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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 febbraio 2025

Cassazione n. 12740/2025

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 15484/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 33, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], BALDASSARREANTONIO -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 14/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e MENEGHELLOMARZIA -controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 893/2019 depositata il 08/03/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/02/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che uno dei motivi del ricorso pone il problema se la mancanza di forma scritta, in materia di contratti della pubblica amministrazione, rientri tra le cause ostative all’ammissibilità della domanda ex art. 2041 c.c.; che la Terza Sezione civile della Suprema corte, con ordinanza n. 1284 del 2025, ha rimesso tale questione al [OSCURATO:PERSONA] Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite; pertanto, in ragione della potenziale incidenza della decisione delle stesse Sezioni unite nella presente controversia, si dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo.

P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 15484/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 33, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], BALDASSARREANTONIO -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 14/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e MENEGHELLOMARZIA -controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 893/2019 depositata il 08/03/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/02/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che uno dei motivi del ricorso pone il problema se la mancanza di forma scritta, in materia di contratti della pubblica amministrazione, rientri tra le cause ostative all’ammissibilità della domanda ex art. 2041 c.c.; che la Terza Sezione civile della Suprema corte, con ordinanza n. 1284 del 2025, ha rimesso tale questione al [OSCURATO:PERSONA] Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite; pertanto, in ragione della potenziale incidenza della decisione delle stesse Sezioni unite nella presente controversia, si dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile d
Sentenza Cassazione n. 12740/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris