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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 24 novembre 2021

Cassazione n. 30015/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] Gianluca, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] Gino, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la ordinanza in data 24/11/2021 del Tribunale di Latina, in funzione di giudice del riesame reale, ex art. 324 cod. proc. pen., visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità dei ricorsi; uditi i difensori dei ricorrenti, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito per l'annullamento della impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa a seguito della udienza camerale del 24 novembre 2021, depositata il successivo 19 dicembre, il tribunale di Latina, adito ex art.324 cod. proc. pen., ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso in unico contesto con la ordinanza personale coercitiva dal Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Latina in data 20 ottobre 2021, che aveva disposto il sequestro preventivo delle cinque società indicate nel dispositivo del decreto, le cui quote sociali erano formalmente instate a terzi, mentre di fatto risultavano nella titolarità del [OSCURATO:PERSONA], che le amministrava come cosa propria.

Il GIP indicava nel proprio decreto come sussistenti sia le finalità impeditive (senza argomentarne la ricorrenza concreta), sia le finalità "conservative" proprie del sequestro teso alla confisca (art. 240 bis cod. peri.) all'esito del giudizio.

2. Avverso tale ordinanza ricorrono per cassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], lamentando, con argomenti sostanzialmente sovrapponibili, la ricorrenza concreta delle seguenti violazioni di legge invalidanti:

2.1. violazione e falsa applicazione della legge penale, inosservanza della legge processuale penale; segnalano i ricorrenti che il tribunale, nel valutare il concreto fumus commissi delicti per le ipotesi di trasferimento fraudolento di valori societari contestate, si è limitato a richiamare per relationem il decreto emesso dal GIP, che a sua vota costituisce mera trasposizione grafica della mozione cautelare del pubblico ministero, mera copia informatica della informativa della polizia giudiziaria; sicché mancherebbe ogni concreta valutazione dei presupposti della cautela reale da parte di un qualsiasi organo della giurisdizione;

2.2. inosservanza della legge processuale, violazione e falsa applicazione della legge penale, avendo il tribunale per il riesame fondato la divisata piattaforma indiziaria sulle dichiarazioni (inutilizzabili ed intimamente contradditorie dello Youssef), senza per giunta rilevare che nella società Morgana a r.l. il 48 % delle quote sociali è nella titolarità, formale e sostanziale, del [OSCURATO:PERSONA], sicché alcun intento elusivo della confisca di prevenzione è concretamente ipotizzabile;

2.3. Ancora i medesimi vizi sono rappresentati con il terzo motivo di ricorso, avendo il tribunale espresso una valutazione fallace ed approssimativa della rilevata sproporzione tra patrimonio sociale attribuibile al [OSCURATO:PERSONA] e lecite capacità finanziarie dello stesso;

2.4. infine, inosservanza della legge processuale stabilita a pena di nullità (artt. 292, comma 2, lett. c e 321, cod. proc. pen., avendo il tribunale della cautela reale indicato le ragioni impeditive del sequestro in una ipotetica possibilità iterativa della fattispecie contestata e dei suoi effetti dissimulatori, laddove invece il GIP aveva argomentato circa la sussistenza delle sole necessità "conservative" della cautela, dovendo assicurarsi la res al processo in vista della futura confisca. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei termini di cui in motivazione.

1.1. Giova premettere che il ricorso per Cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" che "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr., in tal senso, tra le tante, Cass. Pen., 2, 14.3.2017 n. 18.951, Napoli; Cass.

Pena, 6, 10.1.2013 n. 6.589, Gabriele, sulla scia tracciata da Cass.

SS.UU., 29.5.2008 n. 25.932, Ivanov).

Né è consentito invocare il vizio di violazione di legge (sotto il profilo, ad esempio, dell'art. 192 cod. proc. pen.) quando il ricorso sia fondato su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio (cfr., in tal senso, tra le tante, Cass. Pen., 6, 8.3.2016 n. 13.442, [OSCURATO:PERSONA]; Cass. Pen., 6, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 43.963, P.C. in proc.

