CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 33557/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
BERTA' di MilanoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale LAURA CONDEMIche ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Milano, investito della richiesta di riesame nell’interesse diil [OSCURATO:DATA_NASCITA] (eseguita il 14/10/2025) dal Giudice per le indagini preliminari delmedesimo Tribunale, in relazione ai capi di incolpazione 1), 5), 9) e 17), visto l’art.591, lett. a), cod. proc. pen., ha dichiarato l’inammissibilità del riesamerelativamente alla condotta di importazione di cui al capo 9) e confermato nel restol’ordinanza impugnata.1.1. Nell'ambito delle indagini relative ad un gruppo satellite del clan Barbaro diPlatì, coordinato dal narcotrafficante internazionale [OSCURATO:PERSONA], eraemerso, tra il 2020 e i primi mesi del 2021, l'intervento di costui a favore di unaformazione calabrese interessata all'acquisto di grandi quantitativi di cocaina daimmettere sulle piazze del Nord Italia. Figura cardine di quest'ultimo sodalizio erastata identificata nel pluripregiudicato [OSCURATO:PERSONA]. Tale gruppo criminale si eradimostrato capace, nell’anzidetto periodo temporale, di immettere sulle piazze dispaccio ingentissimi quantitativi di cocaina (pari a circa 600/700 chilogrammi).1.2. Muovendo dalla valutazione di piena attendibilità del complessivo materialeinvestigativo, il Gip del Tribunale di Milano aveva ravvisato la sussistenza di graviindizi di colpevolezza con riguardo sia ai reati fine in materia di stupefacenti che aldiritto associativo, nonché rispetto all'operazione di importazione/acquisto di 270kg di cocaina, autonomamente organizzata da [OSCURATO:PERSONA] e dal fratelloGiuseppe, contestata il capo 9). [OSCURATO:PERSONA] aveva collocato al di fuori dell’elenco dei reati-fine quest’ultima operazione di importazione/acquisto effettuata dai fratelli Varacallial di fuori dello stabile rapporto di fornitura con il gruppo [OSCURATO:PERSONA], e aveva separato –in quanto ritenute autonome e distinte – la condotta di importazione del citatoquantitativo di 270 kg di cocaina (in quanto esauritasi integralmente nel circondariodi Palmi) da quella del trasporto del minor quantitativo in Lombardia, dichiarandol'incompetenza territoriale soltanto per la prima e ravvisando per entrambe lecondotte la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza. Tra i singoli episodi di venditadella sostanza stupefacente emersi dalle chat criptate, emergevano poi anche lecessioni fatte in favore dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], di cui ai capi di incolpazione 5) e 17), ilprimo contestato solo all'odierno indagato, il secondo ad entrambi. [OSCURATO:PERSONA] tra gli acquirenti stabili, con ruolo di partecipi all'associazione, anche ifratelli [OSCURATO:PERSONA], osservando che ulteriore chiaro indice del patto programmaticosiglato da costoro con il gruppo di [OSCURATO:PERSONA] poteva rinvenirsi nelle chat criptate,scambiate immediatamente dopo la notizia dell'importazione dei 270 kg di cocaina,avvenuta nel novembre 2020, ove emergeva in modo evidente il risentimento diGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei due fratelli, ragionevolmente spiegabile soltanto inpresenza di un rapporto di stabile partenariato tra di essi. Quanto alle esigenzecautelari, il Gip aveva ritenuto sussistenti sia il pericolo di inquinamento probatorio– ben comprovato dallo strutturato canale di trasporto all'estero di cui gli associatiusufruivano per inviare vari gruppi criminali esteri corrispettivi delle fornitureacquisite - sia il pericolo di reiterazione dei reati desunto dalla gravità concreta deifatti dalla personalità negativa degli indagati, altamente motivati da scopo di lucroe da una determinazione criminosa persistente, nonché saldamente connessi acontesti di ‘ndrangheta. Con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il Gipaveva ulteriormente osservato che, sebbene fosse incensurato, egli risultavadestinatario in tempi recentissimi (2024) di ordinanza di custodia cautelare incarcere per delitti di narcotraffico da parte dell'autorità giudiziaria napoletana e,comunque, riteneva non superata la presunzione di adeguatezza della misuracarceraria, posto che non erano stati addotti elementi in grado di vincerla.1.3. A fronte della declaratoria di incompetenza territorialee della successiva emissione della misura cautelare da parte dell'autorità giudiziariaterritorialmente competente ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., il Tribunale diMilano ha dichiarato l'inammissibilità del riesame relativamente alla condotta diimportazione di cui al predetto capo 9). Diversamente, con riguardo alla condottadi trasporto di cui al medesimo capo di imputazione il Tribunale ha condiviso lavalutazione del Gip in ordine alla sussistenza della propria competenza territorialein applicazione del criterio suppletivo di cui all’art. 9, comma 3, cod. proc. pen.,trattandosi di condotta autonoma da quella dell'importazione, perché parzialmentediversa oggettivamente, soggettivamente e temporalmente.2. Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto ricorso il difensoredell’indagato, mediante l’articolazione di due motivi con cui deduce:2.1. Violazione di legge rispetto al capo di imputazione 9). Nell’applicareall’indagato la misura cautelare per la condotta di “trasporto” dello stupefacente“importato”, vi sarebbe una duplicazione di imputazione perché l’importazionedell’intero quantitativo risulta essere assorbente rispetto a tutte le condottesuccessive di disposizione sulla medesima sostanza, come il trasporto, la detenzionee la cessione;2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione riguardo al capo diincolpazione 1). A [OSCURATO:PERSONA] viene contestata la partecipazione al sodalizioex art. 74 d.P.R. 309/90, in quanto si sarebbe reso stabilmente disponibile adacquistare e ricevere ingenti quantitativi di sostanza stupefacente. Stabilità ricavatadall'acquisto di 5 Kg di cocaina del 03/10/2020 (capo 5) e dall'acquisto di altristimati 37 Kg di cocaina avvenuti in varie tranches sino al 15/09/2020 (capo 17).Osserva la difesa che la paventata stabilità del ruolo di acquirente del prevenutosarebbe venuta meno il 02/11/2020, ossia nel momento degli accadimenti di cui alcapo 9), quando egli, autonomamente, importava 240 kg di cocaina, condottaquesta, come si è visto, sganciata dal contesto associativo. Il ruolo eventualmentericoperto dal [OSCURATO:PERSONA], quale stabile acquirente, sarebbe dunque da spostare dalgiugno 2020 - come recita il capo 1) - al 3 ottobre 2020, data della sua ultimacondotta di acquisto (capo 5) da membri del sodalizio. Non assumerebbe, quindi,rilievo il dato richiamato dall’ordinanza impugnata relativo all’interruzione definitivadel sistema [OSCURATO:PERSONA], atteso che l’ultimo reato ascrivibile a [OSCURATO:PERSONA] sicolloca il [OSCURATO:DATA_NASCITA], molto prima di tale interruzione. Era, pertanto doveroso,chiedersi se le condotte descritte ai capi 5) e 17) integrino la partecipazione al reatoassociativo e non, invece, un’ipotesi di concorso nei reati.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.2. Il primo motivo, con cui il ricorrente sostiene l’asserito assorbimento dellacondotta di trasporto in quella di importazione della sostanza stupefacente, èinfondato. La censura muove dal rilievo secondo cui la condotta di trasporto dellostupefacente contestata al ricorrente al capo 9) costituirebbe una modalità didisposizione del medesimo quantitativo di sostanza oggetto dell'importazione, conconseguente assorbimento della prima nella seconda. Il rilievo non considera,tuttavia, la necessità di verificare, ai fini dell'applicazione del principiodell'assorbimento, l'effettiva unitarietà dell'operazione criminosa.È principio consolidato quello per il quale l'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309,configura una norma a più fattispecie, sicché le diverse condotte ivi contemplateperdono la loro individualità, con conseguente esclusione del concorso formale,quando costituiscano manifestazione di disposizione della medesima sostanzastupefacente e siano poste in essere contestualmente o, comunque, senzaapprezzabile soluzione di continuità, in funzione della realizzazione di un unico fine[Sez. 3, n. 23759 del 10/02/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284666;Sez. 3, n. 7404 del 15/01/2015, Righetti e altri, Rv. 262421: “In materia distupefacenti, l'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 ha natura giuridica di norma a piùfattispecie, con la conseguenza che, da un lato, il reato è configurabile allorché ilsoggetto abbia posto in essere anche una sola delle condotte ivi previste, dall'altro,deve escludersi il concorso formale di reati quando un unico fatto concreto integricontestualmente più azioni tipiche alternative previste dalla norma, poste in esseresenza apprezzabile soluzione di continuità dallo stesso soggetto ed aventi comeoggetto materiale la medesima sostanza stupefacente. (Fattispecie in cui la Corteha escluso l'assorbimento di plurimi episodi di cessione di droga in una precedentecondotta di detenzione commessa dalle stesse persone ed oggetto di separatogiudizio, in ragione della diversità del dato quantitativo e del differente contestotemporale)].Qualora, invece, siano distinte sul piano ontologico, cronologico, psicologico efunzionale, le differenti azioni tipiche (detenzione, vendita, offerta in vendita,cessione, importazione, et coet.) costituiscono più violazioni della stessadisposizione di legge e, quindi, distinti reati, eventualmente unificati nel vincolodella continuazione (Sez. 6, n. 22549 del 28/03/2017, Ghitti ed altro, Rv. 270266:“In materia di reati concernenti sostanze stupefacenti, in presenza di più condottericonducibili a quelle descritte dall'art. 73 del d.P.R. n.309 del 1990, quando unicoè il fatto concreto che integra contestualmente più azioni tipiche alternative, lecondotte illecite minori perdono la loro individualità e vengono assorbite nell'ipotesipiù grave; quando invece le differenti azioni tipiche sono distinte sul pianoontologico, cronologico e psicologico, esse costituiscono distinti reati concorrentimaterialmente”; già, Sez. 6, n. 230 del 17/11/1999, dep. 2000, D'Antoni e altri,Rv. 215175).Nel caso di specie, il Tribunale di Milano (pp. 16 e 17 ord. impugnata) hacondiviso la valutazione del Gip in ordine alla sussistenza della propria competenzaterritoriale in applicazione del criterio suppletivo di cui all’art. 9, comma 3, cod.proc. pen. sul presupposto fattuale che la condotta di trasporto del minorquantitativo di cocaina trasferito in Lombardia costituisca condotta autonomarispetto a quella di importazione, «perché parzialmente diversa sia dal punto di vistaoggettivo, riguardando un minor quantitativo di cocaina rispetto a quellocomplessivamente importato, sia dal punto di vista soggettivo, essendo interessatisoggetti differenti da quelli coinvolti nel primo segmento dell'operazione, adeccezione dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] che compaiono in entrambe le attività, sia dalpunto di vista temporale, in quanto commesse in giorni diversi», così come altresìemerso dalle chat criptate, richiamate nell’ordinanza impugnata. Su tali basi,dunque, correttamente i Giudici della cautela hanno operato la distinzione tra i reatidi cui al capo 9).Infondato è anche il secondo motivo con cui il ricorrente contesta la ravvisabilitàdel presupposto della gravità indiziaria, negando che le condotte attribuite alVaracalli comprovino la sua stabile disponibilità ad acquistare o ricevere dal sodalizioingenti quantitativi di sostanza stupefacente, da cui evincere la sua appartenenza,seppur in termini di partecipazione, alla consorteria criminale.Il Tribunale ha doviziosamente ricostruito con argomentazione completa, logicae non contraddittoria i plurimi, seri e univoci indici idonei a disvelare l’intraneitàdell’indagato all’associazione, quale stabile acquirente, richiamando specificamentedetti indici e valorizzandoli attraverso il resoconto dell’attività illecita commessa edella sua complessità, della stabilità e regolarità delle forniture, dell’importanza deicrediti maturati, della natura delle relazioni con le figure apicali del sodalizio e infinedegli innumerevoli riscontri che confermano l’adesione del [OSCURATO:PERSONA] all’accordoprogrammatico con il boss [OSCURATO:PERSONA], che, non a caso, palesa il proprio disappuntoquando il ricorrente si impegna nell’operazione avente ad oggetto i 270 kg di cocainasenza coinvolgere il sodalizio. L’irritazione del [OSCURATO:PERSONA] emerge anche dal tenore dellemolteplici conversazioni censurate, dalle quali, peraltro, si evince anche la suaconsapevolezza della stabile collaborazione dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] con il sodalizio.Il Tribunale ha così mostrato di aver fatto buon governo del principio espresso daquesta Corte in tema di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, secondocui il mutamento del rapporto tra fornitore e acquirente, da relazione di meroreciproco affidamento a vincolo di partecipazione, non può ritenersi in base alla solareiterazione della fornitura, occorrendo, invece, che la stessa abbia assunto, percontinuità, stabilità, modalità di esplicazione e rilevanza quantitativa ed economica,la connotazione di una somministrazione la cui interruzione comporterebbe, allastregua di un ragionamento controfattuale, un prevedibile effetto destabilizzanteper l'operatività del sodalizio, sempre che si accerti la coscienza e volontà delfornitore di far parte dell'associazione e di contribuire al suo mantenimento e allarealizzazione dei suoi scopi (ex multis, Sez. 6, n. 47576 del 03/12/2024, La CavaSalvatore, Rv. 287375).3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali. Alla cancelleria spettano gli adempimenti di cui all’art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att.cod. proc. pen.Così deciso il 26 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]