CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 28315/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
stituto Procuratore [OSCURATO:PERSONA] MIGNOLOche ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.udito il difensore di parte civile, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA indifesa di XXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXX chiede il rigetto del ricorso edeposita richiesta di determinazione delle spese in base alle tariffe di leggevigenti.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 01/07/2025, la Corte di appello di Roma, in sede digiudizio di rinvio, ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma in data25/05/2023, con la quale XXXXXXXXXXXXXXXXXXX è stato condannato per ilreato di cui all’art. 612-bis cod. pen., commesso in Roma fino al 02/02/2011 esuccessivamente con permanenza, alla pena di mesi otto di reclusione, con lestatuizioni in favore delle parti civili costituite.Il giudizio di rinvio era stato disposto affinché venisse precisata la duratadelle condotte e affinché le stesse venissero descritte al fine di stabilire ilmomento iniziale del termine di prescrizione.La Corte territoriale aveva ritenuto accertato, a seguito di un’ulterioreverifica e rilettura delle dichiarazioni delle parti civili XXXXXXX eXXXXXXXXXXXXX rese all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che le condotte molestefossero perdurate costantemente fino alla settimana prima rispetto alla lorodeposizione del 30/04/2021.La prescrizione, pertanto, non poteva dirsi maturata perché la consumazionedel reato si collocava dopo l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e doveva quindi applicarsi il dispostovigente dell’art. 161-bis cod. pen., a norma del quale il decorso della prescrizionecessa definitivamente con la pronuncia della sentenza di primo grado.2. Avverso la predetta sentenza è stato proposto ricorso dal difensore diXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lamentando vizio di motivazione ex art. 606, comma1 lett. a), cod. proc. pen., manifesta contraddittorietà o illogicità dellamotivazione in merito all’esatta individuazione del dies a quo del termine diprescrizione e insufficienza della motivazione in merito alla sussistenza del delittodi cui all’art. 612-bis cod. pen.La Corte territoriale aveva disatteso il principio fissato dalla Cassazione, cheaveva richiesto di individuare specifiche sequenze criminose successive al 2011,non potendo essere sufficiente indicare comportamenti di scarsa rilevanza o dirilievo esclusivamente civilistico.La sentenza impugnata fa riferimento sbrigativo a condotte genericamentedefinite moleste ma senza individuare gli elementi tipici del reato contestato e gliepisodi concreti integranti il perdurare della condotta criminosa.3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria scritta conla quale ha chiesto il rigetto del ricorsoIn sede di discussione orale, il Procuratore Generale si è riportata alleconclusioni scritte. Il difensore delle parti civili si è associato alle conclusioni delProcuratore Generale e ha depositato comparsa conclusionale e nota spese allequale si è riportato.Il difensore dell’imputato ha illustrato il ricorso, insistendo per il suoaccoglimento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. L’ambito del giudizio di rinvio disposto dalla Corte di cassazione eracircoscritto all’accertamento del ripetersi degli episodi inquadrabili nella condottacontestata ai sensi dell’art. 612-bis cod. pen., la cui integrazione non poteva piùessere messa in discussione.La finalità del giudizio di rinvio era, pertanto, quella di individuare conprecisione l’epoca in cui era stata realizzata l’ultima frazione del reato abituale lacui consumazione doveva considerarsi accertata quantomeno alla data del 2011ma, poiché la contestazione si protraeva oltre, occorreva stabilire il momento dalquale, interrottasi la protrazione della consumazione, doveva ritenersi essereiniziato il decorso del termine di prescrizione.Ciò anche al fine di stabilire la normativa applicabile ratione temporis alreato come in concreto consumato.E’ nota la natura di reato abituale di danno della fattispecie di cui all’art.612-bis cod. pen. in relazione al quale la giurisprudenza richiede la reiterazionedei comportamenti descritti dalla norma incriminatrice, nonché il loro effettivoinserimento nella sequenza causale che porta alla determinazione dell'evento,come risultato della condotta persecutoria nel suo complesso; e in questaprospettiva «ciò che rileva non è la datazione dei singoli atti, quanto la loroidentificabilità quali segmenti di una condotta unitaria, causalmente orientata allaproduzione dell'evento» (Sez. 5, n. 15651 del 10/02/2020, T., Rv. 279154 - 01;conf. Sez. 5, n. 7889 del 14/01/2019, P., Rv. 275381 - 01). E’ «la reiterazionedegli atti considerati tipici» a costituire «elemento unificante ed essenziale dellafattispecie, facendo assumere ad essi un'autonoma unitaria offensività, in quantoè proprio dalla loro reiterazione che deriva nella vittima un progressivo accumulodi disagio che, infine, degenera in uno stato di prostrazione psicologica in gradodi manifestarsi in una delle forme descritte nella disposizione di riferimento»(Sez. 5, n. 3042 del 09/10/2019, M., Rv. 278149 - 01; Sez. 5, n. 54920 del08/06/2016, G., Rv. 269081 - 01).Ciò che assume specifica autonomia offensiva è l'atteggiamento persecutorioe la tipicità non può essere correlata alla singola frazione di condotta maall’attività persecutoria nel suo complesso, sicché nell’ipotesi in cui il reato abbiaprodotto l’evento, come deve essere oramai considerato accertato a seguito delladecisione che ha disposto il nuovo giudizio perché venissero individuate edescritte le sequenze comportamentali riconducibili all’imputato che si collochinooltre l’anno 2011, l’indagine sul protrarsi del comportamento non richiedel’accertamento di segmenti di fattispecie idonei ad integrare compiutamente ilreato, essendo sufficiente qualsivoglia concreto atteggiarsi delle azionidell’imputato capaci di replicare, richiamare o rinvigorire gli effetti di quelleprecedenti sorrette dal medesimo intendimento.Per questo la giurisprudenza ha parlato di reato abituale improprio (Sez. 5,n. 18868 del 08/05/2025, M., Rv. 288049 – 01), nel quale l’evento "peraccumulo" rimane unico, ed unico si configura anche il reato, pur se dopo il suoperfezionamento, la condotta prosegua ed arrivi ad ulteriore, definitivaconsumazione, aggravandone le conseguenze, e cioè amplificando la dimensionedell'evento dannoso generato dalle condotte antecedentemente poste in essere(Sez. 5, n. 17000 del 11/12/2019, dep. 2020, A., Rv. 279081).Alla luce di queste coordinate occorrerà verificare la sussistenza dei vizidenunciati nel ricorso.3. Secondo la difesa, la sentenza impugnata non ha ottemperato al mandatoimpartitole dalla Corte di cassazione perché non ha individuato le condotte capacidi estendere il tempo di consumazione del reato oltre il 2011 e le ha ricollegatead elementi probatori approssimativi e imprecisi.Viene in particolare censurato il fatto che il giudice del rinvio avrebbe trattoprova della prosecuzione della condotta da generiche affermazioni delle particivili costituite, errando nel tenere conto di qualsivoglia manifestazione diacredine tra soggetto agente e persone offese, senza effettuare un vaglioeffettivo della portata offensiva e dell’animus correlato a quelle che la difesadefinisce «reviviscenze di passati dissapori».La lettura della motivazione della sentenza impugnata smentisce taliprospettazioni, che, peraltro, si basano su un travisamento del principio postodalla sentenza di annullamento con rinvio.La Corte di cassazione aveva evidenziato che nella sentenza annullatavenivano descritte condotte persecutorie idonee ad integrare il reato, l’ultimadelle quali si collocava nel 2011, e censurava il fatto che la stessa sentenzaaffermava la protrazione di tali condotte anche oltre quell’anno, così come sicontestava nell’imputazione («fino al febbraio 2011 e successivamente inpermanenza») e, pertanto, fino alla data della decisione di primo grado, ma nondescriveva i comportamenti che avevano rinnovato e protratto l’illecito.A questa lacuna la Corte territoriale pone riparo, riprendendo, valutando eillustrando i contenuti delle dichiarazioni testimoniali persone offese, parti civilicostituite, della cui attendibilità non si fa questione nell’odierno ricorso (né ilgiudicato interno derivante dalla sentenza di annullamento di rinvioconsentirebbe di farne).Ne ricava che sia XXXXXXXXXXXXX sia XXXXXXXXXXXXX avevano descrittole condotte moleste, sottolineando che, così come si erano manifestate fino al2011, così pure si erano protratte proseguendo costantemente fino allasettimana precedente alla loro deposizione (resa all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]).E’ proprio sul consolidamento degli effetti dell’evento della fattispecie distalking che la sentenza impugnata si sofferma, sottolineando come dalledichiarazioni di XXXXXXXXXXXXX emergeva che egli era ancora costretto atenere le porte e le finestre chiuse per sottrarsi ai comportamenti molestidell’imputato, il quale, non appena poteva avvicinarsi a lui o a casa sua, glifaceva delle smorfie, lo insultava o gli puntava contro il negozio con la pompacon il getto d’acqua, bagnando anche i clienti.Le convergenti dichiarazioni di XXXXXXXXXXXXX confermavano questecondotte.La stretta saldatura ricostruttiva tra questo persistere nell’atteggiamento giàaccertato fino al 2011 e riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 612-bis cod.pen. non richiedeva alcuna ulteriore indagine sulla concreta e autonomaoffensività né sulla specifica storica collocazione di ciascuno dei singoli episodireiterativi, riferiti dalle persone offese.Pertanto, la sentenza impugnata deve considerarsi corretta nell’applicazionedella legge penale, nell’attuazione delle direttive impartite dalla sentenzarescindente e nell’apparato motivazionale che la sorregge.4. Il ricorso, poiché complessivamente infondato, deve essere, pertanto,rigettato con la conseguente condanna del ricorrente alle spese di questo giudizioe alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle parti civili costituite che siliquidano secondo i parametri di legge come in dispositivo.Per le vicende connesse alle condotte di reato, che possono incidere suldiritto alla riservatezza di terzi soggetti coinvolti, deve disporsi ai sensi dell’art.52 d.lgs. n. 196/03 che in caso di diffusione del presente provvedimentodebbano essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro4.000,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA],dichiaratosi antistatario.Così è deciso, 22/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.