CassazionedecretoSezione 3Decisione del 20 gennaio 2026
Cassazione n. 26689/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 22 settembre 2025, il Tribunale del riesame di Bari confermava il decreto del 14 maggio 2025, con cui il P.M. della Procura di Bari aveva convalidato la perquisizione e il sequestro di sostanze stupefacenti (7.393,50 grammi di marijuana e 290 grammi di hashish) operati dalla P.G. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato del reato ex art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale pugliese, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi. Con il primo, la difesa deduce la violazione degli art. 192 cod. proc. pen., 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 e 18 del decreto legge n. 48 del 2025, osservando che risulta documentalmente provato che il principio attivo della sostanza stupefacente sequestrata è ampiamente inferiore allo 0,5%, per cui la condotta dell'indagato, in ossequio al principio di offensività, doveva essere ritenuta penalmente irrilevante, non avendo la sostanza alcun effetto drogante. Con il secondo motivo, è stata ribadita l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 18 del decreto legge n. 48 del 2025, eccezione che sarebbe stata obliterata dal Tribunale del riesame, sebbene fosse rilevante, come desumibile dalla memoria GONL et/YLuit, ttr i (/ depositata all'udienza cameraleWparere del prof. avv. [OSCURATO:PERSONA]. (7. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Deve prendersi atto che, in data 20 gennaio 2026, la Procura della Repubblica di Bari ha trasmesso a questa Corte il provvedimento con cui, il 19 gennaio 2026, è stato disposto il dissequestro di quanto già oggetto di cautela, alla luce degli esiti dell'acquisita relazione del Laboratorio di analisi scientifiche. 2. Ne consegue che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, scaturendo da ciò la condanna del ricorrente al solo pagamento delle spese processuali, avendo questa Corte precisato (cfr. in termini Sez. 2, n. 36035 del 09/10/2025, Rv. 288825 e Sez. 5, n. 39521 del 04/07/2018, Rv. 273882), con orientamento condiviso dal Collegio, che nell'ipotesi di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse a discuterlo per una causa non imputabile al ricorrente (come quando, come avvenuto nel caso di specie, il provvedimento impugnato venga nel frattempo revocato), quest'ultimo, anche successivamente alla modifica dell'art. 616 cod. proc. pen. operata dall'art. 1, comma 64, della legge n. 103 del 2017, può essere condannato solo al pagamento delle spese processuali e non anche al versamento in favore della Cassa per le ammende. 2 P.Q.M