CassazionedecretoSezione 2Decisione del 22 settembre 2026
Cassazione n. 25707/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ilippo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocatoGabriele [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] edelettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'appello di Ancona n. 507/2021depositata il 03/05/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 31323/2021Numero sezionale 1867/2026Numero di raccolta generale 25707/2026Data pubblicazione 22/09/20261. [OSCURATO:SOCIETA]. propose dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] a un decreto ingiuntivo con cui, su ricorso della [OSCURATO:SOCIETA].,le era stato ingiunto di pagare la somma di euro 240.000,00, a titolo dicorrispettivo della vendita e del montaggio di una gru su un automezzo disua proprietà. L’opponente formulò altresì domanda riconvenzionale dicondanna dell’opposta al pagamento della penale pattuita nel contrattoper il ritardo nella consegna, pari a euro 2.500,00 giornalieri.Con ordinanza emessa ex art. 186-quater c.p.c., il Tribunale, ritenuto che,sulla scorta dell’istruttoria espletata, il ritardo nella consegna non fosseaddebitabile all’opposta e rilevato che non erano state sollevatedall’opponente altre contestazioni sulla fornitura e la bontà dei lavorieseguiti, revocò il decreto ingiuntivo e condannò l’[OSCURATO:SOCIETA]a pagare alla [OSCURATO:SOCIETA]. l’importo di euro 240.000,00, oltre interessi,nonché a rifonderle le spese processuali.2. A seguito di impugnazione da parte dell’[OSCURATO:SOCIETA]., nellaresistenza della [OSCURATO:SOCIETA]., la Corte d’appello di Ancona, con sentenzan. 507/2021 pubblicata il 03.05.2021, ha rigettato l’appello e hacondannato l’appellante al pagamento delle spese del grado.Nella motivazione, tra l’altro e per quanto di interesse in questa sede, si èritenuto che: - in assenza di diversa pattuizione, secondo i principigenerali di cui agli artt. 1182 e 1510 c.c., trattandosi di cosa mobile nonancora esistente al momento del contratto, la consegna avrebbe dovutoessere effettuata presso la sede della [OSCURATO:SOCIETA].; - tuttavia, dopol’installazione della gru, la committente, al fine di risolvere un problema alservosterzo del camion, aveva richiesto all’appaltatrice di inviare il mezzopresso la concessionaria [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].; - quest’ultima, poi, avevacomunicato che la proprietaria del mezzo avrebbe provvedutodirettamente al ritiro del bene presso la stessa in data 26.10.2010, sicché,con tale comunicazione, la [OSCURATO:SOCIETA]. si era liberata definitivamentedegli obblighi di consegna del mezzo e di custodia dello stesso, laddove, inNumero registro generale 31323/2021Numero sezionale 1867/2026Numero di raccolta generale 25707/2026Data pubblicazione 22/09/2026ipotesi, ancora sussistenti; - i ritardi della committente nell’esecuzionedelle obbligazioni a suo carico e la sua scelta di lasciare il mezzo,dall’ottobre 2010 al luglio 2012 (data in cui il bene era stato oggetto difurto), presso il piazzale della concessionaria impedivano di accogliere ladomanda di condanna dell’appellata tanto al pagamento della penale per ilritardo, quanto alla restituzione per equivalente; - l’esattezza delleconclusioni di cui innanzi era confermata anche dalla contabilizzazione daparte della committente della fattura emessa dall’appaltatrice.3. [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per cassazione avverso quest’ultimasentenza sulla scorta di quattro motivi.[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. resiste con controricorso.persona della [OSCURATO:PERSONA] Dell’Erba hapresentato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso, e lacontroricorrente ha depositato una memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Deve preliminarmente rilevarsi che, con la memoria illustrativa, lacontroricorrente ha dedotto e documentato che, con sentenza n. 29/2023pubblicata il 04.07.2023, il Tribunale di Teramo ha dichiarato l’aperturadella liquidazione giudiziale nei confronti dell’[OSCURATO:SOCIETA]Ciò non determina l’interruzione del giudizio di cassazione, in quanto, perconsolidata interpretazione di questa Corte, il giudizio di legittimità èdominato dall'impulso d'ufficio, sicché in esso non trovano applicazione lecomuni cause di interruzione del processo previste in via generale dallalegge (cfr.: Cass. n. 27143/2017; Cass. n. 7477/2017; Cass. n.17450/2013; Cass. n. 14786/2011; Cass. n. 21153/2010).2. Passando all’esame dei motivi di impugnazione, il primo di essi èrubricato come segue: violazione e falsa applicazione degli articoli 1665 e1372 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, numero 3) c.p.c., nella partein cui la sentenza ritiene sufficiente una dichiarazione del terzo, direttaNumero registro generale 31323/2021Numero sezionale 1867/2026Numero di raccolta generale 25707/2026Data pubblicazione 22/09/2026all’appaltatrice, per sciogliere quest’ultima dalle sue obbligazioni residuederivanti dal contratto nei confronti del committente, ed in particolaredall’onere di consentire la verifica del lavoro al committente prima diprocedere alla consegna, ed infine al pagamento del prezzo pattuito.La ricorrente, inoltre, sostiene che dall’istruttoria non sarebbe emersoalcun elemento probatorio dal quale desumere la sussistenza di un invitoalla verifica dell’opera da parte dell’opposta, sicché, in assenza diaccettazione dell’opera stessa, l’appaltatrice sarebbe rimasta responsabileper la riconsegna del bene e l’impossibilità di effettuarla a causa del furto.Il motivo è infondato.Al riguardo, deve rilevarsi, in primo luogo, che non è configurabile nellaspecie, neppure astrattamente, una violazione dell’art. 1372 c.c. «secondoil quale il contratto non può essere sciolto se non per mutuo consensodelle parti o per cause previste dalla legge, e non certamente inconseguenza della dichiarazione di un terzo» (cfr.: ricorso, a pag. 8).Invero, nella sentenza impugnata non si fa riferimento ad alcuna ipotesi discioglimento del contratto e la circostanza dell’avvenuta “liberazione”dell’appaltatrice dagli obblighi di consegna e di custodia è stata ritenutasussistente dalla Corte territoriale non già quale conseguenza di unarisoluzione del contratto, bensì in forza dell’avvenuta consegna del mezzoal terzo indicato dalla committente e della comunicazione del terzo relativaall’intendimento della committente medesima di effettuarne direttamenteil ritiro presso la concessionaria.Parimenti, non è riscontrabile in concreto una violazione dell’art. 1665 c.c.Come emerge dalla sentenza impugnata, alle pag. 3 e 4, il motivo diappello sottoposto alla Corte territoriale sul punto qui in esame riguardavail fatto che, a parere della committente, «il mezzo doveva essereconsegnato ad essa committente che non aveva mai autorizzato laconsegna presso l’officina GMC».Numero registro generale 31323/2021Numero sezionale 1867/2026Numero di raccolta generale 25707/2026Data pubblicazione 22/09/2026Trattasi, dunque, di questione che, diversamente da quanto lamentatodalla parte in questa sede, riguardava l’adempimento dell’obbligo diconsegna e non anche l’accettazione dell’opera, previa sua verifica.Come già precisato in sede di legittimità, sebbene la consegna solitamentepreceda l’accettazione, essa, tuttavia, può avvenire, su accordo delleparti, anche prima che l’opera sia accettata. Ciò, a titolo meramenteesemplificativo, può verificarsi quando il committente, che abbia lanecessità di ottenere in tempi brevi la disponibilità della cosa, si riservi diverificarne in un secondo momento la corretta realizzazione ovveroquando le parti convengano che la verifica debba avere luogo dopo unperiodo di prova presso l’appaltante. Inoltre, la consegna dell’opera daparte dell’appaltatore può essere effettuata al committente o ad un suoincaricato. La consegna dei lavori eseguiti, infatti, costituisce un attopuramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione delbene a favore del committente (cfr.: Cass. n. 34536/2025).Nella specie, la Corte di merito, all’esito dell’istruttoria, ha ritenutoaccertato il fatto che la consegna del mezzo, a lavorazione ormai ultimata,fosse avvenuta presso la concessionaria [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. su richiestaeffettuata dalla stessa committente, al fine di risolvere un problema alservosterzo del camion.Inoltre, sebbene nel d.d.t. del 27.07.2010 l’appaltatrice avesse specificato«la necessità, una volta effettuata la riparazione, di rinviare il mezzopresso la medesima per consentire la consegna alla MCM» e nonostanteavesse inviato un sollecito in data 15.10.2010, per tutta risposta la stessaaveva ricevuto una comunicazione della concessionaria in data26.10.2010, con cui era stata informata che «sarebbe stata lacommittente proprietaria del mezzo, proprio nella stessa giornata del26.10.2010, a ritirare lo stesso presso la sede GMC».Dagli elementi di cui innanzi, puntualmente indicati dalla Corte di merito,si ricavano l’avvenuta consegna del bene ad un terzo, incaricato dallaNumero registro generale 31323/2021Numero sezionale 1867/2026Numero di raccolta generale 25707/2026Data pubblicazione 22/09/2026committente di riceverlo al fine di risolvere un problema non dicompetenza dell’appaltatrice, e la mancata restituzione dello stesso,nonostante la prima richiesta e il sollecito, con comunicazionedell’intenzione della committente di effettuare direttamente il ritiro delmezzo presso il terzo («Al momento del furto, pertanto, il bene era giàtornato nella disponibilità e nel possesso, seppur mediato, della MCM e, inogni caso, non si trovava più nel possesso e sotto la custodia dellaBachetti srl»).A ciò aggiungasi l’ulteriore elemento, parimenti indicato in sentenza,dell’inerzia della committente stessa nel rilevante periodo di tempo, pari aquasi due anni, trascorso tra la data in cui essa avrebbe dovuto ritirare ilbene (26.10.2010) e la data in cui il mezzo era stato rubato mentre sitrovava ancora in giacenza presso la concessionaria (luglio 2012),condotta a cui è stato attribuito dalla Corte il significato di una «precisascelta della committente MCM, sintomatica peraltro dell’atteggiamentogenerale tenuto da quest’ultima nell’intera vicenda».La ricostruzione in esame è conforme al principio di diritto innanziesposto.Diversamente da quanto dedotto nel ricorso, alla comunicazione dellaconcessionaria del 26.10.2010 non è stato attribuito dal giudice del meritoun valore negoziale, essendo stata menzionata tale circostanza qualeulteriore conferma - infatti la consegna al terzo era già avvenuta - che ilbene era materialmente a disposizione della committente, sicchél’appaltatrice non poteva più ritenersi gravata né dall’obbligo di consegnadel mezzo, né da quello di custodia.3. Il secondo motivo è rubricato come segue: omesso esame di un fattodecisivo oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360,comma 1, numero 5) c.p.c., laddove la sentenza omette di considerare lacircostanza, pure confermata dai testi, che la consegna del mezzo avrebbeNumero registro generale 31323/2021Numero sezionale 1867/2026Numero di raccolta generale 25707/2026Data pubblicazione 22/09/2026dovuto avvenire previa verifica e messa su strada, come peraltro previstodall’art. 1665 c.c.Il motivo è inammissibile, visto che si verte in un caso di decisione c.d.“doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c. (applicabile,ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif.,dalla l. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorsodepositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dalgiorno 11 settembre 2012), in cui la ricorrente - per evitarel’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testoriformulato dall’art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile allesentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) – avrebbe dovutoindicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione diprimo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esseerano tra loro diverse (cfr.: Cass. n. 26774/2016; in senso conforme, sivedano anche: Cass. n. 20994/2019; Cass. n. 5947/2023); ciò, alcontrario, non risulta avvenuto in concreto.4. Il terzo motivo è rubricato come segue: nullità della sentenza perviolazione e falsa applicazione dell’art. 111, comma 6° Cost. econseguentemente dell’art. 132 comma 2°, n. 4, c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, numero 4) c.p.c. alla luce della riformulazione compiutadall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del2012, per manifesta ed irriducibile contraddittorietà della motivazione e/osua mera apparenza.In particolare, a dire di parte ricorrente, la suddetta contraddittorietàriguarderebbe le seguenti circostanze: - la Corte di merito aveva ritenutoconsiderato l’intero contenuto ai fini della decisione; - nella sentenzaimpugnata si era ritenuto che il trasferimento del bene alla concessionariarientrasse nel quadro degli accordi iniziali tra le parti, pur essendosi ancheaffermato che essi non prevedevano nulla al riguardo.Numero registro generale 31323/2021Numero sezionale 1867/2026Numero di raccolta generale 25707/2026Data pubblicazione 22/09/2026Il motivo è infondato.In sede di legittimità è già stato affermato che la riformulazione dell'art.360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essereinterpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 dellepreleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato dilegittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solol'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Taleanomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspettomateriale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplicedifetto di "sufficienza" della motivazione (cfr., fra le altre: Cass., Sez. Un.,n. 8053/2014; Cass., Sez. Un., n. 8054/2014; Cass. n. 22598/2018;Cass. n. 7090/2022).In particolare, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4,c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettivacarenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice allaformazione del proprio convincimento, come accade quando non vi siaalcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr.: Cass.n. 3819/2020). Inoltre, la motivazione è solo apparente, e la sentenza ènulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamenteesistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione,perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento (cfr.: Cass. n. 1986/2025). Infine, è denunciabile inNumero registro generale 31323/2021Numero sezionale 1867/2026Numero di raccolta generale 25707/2026Data pubblicazione 22/09/2026cassazione l'anomalia motivazionale che si concretizza nel "contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili", quale ipotesi che non rendepercepibile l'iter logico seguito per la formazione del convincimento e, diconseguenza, non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sullalogicità del ragionamento del giudice (cfr.: Cass. n. 12096/2018).Nella specie, deve premettersi che la motivazione, ben al di sopra del c.d.minimo costituzionale, consente di conoscere e verificare il ragionamentoseguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento.Ciò posto, deve osservarsi che la prima contraddizione censurata dallaricorrente non risulta dal testo della sentenza impugnata, ma richiede unconfronto con le risultanze istruttorie e, in particolare, con l’esame deiverbali relativi alle deposizioni dei testi sopra indicati, sicché la doglianzafinisce per risolversi, sostanzialmente, in una denuncia del vizio di cuiall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., non consentita nella specie, comeinnanzi si è visto.Quanto alla seconda contraddizione, essa è priva di rilevanza decisoria ecomunque la Corte di merito ha dato atto della compatibilità della richiestadi cui al d.d.t. del 27.07.2010 anche con l’individuazione del luogo diconsegna sulla scorta della disciplina legale.5. Il quarto motivo è rubricato come segue: violazione e falsaapplicazione dell’art. 2710 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, numero3) c.p.c. - non riconducibilità dell’annotazione delle fatture passive neiregistri IVA alla disciplina delle scritture contabili di cui agli art. 2709 e2710 c.c.In particolare, l’annotazione della fattura emessa dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nelregistro IVA da parte della ricorrente non avrebbe valore confessorio, inquanto effettuata in buona fede non appena essa le era stata inviata dallacontroparte, ben prima che il ritardo di quest’ultima nella riconsegna delbene ne causasse lo smarrimento.Il motivo è inammissibile.Numero registro generale 31323/2021Numero sezionale 1867/2026Numero di raccolta generale 25707/2026Data pubblicazione 22/09/2026È stato già evidenziato in sede di legittimità che la fattura commerciale hanon soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indicala prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova neiconfronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contrattoallorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione chene è oggetto e annotata nelle scritture contabili (cfr.: Cass. n.3581/2024), sicché l’annotazione della fattura nelle scritture contabili puòcostituire idonea prova scritta tra imprenditori dell’esistenza del credito,giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce,costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapportogiuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria exart. 2720 c.c. (cfr.: Cass. n. 3383/2005; Cass. n. 32935/2018), e ciòanche al fine di supportare gli altri elementi probatori in atti.La ricorrente, in sostanza, non mette in discussione tale principio, masostiene che esso non sarebbe applicabile nella fattispecie a causa dellecircostanze concrete in cui l’annotazione sarebbe avvenuta.È evidente, dunque, che la doglianza in esame si risolve nell'allegazione diun'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanzedi causa, che è esterna all'esatta interpretazione della norma e ineriscealla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato dilegittimità, mentre il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione diun'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, dellafattispecie astratta recata da una norma di legge e implicanecessariamente un problema interpretativo della stessa, nella specieinsussistente (cfr.: Cass. n. 24155/2017; Cass. n. 3340/2019; Cass. n.7871/2025).6. Alla luce di quanto precede, il ricorso va rigettato.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,Numero registro generale 31323/2021Numero sezionale 1867/2026Numero di raccolta generale 25707/2026Data pubblicazione 22/09/2026per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere allacontroricorrente le spese processuali del giudizio di legittimità, che liquidain complessivi euro 200,00 per spese ed euro 12.500,00 per compensi,oltre 15% per rimborso delle spese forfettarie ed accessori di legge, se edin quanto dovuti.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile della Corte di cassazione, in data 16 settembre 2026.Il PresidenteMauro Mocci