CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 dicembre 2021
Cassazione n. 04084/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale, all'esito del giudizio abbreviato, era stato condannato, con l'aumento per la recidiva, alla pena di anni uno mesi uno e giorni dieci di reclusione e C 1.333,33 di multa in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il ricorrente deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento della circostanza di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. e con il secondo motivo il vizio di motivazione in relazione alla applicazione della recidiva. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto non devoluto nei motivi di appello. Il ricorrente deduce il vizio di motivazione in relazione alla omessa pronuncia della Corte d'appello alla richiesta di riconoscimento della circostanza di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen., ma non può dolersi della mancata risposta non avendo richiesto in appello l'applicazione della circostanza attenuante. 4. L'applicazione della recidiva è stata argomentata in modo congruo e corretto in diritto. Contrariamente all'assunto difensivo, la sentenza impugnata ha argomentato la maggiore pericolosità in capo all'imputato derivante dai numerosi precedenti penali tra cui segnala uno "specifico e recente" da cui ha tratto elementi per ritenere che il predetto sia stabilmente inserito nel modo del traffico stupefacenti e dunque ha argomentato la maggiore pericolosità. Come è noto, in tema, al fine di porre alcuni punti fermi, sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte (S.U. n. 35738 del 27/05/2010 P.G. in Calibè, Rv. 247838) che hanno stabilito che la recidiva, operando come circostanza aggravante inerente alla persona del colpevole, va obbligatoriamente contestata dal pubblico ministero, in ossequio al principio del contraddittorio, ma può non essere ritenuta configurabile dal giudice, a meno che non si tratti dell'ipotesi di recidiva reiterata prevista dall'art. 99, comma 5, cod. pen., (prima della pronuncia della Corte cost. n. 185 del 2015) nel qual caso va anche obbligatoriamente applicata. Nell'enunciare tale principio, la Corte ha precisato che, in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod. pen., è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali. Proprio con richiamo ai numerosi precedenti penali tra cui uno specifico recente (cfr. pag. 3), i giudici del merito hanno ancorato il giudizio di maggiore pericolosità, sicché, contrariamente all'assunto difensivo, hanno positivamente individuato e dato atto delle ragioni per operare , l'aumento di pena previsto dalla menzionata aggravante. 5. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 dicembre 2021 ft tensore [OSCURATO:PERSONA] D E