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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2025

Cassazione n. 41297/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 10/RG 21422 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata che lo ha condannato per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. del 09 ottobre 1990 n. 309, aggravato dalla ingente quantità e dalla recidiva.

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si censura rispettivamente la omessa motivazione quanto al mancato rinvenimento della consulenza tossicologica in atti e la illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità del ricorrente, sono generici e manifestamente infondati: la Corte di appello, con argomentazioni per nulla illogiche e saldamente ancorate al dato probatorio, ha ritenuto che la sostanza, rivenuta dagli agenti di Pg, appartenesse al [OSCURATO:PERSONA] e che si trattasse di sostanza psicotropa destinata allo spaccio (pag. 4 della sentenza, là dove viene appunto evidenziata la presenza di alcuni soggetti in attesa dell'arrivo del ricorrente per procacciarsi la marjuana).

Si tratta di valutazione nient'affatto arbitraria, ma completa e congrua, non sindacabile in questa sede. 3.11 terzo e il quarto motivo di ricorso, relativi al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla eccessività del trattamento sanzionatorio, sono manifestamente infondati e generici.

L'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto dell'imputato, ma deve essere fondata su elementi positivi, non emersi e non allegati; quanto alle ulteriori doglianze in punto pena si tratta di motivi generici, prive della puntuale enunciazione dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato che a pag. 5 ha puntualmente argomentato sul trattamento sanzionatorio.

4. All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 novembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] stensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 10/RG 21422 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata che lo ha condannato per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. del 09 ottobre 1990 n. 309, aggravato dalla ingente quantità e dalla recidiva. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si censura rispettivamente la omessa motivazione quanto al mancato rinvenimento della consulenza tossicologica in atti e la illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità del ricorrente, sono generici e manifestamente infondati: la Corte di appello, con argomentazioni per nulla illogiche e saldamente ancorate al dato probatorio, ha ritenuto che la sostanza, rivenuta dagli agenti di Pg, appartenesse al [OSCURATO:PERSONA] e che si trattasse di sostanza psicotropa destinata allo spaccio (pag. 4 della sentenza, là dove viene appunto evidenziata la presenza di alcuni soggetti in attesa dell'arrivo del ricorrente per procacciarsi la marjuana). Si tratta di valutazione nient'affatto arbitraria, ma completa e congrua, non sindacabile in questa sede. 3.11 terzo e il quarto motivo di ricorso, relativi al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla eccessività del trattamento sanzionatorio, sono manifestamente infondati e generici. L'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto dell'imputato, ma deve essere fondata su elementi positivi, non emersi e non allegati; quanto alle ulteriori doglianze in punto pena si tratta di motivi generici, prive della puntuale enunciazione dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato che a pag. 5 ha puntualmente argomentato sul trattamento sanzionatorio. 4. All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] stensore
Sentenza Cassazione n. 41297/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris