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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 maggio 2022

Cassazione n. 10024/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/soRtite le conclusioni del PG

I. Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal G.i.p. del Tribunale di Firenze che, in veste di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di «dichiarazione di inefficacia dell'ordine di esecuzione emesso dal pubblico ministero come corretto il 14.04.2022».

Ha rilevato il giudice che - fra i reati, le cui pene sono in esecuzione, c'è un reato ostativo ex art. 4- bis ord. pen.; - il cumulo non può essere sciolto né dal pubblico ministero, né dal giudice dell'esecuzione e che - anche a voler sciogliere il cumulo, la pena da imputarsi al reato ostativo non è da individuarsi nella sua entità posta dal giudice a titolo di continuazione in aumento rispetto alla pena base, ma la misura minima edittale.

2. La difesa del condannato, con il ricorso, ha svolto un unico motivo con il quale ha dedotto la violazione dell'art. 656 cod. proc. pen., sia con riferimento all'affermata inscindibilità del cumulo, sia con riferimento al modo di calcolare la pena relativa al reato ostativo, per verificarne l'avvenuta espiazione.

Il ricorrente ha rassegnato anche una memoria con cui ha illustrato ed ha ribadito le suindicate censure. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene la Corte che il ricorso sia fondato e come tale vada accolto.

1.1. Va ribadito, infatti, il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 24981 del 31/05/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 231667) per il quale, in osservanza del principio della scindibilità del cumulo delle pene ai fini della fruizione di benefici penitenziari, deve ritenersi che possa farsi luogo alla sospensione dell'ordine di esecuzione, ai sensi dell'art. 656, comma quinto, cod. proc. pen., qualora, pur comprendendo il medesimo una pena inflitta per delitto facente parte di quelli indicati nell'art. 4-bis ord. pen., detta pena possa considerarsi già espiata in custodia cautelare.

Inoltre, in osservanza del principio della scindibilità del cumulo delle pene ai fini della fruizione di benefici penitenziari, deve ritenersi che possa farsi luogo alla sospensione dell'ordine di esecuzione, ai sensi dell'art. 656, comma quinto, cod. proc. pen., qualora - pur comprendendo il medesimo una pena inflitta per delitto facente parte di quelli indicati nell'art. 4-bis ord. pen. - detta pena possa considerarsi già espiata in virtù dell'imputazione della custodia cautelare sofferta per altro reato commesso successivamente (Sez. 1, n. 23902 del 16/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256139).

In merito alla modalità di computo della pena relativa al reato satellite ostativo va rilevato, infine, che la tesi propugnata dal giudice dell'esecuzione nel provvedimento impugnato è stata superata dalla giurisprudenza prevalente più recente: sul punto si sono espresse infatti le Sez.

U, n. 21501 del 23/04/2009, Astone, Rv. 243380 in tema di indulto, evidenziando che in caso di reati uniti nel vincolo della continuazione, alcuni dei quali - compreso quello più grave - siano stati commessi entro il termine fissato per la fruizione del beneficio ed altri successivamente, la pena rilevante ai fini della revoca dell'indulto va individuata, con riguardo ai reati-satellite, nell'aumento di pena in concreto inflitto a titolo di continuazione per ciascuno di essi, e non nella sanzione edittale minima prevista per la singola fattispecie astratta; a tal fine, ove la sentenza non abbia specificato la pena applicata per ciascun reato, spetta al giudice dell'esecuzione interpretare il giudicato.

1.2. Ne deriva, quindi, che, ai fini della concessione dei benefici penitenziari, il cumulo giuridico delle pene irrogate per il reato continuato è scindibile ove il condannato abbia espiato per intero la pena relativa ai reati ostativi e, nel caso in cui il reato ostativo coincida con un reato satellite, occorrerà far riferimento alla pena inflitta in concreto a titolo di continuazione (Sez. 1, Sentenza n. 17143 del 14/03/2016, Baiamonte, Rv. 267215) e non alla sanzione edittale minima prevista per la singola fattispecie astratta, come ha erroneamente affermato il giudice dell'esecuzione nel provvedimento del 31.5.2022.

Nel caso di specie il giudice avrebbe dovuto detrarre la custodia cautelare sofferta per tale reato (che, secondo il ricorrente, ammonta a mesi 6 e giorni 21) mentre dovrà essere verificata, all'esito, la sussistenza dei presupposti stabiliti dall'art. 656 comma 5 cod,. proc. pen. per l'eventuale sospensione dell'ordine di esecuzione.

2. A seguito dell'accoglimento del ricorso, di conseguenza, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze. / i A P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al O'iudice per le indagini prelim

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/soRtite le conclusioni del PG I. Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal G.i.p. del Tribunale di Firenze che, in veste di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di «dichiarazione di inefficacia dell'ordine di esecuzione emesso dal pubblico ministero come corretto il 14.04.2022». Ha rilevato il giudice che - fra i reati, le cui pene sono in esecuzione, c'è un reato ostativo ex art. 4- bis ord. pen.; - il cumulo non può essere sciolto né dal pubblico ministero, né dal giudice dell'esecuzione e che - anche a voler sciogliere il cumulo, la pena da imputarsi al reato ostativo non è da individuarsi nella sua entità posta dal giudice a titolo di continuazione in aumento rispetto alla pena base, ma la misura minima edittale. 2. La difesa del condannato, con il ricorso, ha svolto un unico motivo con il quale ha dedotto la violazione dell'art. 656 cod. proc. pen., sia con riferimento all'affermata inscindibilità del cumulo, sia con riferimento al modo di calcolare la pena relativa al reato ostativo, per verificarne l'avvenuta espiazione. Il ricorrente ha rassegnato anche una memoria con cui ha illustrato ed ha ribadito le suindicate censure. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso sia fondato e come tale vada accolto. 1.1. Va ribadito, infatti, il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 24981 del 31/05/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 231667) per il quale, in osservanza del principio della scindibilità del cumulo delle pene ai fini della fruizione di benefici penitenziari, deve ritenersi che possa farsi luogo alla sospensione dell'ordine di esecuzione, ai sensi dell'art. 656, comma quinto, cod. proc. pen., qualora, pur comprendendo il medesimo una pena inflitta per delitto facente parte di quelli indicati nell'art. 4-bis ord. pen., detta pena possa considerarsi già espiata in custodia cautelare. Inoltre, in osservanza del principio della scindibilità del cumulo delle pene ai fini della fruizione di benefici penitenziari, deve ritenersi che possa farsi luogo alla sospensione dell'ordine di esecuzione, ai sensi dell'art. 656, comma quinto, cod. proc. pen., qualora - pur comprendendo il medesimo una pena inflitta per delitto facente parte di quelli indicati nell'art. 4-bis ord. pen. - detta pena possa considerarsi già espiata in virtù dell'imputazione della custodia cautelare sofferta per altro reato commesso successivamente (Sez. 1, n. 23902 del 16/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256139). In merito alla modalità di computo della pena relativa al reato satellite ostativo va rilevato, infine, che la tesi propugnata dal giudice dell'esecuzione nel provvedimento impugnato è stata superata dalla giurisprudenza prevalente più recente: sul punto si sono espresse infatti le Sez. U, n. 21501 del 23/04/2009, Astone, Rv. 243380 in tema di indulto, evidenziando che in caso di reati uniti nel vincolo della continuazione, alcuni dei quali - compreso quello più grave - siano stati commessi entro il termine fissato per la fruizione del beneficio ed altri successivamente, la pena rilevante ai fini della revoca dell'indulto va individuata, con riguardo ai reati-satellite, nell'aumento di pena in concreto inflitto a titolo di continuazione per ciascuno di essi, e non nella sanzione edittale minima prevista per la singola fattispecie astratta; a tal fine, ove la sentenza non abbia specificato la pena applicata per ciascun reato, spetta al giudice dell'esecuzione interpretare il giudicato. 1.2. Ne deriva, quindi, che, ai fini della concessione dei benefici penitenziari, il cumulo giuridico delle pene irrogate per il reato continuato è scindibile ove il condannato abbia espiato per intero la pena relativa ai reati ostativi e, nel caso in cui il reato ostativo coincida con un reato satellite, occorrerà far riferimento alla pena inflitta in concreto a titolo di continuazione (Sez. 1, Sentenza n. 17143 del 14/03/2016, Baiamonte, Rv. 267215) e non alla sanzione edittale minima prevista per la singola fattispecie astratta, come ha erroneamente affermato il giudice dell'esecuzione nel provvedimento del 31.5.2022. Nel caso di specie il giudice avrebbe dovuto detrarre la custodia cautelare sofferta per tale reato (che, secondo il ricorrente, ammonta a mesi 6 e giorni 21) mentre dovrà essere verificata, all'esito, la sussistenza dei presupposti stabiliti dall'art. 656 comma 5 cod,. proc. pen. per l'eventuale sospensione dell'ordine di esecuzione. 2. A seguito dell'accoglimento del ricorso, di conseguenza, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze. / i A P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al O'iudice per le indagini prelim
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