Basile).

1.2. E' altrettanto consolidato l'orientamento di questa Corte nel senso che, in sede di riesame del sequestro, il Tribunale deve stabilire l'astratta configurabilità del reato ipotizzato, astraendo non dalla concreta rappresentazione dei fatti quali risultano allo stato degli atti, ma solo ed esclusivamente dalla necessità di ulteriori acquisizioni e valutazioni probatorie, sicché l'accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipizzata dalla norma incriminatrice (cfr., Cass. Pen., 3, 7.5.2006 n. 33.873, Moroni; Cass. Pen., 6, 27.1.2004 n. 12.118, Piscopo; Cass. Pen., 3, 24.3.2011 n. 15.177, PM in proc.

Rocchino; Cass. Pen., 5, 18.4.2011 n. 24.589, Misseri; Cass. Pen., 3, 10.3.2015 n. 15.254, Previtero, Cass. Pen., 2, 5.5.2016 n. 25.320, PM in proc.

Bulgarella; conf., ancora, Cass. Pen., 1, 30.1.2018 n. 18.491, Armeli, secondo cui, ai fini della legittima adozione del sequestro preventivo non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il "fumus commissi delicti", vale a dire la astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato).2.

Alla luce di tali premesse rileva il collegio che i primi tre motivi del ricorso si collocano senz'altro fuori del perimetro che delimita le questioni deducibili in questa sede: il Tribunale ha dato conto, infatti, degli elementi acquisiti anche nei confronti degli odierni ricorrenti nel corso della più ampia indagine che ha visto, in cautela, per i medesimi fatti oggi posti a fondamento del sequestro, i ricorrenti colpiti da misure cautelari coercitive personali confermate nei successivi gradi di impugnazione.

Sicché, con riferimento ai medesimi fatti-reato, il riconoscimento (sia pur allo stato degli atti) della gravità indiziaria preclude la possibilità di mettere oggi in discussione la sussistenza del fumus commissi delicti.

2.1. Il Tribunale ha dato conto in maniera completa ed esaustiva degli elementi indiziari acquisiti, certamente del tutto idonei a delineare il "fumus" dei delitti sopra richiamati e, con specifico riguardo al trasferimento ad altri soggetti delle quote sociali ancora nella disponibilità di fatto del [OSCURATO:PERSONA], ha richiamato elementi di prova intercettiva univocamente indicativi della ipotesi contestata; tanto ha operato con logica congruente rispetto agli elementi esaminati, non suscettibile di essere censurata nella sede di legittimità.

3. E' viceversa fondato l'ultimo motivo, secondo cui il tribunale, che aveva genericamente ravvisato la necessità impeditiva del sequestro, senza argomentarne la portata concreta rispetto alla fattispecie processuale oggetto di valutazione incidentale, avrebbe omesso di motivare in ordine alla ricorrenza delle necessità "conservative" in vista della futura confisca delle quote sociali (beni che non rivestono di per sé natura intrinsecamente illecita).

Il tribunale del riesame, non ha, infatti, tenuto conto dell'intervento delle Sez. unite di questa Corte, che, con sentenza n. 36959 del 24.6.2021 (dep. in data 11.10.2021, Rv. 281848) hanno autorevolmente chiarito (in motivazione pag. 14 e ss. e infra punti 8 e 12) che il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora" da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili "ex lege" (le Sezioni unite della Corte, seguite ancor più recentemente da Sez. 2, n. 24344 del 2022, ric.

Sacco, hanno chiarito in motivazione che l'onere di argomentare sul punto può ritenersi assolto allorché il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato o altrimenti alienato).4.

L'ordinanza impugnata, che su tale aspetto non ha argomentato il proprio convincimento "conservativo", va dunque annullata, con rinvio, per nuovo esame, al tribunale di Latina, competente in materia di riesame reale.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al periculum in mora e rinvia per nuovo giudizio sul punto al tribunale di Latina, competente ai sensi dell'art. 324 comma 5 c.p.p.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] Gianluca, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] Gino, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la ordinanza in data 24/11/2021 del Tribunale di Latina, in funzione di giudice del riesame reale, ex art. 324 cod. proc. pen., visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità dei ricorsi; uditi i difensori dei ricorrenti, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito per l'annullamento della impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa a seguito della udienza camerale del 24 novembre 2021, depositata il successivo 19 dicembre, il tribunale di Latina, adito ex art.324 cod. proc. pen., ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso in unico contesto con la ordinanza personale coercitiva dal Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Latina in data 20 ottobre 2021, che aveva disposto il sequestro preventivo delle cinque società indicate nel dispositivo del decreto, le cui quote sociali erano formalmente instate a terzi, mentre di fatto risultavano nella titolarità del [OSCURATO:PERSONA], che le amministrava come cosa propria. Il GIP indicava nel proprio decreto come sussistenti sia le finalità impeditive (senza argomentarne la ricorrenza concreta), sia le finalità "conservative" proprie del sequestro teso alla confisca (art. 240 bis cod. peri.) all'esito del giudizio. 2. Avverso tale ordinanza ricorrono per cassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], lamentando, con argomenti sostanzialmente sovrapponibili, la ricorrenza concreta delle seguenti violazioni di legge invalidanti: 2.1. violazione e falsa applicazione della legge penale, inosservanza della legge processuale penale; segnalano i ricorrenti che il tribunale, nel valutare il concreto fumus commissi delicti per le ipotesi di trasferimento fraudolento di valori societari contestate, si è limitato a richiamare per relationem il decreto emesso dal GIP, che a sua vota costituisce mera trasposizione grafica della mozione cautelare del pubblico ministero, mera copia informatica della informativa della polizia giudiziaria; sicché mancherebbe ogni concreta valutazione dei presupposti della cautela reale da parte di un qualsiasi organo della giurisdizione; 2.2. inosservanza della legge processuale, violazione e falsa applicazione della legge penale, avendo il tribunale per il riesame fondato la divisata piattaforma indiziaria sulle dichiarazioni (inutilizzabili ed intimamente contradditorie dello Youssef), senza per giunta rilevare che nella società Morgana a r.l. il 48 % delle quote sociali è nella titolarità, formale e sostanziale, del [OSCURATO:PERSONA], sicché alcun intento elusivo della confisca di prevenzione è concretamente ipotizzabile; 2.3. Ancora i medesimi vizi sono rappresentati con il terzo motivo di ricorso, avendo il tribunale espresso una valutazione fallace ed approssimativa della rilevata sproporzione tra patrimonio sociale attribuibile al [OSCURATO:PERSONA] e lecite capacità finanziarie dello stesso; 2.4. infine, inosservanza della legge processuale stabilita a pena di nullità (artt. 292, comma 2, lett. c e 321, cod. proc. pen., avendo il tribunale della cautela reale indicato le ragioni impeditive del sequestro in una ipotetica possibilità iterativa della fattispecie contestata e dei suoi effetti dissimulatori, laddove invece il GIP aveva argomentato circa la sussistenza delle sole necessità "conservative" della cautela, dovendo assicurarsi la res al processo in vista della futura confisca. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei termini di cui in motivazione. 1.1. Giova premettere che il ricorso per Cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" che "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr., in tal senso, tra le tante, Cass. Pen., 2, 14.3.2017 n. 18.951, Napoli; Cass. Pena, 6, 10.1.2013 n. 6.589, Gabriele, sulla scia tracciata da Cass. SS.UU., 29.5.2008 n. 25.932, Ivanov). Né è consentito invocare il vizio di violazione di legge (sotto il profilo, ad esempio, dell'art. 192 cod. proc. pen.) quando il ricorso sia fondato su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio (cfr., in tal senso, tra le tante, Cass. Pen., 6, 8.3.2016 n. 13.442, [OSCURATO:PERSONA]; Cass. Pen., 6, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 43.963, P.C. in proc. Basile). 1.2. E' altrettanto consolidato l'orientamento di questa Corte nel senso che, in sede di riesame del sequestro, il Tribunale deve stabilire l'astratta configurabilità del reato ipotizzato, astraendo non dalla concreta rappresentazione dei fatti quali risultano allo stato degli atti, ma solo ed esclusivamente dalla necessità di ulteriori acquisizioni e valutazioni probatorie, sicché l'accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipizzata dalla norma incriminatrice (cfr., Cass. Pen., 3, 7.5.2006 n. 33.873, Moroni; Cass. Pen., 6, 27.1.2004 n. 12.118, Piscopo; Cass. Pen., 3, 24.3.2011 n. 15.177, PM in proc. Rocchino; Cass. Pen., 5, 18.4.2011 n. 24.589, Misseri; Cass. Pen., 3, 10.3.2015 n. 15.254, Previtero, Cass. Pen., 2, 5.5.2016 n. 25.320, PM in proc. Bulgarella; conf., ancora, Cass. Pen., 1, 30.1.2018 n. 18.491, Armeli, secondo cui, ai fini della legittima adozione del sequestro preventivo non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il "fumus commissi delicti", vale a dire la astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato).2. Alla luce di tali premesse rileva il collegio che i primi tre motivi del ricorso si collocano senz'altro fuori del perimetro che delimita le questioni deducibili in questa sede: il Tribunale ha dato conto, infatti, degli elementi acquisiti anche nei confronti degli odierni ricorrenti nel corso della più ampia indagine che ha visto, in cautela, per i medesimi fatti oggi posti a fondamento del sequestro, i ricorrenti colpiti da misure cautelari coercitive personali confermate nei successivi gradi di impugnazione. Sicché, con riferimento ai medesimi fatti-reato, il riconoscimento (sia pur allo stato degli atti) della gravità indiziaria preclude la possibilità di mettere oggi in discussione la sussistenza del fumus commissi delicti. 2.1. Il Tribunale ha dato conto in maniera completa ed esaustiva degli elementi indiziari acquisiti, certamente del tutto idonei a delineare il "fumus" dei delitti sopra richiamati e, con specifico riguardo al trasferimento ad altri soggetti delle quote sociali ancora nella disponibilità di fatto del [OSCURATO:PERSONA], ha richiamato elementi di prova intercettiva univocamente indicativi della ipotesi contestata; tanto ha operato con logica congruente rispetto agli elementi esaminati, non suscettibile di essere censurata nella sede di legittimità. 3. E' viceversa fondato l'ultimo motivo, secondo cui il tribunale, che aveva genericamente ravvisato la necessità impeditiva del sequestro, senza argomentarne la portata concreta rispetto alla fattispecie processuale oggetto di valutazione incidentale, avrebbe omesso di motivare in ordine alla ricorrenza delle necessità "conservative" in vista della futura confisca delle quote sociali (beni che non rivestono di per sé natura intrinsecamente illecita). Il tribunale del riesame, non ha, infatti, tenuto conto dell'intervento delle Sez. unite di questa Corte, che, con sentenza n. 36959 del 24.6.2021 (dep. in data 11.10.2021, Rv. 281848) hanno autorevolmente chiarito (in motivazione pag. 14 e ss. e infra punti 8 e 12) che il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora" da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili "ex lege" (le Sezioni unite della Corte, seguite ancor più recentemente da Sez. 2, n. 24344 del 2022, ric. Sacco, hanno chiarito in motivazione che l'onere di argomentare sul punto può ritenersi assolto allorché il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato o altrimenti alienato).4. L'ordinanza impugnata, che su tale aspetto non ha argomentato il proprio convincimento "conservativo", va dunque annullata, con rinvio, per nuovo esame, al tribunale di Latina, competente in materia di riesame reale. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al periculum in mora e rinvia per nuovo giudizio sul punto al tribunale di Latina, competente ai sensi dell'art. 324 comma 5 c.p.p. Così d
Decreto Cassazione n. 30015/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris