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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 42419/2021

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2020 del Tribunale di Trani visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Trani dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli art. 16, comma 2, e 20 d.lgs 139/2006 - per aver esercitato l'attività di deposito di liquidi infiammabili all'interno del Box n. 73 presso la sede amministrativa della Soc.

Coop.

Dell'Aglio sita in Barletta senza la preventiva autorizzazione rilasciata dall'autorità competente - e la condannava alla pena di euro 180,00 di ammenda.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce erronea applicazione della legge penale.

Argomenta che le categorie di attività soggette alla esibizione del certificato di prevenzione incendi fanno riferimento ad attività ed in tale concetto non rientra il possesso di carburante agricolo, condotta ascritta alla ricorrente; deduce, inoltre, che, comunque, il certificato di prevenzione incendi doveva essere esibito dal titolare dell'autoparco- che di fatto egli possedeva già all'atto dell'accertamento ispettivo- e non dall'imputata, proprietaria di un singolo box situato all'interno dell'autoparco.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso va dichiarato inammissibile.

2. Questa Corte ha già osservato che, anche dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 151 del 2011, non si possono detenere o impiegare nell'azienda prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti senza seguire il particolare procedimento previsto dal combinato disposto degli artt. 16 del d.lgs. 139 del 2006 e 4 del D.P.R. n. 151 del 2011, ora differenziato, nelle sue cadenze operative, in relazione alle tre categorie previste dall'Allegato

I. Ne consegue che le sanzioni penali previste dall'art. 20 trovano ora applicazione in relazione all'omesso esperimento della procedura prevista per ciascuna delle attività individuate nell'Allegato I, comprese le attività che, come quella svolta dall'attuale ricorrente, rientrano nella Tabella A).

Il menzionato "Allegato I" al d.P.R. n. 151/2011, contiene l'elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi, ne fornisce una descrizione secondo un elenco numerico e le suddivide in tre diverse categorie: A, B e C.; in particolare, l'art. 2, comma 3 chiarisce che «nell'ambito di applicazione del presente regolamento rientrano tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi riportate nell'Allegato I del presente regolamento» e, nel successivo comma 4, che «le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi si distinguono nelle categorie A, B e C, come individuate nell'Allegato I in relazione alla dimensione dell'impresa, al settore di attività, alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumità»; l'ipotesi per cui è processo rientra nella previsione di cui al n. 12 dell'Allegato I, che concerne i depositi e/o le rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 metro cubo; secondo quanto stabilito da tale disciplina, nella categoria A) rientrano "i liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C per capacità geometrica complessiva compresa da 1 m3 a 9 m3"; in quella B) "liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica complessiva compresa da 1 m3 a 50 m3, ad eccezione di quelli indicati nella colonna A)"; in quella C) "liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica complessiva superiore a 50 m3".

Si è, quindi, affermato che integra il reato di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 139 del 2006 la condotta di chi, in qualità di titolare di una delle attività contemplate alle categorie A, B e C dell'allegato I, d.lgs. cit., ometta di richiedere ai vigili del fuoco il rilascio o il rinnovo del certificato di prevenzione antincendi (cfr Sez.3, n.13201 del 23/11/2016, dep.20/03/2017, Rv.269511 - 01).

3. Ciò posto, la sentenza impugnata ha fornito puntuale dimostrazione della capienza della cisterna, alla stregua di argomenti logici e di riscontri documentali, avendo rimarcato il Tribunale come gli accertatori, recatisi presso la sede della società cooperativa a.r.1Dell'Aglio di [OSCURATO:PERSONA], svolgente attività di depositi di liquidi infiammabili, constatavano la presenza di una cisterna, posizionata all'interno del box n. 73, con la capacità di 5 mc al cui interno era stoccato un quantitativo pari a 1.000 litri di gasolio per uso agricolo; dalla documentazione esibita dalla Porcelluzzi si accertava sia la legittima provenienza del gasolio che il legittimo possesso dello stesso, ma emergeva, altresì, la mancanza della prescritta certificazione di prevenzione incendi.

La sentenza si sottrae, pertanto, alle censure mosse in sede di ricorso, con le quali si propongono, in sostanza, inammissibili censure in fatto, a fronte di un percorso argomentativo, posto a giustificazione dell'affermazione di responsabilità, corretto in diritto nonché adeguato e logico.4.

Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2020 del Tribunale di Trani visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Trani dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli art. 16, comma 2, e 20 d.lgs 139/2006 - per aver esercitato l'attività di deposito di liquidi infiammabili all'interno del Box n. 73 presso la sede amministrativa della Soc. Coop. Dell'Aglio sita in Barletta senza la preventiva autorizzazione rilasciata dall'autorità competente - e la condannava alla pena di euro 180,00 di ammenda. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce erronea applicazione della legge penale. Argomenta che le categorie di attività soggette alla esibizione del certificato di prevenzione incendi fanno riferimento ad attività ed in tale concetto non rientra il possesso di carburante agricolo, condotta ascritta alla ricorrente; deduce, inoltre, che, comunque, il certificato di prevenzione incendi doveva essere esibito dal titolare dell'autoparco- che di fatto egli possedeva già all'atto dell'accertamento ispettivo- e non dall'imputata, proprietaria di un singolo box situato all'interno dell'autoparco. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso va dichiarato inammissibile. 2. Questa Corte ha già osservato che, anche dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 151 del 2011, non si possono detenere o impiegare nell'azienda prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti senza seguire il particolare procedimento previsto dal combinato disposto degli artt. 16 del d.lgs. 139 del 2006 e 4 del D.P.R. n. 151 del 2011, ora differenziato, nelle sue cadenze operative, in relazione alle tre categorie previste dall'Allegato I. Ne consegue che le sanzioni penali previste dall'art. 20 trovano ora applicazione in relazione all'omesso esperimento della procedura prevista per ciascuna delle attività individuate nell'Allegato I, comprese le attività che, come quella svolta dall'attuale ricorrente, rientrano nella Tabella A). Il menzionato "Allegato I" al d.P.R. n. 151/2011, contiene l'elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi, ne fornisce una descrizione secondo un elenco numerico e le suddivide in tre diverse categorie: A, B e C.; in particolare, l'art. 2, comma 3 chiarisce che «nell'ambito di applicazione del presente regolamento rientrano tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi riportate nell'Allegato I del presente regolamento» e, nel successivo comma 4, che «le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi si distinguono nelle categorie A, B e C, come individuate nell'Allegato I in relazione alla dimensione dell'impresa, al settore di attività, alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumità»; l'ipotesi per cui è processo rientra nella previsione di cui al n. 12 dell'Allegato I, che concerne i depositi e/o le rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 metro cubo; secondo quanto stabilito da tale disciplina, nella categoria A) rientrano "i liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C per capacità geometrica complessiva compresa da 1 m3 a 9 m3"; in quella B) "liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica complessiva compresa da 1 m3 a 50 m3, ad eccezione di quelli indicati nella colonna A)"; in quella C) "liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica complessiva superiore a 50 m3". Si è, quindi, affermato che integra il reato di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 139 del 2006 la condotta di chi, in qualità di titolare di una delle attività contemplate alle categorie A, B e C dell'allegato I, d.lgs. cit., ometta di richiedere ai vigili del fuoco il rilascio o il rinnovo del certificato di prevenzione antincendi (cfr Sez.3, n.13201 del 23/11/2016, dep.20/03/2017, Rv.269511 - 01). 3. Ciò posto, la sentenza impugnata ha fornito puntuale dimostrazione della capienza della cisterna, alla stregua di argomenti logici e di riscontri documentali, avendo rimarcato il Tribunale come gli accertatori, recatisi presso la sede della società cooperativa a.r.1Dell'Aglio di [OSCURATO:PERSONA], svolgente attività di depositi di liquidi infiammabili, constatavano la presenza di una cisterna, posizionata all'interno del box n. 73, con la capacità di 5 mc al cui interno era stoccato un quantitativo pari a 1.000 litri di gasolio per uso agricolo; dalla documentazione esibita dalla Porcelluzzi si accertava sia la legittima provenienza del gasolio che il legittimo possesso dello stesso, ma emergeva, altresì, la mancanza della prescritta certificazione di prevenzione incendi. La sentenza si sottrae, pertanto, alle censure mosse in sede di ricorso, con le quali si propongono, in sostanza, inammissibili censure in fatto, a fronte di un percorso argomentativo, posto a giustificazione dell'affermazione di responsabilità, corretto in diritto nonché adeguato e logico.4. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0
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