Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 maggio 2023

Cassazione n. 12877/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione che non aveva ammesso allo stato passivo il suo credito avente a oggetto il saldo di tre conti correnti bancari, nonché gli importi dovuti da altre società appartenenti al medesimo gruppo societario (gruppo [OSCURATO:SOCIETA]) per saldi di conti correnti di cui la società fallita si era costituita fideiussore; - il decreto ha dato atto che la pretesa creditoria, quantificata in euro 49.630.325,58, trovava riscontro nella convenzione sottoscritta il 5 agosto 1988 tra le società del gruppo [OSCURATO:SOCIETA] e un pool di banche, tra cui la [OSCURATO:SOCIETA]., nei cui rapporti l’odierna ricorrente era subentrata, a corredo della quale le società avevano prestato reciproca fideiussione; - ha riferito che una sua prima pronuncia, che aveva rigettato l’opposizione in ragione della mancata produzione in giudizio delle lettere-contratto concluse tra le banche e la fallita e degli estratti conto integrali dei rapporti e della mancata opponibilità alla massa di tale convenzione, era stata cassata da questa Corte con sentenza n. 11878 del 2016; - ha, quindi, disatteso l’opposizione evidenziando, quanto al credito vantato per saldo dei tre conti correnti accesi dalla società fallita, che lo stesso fosse prescritto e, quanto al credito residuo, che la fideiussione prestata da tale società fosse inefficace e invalida per indeterminatezza soggettiva e oggettiva, nonché per estraneità all’oggetto sociale e difetto di vantaggi compensativi; - il ricorso è affidato a quattro motivi; - resiste con controricorso il Fallimento della Fallimento della Arturo 2 F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : C I O R R A P A T R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 d 1 8 4 0 0 a 5 2 4 2 b b 5 3 1 0 f 8 a e 2 6 c 5 1 1 d a 9 Numero registro generale 9939/2018 Numero sezionale 1229/2023 Numero di raccolta generale 12877/2023 [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione; Data pubblicazione 11/05/2023 - la ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 384 cod. proc. civ., per aver il decreto impugnato disatteso il principio affermato dalla menzionata sentenza rescindente della Corte di cassazione in ordine alla natura ricognitiva della convenzione del 5 agosto 1988 e alla necessità che della stessa dovesse tenersi conto ai fini della valutazione della domanda di insinuazione al passivo, affermando che la stessa fosse «ininfluente ai fini della decisione»; - il motivo è infondato; - la richiamata sentenza di questa Corte n. 11878 del 9 giugno 2016 ha accolto il ricorso della banca ritenendo fondati due dei tre motivi articolati, con i quali veniva fatta valere, rispettivamente, la violazione degli artt. 1230, 1341 e 1976 cod. civ., 210 cod. proc. civ. e 99 legge fall., oltre che il vizio di motivazione, sotto il profilo della pretesa doverosità da parte del Tribunale dell'esame di tutti i mezzi di prova, compresi quelli d'ufficio, necessari al fine di approfondite la quantificazione del credito, e la violazione degli artt. 1988 e 2704 cod. civ. e 52 e 98 legge fall. nella parte in cui il Tribunale, ritenendo inopponibile alla massa la convenzione del 5 agosto 1988, ne avrebbe trascurato la portata di ricognizione di promessa di pagamento, come tale efficace anche verso la curatela; - la Corte ha evidenziato la contraddittorietà della decisione impugnata laddove ha ritenuto che la mancata produzione in giudizio dei contratti di conto corrente e dei relativi estratti conto ostasse al riconoscimento della sussistenza del diritto di credito vantato, ma, al contempo, ha ammesso che si dovesse dare ingresso nel giudizio alla convenzione del 5 agosto 1988 e, tuttavia, ha negato la certezza di tale data benché 3 F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : C I O R R A P A T R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 d 1 8 4 0 0 a 5 2 4 2 b b 5 3 1 0 f 8 a e 2 6 c 5 1 1 d a 9 Numero registro generale 9939/2018 Numero sezionale 1229/2023 Numero di raccolta generale 12877/2023 Data pubblicazione 11/05/2023 oggetto di dissequestro penale disposto il successivo 1° febbraio 1999; - ha, altresì, considerato che la natura ricognitiva della convenzione, accertata dal Tribunale, valutata unitamente alla certezza della sua data, non consentiva di escludere l’opponibilità della stessa al curatore; - orbene, il decreto impugnato ha ritenuto che la convenzione del 5 agosto 1988 avesse natura di atto di ricognizione del debito e che tale data, anteriore al fallimento, fosse certa e, in quanto tale, a questi opponibile; - ha, tuttavia, respinto l’opposizione in virtù della riscontrata prescrizione del diritto vantato, assumendo quale dies a quo la data di cessazione dei rapporti bancari, indicata nel 1° gennaio 2015; - la decisione del Tribunale, dunque, non si è posta in contrasto con i principi affermati dalla sentenza rescindente, avendo provveduto all’individuazione della natura della convenzione e al riconoscimento dell’opponibilità della stessa al fallimento, previo accertamento della certezza della relativa data, in conformità con le vincolanti statuizioni della Corte, e disatteso l’opposizione in forza di una distinta e autonoma ragione, non interessata dai principi affermati nella richiamata sentenza; - con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 2935, 2943 e 2944 cod. civ., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso del giudizio, nella parte in cui il giudice dell’opposizione ha ritenuto che gli atti interruttivi dell’eccepito termine prescrizionale fossero inopponibili alla massa in quanto privi di data certa; - evidenzia, in proposito, di aver provveduto al deposito di note sottoscritte, alcune, da [OSCURATO:PERSONA] e, altre, da [OSCURATO:PERSONA], delegato per la rappresentanza del gruppo [OSCURATO:SOCIETA], nonché di note a quest’ultimo indirizzate costituenti atti interruttivi della prescrizione; - aggiunge, inoltre, il mancato esame delle dichiarazioni rese il 23 aprile 2007 dalla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] e dalle altre 4 F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : C I O R R A P A T R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 d 1 8 4 0 0 a 5 2 4 2 b b 5 3 1 0 f 8 a e 2 6 c 5 1 1 d a 9 Numero registro generale 9939/2018 Numero sezionale 1229/2023 Numero di raccolta generale 12877/2023 Data pubblicazione 11/05/2023 società del gruppo con cui era stata riconosciuta la sussistenza dei crediti vantati nei loro confronti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. con l’indicazione del relativo importo al 31 dicembre 2004; - il motivo è inammissibile; - è consolidato principio quello per cui qualora una questione giuridica – implicante un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde consentire alla Corte di controllare l’ammissibilità della questione medesima (cfr. Cass. 10 dicembre 2020, n. 28184; Cass. 7 marzo 2018, n. 5478); - parte ricorrente non ha assolto a un siffatto onere non indicando se e dove aveva allegato la circostanza dell’esistenza dei menzionati atti interruttivi della prescrizione; - sotto altro profilo, si osserva che la prova dell’avvenuta allegazione dinanzi al giudice di merito di un fatto asseritamente non esaminato è necessaria anche ai fini della dimostrazione del carattere controverso di tale fatto e, dunque, dell’ammissibilità della censura per vizio motivazionale ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.; - con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione o falsa applicazione della l. 17 febbraio 1992, n. 154, e dell’art. 1938 cod. civ., per aver il decreto impugnato ritenuto che la fideiussione rilasciata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] fosse invalida, in quanto soggettivamente e oggettivamente indeterminata ed estranea all’oggetto sociale; - evidenzia, quanto al primo aspetto, che la fideiussione era stata rilasciata dalle società del gruppo [OSCURATO:SOCIETA] «a corredo della convenzione del 5 agosto 1988» a garanzia delle obbligazioni delle singole società 5 F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : C I O R R A P A T R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 d 1 8 4 0 0 a 5 2 4 2 b b 5 3 1 0 f 8 a e 2 6 c 5 1 1 d a 9 Numero registro generale 9939/2018 Numero sezionale 1229/2023 Numero di raccolta generale 12877/2023 Data pubblicazione 11/05/2023 nei confronti del pool di banche che avevano accettato il piano di consolidamento ivi formulato per la durata di 24 mesi e che alla stessa non poteva trovare applicazione la disciplina di cui alla l.n. 154 del 1992 in quanto sopravvenuta alla prestazione della garanzia; - il motivo è fondato; - il Tribunale riferisce che i sottoscrittori della convenzione del 5 agosto 1988 si erano costituiti reciprocamente fideiussori solidali, «nel senso che ciascuno è fideiussore degli altri e tutti quanti in solido sono fideiussori di ognuno dei sottoscritti e dei rispettivi successori o aventi causa, per l’esatto integrale adempimento delle obbligazioni verso codesti aziende dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentiti o che venissero in seguito consentite ad uno dei sottoscritti o a chi fosse loro subentrato»; - ha, quindi, ritenuto che tale garanzia fosse affetta sia da indeterminatezza soggettiva, in relazione al fatto che la garanzia prestata si estendeva anche ad aventi causa e successori dei sottoscrittori, sia da indeterminatezza oggettiva, in ragione dell’estensione della garanzia anche a obbligazioni future senza previsione di un importo massimo garantito; - ha, altresì, giudicato che la fideiussione fosse invalida in quanto estranea all’oggetto sociale e il suo rilascio non trovasse alcun vantaggio compensativo poiché la sua esposizione debitoria era inferiore rispetto a quello delle altre società del gruppo; - ciò posto, si osserva, in primo luogo, che la indeterminatezza dei soggetti non inficia la validità del negozio giuridico laddove, come nel caso in esame, tali soggetti siano determinabili, in quanto ciò consente l’esatta individuazione di coloro cui sono imputabili gli effetti dell’atto posto in essere; - l’incertezza dei soggetti, infatti, non esclude di per sé il sorgere di obbligazioni negoziali qualora siano previsti criteri per l’individuazione dei relativi destinatari; 6 F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : C I O R R A P A T R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 d 1 8 4 0 0 a 5 2 4 2 b b 5 3 1 0 f 8 a e 2 6 c 5 1 1 d a 9 Numero registro generale 9939/2018 Numero sezionale 1229/2023 Numero di raccolta generale 12877/2023 Data pubblicazione 11/05/2023 - quanto alla riscontrata indeterminatezza oggettiva, si osserva che, con riferimento alla situazione normativa esistente al momento della conclusione della fideiussione in oggetto e, dunque, prima dell'entrata in vigore dell'art. 10 l.n. 154 del 1992, l'estensione della garanzia fideiussoria a tutte le obbligazioni presenti e future assunte dal debitore nei confronti di una banca non è incompatibile con quanto previsto dall'art. 1346 cod. civ., essendo, nell'indicata ipotesi, l'oggetto della fideiussione determinabile per relationem, sulla base di operazioni il cui compimento è sottratto al mero arbitrio della banca, in quanto questa è soggetta alle specifiche disposizioni, anche pubblicistiche, che regolano l'esercizio dell'attività creditizia, nonché ai doveri di correttezza e di buona fede ai quali deve attenersi il comportamento delle parti nell'esecuzione di ogni contratto (cfr. Cass. 28 gennaio 1998, n. 831; Cass. 23 marzo 1996, n. 2577); - ai fini dell’accertamento della validità e della efficacia (originaria) della fideiussione omnibus, non può aver rilievo la sopravvenienza della l.n. 154 del 1992 – il cui art. 10 modificando gli artt. 1938 e 1956 cod. civ. impone la fissazione dell'importo massimo garantito ed esclude la possibilità di preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione – atteso che tali innovazioni normative operano ai sensi del successivo art. 11 della legge citata soltanto all'esito del decorso di 120 giorni dalla sua entrata in vigore (cfr. Cass. 25 febbraio 2005, n. 4093; Cass. 17 gennaio 2003, n. 654; Cass. 23 settembre 2002, n. 13823); - la sopravvenienza di tale legge, peraltro, se non inficia la validità e l'efficacia della fideiussione fino al momento dell'entrata in vigore del citato art. 10, con la conseguente responsabilità del fideiussore per le obbligazioni verso la banca a carico del debitore principale prima della predetta data, determina, per il periodo successivo, la nullità sopravvenuta della convenzione con essa in contrasto (cfr. Cass. 20 gennaio 2017, n. 1580; Cass. 22 aprile 2009, n. 9627; Cass. 9 febbraio 2007, n. 2871); 7 F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : C I O R R A P A T R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 d 1 8 4 0 0 a 5 2 4 2 b b 5 3 1 0 f 8 a e 2 6 c 5 1 1 d a 9 Numero registro generale 9939/2018 Numero sezionale 1229/2023 Numero di raccolta generale 12877/2023 Data pubblicazione 11/05/2023 - il Tribunale, infine, àncora l’invalidità della fideiussione anche al fatto che la stessa era stata rilasciata «in assoluto spregio dell’oggetto sociale», che non contemplava il rilascio di garanzie in favore di terzi, e non arrecava «alcun vantaggio compensativo» alla società, atteso che, all’epoca, la esposizione debitoria della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] era «meno consistente rispetto a quello delle altre società del gruppo»; - sul punto, si evidenzia che ai fini della valutazione della pertinenza di un atto degli amministratori di una società – di persone, così come di capitali – all'oggetto sociale, il criterio da seguire è quello della strumentalità, diretta o indiretta, dell'atto rispetto all'oggetto sociale stesso, mentre non è sufficiente il criterio della astratta previsione, nello statuto, del tipo di atto posto in essere: da un lato, infatti, la elencazione statutaria di atti tipici non potrebbe mai essere completa, data la serie infinita di atti, di vario tipo, che possono essere funzionali di una determinata attività; dall'altro, anche la espressa previsione statutaria di un atto tipico non assicura che lo stesso sia, in concreto, rivolto allo svolgimento di quella attività (cfr. Cass. 12 dicembre 2016, n. 25409; Cass. 8 settembre 2016, n. 17761; Cass. 12 dicembre 2007, n. 26011; Cass. 21 novembre 2002, n. 16416); - l’indagine sulla concreta aderenza dell'atto compiuto dagli amministratori all'attività commerciale per il cui svolgimento la società è stata costituita deve essere inteso nel senso che deve prendersi in esame l'atto del quale si discute, nella sua concretezza, vale a dire nel suo contenuto e negli effetti voluti dalle parti, al fine di verificarne la strumentalità all'oggetto sociale indicato nell'atto costitutivo o nello statuto; - una siffatta indagine, in quanto finalizzata a valutare la compatibilità dell’atto con l'oggetto sociale, esclude che possano essere prese in considerazioni valutazioni basate sull'interesse che la società o chi la rappresenta possa avere al compimento di quell'atto nel caso 8 F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : C I O R R A P A T R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 d 1 8 4 0 0 a 5 2 4 2 b b 5 3 1 0 f 8 a e 2 6 c 5 1 1 d a 9 Numero registro generale 9939/2018 Numero sezionale 1229/2023 Numero di raccolta generale 12877/2023 Data pubblicazione 11/05/2023 particolare esaminato; - l'interesse, infatti, consiste nell'utilità che la società ricava da un determinato atto ed è un concetto distinto dall’oggetto sociale, che consiste nell’attività economica statutariamente definita, per cui un atto può ben corrispondere all'interesse della società perché si reputa che questa ne tragga vantaggio, ma esulare dal suo oggetto perché non è collegato alla specifica attività economica prescelta e concordata dai soci nell'atto costitutivo e, specularmente, un atto contrario all'interesse della società ben può rientrare nel suo oggetto; - è stato conseguentemente affermato che sono «naturalmente» compresi (in carenza di espressa limitazione) nei compiti dell'organo gestionale di una società di persone, ai sensi degli artt. 2266, 2298 e 2318 cod. civ., non solo gli atti di ordinaria amministrazione, ovvero gli atti conservativi, ma anche quelli dispositivi qualora configurino strumenti per la realizzazione degli scopi perseguiti dalla società e siano di conseguenza riconducibili all'oggetto sociale (così, Cass. 26 agosto 1998, n. 8472); - orbene, il decreto impugnato non ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi di diritto, in quanto ha fatto discendere l’invalidità della fideiussione prestata dalla società fallita, in primo luogo, dal fatto che l’atto costitutivo non menzionava tale categoria di atti nell’oggetto sociale; - per le ragioni indicate, tale circostanza non è di per sé decisiva, essendo necessario accertare la strumentalità, diretta o indiretta, dell'atto rispetto all'oggetto sociale, attesa la non esaustività della elencazione statutaria di atti tipici; - il Tribunale ha, poi, fondato la sua decisione sull’assenza di vantaggi compensativi per la società fallita, in ragione della sua minor esposizione debitoria rispetto a quella delle altre società del gruppo; - una siffatta argomentazione non risulta concludente, poiché, facendo ricorso alla teoria dei vantaggi compensativi – elaborata per valutare 9 F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : C I O R R A P A T R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 d 1 8 4 0 0 a 5 2 4 2 b b 5 3 1 0 f 8 a e 2 6 c 5 1 1 d a 9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione che non aveva ammesso allo stato passivo il suo credito avente a oggetto il saldo di tre conti correnti bancari, nonché gli importi dovuti da altre società appartenenti al medesimo gruppo societario (gruppo [OSCURATO:SOCIETA]) per saldi di conti correnti di cui la società fallita si era costituita fideiussore; - il decreto ha dato atto che la pretesa creditoria, quantificata in euro 49.630.325,58, trovava riscontro nella convenzione sottoscritta il 5 agosto 1988 tra le società del gruppo [OSCURATO:SOCIETA] e un pool di banche, tra cui la [OSCURATO:SOCIETA]., nei cui rapporti l’odierna ricorrente era subentrata, a corredo della quale le società avevano prestato reciproca fideiussione; - ha riferito che una sua prima pronuncia, che aveva rigettato l’opposizione in ragione della mancata produzione in giudizio delle lettere-contratto concluse tra le banche e la fallita e degli estratti conto integrali dei rapporti e della mancata opponibilità alla massa di tale convenzione, era stata cassata da questa Corte con sentenza n. 11878 del 2016; - ha, quindi, disatteso l’opposizione evidenziando, quanto al credito vantato per saldo dei tre conti correnti accesi dalla società fallita, che lo stesso fosse prescritto e, quanto al credito residuo, che la fideiussione prestata da tale società fosse inefficace e invalida per indeterminatezza soggettiva e oggettiva, nonché per estraneità all’oggetto sociale e difetto di vantaggi compensativi; - il ricorso è affidato a quattro motivi; - resiste con controricorso il Fallimento della Fallimento della Arturo 2 F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : C I O R R A P A T R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 d 1 8 4 0 0 a 5 2 4 2 b b 5 3 1 0 f 8 a e 2 6 c 5 1 1 d a 9 Numero registro generale 9939/2018 Numero sezionale 1229/2023 Numero di raccolta generale 12877/2023 [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione; Data pubblicazione 11/05/2023 - la ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 384 cod. proc. civ., per aver il decreto impugnato disatteso il principio affermato dalla menzionata sentenza rescindente della Corte di cassazione in ordine alla natura ricognitiva della convenzione del 5 agosto 1988 e alla necessità che della stessa dovesse tenersi conto ai fini della valutazione della domanda di insinuazione al passivo, affermando che la stessa fosse «ininfluente ai fini della decisione»; - il motivo è infondato; - la richiamata sentenza di questa Corte n. 11878 del 9 giugno 2016 ha accolto il ricorso della banca ritenendo fondati due dei tre motivi articolati, con i quali veniva fatta valere, rispettivamente, la violazione degli artt. 1230, 1341 e 1976 cod. civ., 210 cod. proc. civ. e 99 legge fall., oltre che il vizio di motivazione, sotto il profilo della pretesa doverosità da parte del Tribunale dell'esame di tutti i mezzi di prova, compresi quelli d'ufficio, necessari al fine di approfondite la quantificazione del credito, e la violazione degli artt. 1988 e 2704 cod. civ. e 52 e 98 legge fall. nella parte in cui il Tribunale, ritenendo inopponibile alla massa la convenzione del 5 agosto 1988, ne avrebbe trascurato la portata di ricognizione di promessa di pagamento, come tale efficace anche verso la curatela; - la Corte ha evidenziato la contraddittorietà della decisione impugnata laddove ha ritenuto che la mancata produzione in giudizio dei contratti di conto corrente e dei relativi estratti conto ostasse al riconoscimento della sussistenza del diritto di credito vantato, ma, al contempo, ha ammesso che si dovesse dare ingresso nel giudizio alla convenzione del 5 agosto 1988 e, tuttavia, ha negato la certezza di tale data benché 3 F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : C I O R R A P A T R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 d 1 8 4 0 0 a 5 2 4 2 b b 5 3 1 0 f 8 a e 2 6 c 5 1 1 d a 9 Numero registro generale 9939/2018 Numero sezionale 1229/2023 Numero di raccolta generale 12877/2023 Data pubblicazione 11/05/2023 oggetto di dissequestro penale disposto il successivo 1° febbraio 1999; - ha, altresì, considerato che la natura ricognitiva della convenzione, accertata dal Tribunale, valutata unitamente alla certezza della sua data, non consentiva di escludere l’opponibilità della stessa al curatore; - orbene, il decreto impugnato ha ritenuto che la convenzione del 5 agosto 1988 avesse