CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40138/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso che lamenta mancanza o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 comma 1 lettera e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 640 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si vedano in particolare pagg. 7-8 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo di ricorso che lamenta la mancanza o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 comma 1 lettera e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 494 cod. pen., oltre ad essere reiterativo di doglianze già dedotte e puntualmente disattese dalla corte di merito, non è consentito dalla legge in quanto si fonda su una diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, iakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 8 della sentenza impugnata nella quale la Corte di merito ha sottolineato, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 494 cod. pen., che l'odierno ricorrente si era attribuito le generalità di una persona realmente esistente al fine conseguire un vantaggio, inducendo in errore la ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis