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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 ottobre 2021

Cassazione n. 37008/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 37670-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 318, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; tNCCAZR_ RRTP ofi l Ni-(I r .('(\ CtJT&: i- intimata ì _ avverso la sentenza n. 331/1/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del VENETO, depositata il 06/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva concesso un immobile sito nel comune di Villanova di Camposampiero in locazione finanziaria alla [OSCURATO:SOCIETA].: quest'ultimo si rendeva inadempiente e di conseguenza la [OSCURATO:SOCIETA]. risolveva il contratto ma la [OSCURATO:SOCIETA]. non le riconsegnava l'immobile che dunque rimaneva nel possesso della società inadempiente per tutto il 2012; la [OSCURATO:SOCIETA]. provvedeva al pagamento dell'IMU per questo immobile per il 2012, successivamente chiedeva il rimborso di quanto versato ma il Comune di Villanova di Camposampiero negava il rimborso: conseguentemente la [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava tale diniego di rimborso relativo all'IMU per l'anno d'imposta 2012; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente ritenendo che fosse il conduttore inadempiente rispetto all'obbligo di riconsegna dell'immobile ad essere tenuto a versare l'IMU e la [OSCURATO:PERSONA] respingeva l'appello del comune di Villanova di Camposampiero affermando che dopo la risoluzione anticipata del contratto di leasing per morosità, soggetto passivo dell'imposta IMU continua ad essere, fino alla materiale riconsegna dell'immobile, il conduttore, ossia la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] la suddetta sentenza propone ricorso il Comune di Villanova di Camposampiero, affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre la parte contribuente Mediocredito italiano s.p.a. (società incorporante dal 2013 la [OSCURATO:SOCIETA].) si costituisce con controricorso.

Ric. 2019 n. 37670 sez.

MT - ud. 06-10-2021 -2- Sulla proposta del relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Considerato che: con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011 in quanto con la risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva a fini IMU si determina in capo alla società di leasing anche se essa non ha ancora acquisito la materiale disponibilità dell'immobile per mancata riconsegna da parte dell'utilizzatore.

Il motivo di impugnazione è fondato.

Secondo questa Corte, infatti: in base al disposto di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011, soggetto passivo dell'imposta municipale unica (IMU), in caso di risoluzione del contratto di "leasing", torna ad essere il locatore, ancorché non abbia ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte del locatario, in quanto, ai fini impositivi, assume rilevanza non tanto la detenzione materiale del bene, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata, conferendo la stessa la titolarità di diritti opponibili "erga omnes", la quale permane fintantoché è in vita il rapporto giuridico, traducendosi invece in mera detenzione senza titolo in seguito al suo venir meno, senza che rilevi, in senso contrario, la disciplina in tema di Tributo per i servizi indivisibili (TASI), dovuta viceversa dall'affittuario fino alla riconsegna del bene, in quanto avente presupposto impositivo del tutto differente: Cass. nn. 20977 e 418 del 2021; Cass. n. 6664 del 2020; Cass. n. 29973, 25249 e 13793 del 2019).

Ric. 2019 n. 37670 sez.

MT - ud. 06-10-2021 -3- [OSCURATO:PERSONA] non si è attenuta ai suddetti principi laddove - affermando che dopo la risoluzione anticipata del contratto di leasing per morosità, soggetto passivo dell'imposta IMU continua ad essere, fino alla materiale riconsegna dell'immobile, il conduttore, ossia la [OSCURATO:SOCIETA]. - ha erroneamente ritenuto che la [OSCURATO:SOCIETA]. avesse diritto al rimborso dell'IMU versata mentre invece la società di leasing è tenuta al versamento di tale imposta anche nell'ipotesi, come quella di specie, in cui dopo la risoluzione di tale contratto il conduttore non abbia riconsegnato l'immobile.

Ritenuto dunque fondato il motivo di impugnazione, il ricorso del Comune di Villanova di Camposampiero va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla [OSCURATO:PERSONA] del Veneto, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso nella camera di consiglio del 6 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 37670-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 318, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; tNCCAZR_ RRTP ofi l Ni-(I r .('(\ CtJT&: i- intimata ì _ avverso la sentenza n. 331/1/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del VENETO, depositata il 06/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva concesso un immobile sito nel comune di Villanova di Camposampiero in locazione finanziaria alla [OSCURATO:SOCIETA].: quest'ultimo si rendeva inadempiente e di conseguenza la [OSCURATO:SOCIETA]. risolveva il contratto ma la [OSCURATO:SOCIETA]. non le riconsegnava l'immobile che dunque rimaneva nel possesso della società inadempiente per tutto il 2012; la [OSCURATO:SOCIETA]. provvedeva al pagamento dell'IMU per questo immobile per il 2012, successivamente chiedeva il rimborso di quanto versato ma il Comune di Villanova di Camposampiero negava il rimborso: conseguentemente la [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava tale diniego di rimborso relativo all'IMU per l'anno d'imposta 2012; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente ritenendo che fosse il conduttore inadempiente rispetto all'obbligo di riconsegna dell'immobile ad essere tenuto a versare l'IMU e la [OSCURATO:PERSONA] respingeva l'appello del comune di Villanova di Camposampiero affermando che dopo la risoluzione anticipata del contratto di leasing per morosità, soggetto passivo dell'imposta IMU continua ad essere, fino alla materiale riconsegna dell'immobile, il conduttore, ossia la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] la suddetta sentenza propone ricorso il Comune di Villanova di Camposampiero, affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre la parte contribuente Mediocredito italiano s.p.a. (società incorporante dal 2013 la [OSCURATO:SOCIETA].) si costituisce con controricorso. Ric. 2019 n. 37670 sez. MT - ud. 06-10-2021 -2- Sulla proposta del relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che: con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011 in quanto con la risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva a fini IMU si determina in capo alla società di leasing anche se essa non ha ancora acquisito la materiale disponibilità dell'immobile per mancata riconsegna da parte dell'utilizzatore. Il motivo di impugnazione è fondato. Secondo questa Corte, infatti: in base al disposto di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011, soggetto passivo dell'imposta municipale unica (IMU), in caso di risoluzione del contratto di "leasing", torna ad essere il locatore, ancorché non abbia ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte del locatario, in quanto, ai fini impositivi, assume rilevanza non tanto la detenzione materiale del bene, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata, conferendo la stessa la titolarità di diritti opponibili "erga omnes", la quale permane fintantoché è in vita il rapporto giuridico, traducendosi invece in mera detenzione senza titolo in seguito al suo venir meno, senza che rilevi, in senso contrario, la disciplina in tema di Tributo per i servizi indivisibili (TASI), dovuta viceversa dall'affittuario fino alla riconsegna del bene, in quanto avente presupposto impositivo del tutto differente: Cass. nn. 20977 e 418 del 2021; Cass. n. 6664 del 2020; Cass. n. 29973, 25249 e 13793 del 2019). Ric. 2019 n. 37670 sez. MT - ud. 06-10-2021 -3- [OSCURATO:PERSONA] non si è attenuta ai suddetti principi laddove - affermando che dopo la risoluzione anticipata del contratto di leasing per morosità, soggetto passivo dell'imposta IMU continua ad essere, fino alla materiale riconsegna dell'immobile, il conduttore, ossia la [OSCURATO:SOCIETA]. - ha erroneamente ritenuto che la [OSCURATO:SOCIETA]. avesse diritto al rimborso dell'IMU versata mentre invece la società di leasing è tenuta al versamento di tale imposta anche nell'ipotesi, come quella di specie, in cui dopo la risoluzione di tale contratto il conduttore non abbia riconsegnato l'immobile. Ritenuto dunque fondato il motivo di impugnazione, il ricorso del Comune di Villanova di Camposampiero va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla [OSCURATO:PERSONA] del Veneto, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio del 6 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATO
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