natura di atto di ricognizione del debito e che tale data, anteriore al fallimento, fosse certa e, in quanto tale, a questi opponibile; - ha, tuttavia, respinto l’opposizione in virtù della riscontrata prescrizione del diritto vantato, assumendo quale dies a quo la data di cessazione dei rapporti bancari, indicata nel 1° gennaio 2015; - la decisione del Tribunale, dunque, non si è posta in contrasto con i principi affermati dalla sentenza rescindente, avendo provveduto all’individuazione della natura della convenzione e al riconoscimento dell’opponibilità della stessa al fallimento, previo accertamento della certezza della relativa data, in conformità con le vincolanti statuizioni della Corte, e disatteso l’opposizione in forza di una distinta e autonoma ragione, non interessata dai principi affermati nella richiamata sentenza; - con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 2935, 2943 e 2944 cod. civ., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso del giudizio, nella parte in cui il giudice dell’opposizione ha ritenuto che gli atti interruttivi dell’eccepito termine prescrizionale fossero inopponibili alla massa in quanto privi di data certa; - evidenzia, in proposito, di aver provveduto al deposito di note sottoscritte, alcune, da [OSCURATO:PERSONA] e, altre, da [OSCURATO:PERSONA], delegato per la rappresentanza del gruppo [OSCURATO:SOCIETA], nonché di note a quest’ultimo indirizzate costituenti atti interruttivi della prescrizione; - aggiunge, inoltre, il mancato esame delle dichiarazioni rese il 23 aprile 2007 dalla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] e dalle altre 4 F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : C I O R R A P A T R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 d 1 8 4 0 0 a 5 2 4 2 b b 5 3 1 0 f 8 a e 2 6 c 5 1 1 d a 9 Numero registro generale 9939/2018 Numero sezionale 1229/2023 Numero di raccolta generale 12877/2023 Data pubblicazione 11/05/2023 società del gruppo con cui era stata riconosciuta la sussistenza dei crediti vantati nei loro confronti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. con l’indicazione del relativo importo al 31 dicembre 2004; - il motivo è inammissibile; - è consolidato principio quello per cui qualora una questione giuridica – implicante un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde consentire alla Corte di controllare l’ammissibilità della questione medesima (cfr. Cass. 10 dicembre 2020, n. 28184; Cass. 7 marzo 2018, n. 5478); - parte ricorrente non ha assolto a un siffatto onere non indicando se e dove aveva allegato la circostanza dell’esistenza dei menzionati atti interruttivi della prescrizione; - sotto altro profilo, si osserva che la prova dell’avvenuta allegazione dinanzi al giudice di merito di un fatto asseritamente non esaminato è necessaria anche ai fini della dimostrazione del carattere controverso di tale fatto e, dunque, dell’ammissibilità della censura per vizio motivazionale ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.; - con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione o falsa applicazione della l. 17 febbraio 1992, n. 154, e dell’art. 1938 cod. civ., per aver il decreto impugnato ritenuto che la fideiussione rilasciata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] fosse invalida, in quanto soggettivamente e oggettivamente indeterminata ed estranea all’oggetto sociale; - evidenzia, quanto al primo aspetto, che la fideiussione era stata rilasciata dalle società del gruppo [OSCURATO:SOCIETA] «a corredo della convenzione del 5 agosto 1988» a garanzia delle obbligazioni delle singole società 5 F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : C I O R R A P A T R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 d 1 8 4 0 0 a 5 2 4 2 b b 5 3 1 0 f 8 a e 2 6 c 5 1 1 d a 9 Numero registro generale 9939/2018 Numero sezionale 1229/2023 Numero di raccolta generale 12877/2023 Data pubblicazione 11/05/2023 nei confronti del pool di banche che avevano accettato il piano di consolidamento ivi formulato per la durata di 24 mesi e che alla stessa non poteva trovare applicazione la disciplina di cui alla l.n. 154 del 1992 in quanto sopravvenuta alla prestazione della garanzia; - il motivo è fondato; - il Tribunale riferisce che i sottoscrittori della convenzione del 5 agosto 1988 si erano costituiti reciprocamente fideiussori solidali, «nel senso che ciascuno è fideiussore degli altri e tutti