CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 gennaio 2017
Cassazione n. 10201/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20043/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] G.PISANELLI 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della TOSCANA - FIRENZE n.168/2017 depositata i l 24/01/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Dalla sentenza impugnata emerge quanto segue: Con raccomandata del 25 ottobre 2013, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in qualità di Agente della riscossione della Provincia di Arezzo, ha intimato alla Sig.ra AGNELLO [OSCURATO:PERSONA] il pagamento della somma di € 33.250,74, di cui € 12.380,29 per omesso versamento contributi INPS per l'anno 2006 ed € 20.870,45 per omesso versamento IVA ed IRPEF. Il 17 aprile 2014, la Sig.ra Agnello ha impugnato i predetti avvisi di intimazione davanti alla C.T.P. di Arezzo, ritenendoli illegittimi in quanto non preceduti da regolare notifica delle relative cartelle esattoriali. La C.T.P. di Arezzo, con la sentenza n. 322 del 3 luglio 2014, ha rigettato il ricorso poiché “dalla documentazione in atti risulta che le cartelle esattoriali sono state regolarmente notificate in data 13.12.2008 e 22.06.2010, come sì evince dalla copia delle relate depositate. Ambedue risultano sottoscritte dalla ricorrente in segno di ricevuta”. 2. Proponeva appello la contribuente, deducendo, tra l’altro che le intimazioni sono illegittime perché sono illegittime le notifiche delle cartelle di pagamento, in particolare, "la cartella n. 00720080017308939000 è inesistente/nulla in quanto la relata non è datata" e la relata della "cartella n. 00720 l 0!0006269502000 è inesistente/nulla in quanto è assente sia la data che la sottoscrizione"; a seguito della nullità/inesistenza delle relative notifiche, le cartelle di pagamento sono illegittime per intervenuta decadenza/prescrizione; la cartella di pagamento n. 00720100006269502000 è illegittima anche nel merito per insufficiente motivazione. 3. L’appello veniva rigettato dalla CTR della Toscana, con la sentenza in epigrafe, sulla base della seguente motivazione: [OSCURATO:PERSONA] ritiene di non accogliere il motivo d'appello relativo alla asserita illegittimità della intimazione, in conseguenza alla omessa notifica della cartella di pagamento, in quanto, come correttamente statuito dai Giudici di prime cure, dagli atti di causa risulta che gli avvisi di intimazione sono stati preceduti dalla notifica delle relative cartelle di pagamento: la n. 00720080017308939000 in data 13 dicembre 2008 e la n. 00720100006269502000 in data 22 giugno 2010. La stessa Sig. Agnello ha allegato all'atto d'appello gli originali delle cartelle di pagamento, dimostrando così che le stesse si trovavano in suo possesso, proprio in ragione della avvenuta notifica delle stesse. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., già nel giudizio di primo grado, ha provveduto a depositare le relate relative alle cartelle in questione, firmate dai messi notificatori (Sig. [OSCURATO:PERSONA] e Sig. [OSCURATO:PERSONA]) e dalla stessa Sig. Agnello per ricevuta. Inoltre, il concessionario ha prodotto copia della nota prot. n. 537 del 28 aprile 2010 dell'amministratore delegato di Equitalia, da cui risulta il nominativo del Sig. [OSCURATO:PERSONA] tra i messi notificatori per la Provincia di Arezzo, nonché copia della nota del 23 aprile 2008, a firma del coordinatore dell'attività di riscossione di Equitalia, con cui il Sig. Della Rocca è stato nominato messo notificatore di Equitalia, abilitato ad esercitare le relative funzioni nell'ambito del territorio della Provincia di Arezzo, a riprova della regolarità, anche soggettiva, delle notifiche contestate. Considerato che la contribuente ha fondato la presunta illegittimità degli avvisi sulla omessa notifica delle cartelle e che queste risultano notificate e ricevute dalla stessa interessata, gli avvisi di intimazione debbono considerarsi regolari. Per quanto attiene alle asserite illegittimità delle cartelle di pagamento, le stesse sono intempestive in quanto, dimostrata l'avvenuta notifica delle cartelle, la contribuente avrebbe dovuto impugnare i vizi degli atti impositivi entro i termini di legge. 4. Propone ricorso per cassazione la contribuente con due motivi. Resiste l’Agenzia delle entrate-Riscossione con controricorso. Considerato che: 1. Primo motivo: “Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 D.Lgs. 546/92 in relazione all'art. 3 del medesimo D.Lgs. 546/92 ed agli artt. 442 e 444 c.p.c. in punto di difetto di giurisdizione della Commissione Tributaria ed a favore della giurisdizione del Tribunale Ordinario, sezione Lavoro, a pronunciarsi in materia di contributi INPS per la sola cartella di pagamento n. 00720080017308939000 (art. 360 n. 1 c.p.c.)”. 1.1. “In primo grado la ricorrente depositava le intimazioni di pagamento eccependo l'illegittimità della notifica delle cartelle di pagamento, ma senza depositare tali cartelle di pagamento. Equitalia, quindi, depositava sia le copie delle relate in suo possesso, sia gli estratti a ruolo delle due cartelle. Ebbene, come è agevole verificare con il semplice esame visivo, sia l'estratto a ruolo (sulla cartella di pagamento n. 00720080017308939000) prodotto da Equitalia in primo grado, che la stessa cartella di pagamento n. 00720080017308939000 prodotta dalla contribuente in secondo grado, hanno ad oggetto il credito per contributi IVS per l'anno 2006 richiesti dall'INPS […]. Anche il Giudice di secondo grado rileva ed accerta la natura del tributo richiesto […]. L'art. 2 D.Lgs. 546/92 stabilisce l'oggetto della giurisdizione della Commissione Tributaria […]. Ebbene, fra dette materie non rientra quella di previdenza ed assistenza obbligatoria”. 1.2. La contribuente introduce per la prima volta in sede di legittimità la questione del difetto di giurisdizione del G.T., dalla medesima adito, in riferimento alla cartella di cui al motivo. Trova pertanto applicazione l’insegnamento secondo cui “l'attore che abbia incardinato la causa dinanzi ad un giudice e sia rimasto soccombente nel merito non è legittimato ad interporre appello contro la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui prescelto in quanto non soccombente su tale, autonomo capo della decisione” [Sez. U, Sentenza n. 22439 del 24/09/2018 (Rv. 650463 - 01); Sez. U, Sentenza n. 1309 del 19/01/2017 (Rv. 642001 - 01); Sez. U, Sentenza n. 21260 del 20/10/2016 (Rv. 641347 -01)]. 2. Secondo motivo: Violazione e falsa applicazione dell'art. 148 c.p.c. in relazione agli artt. 156 co. 2 e 160 c.p.c., all'art. 26 co. 6 DPR 602/73 ed all'art. 60 DPR 600/73 in punto di prevalenza probatoria della copia notificata sull'originale prodotto, per entrambe le cartelle di pagamento n. 00720080017308939000 e 00720100006269502000, ovvero solo per quest'ultima (art. 360 n.3 c.p.c.). 2.1. “La difesa della Sig.ra Agnello sia in primo grado che in secondo grado richiedeva una verifica da parte della Commissione Tributaria della regolarità della notifica [delle cartelle di pagamento]”. In particolare, in appello, richiamato l’art. 148 cod. proc. civ., si affermava: “La giurisprudenza è […] chiara nel ritenere che in caso di discordanza fra la relata sull'originale dell'atto e quella sulla copia notificata, ai fini della validità e regolarità della notificazione va fatto riferimento alle risultanze della sola copia […]. La mancata compilazione della relata in violazione dell'art. 148 c.p. c., determina non la semplice nullità della notifica […]. La relata di notifica va apposta in calce e non sul frontespizio della cartella, poiché quest'ultimo caso ne comporta la nullità […]”. “Ebbene, la notifica della cartella di pagamento n. 00720080017308939000 è inesistente/nulla in quanto la relata non è datata (tutto il primo rigo non è compilato). Bastevole quanto sopra, la stessa relata è in ogni caso nulla per contraddittorietà intrinseca, ex art. 160 c.p.c., in quanto indica come detta notificazione sia stata effettuata personalmente al destinatario, [OSCURATO:PERSONA] ma, poi, nel prosieguo della stessa relata è indicato il diverso nome di [OSCURATO:PERSONA] […]. Inoltre, sempre nella stessa relata non è dato sapere il nome del soggetto notificatore […]. Nel diverso caso della cartella di pagamento n. 00720100006269502000, la relata è parimenti inesistente/nulla in quanto è assente sia la data che la sottoscrizione […]. Inoltre, nella relata non è dato sapere il nome del soggetto notificatore […]”. Riprodotta la motivazione della sentenza impugnata, il motivo riprende: “Tutti i richiamati motivi di appello devono intendersi qui interamente trascritti in quanto con detti motivi sono indicate le modalità di diritto da applicarsi alla valutazione di fatto non effettuata dal Giudice di merito. Per cui è richiesto all'attuale Giudicante di cassare la sentenza impugnata”. “Infatti, la copia del contribuente prevale rispetto a quella originaria in mano al notificante, in quanto è sulla prima che si attua il principio di difesa. Pertanto, 1) la mancanza dei requisiti essenziali della relata e 2) la sua apposizione in fronte e non in calce all'atto, determina una inesistenza/nullità della stessa […]”. 2.2. Il motivo – di per se stesso inammissibile perché sembra introdurre questioni di difformità dall’originale delle copie delle relate di notifica di entrambe le cartelle, che, tuttavia, nel successivo sviluppo argomentativo, si riducono ad una sola; né, comunque, riproduce le relate stesse e dimostra di aver sollevato le doglianze vertite già in primo grado – è altresì e comunque manifestamente infondato. Esso, invero, non si confronta minimamente con la perentoria motivazione della sentenza impugnata. Questa - premesso che la contribuente “ ha allegato all'atto d'appello gli originali delle cartelle di pagamento, dimostrando così che le stesse si trovavano in suo possesso, proprio in ragione della [loro] avvenuta notifica”, e che “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., già nel giudizio di primo grado, ha provveduto a depositare le relate relative alle cartelle in questione, firmate dai messi notificatori […] e dalla stessa Sig.[ra] Agnello per ricevuta” – osserva infatti perentoriamente che le “asserite illegittimità delle cartelle di pagamento […] sono intempestive in quanto, dimostrata l'avvenuta notifica delle cartelle, la contribuente avrebbe dovuto impugnare i vizi degli atti impositivi entro i termini di legge”. Talché la contribuente, ricevute addirittura a mani, secondo il superiore incensurato accertamento in fatto della CTR, le notifiche delle cartelle, a misura che ne avesse ravvisato alcuna illegittimità, avrebbe dovuto allora tempestivamente impugnarle, senza alcuna possibilità di successivo recupero attraverso l’impugnazione delle intimazioni, che realizzerebbe un’inammissibile reintegrazione nel termine. 3. In definitiva, il ricorso va integralmente rigettato, con le statuizioni consequenziali come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente a rifondere all’Agenzia delle entrate- Riscossione le spese di lite, liquidate in euro 3.600, oltre esborsi per euro 200 e spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processu