CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 dicembre 2021
Cassazione n. 05981/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Milano, con sentenza del 09/04/2021, ha parzialmente riformato la sentenza emessa con rito abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Pavia, in data 28/03/2019, con la quale - per quanto qui rileva — [OSCURATO:PERSONA] Mohamed era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai delitti di ricettazione e di uso illecito di carta di credito a lui ascritti in concorso. In particolare, la Corte d'Appello ha assolto il [OSCURATO:PERSONA] dal reato di ricettazione, rideterminando conseguentemente il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto. Ha proposto ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile. Deve invero osservarsi che la Corte territoriale, prima ancora di richiamare i precedenti a carico, ha evidenziato l'insussistenza di elementi valutabili ai fini della concessione del beneficio: valutazione che è rimasta priva di adeguata confutazione da parte dell'odierno ricorrente, che ha evocato al riguardo l'incensuratezza del [OSCURATO:PERSONA] (elemento di per sé irrilevante, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 62-bis cod. pen.), e la sua giovane età, senza peraltro allegare alcuna circostanza in ipotesi pretermessa dal giudicante, idonea a conferire a tale condizione una effettiva apprezzabile incidenza anche ai fini che qui rilevano (cfr. sul punto Sez. 2, n. 11985 del 04/02/2020, Gismondo, Rv. 278633, secondo cui «la 'giovane età' dell'imputato non può giustificare di per sé la concessione delle attenuanti generiche, ma è necessario che il giudice accerti che la condizione giovanile abbia influito sulla personalità del soggetto determinandone una non completa maturità e capacità di valutare il proprio comportamento secondo le norme del buon vivere civile»). Risulta conseguentemente ultroneo ogni approfondimento in ordine all'epoca delle condanne riportate dal ricorrente. Quanto fin qui esposto impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 21/12/2021 [OSCURATO:PERSONA] /1.-A Estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] pAZIENZ