quanti in solido sono fideiussori di ognuno dei sottoscritti e dei rispettivi successori o aventi causa, per l’esatto integrale adempimento delle obbligazioni verso codesti aziende dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentiti o che venissero in seguito consentite ad uno dei sottoscritti o a chi fosse loro subentrato»; - ha, quindi, ritenuto che tale garanzia fosse affetta sia da indeterminatezza soggettiva, in relazione al fatto che la garanzia prestata si estendeva anche ad aventi causa e successori dei sottoscrittori, sia da indeterminatezza oggettiva, in ragione dell’estensione della garanzia anche a obbligazioni future senza previsione di un importo massimo garantito; - ha, altresì, giudicato che la fideiussione fosse invalida in quanto estranea all’oggetto sociale e il suo rilascio non trovasse alcun vantaggio compensativo poiché la sua esposizione debitoria era inferiore rispetto a quello delle altre società del gruppo; - ciò posto, si osserva, in primo luogo, che la indeterminatezza dei soggetti non inficia la validità del negozio giuridico laddove, come nel caso in esame, tali soggetti siano determinabili, in quanto ciò consente l’esatta individuazione di coloro cui sono imputabili gli effetti dell’atto posto in essere; - l’incertezza dei soggetti, infatti, non esclude di per sé il sorgere di obbligazioni negoziali qualora siano previsti criteri per l’individuazione dei relativi destinatari; 6 F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : C I O R R A P A T R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 d 1 8 4 0 0 a 5 2 4 2 b b 5 3 1 0 f 8 a e 2 6 c 5 1 1 d a 9 Numero registro generale 9939/2018 Numero sezionale 1229/2023 Numero di raccolta generale 12877/2023 Data pubblicazione 11/05/2023 - quanto alla riscontrata indeterminatezza oggettiva, si osserva che, con riferimento alla situazione normativa esistente al momento della conclusione della fideiussione in oggetto e, dunque, prima dell'entrata in vigore dell'art. 10 l.n. 154 del 1992, l'estensione della garanzia fideiussoria a tutte le obbligazioni presenti e future assunte dal debitore nei confronti di una banca non è incompatibile con quanto previsto dall'art. 1346 cod. civ., essendo, nell'indicata ipotesi, l'oggetto della fideiussione determinabile per relationem, sulla base di operazioni il cui compimento è sottratto al mero arbitrio della banca, in quanto questa è soggetta alle specifiche disposizioni, anche pubblicistiche, che regolano l'esercizio dell'attività creditizia, nonché ai doveri di correttezza e di buona fede ai quali deve attenersi il comportamento delle parti nell'esecuzione di ogni contratto (cfr. Cass. 28 gennaio 1998, n. 831; Cass. 23 marzo 1996, n. 2577); - ai fini dell’accertamento della validità e della efficacia (originaria) della fideiussione omnibus, non può aver rilievo la sopravvenienza della l.n. 154 del 1992 – il cui art. 10 modificando gli artt. 1938 e 1956 cod. civ. impone la fissazione dell'importo massimo garantito ed esclude la possibilità di preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione – atteso che tali innovazioni normative operano ai sensi del successivo art. 11 della legge citata soltanto all'esito del decorso di 120 giorni dalla sua entrata in vigore (cfr. Cass. 25 febbraio 2005, n. 4093; Cass. 17 gennaio 2003, n. 654; Cass. 23 settembre 2002, n. 13823); - la sopravvenienza di tale legge, peraltro, se non inficia la validità e l'efficacia della fideiussione fino al momento dell'entrata in vigore del citato art. 10, con la conseguente responsabilità del fideiussore per le obbligazioni verso la banca a carico del debitore principale prima della predetta data, determina, per il periodo successivo, la nullità sopravvenuta della convenzione con essa in contrasto (cfr. Cass. 20 gennaio 2017, n. 1580; Cass. 22 aprile 2009, n. 9627; Cass. 9 febbraio 2007, n. 2871); 7 F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : C I O R R A P A T R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 d 1 8 4 0 0 a 5 2 4 2 b b 5 3 1 0 f 8 a e 2 6 c 5 1 1 d a 9 Numero registro generale 9939/2018 Numero sezionale 1229/2023 Numero di raccolta generale 12877/2023 Data pubblicazione 11/05/2023 - il Tribunale, infine, àncora l’invalidità della fideiussione anche al fatto che la stessa era stata rilasciata «in assoluto spregio dell’oggetto sociale», che non contemplava il rilascio di garanzie in favore di terzi, e non arrecava «alcun vantaggio compensativo» alla società, atteso che, all’epoca, la esposizione debitoria della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] era «meno consistente rispetto a quello delle altre società del gruppo»; - sul punto, si evidenzia che ai fini della valutazione della pertinenza di un atto degli amministratori di una società – di persone, così come di capitali – all'oggetto sociale, il criterio da seguire è quello della strumentalità, diretta o indiretta, dell'atto rispetto all'oggetto sociale stesso, mentre non è sufficiente il criterio della astratta previsione, nello statuto, del tipo di atto posto in essere: da un lato, infatti, la elencazione statutaria di atti tipici non potrebbe mai essere completa, data la serie infinita di atti, di vario tipo, che possono essere funzionali di una determinata attività; dall'altro, anche la espressa previsione statutaria di un atto tipico non assicura che lo stesso sia, in concreto, rivolto allo svolgimento di quella attività (cfr. Cass. 12 dicembre 2016, n. 25409; Cass. 8 settembre 2016, n. 17761; Cass. 12 dicembre 2007, n. 26011; Cass. 21 novembre 2002, n. 16416); - l’indagine sulla concreta aderenza dell'atto compiuto dagli amministratori all'attività commerciale per il cui svolgimento la società è stata costituita deve essere inteso nel senso che deve prendersi in esame l'atto del quale si discute, nella sua concretezza, vale a dire nel suo contenuto e negli effetti voluti dalle parti, al fine di verificarne la strumentalità all'oggetto sociale indicato nell'atto costitutivo o nello statuto; - una siffatta indagine, in quanto finalizzata a valutare la compatibilità dell’atto con l'oggetto sociale, esclude che possano essere prese in considerazioni valutazioni basate sull'interesse che la società o chi la rappresenta possa avere al compimento di quell'atto nel caso 8 F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : C I O R R A P A T R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 d 1 8 4 0 0 a 5 2 4 2 b b 5 3 1 0 f 8 a e 2 6 c 5 1 1 d a 9 Numero registro generale 9939/2018 Numero sezionale 1229/2023 Numero di raccolta generale 12877/2023 Data pubblicazione 11/05/2023 particolare esaminato; - l'interesse, infatti, consiste nell'utilità che la società ricava da un determinato atto ed è un concetto distinto dall’oggetto sociale, che consiste nell’attività economica statutariamente definita, per cui un atto può ben corrispondere all'interesse della società perché si reputa che questa ne tragga vantaggio, ma esulare dal suo oggetto perché non è collegato alla specifica attività economica prescelta e concordata dai soci nell'atto costitutivo e, specularmente, un atto contrario all'interesse della società ben può rientrare nel suo oggetto; - è stato conseguentemente affermato che sono «naturalmente» compresi (in carenza di espressa limitazione) nei compiti dell'organo gestionale di una società di persone, ai sensi degli artt. 2266, 2298 e 2318 cod. civ., non solo gli atti di ordinaria amministrazione, ovvero gli atti conservativi, ma anche quelli dispositivi qualora configurino strumenti per la realizzazione degli scopi perseguiti dalla società e siano di conseguenza riconducibili all'oggetto sociale (così, Cass. 26 agosto 1998, n. 8472); - orbene, il decreto impugnato non ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi di diritto, in quanto ha fatto discendere l’invalidità della fideiussione prestata dalla società fallita, in primo luogo, dal fatto che l’atto costitutivo non menzionava tale categoria di atti nell’oggetto sociale; - per le ragioni indicate, tale circostanza non è di per sé decisiva, essendo necessario accertare la strumentalità, diretta o indiretta, dell'atto rispetto all'oggetto sociale, attesa la non esaustività della elencazione statutaria di atti tipici; - il Tribunale ha, poi, fondato la sua decisione sull’assenza di vantaggi compensativi per la società fallita, in ragione della sua minor esposizione debitoria rispetto a quella delle altre società del gruppo; - una siffatta argomentazione non risulta concludente, poiché, facendo ricorso alla teoria dei vantaggi compensativi – elaborata per valutare 9 F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : C I O R R A P A T R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 d 1 8 4 0 0 a 5 2 4 2 b b 5 3 1 0 f 8 a e 2 6 c 5 1 1 d a 9
Decreto Cassazione n. 12877/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris