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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 22509/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni della PG, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 4 luglio 2023, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di ammissione alla liberazione condizionale con riferimento alla pena di trenta anni di reclusione, con fine prevista al 6 gennaio 2033, risultante dal provvedimento di cumulo emesso nei suoi confronti 1'11 dicembre 2018, determinata ai sensi dell'art. 78 cod. pen. ed irrogatagli per avere commesso, tra gli altri, i reati di associazione mafiosa ed estorsione ed essere stato autore di plurimi omicidi.

A tal fine — premesso che Cantone, collaboratore di giustizia, sta scontando la sanzione in regime di detenzione domiciliare sin dal 2015 ed è gravato da una ulteriore pendenza, relativa ad altro omicidio, risalente al 1993, per la quale ha riportato condanna non definitiva alla pena di dodici anni di reclusione — ha dato atto del parere espresso dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, il quale, pur sottolineando la rilevanza del contributo da lui offerto, ha palesato forti riserve sulla sua ammissione alla liberazione condizionale, giustificate dall'assenza di riscontro in ordine all'allegata disponibilità del collaboratore a compiere azioni di carattere riparativo nei confronti delle vittime dei reati.

Ha, quindi, rilevato che Cantone, già ammesso alla detenzione domiciliare in ragione della «volontà di appropriarsi di uno stile di vita orientato ai valori basilari della convivenza civile», testimoniata dalla buona condotta e dall'impegno profuso nell'attività lavorativa, ha, in tal modo, acquisito una «nuova dimensione esistenziale» che, tuttavia, non appare espressiva, sul piano dell'inclinazione valoriale, del completamento del percorso di ridefinizione della personalità in cui si sostanzia il ravvedimento, non risultando alcuna sua iniziativa «idonea a dimostrare la volontà di fare emenda delle sanguinose lacerazioni di carattere giuridico, umano e sociale, riparando i danni materiali e morali delle proprie condotte ovvero condividendo, in forme ideali e simboliche, un pentimento nella prospettiva della eliminazione\attenuazione delle conseguenze di reati gravi e di sangue che ne segnano la biografia criminale».

2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con il ministero dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale di sorveglianza orientato la decisione impugnata al solo parametro concernente il suo mancato interessamento nei confronti delle vittime dei reati e l'omessa promozione di iniziative riparatorie e senza tenere, invece, conto degli altri Indici, tutti positivi, emersi durante l'istruttoria e compendiati, da ultimo, nelle note del Servizio centrale di protezione e della Procura nazionale antimafia e antiterrorismo, che avrebbero imposto, ad una valutazione complessiva, l'ammissione al beneficio richiesto.

Tanto, per essere stata acquisita prova certa, nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità, del suo ravvedimento, risultato che, per i collaboratori di giustizia, deve essere apprezzato con riferimento anche all'importanza del contributo offerto ed alla recisione dei legami con gli ambienti criminali di provenienza.

Il ricorrente segnala, inoltre, che il mancato interessamento nei confronti della vittima e l'omessa promozione di iniziative riparatorie non costituiscono ragioni ostative alla liberazione condizionale e devono, invece, essere inserite nel quadro della globale delibazione di tutte le evidenze disponibili, finalizzata a comprendere se il reo si sia impegnato nella revisione critica della vita anteatta ed abbia manifestato una reale aspirazione al proprio riscatto morale, ovvero al compimento di una verifica che, nel caso di specie, avrebbe dovuto sortire esito positivo.

3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.

2. L'art. 16-nonies d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito nella legge 15 marzo 1991, n. 64, prevede, al comma 1, che «Nei confronti delle persone condannate per un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale o per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, che abbiano prestato, anche dopo la condanna, taluna delle condotte di collaborazione che consentono la concessione delle circostanze attenuanti previste dal codice penale o da disposizioni speciali, la liberazione condizionale, la concessione dei permessi premio e l'ammissione alla misura della detenzione domiciliare prevista dall'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono disposte su proposta ovvero sentito il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo».

I successivi commi 2 e 3 dispongono, poi, tra l'altro, che «Nella proposta o nel parere il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo fornisce ogni utile informazione sulle caratteristiche della collaborazione prestata» e che «La proposta o il parere indicati nel comma 2 contengono inoltre la valutazione della condotta e della pericolosità sociale del condannato e precisano in specie se questi si è mai rifiutato di sottoporsi a interrogatorio o a esame o ad altro atto di indagine nel corso dei procedimenti penali in cui ha prestato la sua collaborazione.

Precisano inoltre gli altri elementi rilevanti ai fini dell'accertamento del ravvedimento anche con riferimento alla attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva».

Ai sensi del comma 4, infine, «Acquisiti la proposta o il parere indicati nei commi 2 e 3, il tribunale o il magistrato di sorveglianza, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1, avuto riguardo all'importanza della collaborazione e sempre che sussista il ravvedimento e non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva, adotta il provvedimento indicato nel comma 1 anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle relative ai limiti di pena di cui all'articolo 176 del codice penale e agli articoli 30 -ter e 47 -ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

Il provvedimento è specificamente motivato nei casi in cui le autorità indicate nel comma 2 del presente articolo hanno espresso parere sfavorevole».

3. La giurisprudenza di legittimità, chiamata a circoscrivere l'ambito della verifica demandata alla magistratura di sorveglianza in vista dell'ammissione dei collaboratori di giustizia ai benefici sopra indicati, ha costantemente ritenuto che l'istituto disciplinato dall'art. 16 -nonies non è applicabile in modo indiscriminatamente generalizzato, giacché l'esito positivo della relativa istanza presuppone l'espressione di un giudizio favorevole in ordine al ravvedimento del soggetto che si apre alla collaborazione con l'autorità giudiziaria, fondato sulla condotta complessiva del collaboratore di giustizia e sul convincimento che l'azione rieducativa svolta abbia avuto come risultato il compiuto ravvedimento, all'esito di una revisione critica della vita anteatta (Sez. 1, n. 9887 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pepe, Rv. 236548; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 43207 del 16/10/2012, Russo, Rv. 253833; Sez. 1, n. 3422 del 14/01/2009, Diana, Rv. 242559).

Del resto, è stato ulteriormente notato, il requisito del «ravvedimento», previsto dall'art. 16 -nonies, comma 3, non può essere oggetto di una sorta di presunzione, formulabile sulla sola base dell'avvenuta collaborazione e dell'assenza di persistenti collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, ma richiede la presenza di distinti, specifici elementi, di qualsivoglia natura, che valgano a dimostrarne in positivo, sia pure in termini di mera, ragionevole probabilità, l'effettiva sussistenza (Sez. 1, n. 43256 del 22/05/2018, Sarno, Rv. 274517; Sez. 1, n. 48891 del 30/10/2013, Marino, Rv. 257671; Sez. 1, n. 1115 del 27/10/2009, dep. 2010, Brusca, Rv. 245945).In questo ambito valutativo, tra gli elementi che possono essere utilizzati ai fini della formulazione di un giudizio prognostico favorevole al collaboratore di giustizia, devono prendersi in esame «i rapporti con i familiari, con il personale giudiziario, nonché lo svolgimento di attività lavorativa o di studio onde verificare se c'è stata da parte del reo una revisione critica della sua vita anteatta e una reale ispirazione al suo riscatto morale» (Sez. 1, n. 9887 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pepe, cit.).

Ne discende che, ai fini dell'accertamento del presupposto del ravvedimento, si deve avere riguardo non solo agli esiti del trattamento penitenziario, ma anche alla complessiva condotta del soggetto, affinché entrambi questi indici possano fondare, sulla base di obiettivi parametri di riferimento, un giudizio prognostico sicuro riguardo al venir meno della pericolosità sociale dello stesso e alla effettiva capacità del suo ordinato reinserimento nel tessuto sociale (tra le altre, Sez. 1, n. 34946 del 17/07/2012, Somma, Rv. 253183; Sez. 1, n. 9001 del 04/02/2009, Mambro, Rv. 243419; Sez. 1, n. 18022 del 24/04/2007, Balzerani, Rv. 237365).

4. In questo solco si inseriscono l'indirizzo ermeneutico che, in materia di concessione della liberazione condizionale chiesta da un collaboratore di giustizia, attesta la necessità di un vaglio ampio, che, pur all'interno di una cornice non segnata da canoni di ostatività, tenga conto cli tutti gli elementi rilevanti in vista della formulazione di un giudizio prognostico di ravvedimento sulla base di un completato percorso trattamentale di rieducazione e recupero idoneo a sostenere la previsione, in termini di certezza, di una conformazione al quadro ordinamentale e sociale a suo tempo violato (Sez. 1, n. 3312 del 14/01/2020, Chiavetta, Rv. 277886 - 01; Sez. 1, n. 10421 del 19/02/2009, Antonuccio, Rv. 242900 - 01), e quello, attinente alle coordinate generali dell'istituto previsto dall'art. 176 cod. pen., secondo cui «In tema di liberazione condizionale, il presupposto del "sicuro ravvedimento" non consiste semplicemente nella ordinaria buona condotta del condannato, necessaria per fruire dei benefici previsti dall'ordinamento penitenziario, ma implica comportamenti positivi dai cui poter desumere l'abbandono delle scelte criminali, e tra i quali assume particolare significato la fattiva volontà del reo di eliminare o di attenuare le conseguenze dannose del reato» (Sez. 1, n. 486 del 25/09/2015, dep. 2016, Caruso, Rv. 265471 - 01).

A quest'ultimo proposito, occorre, nondimeno, segnalare come la giurisprudenza di legittimità abbia avuto modo di precisare, di recente, che «Ai fini della concessione della liberazione condizionale chiesta da un collaboratore di giustizia, ai sensi dell'art. art. 16-nonies, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8 il giudice, nel valutare il sicuro ravvedimento dell'istante, deve tener conto di indici sintomatici del "sicuro ravvedimento", quali l'ampiezza dell'arco temporale nel quale si è manifestato il rapporto collaborativo, i rapporti con i familiari e il personale giudiziario, lo svolgimento di attività lavorativa, di studio o sociali, successive alla collaborazione, non potendo assumere rilievo determinante la sola assenza di iniziative risarcitorie nei confronti delle vittime dei reati commessi» (Sez. 1, n. 17831 del 20/04/2021, Celona, Rv. 281360 - 01).

Risulta, per tale via, acclarato che «il mancato adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, pur non assumendo valenza ostativa all'accoglimento dell'istanza, stante la deroga alle disposizioni ordinarie contenuta all'art. 16-novies della legge 15 gennaio 1991, n. 8, rileva, unitamente agli altri indici di valutazione, quali i rapporti con i familiari, il personale giudiziario e gli altri soggetti qualificati nonché il proficuo svolgimento di attività di lavoro o di studio, ai fini del giudizio sul ravvedimento del condannato» (Sez. 1, n. 19854 del 22/06/2020, Licata, Rv. 279321 - 01).

5. Ritiene il Collegio che, nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza in esame non si sia conformato ai richiamati e condivisi canoni ermeneutici.

La motivazione dell'ordinanza impugnata, invero, trova significativo momento di contraddizione, sul piano logico, laddove, dopo avere riconosciuto che Cantone ha reso concreta la sua opzione per uno «stile di vita orientato ai valori basilari della convivenza civile» — così esprimendo una valutazione che pare coerente con l'apprezzamento dell'avvenuto ravvedimento del collaboratore — esalta, in senso contrario, esclusivamente l'omessa adozione di iniziative volte alla riparazione dei danni materiali e morali provocati dalle condotte illecite di cui egli è stato autore ed alla manifestazione, anche in forma ideale o simbolica, del proprio pentimento per il male arrecato alle vittime ed ai loro congiunti.

In tal modo, il Tribunale di sorveglianza introduce un elemento che, sicuramente rilevante ai fini considerati, non viene, tuttavia, vagliato in combinazione con gli altri disponibili — afferenti, tra l'altro, secondo quanto indicato dalla giurisprudenza di legittimità: alla durata ed ai risultati della collaborazione; alle relazioni coltivate con i familiari ed il personale giudiziario; alle intraprese attività di lavoro e volontariato; alla complessiva evoluzione della personalità — e finisce, dunque, con l'assegnargli, in contrasto con la lezione ermeneutica sopra evocata, valenza ostativa all'accesso del collaboratore di giustizia alla liberazione condizionale.6.

Le superiori considerazioni impongono, in conclusione, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per un nuovo giudizio che, libero nell'esito, sia emenda

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni della PG, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 4 luglio 2023, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di ammissione alla liberazione condizionale con riferimento alla pena di trenta anni di reclusione, con fine prevista al 6 gennaio 2033, risultante dal provvedimento di cumulo emesso nei suoi confronti 1'11 dicembre 2018, determinata ai sensi dell'art. 78 cod. pen. ed irrogatagli per avere commesso, tra gli altri, i reati di associazione mafiosa ed estorsione ed essere stato autore di plurimi omicidi. A tal fine — premesso che Cantone, collaboratore di giustizia, sta scontando la sanzione in regime di detenzione domiciliare sin dal 2015 ed è gravato da una ulteriore pendenza, relativa ad altro omicidio, risalente al 1993, per la quale ha riportato condanna non definitiva alla pena di dodici anni di reclusione — ha dato atto del parere espresso dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, il quale, pur sottolineando la rilevanza del contributo da lui offerto, ha palesato forti riserve sulla sua ammissione alla liberazione condizionale, giustificate dall'assenza di riscontro in ordine all'allegata disponibilità del collaboratore a compiere azioni di carattere riparativo nei confronti delle vittime dei reati. Ha, quindi, rilevato che Cantone, già ammesso alla detenzione domiciliare in ragione della «volontà di appropriarsi di uno stile di vita orientato ai valori basilari della convivenza civile», testimoniata dalla buona condotta e dall'impegno profuso nell'attività lavorativa, ha, in tal modo, acquisito una «nuova dimensione esistenziale» che, tuttavia, non appare espressiva, sul piano dell'inclinazione valoriale, del completamento del percorso di ridefinizione della personalità in cui si sostanzia il ravvedimento, non risultando alcuna sua iniziativa «idonea a dimostrare la volontà di fare emenda delle sanguinose lacerazioni di carattere giuridico, umano e sociale, riparando i danni materiali e morali delle proprie condotte ovvero condividendo, in forme ideali e simboliche, un pentimento nella prospettiva della eliminazione\attenuazione delle conseguenze di reati gravi e di sangue che ne segnano la biografia criminale». 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con il ministero dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale di sorveglianza orientato la decisione impugnata al solo parametro concernente il suo mancato interessamento nei confronti delle vittime dei reati e l'omessa promozione di iniziative riparatorie e senza tenere, invece, conto degli altri Indici, tutti positivi, emersi durante l'istruttoria e compendiati, da ultimo, nelle note del Servizio centrale di protezione e della Procura nazionale antimafia e antiterrorismo, che avrebbero imposto, ad una valutazione complessiva, l'ammissione al beneficio richiesto. Tanto, per essere stata acquisita prova certa, nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità, del suo ravvedimento, risultato che, per i collaboratori di giustizia, deve essere apprezzato con riferimento anche all'importanza del contributo offerto ed alla recisione dei legami con gli ambienti criminali di provenienza. Il ricorrente segnala, inoltre, che il mancato interessamento nei confronti della vittima e l'omessa promozione di iniziative riparatorie non costituiscono ragioni ostative alla liberazione condizionale e devono, invece, essere inserite nel quadro della globale delibazione di tutte le evidenze disponibili, finalizzata a comprendere se il reo si sia impegnato nella revisione critica della vita anteatta ed abbia manifestato una reale aspirazione al proprio riscatto morale, ovvero al compimento di una verifica che, nel caso di specie, avrebbe dovuto sortire esito positivo. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto. 2. L'art. 16-nonies d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito nella legge 15 marzo 1991, n. 64, prevede, al comma 1, che «Nei confronti delle persone condannate per un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale o per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, che abbiano prestato, anche dopo la condanna, taluna delle condotte di collaborazione che consentono la concessione delle circostanze attenuanti previste dal codice penale o da disposizioni speciali, la liberazione condizionale, la concessione dei permessi premio e l'ammissione alla misura della detenzione domiciliare prevista dall'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono disposte su proposta ovvero sentito il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo». I successivi commi 2 e 3 dispongono, poi, tra l'altro, che «Nella proposta o nel parere il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo fornisce ogni utile informazione sulle caratteristiche della collaborazione prestata» e che «La proposta o il parere indicati nel comma 2 contengono inoltre la valutazione della condotta e della pericolosità sociale del condannato e precisano in specie se questi si è mai rifiutato di sottoporsi a interrogatorio o a esame o ad altro atto di indagine nel corso dei procedimenti penali in cui ha prestato la sua collaborazione. Precisano inoltre gli altri elementi rilevanti ai fini dell'accertamento del ravvedimento anche con riferimento alla attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva». Ai sensi del comma 4, infine, «Acquisiti la proposta o il parere indicati nei commi 2 e 3, il tribunale o il magistrato di sorveglianza, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1, avuto riguardo all'importanza della collaborazione e sempre che sussista il ravvedimento e non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva, adotta il provvedimento indicato nel comma 1 anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle relative ai limiti di pena di cui all'articolo 176 del codice penale e agli articoli 30 -ter e 47 -ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Il provvedimento è specificamente motivato nei casi in cui le autorità indicate nel comma 2 del presente articolo hanno espresso parere sfavorevole». 3. La giurisprudenza di legittimità, chiamata a circoscrivere l'ambito della verifica demandata alla magistratura di sorveglianza in vista dell'ammissione dei collaboratori di giustizia ai benefici sopra indicati, ha costantemente ritenuto che l'istituto disciplinato dall'art. 16 -nonies non è applicabile in modo indiscriminatamente generalizzato, giacché l'esito positivo della relativa istanza presuppone l'espressione di un giudizio favorevole in ordine al ravvedimento del soggetto che si apre alla collaborazione con l'autorità giudiziaria, fondato sulla condotta complessiva del collaboratore di giustizia e sul convincimento che l'azione rieducativa svolta abbia avuto come risultato il compiuto ravvedimento, all'esito di una revisione critica della vita anteatta (Sez. 1, n. 9887 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pepe, Rv. 236548; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 43207 del 16/10/2012, Russo, Rv. 253833; Sez. 1, n. 3422 del 14/01/2009, Diana, Rv. 242559). Del resto, è stato ulteriormente notato, il requisito del «ravvedimento», previsto dall'art. 16 -nonies, comma 3, non può essere oggetto di una sorta di presunzione, formulabile sulla sola base dell'avvenuta collaborazione e dell'assenza di persistenti collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, ma richiede la presenza di distinti, specifici elementi, di qualsivoglia natura, che valgano a dimostrarne in positivo, sia pure in termini di mera, ragionevole probabilità, l'effettiva sussistenza (Sez. 1, n. 43256 del 22/05/2018, Sarno, Rv. 274517; Sez. 1, n. 48891 del 30/10/2013, Marino, Rv. 257671; Sez. 1, n. 1115 del 27/10/2009, dep. 2010, Brusca, Rv. 245945).In questo ambito valutativo, tra gli elementi che possono essere utilizzati ai fini della formulazione di un giudizio prognostico favorevole al collaboratore di giustizia, devono prendersi in esame «i rapporti con i familiari, con il personale giudiziario, nonché lo svolgimento di attività lavorativa o di studio onde verificare se c'è stata da parte del reo una revisione critica della sua vita anteatta e una reale ispirazione al suo riscatto morale» (Sez. 1, n. 9887 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pepe, cit.). Ne discende che, ai fini dell'accertamento del presupposto del ravvedimento, si deve avere riguardo non solo agli esiti del trattamento penitenziario, ma anche alla complessiva condotta del soggetto, affinché entrambi questi indici possano fondare, sulla base di obiettivi parametri di riferimento, un giudizio prognostico sicuro riguardo al venir meno della pericolosità sociale dello stesso e alla effettiva capacità del suo ordinato reinserimento nel tessuto sociale (tra le altre, Sez. 1, n. 34946 del 17/07/2012, Somma, Rv. 253183; Sez. 1, n. 9001 del 04/02/2009, Mambro, Rv. 243419; Sez. 1, n. 18022 del 24/04/2007, Balzerani, Rv. 237365). 4. In questo solco si inseriscono l'indirizzo ermeneutico che, in materia di concessione della liberazione condizionale chiesta da un collaboratore di giustizia, attesta la necessità di un vaglio ampio, che, pur all'interno di una cornice non segnata da canoni di ostatività, tenga conto cli tutti gli elementi rilevanti in vista della formulazione di un giudizio prognostico di ravvedimento sulla base di un completato percorso trattamentale di rieducazione e recupero idoneo a sostenere la previsione, in termini di certezza, di una conformazione al quadro ordinamentale e sociale a suo tempo violato (Sez. 1, n. 3312 del 14/01/2020, Chiavetta, Rv. 277886 - 01; Sez. 1, n. 10421 del 19/02/2009, Antonuccio, Rv. 242900 - 01), e quello, attinente alle coordinate generali dell'istituto previsto dall'art. 176 cod. pen., secondo cui «In tema di liberazione condizionale, il presupposto del "sicuro ravvedimento" non consiste semplicemente nella ordinaria buona condotta del condannato, necessaria per fruire dei benefici previsti dall'ordinamento penitenziario, ma implica comportamenti positivi dai cui poter desumere l'abbandono delle scelte criminali, e tra i quali assume particolare significato la fattiva volontà del reo di eliminare o di attenuare le conseguenze dannose del reato» (Sez. 1, n. 486 del 25/09/2015, dep. 2016, Caruso, Rv. 265471 - 01). A quest'ultimo proposito, occorre, nondimeno, segnalare come la giurisprudenza di legittimità abbia avuto modo di precisare, di recente, che «Ai fini della concessione della liberazione condizionale chiesta da un collaboratore di giustizia, ai sensi dell'art. art. 16-nonies, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8 il giudice, nel valutare il sicuro ravvedimento dell'istante, deve tener conto di indici sintomatici del "sicuro ravvedimento", quali l'ampiezza dell'arco temporale nel quale si è manifestato il rapporto collaborativo, i rapporti con i familiari e il personale giudiziario, lo svolgimento di attività lavorativa, di studio o sociali, successive alla collaborazione, non potendo assumere rilievo determinante la sola assenza di iniziative risarcitorie nei confronti delle vittime dei reati commessi» (Sez. 1, n. 17831 del 20/04/2021, Celona, Rv. 281360 - 01). Risulta, per tale via, acclarato che «il mancato adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, pur non assumendo valenza ostativa all'accoglimento dell'istanza, stante la deroga alle disposizioni ordinarie contenuta all'art. 16-novies della legge 15 gennaio 1991, n. 8, rileva, unitamente agli altri indici di valutazione, quali i rapporti con i familiari, il personale giudiziario e gli altri soggetti qualificati nonché il proficuo svolgimento di attività di lavoro o di studio, ai fini del giudizio sul ravvedimento del condannato» (Sez. 1, n. 19854 del 22/06/2020, Licata, Rv. 279321 - 01). 5. Ritiene il Collegio che, nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza in esame non si sia conformato ai richiamati e condivisi canoni ermeneutici. La motivazione dell'ordinanza impugnata, invero, trova significativo momento di contraddizione, sul piano logico, laddove, dopo avere riconosciuto che Cantone ha reso concreta la sua opzione per uno «stile di vita orientato ai valori basilari della convivenza civile» — così esprimendo una valutazione che pare coerente con l'apprezzamento dell'avvenuto ravvedimento del collaboratore — esalta, in senso contrario, esclusivamente l'omessa adozione di iniziative volte alla riparazione dei danni materiali e morali provocati dalle condotte illecite di cui egli è stato autore ed alla manifestazione, anche in forma ideale o simbolica, del proprio pentimento per il male arrecato alle vittime ed ai loro congiunti. In tal modo, il Tribunale di sorveglianza introduce un elemento che, sicuramente rilevante ai fini considerati, non viene, tuttavia, vagliato in combinazione con gli altri disponibili — afferenti, tra l'altro, secondo quanto indicato dalla giurisprudenza di legittimità: alla durata ed ai risultati della collaborazione; alle relazioni coltivate con i familiari ed il personale giudiziario; alle intraprese attività di lavoro e volontariato; alla complessiva evoluzione della personalità — e finisce, dunque, con l'assegnargli, in contrasto con la lezione ermeneutica sopra evocata, valenza ostativa all'accesso del collaboratore di giustizia alla liberazione condizionale.6. Le superiori considerazioni impongono, in conclusione, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per un nuovo giudizio che, libero nell'esito, sia emenda
Sentenza Cassazione n. 22509/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris