CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 13556/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
29/11/19603) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/05/1988avverso la sentenza emessa il 16 maggio 2025 dalla Corte d'appello di NapoliVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale PerlaLori, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Davino, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli, in parzialeriforma della sentenza del Tribunale di Napoli, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dalreato di cui al capo 4) perché il fatto non costituisce reato e rideterminato la pena,anche per effetto della eliminazione dell’aggravante di cui al sesto comma dell’art.416-bis cod. pen., in anni tredici e mesi sei di reclusione. Ha, inoltre, revocato lestatuizioni civili disposte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] LuisaEsposito e [OSCURATO:PERSONA], relativamente al reato di cui al capo 4).2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannoproposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi, di seguito riassunti neitermini strettamente necessari per la motivazione.2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alladeterminazione della pena base e ai singoli aumenti per la continuazione in quantola Corte di appello si è limitata a dedurre la porzione di pena relativa al reato dicui al capo 4) e alla circostanza aggravante di cui al sesto comma dell’art. 416-biscod. pen., lasciando inalterati sia la pena base che la misura degli aumenti di penagià determinati dalle precedenti sentenze di merito. Ad avviso dei ricorrenti, ilGiudice del rinvio, una volta esclusa l’aggravante, avrebbe dovuto, invece,rideterminare la pena base per il reato più grave.2.2. Mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazionerelativa alla conferma della confisca, stante l’assoluzione dal reato di cui al capo4), e mancanza di motivazione sulle deduzioni difensive. Ad avviso dei ricorrenti,la pronuncia assolutoria per il reato di cui al capo 4) ha determinato la carenza deipresupposti applicativi della confisca per sproporzione atteso che «la disponibilitàdiretta dei beni da parte dell’imputato prescinde dalla operatività del clan e lasproporzione tra il valore dei beni e i redditi dichiarati o l'attività economica svoltaè assolutamente insussistente». Si rappresenta, al riguardo, che le cessioni dellequote sociali della “Domus funebri”, della “[OSCURATO:PERSONA]” edell'impresa funebre “fratelli [OSCURATO:PERSONA]” sono avvenute a distanza di anni dalleinterdittiva antimafia. Inoltre, la cessione di quote a familiari rappresenta unargomento inconciliabile con la fittizia intestazione attuata da [OSCURATO:PERSONA] a suffragiodel clan Moccia. Questo vale a maggior ragione per le ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e MariaLuisa [OSCURATO:PERSONA], poiché l'eliminazione dell'aggravante mafiosa nei loro confrontiavrebbe dovuto determinare il ripristino della proprietà dei beni confiscati. Silamenta, infine, che la Corte territoriale ha omesso di compiere il previoaccertamento della responsabilità delle due ricorrenti, richiesto dall'art. 578-biscod. proc. pen. La Corte territoriale ha, inoltre, omesso di rispondere allededuzioni difensive in merito: 1) alla carenza del criterio della ragionevolezzatemporale, requisito mancante con riferimento ai beni acquisiti al patrimonio diEsposito in data antecedente alla decorrenza della sua partecipazione associativa,che è indicata nel capo di imputazione a partire dal 1993; 2) all'utilizzo promiscuodei conti personali e di quelli della società, che costituiva una prassi personaledell'imputato, il quale anticipava i costi e le spese dei funerali “in contocommissione” nei casi in cui aveva a che fare con clienti indigenti, rateizzando ilprezzo del funerale; 3) al fatto che i redditi di [OSCURATO:PERSONA] erano frutto di una attivitàimprenditoriale protratta nel tempo e che le operazioni effettuate sui conti correntisono tutte documentabili; 4) al fatto che gli ottantuno assegni circolari sospetti,in realtà, costituivano il compenso elargito a tale [OSCURATO:PERSONA], il quale si eraoccupato della costruzione della casa funeraria e dell'abitazione di SalvatoreEsposito; 5) al fatto che anche i flussi di denaro tra l'imputato e [OSCURATO:PERSONA] assolutamente giustificabili, in quanto Maestrini era un collega di Espositooperante nel medesimo settore; 6) alla compatibilità delle operazioni economichecon i redditi delle società riconducibili a [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamenteinfondato, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], e non sorretto da alcun interesse,quanto alla posizione delle altre due ricorrenti.La Corte territoriale, infatti, non è incorsa in alcuna violazione di legge nelladeterminazione del trattamento sanzionatorio in quanto, una volta assoltoEsposito dal reato satellite di cui al capo 4), legittimamente si è limitata a eliminarela porzione di pena relativa a tale reato dalla pena complessiva relativa agli altrireati per i quali era stata già dichiarata l’irrevocabilità dell’accertamento dellaresponsabilità (capi 1, 2 e 5). Ciò nel rispetto del ristretto perimetro del giudiziodi rinvio, circoscritto, quanto a [OSCURATO:PERSONA]: i) al trattamento sanzionatoriorelativo al reato di cui al capo 1), per effetto della eliminazione dell’aggravante dicui al sesto comma dell’art. 416-bis cod. pen. già disposta dalla prima sentenzarescindente emessa da Sez. 6, n. 33751 del 2021; ii) al reato di cui al capo 4).2. Il secondo motivo è infondato per le ragioni di seguito esposte.I ricorrenti omettono di considerare che, come emerge dalla sentenza diprimo grado, la confisca è stata disposta in relazione a tutti i reati e in riferimentoa tutti i beni attinti dal sequestro preventivo disposto in funzione della confisca,per i reati di cui ai capi 1) e 4) (in tale ultimo caso in funzione della confisca persproporzione), e a scopo impeditivo, in relazione al reato di cui all’art. 513-bis cod.pen. Tale considerazione rivela, dunque, l’inconsistenza di tutte le doglianzedifensive che, limitandosi ad insistere, peraltro sulla base di censure di merito easpecifiche, sulla insussistenza dei presupposti della confisca per sproporzione,omettono di valutare che la misura ablatoria trova, comunque, il propriofondamento in relazione agli altri titoli di reato per i quali si è ormai formato ilgiudicato ed ha investito beni di cui, sin dalla prima sentenza rescindente emessada Sez. 6, n. 33751 del 27/5/2021, si è affermata la riconducibilità alla titolaritàdi [OSCURATO:PERSONA].Va, inoltre, aggiunto che, la sentenza con cui questa Corte ha dichiarato laprescrizione del reato di cui al capo 4), limitando tale pronuncia, quanto adEsposito, ai fatti anteriori al 2005 (Sez. 6, n. 33751 del 2021), ha reputato correttala ricostruzione operata dai Giudici di merito in merito al sistema di intestazionifittizie cui aveva fatto ricorso [OSCURATO:PERSONA], sia prima che dopo l’emissione delleinterdittive antimafia. Tale sentenza, inoltre, ha rigettato i motivi di ricorso relativialla confisca per sproporzione, sottolineando che la sentenza impugnata avevavalutato l'intero periodo cui era riferibile la concreta partecipazione del ricorrenteal clan, decorrente almeno dal 1993, e che era nitidamente emersa, con riguardoall'intero periodo, una marcata sproporzione (anche computando la modestaautonoma redditività degli apparenti intestatari) tra i redditi dichiarati eprovenienti dall'attività economica e gli acquisti e gli investimenti effettuati, fermarestando la riconducibilità effettiva di tutti i beni al dominus, cioè a SalvatoreEsposito (cfr. punto 18. della motivazione).Proprio in ragione di tale precedente rigetto dei motivi concernenti laconfisca per sproporzione, la seconda sentenza rescindente emessa da Sez. 2, n.37649 del 2024, investita delle doglianze relative al medesimo punto, ne hadichiarato l’inammissibilità, essendo state già valutate dalla prima sentenzarescindente.3. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento dellespese processuali. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 3 marzo 2026Il PresidenteIl Consigliere estensoreDebora [OSCURATO:PERSONA]