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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21808/2026

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CUI 05GDVK7 ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di TRENTO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];133/ RG 39909 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza emessa nei suoi confronti ex art. 444 cod. proc. pen. per evasione e resistenza per vizio di motivazione per carenza di prove.

2. Il ricorso è inammissibile deducendo il vizio di omessa valutazione delle prove da parte del giudice con censure del tutto generiche che non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. e non si confrontano con il contenuto della sentenza che richiama espressamente tutte le attività investigative svolte tra cui cnr, verbale di arresto, verbale di identificazione, misura cautelare, sulle quali le parti si accordavano per definire il procedimento con il patteggiamento.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inamm P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CUI 05GDVK7 ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di TRENTO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];133/ RG 39909 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza emessa nei suoi confronti ex art. 444 cod. proc. pen. per evasione e resistenza per vizio di motivazione per carenza di prove. 2. Il ricorso è inammissibile deducendo il vizio di omessa valutazione delle prove da parte del giudice con censure del tutto generiche che non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. e non si confrontano con il contenuto della sentenza che richiama espressamente tutte le attività investigative svolte tra cui cnr, verbale di arresto, verbale di identificazione, misura cautelare, sulle quali le parti si accordavano per definire il procedimento con il patteggiamento. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inamm P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 21808/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris