CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 maggio 2026
Cassazione n. 29757/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ibunale di Lecce;visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso;udite le conclusioni dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che, interloquendo anchesull’ammissibilità del ricorso, ha illustrato i motivi, chiedendone l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Lecce, in funzione ditribunale per il riesame, ha confermato l'ordinanza del Gip del Tribunale di Lecce,emessa in data 19 febbraio 2026, con cui è stata applicata nei confronti di GrecoAntonio la misura cautelare della custodia in carcere. La misura cautelare è stataapplicata in relazione al delitto previsto dall’art. 74 d.P.R. n. 309/90, aggravatoper essere l’associazione composta da più di dieci persone e armata, nonché aisensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. (capo 1, dal maggio 2022, con permanenza, nelterritorio di Ostuni) e in relazione ad alcuni reati fine: il concorso in alcuni episodispecifici di approvvigionamento di cocaina presso fornitori di Napoli (in data29/10/22, capo 2, e in data 11/07/22, capo 4) e di cessione ai pusher e a variconsumatori abituali (capo 9, fino al 20/06/2024). Le esigenze cautelariconsiderate nel provvedimento applicativo – le cui valutazioni sono stateconfermate dall’ordinanza qui impugnata – sono quelle riconnesse al pericolo direcidivanza specifica.2. Il ricorrente impugna l’ordinanza indicata in epigrafe, proponendo quattromotivi di ricorso, qui sintetizzati ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce erronea applicazione della leggepenale e vizio di motivazione in relazione al capo 1). Le valutazioni dei giudici dimerito sono oggetto di censura sotto più profili.La motivazione del Tribunale è anzitutto lacunosa – e non risponde ai rilievisvolti in sede di riesame – con riferimento alla dimostrazione della sussistenza delsodalizio criminale: essa è ricavata in modo assertivo dalle dichiarazioni di alcunidichiaranti (Troque e Sorio), non sottoposte al necessario vaglio critico e prive deinecessari riscontri.La motivazione è altrettanto viziata con riferimento all’esame del tema dellapartecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al presunto sodalizio: il Tribunale si è limitato ariportare gli elementi già valorizzati nel provvedimento genetico, senza aggiungerealcun vaglio critico. Si lamenta altresì la immotivata e manifestamente illogicavalorizzazione di normali contatti con altre persone sottoposte ad indagine comeelementi sintomatici di intraneità al sodalizio, trascurando plausibili spiegazionialternative.Altrettanto carente è la motivazione con riferimento alle aggravanticontestate. L’aggravante del metodo mafioso, di natura soggettiva, non èsoggettivamente imputabile al ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. L’aggravante relativa alladisponibilità di armi è motivata in modo del tutto illogico: a tutto concedere, ladisponibilità di armi potrebbe dirsi corroborata da gravi indizi solo per l’anno 2021,mentre il sodalizio sarebbe operativo dal maggio 2022.2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione ai reati contestati ai capi 2) e 4) (concorso negliapprovvigionamenti di sostanza). In relazione a tali addebiti, vi sarebbero solo ledichiarazioni etero-accusatorie del coindagato [OSCURATO:PERSONA], che – oltre adessere soggettivamente poco credibili e valutate dai giudici di merito conmotivazione viziata – non risulterebbero corroborate dai necessari riscontri.2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazioneal capo 9), in cui si assume il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] in una pluralità dicondotte di concorso in cessione di stupefacenti e nella gestione del traffico illecito.Il ricorrente evidenzia che – a fronte di una contestazione generica – vi è uncompendio indiziario ancora più generico che, a tutto concedere, contiene elementia carico del fratello del ricorrente, ossia di [OSCURATO:PERSONA], l’unica personaesplicitamente menzionata trattando di quell’addebito.2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce erronea applicazione dellalegge processuale (artt. 274 e 275 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione inrelazione alle esigenze cautelari e alla misura cautelare applicata in concreto.È stata trascurata l’incensuratezza del ricorrente, la disponibilità di un’attivitàlavorativa lecita e, soprattutto, la risalenza nel tempo degli episodi in cui eglisarebbe stato coinvolto (l’ultimo dei quali risalirebbe a marzo 2023). Ciò dovrebbeimporre di ritenere insussistente il pericolo di recidivanza specifica.Anche la misura cautelare applicata risulta sproporzionata e l’ordinanzaimpugnata giustifica il ricorso alla misura cautelare di massimo rigore con formulestereotipate e motivazione apparente.3. Nella memoria depositata, il Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha illustrato i motivi per cui il ricorsodeve essere rigettato.4. Essendo stata chiesta la trattazione orale, all’udienza in camera di consigliodel 08/07/2026, sono comparse le parti. Preliminarmente, il Presidente hasollecitato il contraddittorio sull’ammissibilità del ricorso, in quanto depositato amezzo PEC in data 24 maggio 2026 e non tramite il Portale deposito atti penali.L’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse del ricorrente, ha rappresentato unasorta di difetto di progettazione del sistema di deposito telematico (in conseguenzadel quale, subito dopo il deposito dell’ordinanza da parte del Tribunale della libertà,nel portale non risulterebbe più visibile il procedimento, con conseguenteimpossibilità per le parti private di effettuare su esso alcuna operazione, ivicompresa la proposizione di impugnazioni).Onde corroborare tale allegazione, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] – immediatamentedopo l’udienza – ha trasmesso telematicamente una nota di deposito, con allegatidue screenshot del sistema che avvalorerebbero tale allegazione (si tratta discreenshot che dimostrerebbero che – nel “menu a tendina” del portale, riferibileal procedimento penale che coinvolge il ricorrente – non compare il Tribunale peril riesame, con conseguente impossibilità di impugnarne i provvedimenti, condeposito dell’atto sul portale stesso).Nel merito, il Pubblico ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA], ha richiamato la memoria depositata,concludendo per il rigetto del ricorso, ove ritenuto ammissibile.L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha illustrato gli argomenti esposti in ricorso,concludendo per l’accoglimento dello stesso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, essendo stato presentato con modalità nonconsentite dalla legge.2. Come emerge dal messaggio di invio, il ricorso è stato presentato in data24 maggio 2026, alle ore 21.22, a mezzo PEC con invio all’[OSCURATO:EMAIL] . Nel messaggio di invio sispecifica che il ricorso è stato presentato con tali modalità, «non essendo possibileil deposito a mezzo portale».3. Tanto premesso, deve essere osservato quanto segue.3.1. L'ordinario ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 311, comma 3, cod.proc. pen., deve essere depositato nella cancelleria del giudice che ha emesso ladecisione, osservando le forme previste dall'art. 582 cod. proc. pen.L’art. 582, comma 1, cod. proc. pen. – come modificato dall’art. 33 del decretolegislativo 10 ottobre 2022, n. 150 – dispone che «salvo che la legge dispongaaltrimenti, l'atto di impugnazione è presentato mediante deposito con le modalitàpreviste dall'articolo 111-bis nella cancelleria del giudice che ha emesso ilprovvedimento impugnato».L’art. 111-bis, comma 1, cod. proc. pen. – inserito nel corpo del codice di ritodall’art. 6, comma 1, lett. c), d. lgs. 150/2022 – dispone che «il deposito di atti,documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche,nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione,la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici».La modalità di deposito con modalità “esclusivamente” telematica è dunqueprescritta anche per il deposito degli atti di impugnazione (ex art. 582, comma 1,cod. proc. pen., con l’eccezione – non ricorrente nel caso in esame – contemplatadal successivo art. 582, comma 1-bis, cod. proc. pen.).3.2. Considerata la necessità di predisporre un’infrastruttura tecnologicacapace di assicurare «la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione ericezione, nonché l'identità del mittente e del destinatario» (art. 111-bis cod. proc.pen.), il legislatore ha dettato una articolata disciplina transitoria, che ha scanditol’entrata in vigore delle disposizioni in materia di deposito telematico degli atti,condizionata dall’entrata in vigore di norme di rango regolamentare, da adottarecon decreto del [OSCURATO:PERSONA] della giustizia.3.3. Con riferimento alle norme che vengono in rilievo in questo giudizio,occorre evidenziare che l’art. 87, comma 4, d. lgs. n. 150/2022 dispone checontinui a trovare applicazione la previgente formulazione dell’art. 311, comma 3e dell’art. 582 cod. proc. pen. sino al 15 giorno successivo all’emanazione deldecreto ministeriale (o sino al diverso termine previsto da detto decretoministeriale, chiamato a delineare il perimetro temporale della normativatransitoria). Il successivo comma 5 dell’art. 87 disegna analogo meccanismo didiritto transitorio con riferimento agli artt. 111-bis e 175-bis cod. proc. pen..Nel periodo precedente all’effettiva entrata in vigore delle disposizioni sullemodalità di deposito telematico degli atti, questi possono essere depositati pressole segreterie e le cancellerie degli uffici giudiziari con modalità non telematiche, o,anche trasmesse a mezzo posta elettronica certificata (art. 87-bis, comma 1, d.lgs. n. 150/2022). Ove l’atto depositato a mezzo posta elettronica certificata siaun’impugnazione, il legislatore detta specifiche disposizioni che regolamentanomodalità di formazione, trasmissione e sottoscrizione dell’atto di impugnazione(art. 87-bis, commi 3-7, d. lgs. cit.)3.4. [OSCURATO:PERSONA] che la disciplina transitoria dell’entrata in vigore delle regolesul deposito telematico degli atti è, in parte, regolamentata dalla legge e, in altraparte, demandata al decreto ministeriale di attuazione della delega conferita alGoverno dal legislatore, vengono in rilievo le disposizioni dettate dall’art. 3 [OSCURATO:PERSONA] della giustizia 29 dicembre 2023, n. 217, incisivamente modificatodall’art. 1 del D.M. 27 dicembre 2024, n. 206 (e, poi, anche con D.M. 30 dicembre2025, n. 206).3.4.1. L’art. 3, comma 1, D.M. n. 217/2023 dispone che «a decorrere dal 1°gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte deisoggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalitàtelematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale», indiversi uffici giudiziari, tra i quali figura il Tribunale ordinario.3.4.2. L’art. 3, citato, al successivo comma 3-ter, prevede che «sino al 31marzo 2026, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettera d), il depositoda parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste ememorie, nei procedimenti regolati dal libro IV, titolo I, capo VI e titolo II, capoIII del codice di procedura penale, nonché in quelli relativi alle impugnazioni inmateria di sequestro probatorio, può avere luogo anche con modalità nontelematiche».3.4.3. Alla luce di tali richiami normativi, ne discende che – a decorrere dalgiorno 1 aprile 2026 – le impugnazioni previste dall’art. 311 cod. proc. pen. (chefigura nel libro IV, titolo I, capo VI) debbono essere proposte con modalitàesclusivamente telematiche, ai sensi del combinato disposto degli artt. 311,comma 3, 582, comma 1, 111-bis cod. proc. pen.4. Il legislatore ha tuttavia contemplato alcune ipotesi in cui – anche nelsistema sopra ricostruito – può essere ancora consentito il deposito degli atti conmodalità diverse da quelle telematiche. Le ipotesi in questione sono consideratedall’art. 175-bis cod. proc. pen., inserito nel codice di rito dall’art. 11, comma 1,lett. c), d. lgs. n. 150/2022. Tale disposizione disciplina i casi di malfunzionamentodei sistemi telematici.4.1. Ai sensi dell’art. 175-bis, comma 3, nel periodo di malfunzionamento deisistemi telematici, gli atti e i documenti sono redatti in forma di documentoanalogico e depositati con modalità non telematiche (intendendosi che il depositodi un atto a mezzo PEC è considerato modalità di deposito “non telematica”).4.2. I primi due commi dell’art. 175-bis cod. proc. pen. si occupano dellemodalità con cui il malfunzionamento dei sistemi informatici deve esserecomprovato.Il malfunzionamento deve essere «certificato dal direttore generale per iservizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, attestato sul portaledei servizi telematici del Ministero della giustizia e comunicato dal dirigentedell'ufficio giudiziario, con modalità tali da assicurarne la tempestiva conoscibilitàai soggetti interessati» (art. 175-bis, comma 1). Le certificazioni, attestazioni ecomunicazioni appena indicate devono contenere «l'indicazione della data e, overisulti, dell'orario dell'inizio e della fine del malfunzionamento, registrati, inrelazione a ciascun settore interessato»(art. 175-bis, comma 2). Il ripristino dellanormale funzionalità del sistema deve essere tracciato «con le medesimemodalità» (art. 175-bis, comma 1).4.3. L’art. 175-bis, comma 4, cod. proc. pen. contempla – nel caso in cui visia un «malfunzionamento del sistema non certificato ai sensi del comma 1» – cherisulti tuttavia «accertato ed attestato dal dirigente dell'ufficio giudiziario, ecomunicato con modalità tali da assicurare la tempestiva conoscibilità ai soggettiinteressati della data e, ove risulti, dell'orario dell'inizio e della fine delmalfunzionamento».4.4. Dalla articolata disciplina dettata dall’art. 175-bis cod. proc. pen. èpossibile trarre un’indicazione chiara: perché sia autorizzato il deposito nontelematico degli atti per cui ciò è prescritto, deve essersi verificata un’ipotesi dimalfunzionamento certificata o accertata nelle forme previste dai commi 1, 2 e 4della disposizione in esame.Va aggiunto, infine, che grava sul ricorrente l’onere di documentare le ragioniper cui sono state utilizzate forme di deposito di un’impugnazione diverse da quelleprescritte dalla legge; del resto, si tratta di ragioni che il ricorrente è in grado didocumentare agevolmente, producendo le attestazioni presenti sul portale deiservizi telematici o i provvedimenti assunti dal dirigente dell’ufficio giudiziario aisensi dell’art. 175-bis, comma 4.La correttezza di tale conclusione è imposta dalla logica (si tratta di dimostrareun “fatto processuale”, invocato come presupposto per esercitare il diritto diimpugnazione in forme diverse da quelle prescritte); essa risulta confermata, sulpiano sistematico, anche dalle previsioni dell’art. 175-bis, comma 5: taledisposizione – nel caso in cui i servizi telematici siano afflitti da malfunzionamentoe in cui non sia stato depositato un determinato atto con modalità non telematica,determinando una decadenza - pone esplicitamente a carico dell’interessatol’onere di dimostrare di non avere potuto provvedere tempestivamente al depositonon telematico per caso fortuito o forza maggiore.Si tratta di una disposizione che conferma come gravi sulla parte che si scostadal modello legale di deposito degli atti l’onere di dimostrarne le ragioni.5. Nel caso in esame, non risulta dagli atti alcun malfunzionamento dei servizitelematici, attestato nelle forme sopra indicate al punto 4.4.Va peraltro evidenziato che il Collegio ritiene non decisiva a superare talelacuna probatoria la circostanza allegata dal ricorrente. Si allude all’allegazione delricorrente (formulata in udienza e corroborata dall’invio degli screenshot delportale deposito atti penali; cfr. supra, ritenuto in fatto n. 4).In sintesi, la prospettazione del ricorrente sembra alludere ad una sorta di“difetto di ingegneria” del sistema, che comporterebbe, dopo il deposito diun’ordinanza del Tribunale del riesame, la “scomparsa” dall’interfaccia utentedell’indicazione del Tribunale, con conseguente impossibilità di impugnarne iprovvedimenti.Gli elementi prodotti dalla difesa non consentono di ritenere dimostratal’esistenza, nel caso concreto, di un impedimento tecnico oggettivo al depositotramite portale. Gli screenshot allegati, infatti, documentano soltanto unadeterminata visualizzazione dell’interfaccia, ma non attestano né la data e l’oradel tentativo di deposito, né la riconducibilità dell’anomalia al procedimento inesame, né l’impossibilità assoluta di utilizzare il canale prescritto.Tale insufficienza probatoria è ulteriormente confermata dal fatto che, nellostesso periodo, risultano pervenuti alla Corte ricorsi avverso ordinanze delTribunale della libertà ritualmente depositati tramite Portale deposito atti penali.Sicché, la tesi del “difetto di ingegneria del sistema” risulta smentita dalla concretaesperienza giudiziaria di questa Corte.6. Ne discende l’inammissibilità del ricorso. La mancata osservanza dellemodalità di deposito telematico dell’impugnazione – fuori dai casi previsti dall’art.175-bis – determina infatti l’inammissibilità dell’impugnazione, sanzioneesplicitamente comminata dal legislatore con l’art. 591, comma 1, lett. c), cod.proc. pen., anch’esso modificato dall’art. 33 del decreto legislativo n. 150, cit. (intermini, Sez. 6, n. 23044 del 09/06/2026, Sallja, non mass.).È solo il caso di osservare, per inciso, che detta conclusione non si pone incontrasto con l’esercizio del diritto di difesa, né introduce conseguenzemanifestamente sproporzionate per lo scostamento dal modello legale previsto peril deposito delle impugnazioni, tali da integrare un ostacolo all’accesso allagiustizia. Il sistema sopra delineato – che persegue anche un interesse di rilievopubblicistico, essendo volto alla modernizzazione del processo penale (uno degliobiettivi coltivati dal decreto legislativo n. 150/2022) – infatti: a) è espressione diuna scelta legislativa non irragionevole, che risponde a finalità di semplificazione,razionalizzazione e accelerazione delle scansioni processuali; b) è conformeall'interpretazione letterale ai sensi dell'art. 12 delle preleggi; c) non confligge conil "diritto di accesso" alla giustizia tutelato dall'art. 6 CEDU, come interpretato dallaCorte EDU e non lede il principio del "favor impugnationis" (Sez. U, n. 6565 del11/12/2025 – dep. 2026, Messina, Rv. 289326; Sez. 2, n. 9827 del 12/02/2026,Motta, Rv. 289611; Sez. 6, n. 5252 del 08/01/2026, Tola, Rv. 289338).7. Ne discende l’inammissibilità del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.[OSCURATO:PERSONA] che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentatosenza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve,altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, ditremila euro, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così deciso il 08/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAndrea [OSCURATO:PERSONA]