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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 ottobre 2024

Cassazione n. 46391/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i .

Rilevato che il primo motivo del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (dichiarato responsabile dei delitti di cui agli artt. 5 e 10 d.lgs. 74/2000), mediante il quale è stata denunciata la violazione degli artt. 191 cod. proc. pen. e 220 disp. att. cod. proc. pen., a causa della acquisizione presso i clienti della società amministrata dal ricorrente delle fatture non rinvenute presso la sede della società senza osservare le garanzie previste dalle disposizioni di cui è stata denunciata la violazione, è manifestamente infondato, in quanto l'affermazione di responsabilità in relazione al reato di cui all'art. 10 d.lgs. 74/2000 si fonda sul mancato reperimento della documentazione contabile di detta società presso la sede della stessa e il loro rinvenimento presso i clienti, riferito in dibattimento dal teste Gallo, costituisce solamente conferma della istituzione della documentazione contabile occultata dal ricorrente.

Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale è stata lamentata la violazione degli artt. 192 e 546 cod. proc. pen. con riferimento alla conferma della affermazione di responsabilità in relazione al medesimo delitto di cui all'art. 10 d.lgs. 74/2000, in conseguenza dell'accertamento presuntivo della istituzione della documentazione contabile non rinvenuta, è manifestamente infondato, sia perché volto a sindacare accertamenti di fatto giustificati in modo concorde dai giudici di merito e con motivazione adeguata; sia perché tale conferma si fonda, come già osservato a proposito del primo motivo, sul mancato rinvenimento della documentazione contabile presso la sede della società amministrata dal ricorrente e sull'accertamento, attraverso indagini presso i clienti di tale società, laddove sono state rinvenute le copie delle fatture occultate dal ricorrente medesimo, della istituzione di detta documentazione.

Osservato che il terzo motivo, relativo all'insufficiente accertamento del superamento della soglia di punibilità in relazione alle due contestazioni ex art. 5 d.lgs. 74/2000 (di cui ai capi 2 e 3 della rubrica), è anch'esso inammissibile, perché si limitata ad affermare l'insufficienza di tale accertamento e della motivazione sul punto della sentenza impugnata, che invece ha dato adeguata risposta al corrispondente motivo di appello (sostanzialmente replicato con il ricorso per cassazione), evidenziando che í ricavi erano stati determinati, prudenzialmente, sulla base delle sole fatture rinvenute, con la conseguenza che la doglianza formulata sul punto risulta manifestamente infondata.

Rilevato, infine, che il quarto motivo di ricorso, relativo alla indebita esclusione della riconoscibilità delle circostanze attenuanti generiche, è anch'esso manifestamente infondato, non avendo il ricorrente allegato alcun elemento positivamente valutabile in tal senso, posto che la evidenziata collaborazione del ricorrente nel corso dell'accertamento fiscale costituisce comportamento doveroso, come tale non favorevolmente valutabile ai fini del riconoscimento di detto beneficio.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, stante la manìfesta infondatezza di tutti i motivi ai quali è stato affidato.Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2024 Il Consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i . Rilevato che il primo motivo del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (dichiarato responsabile dei delitti di cui agli artt. 5 e 10 d.lgs. 74/2000), mediante il quale è stata denunciata la violazione degli artt. 191 cod. proc. pen. e 220 disp. att. cod. proc. pen., a causa della acquisizione presso i clienti della società amministrata dal ricorrente delle fatture non rinvenute presso la sede della società senza osservare le garanzie previste dalle disposizioni di cui è stata denunciata la violazione, è manifestamente infondato, in quanto l'affermazione di responsabilità in relazione al reato di cui all'art. 10 d.lgs. 74/2000 si fonda sul mancato reperimento della documentazione contabile di detta società presso la sede della stessa e il loro rinvenimento presso i clienti, riferito in dibattimento dal teste Gallo, costituisce solamente conferma della istituzione della documentazione contabile occultata dal ricorrente. Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale è stata lamentata la violazione degli artt. 192 e 546 cod. proc. pen. con riferimento alla conferma della affermazione di responsabilità in relazione al medesimo delitto di cui all'art. 10 d.lgs. 74/2000, in conseguenza dell'accertamento presuntivo della istituzione della documentazione contabile non rinvenuta, è manifestamente infondato, sia perché volto a sindacare accertamenti di fatto giustificati in modo concorde dai giudici di merito e con motivazione adeguata; sia perché tale conferma si fonda, come già osservato a proposito del primo motivo, sul mancato rinvenimento della documentazione contabile presso la sede della società amministrata dal ricorrente e sull'accertamento, attraverso indagini presso i clienti di tale società, laddove sono state rinvenute le copie delle fatture occultate dal ricorrente medesimo, della istituzione di detta documentazione. Osservato che il terzo motivo, relativo all'insufficiente accertamento del superamento della soglia di punibilità in relazione alle due contestazioni ex art. 5 d.lgs. 74/2000 (di cui ai capi 2 e 3 della rubrica), è anch'esso inammissibile, perché si limitata ad affermare l'insufficienza di tale accertamento e della motivazione sul punto della sentenza impugnata, che invece ha dato adeguata risposta al corrispondente motivo di appello (sostanzialmente replicato con il ricorso per cassazione), evidenziando che í ricavi erano stati determinati, prudenzialmente, sulla base delle sole fatture rinvenute, con la conseguenza che la doglianza formulata sul punto risulta manifestamente infondata. Rilevato, infine, che il quarto motivo di ricorso, relativo alla indebita esclusione della riconoscibilità delle circostanze attenuanti generiche, è anch'esso manifestamente infondato, non avendo il ricorrente allegato alcun elemento positivamente valutabile in tal senso, posto che la evidenziata collaborazione del ricorrente nel corso dell'accertamento fiscale costituisce comportamento doveroso, come tale non favorevolmente valutabile ai fini del riconoscimento di detto beneficio. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, stante la manìfesta infondatezza di tutti i motivi ai quali è stato affidato.Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2024 Il Consigliere est
Sentenza Cassazione n. 46391/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris