CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 gennaio 2023
Cassazione n. 10564/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; sentiti i difensori, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, in sede di appello cautelare, annullava l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di attività di impresa agricola per la durata di un anno, essendo questi indagato per i reati di truffa in concorso, ex art. 640-bis cod.pen., per avere, secondo l'accusa, presentato, a nome della moglie Lombardo, domanda per il conseguimento di contributi agricoli senza che la richiedente fosse coltivatrice attiva del fondo rispetto al quale i contributi erano richiesti, percependo per il 2020 la somma di 8.363,40 euro (capo D, truffa consumata), mentre per il 2021 il pagamento era stato sospeso (capo E, truffa tentata). 2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, per avere il Tribunale erroneamente ritenuto che l'indagato e la di lui moglie avessero diritto a percepire i contributi comunitari pur non detenendo il fondo di riferimento, essendo questo nel possesso sine titulo di altro soggetto. Si dà atto che nell'interesse dell'indagato è stata depositata una memoria; [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. Deve farsi applicazione del principio di diritto, condiviso dal Collegio, secondo il quale, è inammissibile, per carenza d'interesse, l'impugnazione del P.M. in relazione alla sola gravità del quadro indiziario, allorquando il G.I.P. abbia rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare personale interdittiva ritenendo insussistenti anche le esigenze cautelari (Sez. 2, n. 12499 del 21/01/2005, Gucciari, Rv. 231384). Nel caso in esame, il Tribunale, oltre a considerare non sussistenti i gravi indizi di colpevolezza, ha ritenuto che mancasse ogni esigenza cautelare. La parte pubblica ricorrente non ha impugnato tale capo della decisione, rispetto al quale si è, dunque, formato il giudicato cautelare, con la conseguenza che quand'anche fosse ribaltata la decisione sulla sussistenza della gravità indiziaria, siffatta, eventuale statuizione non potrebbe avere alcun effetto ai fini della applicazione della misura richiesta all'indagato, privando di concretezza l'interesse del Pubblico ministero a coltivare l'impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 25.01.2023.Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] bAk [OSCURATO:PERSONA]