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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 29 marzo 2023

Cassazione n. 44875/2023

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma, sezione per il riesame. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale del riesame di Roma, con ordinanza del 4 maggio 2023, rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] - imputato del delitto di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari reiettivo della richiesta di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare, sul rilievo che, annullato dal Tribunale in data 21 dicembre 2022 l'originario decreto del 7 ottobre 2022 di rinvio a giudizio e rinnovata l'udienza preliminare, era stato emesso dal Giudice per l'udienza preliminare un nuovo decreto che disponeva il giudizio in data 29 marzo 2023.

Il termine di fase di un anno di cui all'art. 303, comma 1 lett. a) n. 3, r cod. proc. pen., iniziava pertanto a decorrere dalla data di emissione del provvedimento caducatorio che aveva dato luogo alla regressione del procedimento, ai sensi dell'art. 303, comma 2, cod. proc. pen.

Restava peraltro estraneo al thema decidendum dell'appello cautelare la questione, sollevata dalla difesa per la prima volta con l'atto di gravame, di nullità del decreto presidenziale di assegnazione alla persona del Giudice per l'udienza preliminare del procedimento a seguito della cennata regressione.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, contestando l'interpretazione giurisprudenziale recepita dal Tribunale del riesame circa gli effetti sui termini di custodia cautelare della declaratoria di nullità dell'atto di promovimento dell'azione penale.

3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La censura del ricorrente risulta per un verso sprovvista del requisito di specificità e per altro verso manifestamente infondata, siccome sostanzialmente diretta a confutare genericamente l'ormai consolidato principio giurisprudenziale, condiviso dal Tribunale con rigorose e puntuali argomentazioni, per il quale soltanto la mancata emissione degli atti che comportano il passaggio da una fase processuale all'altra, e non anche la loro invalidità, può dar luogo alla perdita di efficacia della custodia cautelare per il superamento dei termini relativi alla fase precedente (da ultimo, Sez. 2, n. 5056 del 22/12/2020, dep. 2021, Scalia, Rv. 280617; conf.

Sez. 1, n. 39691 del 21/10/2010, Amore, Rv. 248682; Sez. 2, n. 9400 del 18/02/2015, Sola, Rv. 263303; Sez. 6, n. 16542 del 19/04/2010, Petrone, Rv. 247006).

Sicché, nel caso in esame, dichiarato nullo dal Tribunale con ordinanza del 21 dicembre 2022 il primo decreto che disponeva il giudizio emesso il 7 ottobre 2022, con regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, il nuovo decreto che disponeva il giudizio risulta tempestivamente emesso il 29 marzo 2023, nel termine di un anno previsto dall'art. 303, comma 1 lett. a) n. 3 cod. proc. pen., che, giusta il disposto del comma 2 del medesimo art. 303, ha ripreso a decorrere nuovamente dalla data del provvedimento che ha disposto la regressione del procedimento.

3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma ritenuta equa di euro tremila alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. cod.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma, sezione per il riesame. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di Roma, con ordinanza del 4 maggio 2023, rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] - imputato del delitto di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari reiettivo della richiesta di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare, sul rilievo che, annullato dal Tribunale in data 21 dicembre 2022 l'originario decreto del 7 ottobre 2022 di rinvio a giudizio e rinnovata l'udienza preliminare, era stato emesso dal Giudice per l'udienza preliminare un nuovo decreto che disponeva il giudizio in data 29 marzo 2023. Il termine di fase di un anno di cui all'art. 303, comma 1 lett. a) n. 3, r cod. proc. pen., iniziava pertanto a decorrere dalla data di emissione del provvedimento caducatorio che aveva dato luogo alla regressione del procedimento, ai sensi dell'art. 303, comma 2, cod. proc. pen. Restava peraltro estraneo al thema decidendum dell'appello cautelare la questione, sollevata dalla difesa per la prima volta con l'atto di gravame, di nullità del decreto presidenziale di assegnazione alla persona del Giudice per l'udienza preliminare del procedimento a seguito della cennata regressione. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, contestando l'interpretazione giurisprudenziale recepita dal Tribunale del riesame circa gli effetti sui termini di custodia cautelare della declaratoria di nullità dell'atto di promovimento dell'azione penale. 3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La censura del ricorrente risulta per un verso sprovvista del requisito di specificità e per altro verso manifestamente infondata, siccome sostanzialmente diretta a confutare genericamente l'ormai consolidato principio giurisprudenziale, condiviso dal Tribunale con rigorose e puntuali argomentazioni, per il quale soltanto la mancata emissione degli atti che comportano il passaggio da una fase processuale all'altra, e non anche la loro invalidità, può dar luogo alla perdita di efficacia della custodia cautelare per il superamento dei termini relativi alla fase precedente (da ultimo, Sez. 2, n. 5056 del 22/12/2020, dep. 2021, Scalia, Rv. 280617; conf. Sez. 1, n. 39691 del 21/10/2010, Amore, Rv. 248682; Sez. 2, n. 9400 del 18/02/2015, Sola, Rv. 263303; Sez. 6, n. 16542 del 19/04/2010, Petrone, Rv. 247006). Sicché, nel caso in esame, dichiarato nullo dal Tribunale con ordinanza del 21 dicembre 2022 il primo decreto che disponeva il giudizio emesso il 7 ottobre 2022, con regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, il nuovo decreto che disponeva il giudizio risulta tempestivamente emesso il 29 marzo 2023, nel termine di un anno previsto dall'art. 303, comma 1 lett. a) n. 3 cod. proc. pen., che, giusta il disposto del comma 2 del medesimo art. 303, ha ripreso a decorrere nuovamente dalla data del provvedimento che ha disposto la regressione del procedimento. 3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma ritenuta equa di euro tremila alla Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. cod.
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