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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 novembre 2024

Cassazione n. 00732/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 21 giugno 2024, con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all’art. 75, comma 1, d.lgs.n. 159/2011 e lo aveva condannato alla pena di mesi cinque e giorni dieci di arresto; [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che con unico articolato motivo il ricorrente propone un’alternativa lettura degli elementi acquisiti, deducendo la plausibilità dell’ipotesi difensiva, secondo la quale l’imputato era ancora nei termini per indicare la propria dimora; quindi non poteva integrare l’illecito il fatto che non era stato trovato nell’abitazione in cui aveva la residenza anagrafica, quando ancora non si era stabilito l’assetto delle prescrizione da osservare; che su queste deduzioni i giudici di merito si sono pronunciati e il ricorrente propone sul punto argomenti di merito alternativi e opinabili, il cui apprezzamento è comunque precluso nel giudizio di legittimità; che il dato certo è che egli al momento della notifica dimorava ed era residente nel luogo in cui era stato ricercato per consegnargli il provvedimento applicativo, per sua natura immeditatamente esecutivo e al quale pertanto egli da subito doveva ritenersi sottoposto, e che nelle more del decorso del termine per effettuare le comunicazioni prescritte egli doveva osservare gli obblighi a lui imposti avendo a riferimento quel luogo; che la motivazione appare congrua e rispettosa delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01); che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 28/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 21 giugno 2024, con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all’art. 75, comma 1, d.lgs.n. 159/2011 e lo aveva condannato alla pena di mesi cinque e giorni dieci di arresto; [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che con unico articolato motivo il ricorrente propone un’alternativa lettura degli elementi acquisiti, deducendo la plausibilità dell’ipotesi difensiva, secondo la quale l’imputato era ancora nei termini per indicare la propria dimora; quindi non poteva integrare l’illecito il fatto che non era stato trovato nell’abitazione in cui aveva la residenza anagrafica, quando ancora non si era stabilito l’assetto delle prescrizione da osservare; che su queste deduzioni i giudici di merito si sono pronunciati e il ricorrente propone sul punto argomenti di merito alternativi e opinabili, il cui apprezzamento è comunque precluso nel giudizio di legittimità; che il dato certo è che egli al momento della notifica dimorava ed era residente nel luogo in cui era stato ricercato per consegnargli il provvedimento applicativo, per sua natura immeditatamente esecutivo e al quale pertanto egli da subito doveva ritenersi sottoposto, e che nelle more del decorso del termine per effettuare le comunicazioni prescritte egli doveva osservare gli obblighi a lui imposti avendo a riferimento quel luogo; che la motivazione appare congrua e rispettosa delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01); che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 28/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
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