CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 30342/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Milazzo (ME) avverso la sentenza del 15/01/2021 della Corte d'appello di Messina. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza di primo grado con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 1.500 di multa per il reato di detenzione a fini di spaccio di gr. 6,234 di hashish (frazionati in 7 involucri, pari a circa 26,9 dosi medie singole). 2. Il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso la citata sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, censurandone la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., attesa l'occasionalità della condotta, e del beneficio della sospensione condizionale della pena, nonostante il ricorrente fosse gravato da un unico precedente penale. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso risulta inammissibile. 2. Del tutto aspecifiche si palesano entrambe le doglianze del ricorrente circa il mancato riconoscimento sia della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., sia del beneficio della sospensione condizionale della pena. Quanto alla prima, la Corte territoriale, in ossequio al principio enunciato dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590) per cui la valutazione circa la sussistenza della causa di non punibilità va fatta in concreto tenendo conto di tutti gli indici di legge, ha argomentato circa il difetto del requisito dell'occasionalità e della particolare tenuità della condotta con riferimento allo specifico precedente penale (applicazione concordata della pena di anni 3 e mesi 2 di reclusione ed euro 12.000 di multa) da cui l'imputato era gravato. Dato di segno negativo, questo, che è stato altresì considerato ostativo a una prognosi favorevole di non recidivanza ai fini del richiesto beneficio della sospensione condizionale della pena. Del resto, l'entità della pena irrogata (anni tre e mesi due di reclusione) per il precedente reato, anche se estinto per esito positivo dell'affidamento in prova, è di per sé ostativa alla concessione del beneficio per il reato successivamente commesso. Trattasi, a ben vedere, di apprezzamenti fattuali che le generiche affermazioni contrarie contenute nel ricorso, già formulate e motivatamente disattese in sede di gravame, non valgono ad inficiare e che, siccome logicamente e congruamente motivati dai giudici del merito, risultano insindacabili da parte della Corte di cassazione cui è affidato lo scrutinio di legittimità del provvedimento impugnato. 3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma ritenuta equa di tremila euro alla Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle