrare l'esistenza in suo favore di una situazione di possesso avente caratteri esteriori del diritto reale connesso e che tale possesso sia esercitato non per mera tolle- ranza altrui». Tuttavia, come si deduce anche dall'esordio della frase («del resto»), lo stralcio sottolineato dal nostro corsivo si risolve in un’osservazione aggiuntiva che non infirma la struttura portante 8di 10 – 26982/2018 – S2 – CC 10/6/2022 – [OSCURATO:PERSONA]. dell’argomentazione che si basasulla considerazione complessiva della insufficienza degli elementi probatori dedotti dalla ricorrente. Si con- fronti infattiil seguente brano: «Infatti i testi dedotti dalla stessa non hanno chiarito in modo univoco e rigoroso il rapporto di fatto della ri- corrente con il citato piccolo vano che tra l'altro, all'esito della c.t.u. espletata, era risultato ricadere in toto nella proprietà di parte conve- nuta. Inoltre, la mera dichiarazione di aver usato tale vano non com- provava alcun esercizio dominicale sullo stesso, come meramente as- serito dalla ricorrente. Tale dichiarazione, resa con il ricorso introdut- tivo, ma non supportata da ulteriori epiù pregnanti allegazioni proba- torie,non consentiva, come correttamente evidenziato d al primo giu- dice, di concedere la tutela richiesta per oggettiva assenza della prova circa la sussistenza in capo al ricorrente di quella situazione di fatto tutelabile giuridicamente alla stregua dei criteri codicistici sottesi alla materia». Infine, conclusivamente: «in sostanza manca da parte della ricorrente la prova di un potere concreto ed autonomo di disposizione materiale del vano di cui trattasi». In ogni caso, l’osservazione aggiuntiva, sebbene non portante, me- rita di essere corretta (in applicazione estensiva dell’art. 384, co. 4 c.p.c.): gli atti di tolleranza integrano un fatto impeditivo dell’acquisto del possesso. Pertanto, del relativo onere della prova è gravato chi contesta l’acquisto (cfr. Cass. 2706/2019). 6. - Il terzo profilo del secondo mot ivo si sostanzia – come detto - nella censura di violazione dell’art. 345 c.p.c. per avere la Corte d’ap- pello ritenuto domanda nuova, come tale inammissibile in appello , la richiesta, presentata in via gradata nell’atto di appello,di pronunciarsi su una situazione di compossesso, invece che di possesso esclusivo, posta come fondamento della reintegrazione. 9di 10 – 26982/2018 – S2 – CC 10/6/2022 – [OSCURATO:PERSONA]. A tale richiesta, la Corte d’appello risponde in effetti in questi ter- mini: «Le ulteriori argomentazioni sul punto circa la sussistenza di un compossesso costituiscono domanda nuova e quindi inammissibile alla stregua dei criteri di cui all’art. 342 c.p.c. anche nella originaria formu- lazione ante la novella del 2012». La ricorrente osserva che questo capo di pronuncia contrasta con la giurisprudenza di legittimità, in particolare con Cass. 13415/2014, se- condo cui «l'individuazione del fatto costitutivo dell'azione, sia esso fondato sul possesso o sul compossesso (e sull'enunciazione di uno dei due di seguito all'altro) non comporta mutamento della domanda. In- fatti, secondo noto orientamento [e si cita poi Cass. 984 /1964] oggi confermato,‘non si ha mutamento della domanda né vizio di ultrape- tizione quando, chiestasi la reintegrazione nel possesso esclusivo dell'immobile, la reintegra venga poi chiesta o accordata all'attore per essere, anziché possessore esclusivo, semplicemente compossessore, in quanto il fatto costitutivo dell'azione resta il possesso, mutando solo il profilo giuridico dell'azione’». Poiché non vi sono ragioni per non dare continuità a quest’orienta- mento, che appare persuasivo al Collegio, il terzo profilo del secondo motivo di ricorso offre lo spunto ad una doverosa pronuncia correttiva ex art. 384, co. 4 c.p.c. che sostituiscal’erronea applicazione del di- vieto di domande nuove (art. 345, co.1 c.p.c.) con una decisione nel merito, di rigetto, giacché -sulla scorta degli accertamenti del giudice di merito -non emerge neppure la prova di un compossesso. 7. - La censura di omesso esame di fatto decisivo è inammissibile (cfr. par. n. 1). In conclusione, il secondo motivo è rigettato nel suo complesso. 8. - Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, n. 3, 4 e 5 c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 100, 112 10di 10 – 26982/2018 – S2 – CC 10/6/2022 – [OSCURATO:PERSONA]. e 346 c.p.c., dell’art. 2043 c.c, nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte di appello omesso di pronunciarsi sulla domanda di condanna generica al risarcimento dei danni. Il terzo motivo è rigettato, poiché il rigetto della domanda principale ha assorbito la domanda accessoria di dannied ha esonerato il giudice di merito dal pronunciarsi. 9. –In conclusione, il rigetto di ogni motivo, determina il rigetto del ricorso nel suo complesso. Le spese seguono la soccombenza e, per l'effetto, si determinano così come in dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, liquidate in complessivi Euro 2.500,00,di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15 % sui compensi, ed acc
Sentenza Cassazione n. 28145/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris