CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 34426/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
il 24/11/1982)avverso il decreto del 20/01/2025 della Corte d'appello di Messinavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere B. [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, V. Senatore, che ha conclusochiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;letta la memoria dell’Avv. A. Giuffrida, per la terza interessata [OSCURATO:PERSONA], conla quale si è insistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il decreto impugnato la Corte di appello di Messina ha dichiaratoinammissibili le istanze di revocazione presentate dal proposto [OSCURATO:PERSONA] dalla terza interessata, [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla confisca di prevenzione,disposta nei confronti del proposto, il 12 marzo 2018, dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di prevenzione, confermata dalla Corte di appello di Messina indata 14 aprile 2021, avente ad oggetto, tra gli altri beni, la confisca della polizzaPosta [OSCURATO:PERSONA], emessa in data 20 novembre 2011 con versamento dipremio unico, pari a 50.000,00 euro, intestata a [OSCURATO:PERSONA], soggettoritenuto pericoloso sia ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), sia ai sensi dell’art.1, comma 1, lett. b) del d. lgs. n. 159 del 2011.2. Avverso il provvedimento indicato ha proposto tempestivo ricorso percassazione il proposto, [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore eprocuratore speciale Avv. A. Ganci, affidando l’impugnazione a due motivi diseguito riassunti nei limiti necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 125, comma 3,cod. proc. pen., 111, comma sesto, Cost. per omessa pronuncia su uno deimotivi devoluti.La Corte territoriale si sarebbe pronunciata soltanto sul motivo relativoall’intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1,lett. a) d. lgs. n. 159 del 2011, senza esprimersi sull’altra questione devoluta dalproposto.Si era dedotto, infatti, che, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], era stataritenuta la pericolosità nel periodo compreso tra il 2007 e il 2014 e che l’acquistodella polizza di cui si controverte risaliva al 2004, periodo estraneo all’acclaratapericolosità, essendo intervenuta nell’anno 2011 soltanto l’operazione - nonautonoma - del riscatto, mera modalità di liquidazione di un rapportopreesistente, sorto in epoca estranea a quella in cui si colloca la riscontratapericolosità, con conseguente illegittimità della confisca.Si richiama il principio di diritto affermato da Sez. U, ricorrente [OSCURATO:PERSONA] alla necessaria correlazione temporale del provvedimento ablatoriorispetto a quello in cui si colloca la pericolosità, nonché la giurisprudenza EDU,Isaia c. Italia del 25 settembre 2025 e si segnala che la questione prospettataera incidente sull’esistenza dei presupposti della confisca.2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 28 d. lgs. n.159 del 2011 in punto ammissibilità della domanda di revocazione.La domanda dichiarata inammissibile era fondata su elementi decisivi nonvalutati nel procedimento instaurato ex art. 28 cit.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, V. Senatore, ha concluso chiedendola declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], terza interessata, ha fatto pervenire memoriae, ulteriormente argomentando, ha insistito per l’accoglimento del ricorso delproposto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è manifestamente infondato per le ragioni che, per entrambi imotivi di ricorso, si illustrano di seguito, congiuntamente.1.1. Va premesso che l’istanza di revocazione avanzata dal proposto allaCorte di appello competente, fondava sul pronunciato della Corte Cost. n. 24 del27 febbraio 2019 con il quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionaledell’art. 4, comma 1, lett. c) del d. lgs. n. 159 del 2011 nella parte in cuiconsente la confisca in relazione ai soggetti indicati dall’art. 1, lett. a) del citatodecreto, escludendo che, per il soggetto di cui al medesimo art. 1, lett. b), laprevisione di pericolosità generica si ponga in contrasto con i principicostituzionali.Le istanze di revocazione fondavano, altresì, sull’indicazione delle SezioniUnite di questa Corte di legittimità, n. 3513 del 16/12/2021, dep. 2022,patrimoniali, il rimedio esperibile avverso il provvedimento definitivo di confiscafondato sulla pericolosità generica, ex art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. 6settembre 2011, n. 159, al fine di far valere il difetto originario dei presuppostidella misura, a seguito della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n.24 del 2019, è quello della richiesta di revocazione di cui all'art. 28, comma 2,del d.lgs. citato e non, invece, quello dell'incidente di esecuzione.1.2. Invero, l'art. 28 d. lgs.n.159 del 2011, rubricato «revocazione dellaconfisca», stabilisce che la relativa richiesta può essere presentata, nelle formepreviste dagli artt. 630 e seguenti cod. proc. pen., al solo fine di dimostrare ildifetto originario dei presupposti per l'applicazione della misura: «a) in caso discoperta di prove nuove decisive, sopravvenute alla conclusione delprocedimento; b) quando i fatti accertati con sentenze penali definitive,sopravvenute o conosciute in epoca successiva alla conclusione del procedimentodi prevenzione, escludano in modo assoluto l'esistenza dei presupposti diapplicazione della confisca; c) quando la decisione sulla confisca sia statamotivata, unicamente o in modo determinante, sulla base di atti riconosciutifalsi, di falsità nel giudizio ovvero di un fatto previsto dalla legge come reato»(comma 1).Inoltre, la richiesta deve essere presentata, a pena di inammissibilità,entro sei mesi dalla data in cui si verifica uno dei casi indicati, salvo chel'interessato dimostri di non averne avuto conoscenza per causa a lui nonimputabile (comma 3). Ciò significa che il richiedente deve indicare quando abbiaacquisito contezza di una delle situazioni che lo legittimano alla relativa istanzae, nel caso in cui il termine semestrale sia decorso, deve indicare anche perquale ragione a lui non imputabile tale termine non sia stato rispettato.La chiave di lettura dell'istituto è dunque quella della «assimilazionefunzionale» con la revisione di cui all'art. 630 cod. proc. pen. e si riferisce a unprovvedimento definitivo, carattere che preclude di rimettere in discussione conl'istanza atti o elementi già considerati nel procedimento di prevenzione o in essodeducibili.Sicché l’istanza deve muoversi nello stesso ambito della rivedibilità delgiudicato di cui agli artt. 630 e ss. cod. proc. pen. con postulazione, dunque, diprove nuove sopravvenute alla conclusione del procedimento, ovvero diinconciliabilità di provvedimenti giudiziari, ovvero di procedimento di prevenzionefondato su atti falsi o su un altro reato.Gli elementi dedotti saranno diretti a dimostrare l'insussistenza di uno opiù dei presupposti del provvedimento reale e pertanto in primo luogo lapericolosità del proposto, ma anche, unitamente o separatamente, ladisponibilità diretta o indiretta del bene in capo al proposto medesimo, il valoresproporzionato della cosa al reddito dichiarato o all'attività economica svolta, ilfrutto di attività illecite o il reimpiego di profitti illeciti.Da tale inquadramento deriva che - come esposto dalla Corte di appellonella seconda parte della motivazione - gli elementi spendibili in sede di revocadevono possedere il carattere intrinseco della «novità», ossia deve trattarsi dielementi non oggetto di precedente valutazione nell'ambito del percorsoprocedimentale che ha condotto alla definitività del provvedimento che si intenderimuovere (v. anche Sez. 1, n. 35756 del 30/05/2019, Arona, Rv. 278481 – 01).1.3. Ciò posto, si osserva che la Corte territoriale, nel provvedimentoimpugnato, con ragionamento esauriente e immune da violazione di legge, harilevato che non era stato introdotto alcun elemento di novità rispetto a quantoaccertato definitivamente nel procedimento di prevenzione o che derivassedall’intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla pronuncia n.24 del 2019 del Giudice delle leggi citata. Tanto, anche in considerazione dellacircostanza che, nei confronti del proposto, era stata riconosciuta la pericolositàsia quanto alla lett. a), sia quanto alla categoria di cui alla lett. b) del citato art.1 del d.lgs. n. 159 del 2011.Si è osservato, infatti (v. p. 3 del provvedimento impugnato), che anchela questione della collocazione temporale della pericolosità di [OSCURATO:PERSONA] e quelladell’epoca in cui risalivano gli accertamenti sulle fonti di reddito lecito del nucleofamiliare del proposto, era stata affrontata nel procedimento di applicazione dellamisura di prevenzione.Né, a parere di questa Corte, rispetto a tale questione ricorre una delletre ipotesi dell’art. 28 d. lgs. 159 del 2011, trattandosi di deduzione, quellarelativa alla correlazione temporale, che ben poteva essere introdotta in quelprocedimento e non fondata su prospettati profili di novità. Nella specie, infatti,si contesta la carenza di correlazione temporale tra l’acquisto della polizza daparte dei [OSCURATO:PERSONA] (anno 2004) e il momento in cui si colloca, secondo i giudicidella prevenzione, la pericolosità generica del proposto (a partire dal 2007),circostanza la quale, in definitiva, poteva essere introdotta nel procedimento diprevenzione concluso con l’adozione definitiva della misura di prevenzionepatrimoniale.Diversamente, nel caso al vaglio, è stato notato nel provvedimentoimpugnato che alcuna incidenza nel procedimento di prevenzione, vista la doppiapericolosità riconosciuta, poteva essere attribuita all’intervento del Giudice delleleggi n. 24 del 2019, peraltro, precedente alla sentenza di questa Corte dilegittimità (Sez. 5, n. 2450 del 8/10/2021, dep. 2022) che aveva reso definitivala confisca di prevenzione.Né – osserva questo Collegio - assume i caratteri di novità, secondo i necessariconnotati sin qui individuati, la questione dedotta in sede di revocazionerelativamente alla correlazione temporale dell’acquisto della polizza, rispetto alperiodo di accertata pericolosità del proposto, in quanto questione non fondatané sulla scoperta di prove nuove o sopravvenute, né su sentenze penali,sopravvenute o conosciute in epoca successiva alla conclusione del procedimentodi prevenzione, in grado di escludere i presupposti della confisca, né, ancora, sualcune delle situazioni indicate all’interno della lett. c) dell’art. 28 cit.Ragionare diversamente significherebbe attribuire - al di là delle previsionidi legge - all'istituto della revocazione un’anomala funzione di controllo'permanente' della razionalità argomentativa delle decisioni irrevocabili, che leesporrebbe a una costante rivisitazione, con travolgimento del valore delgiudicato di prevenzione.1.4. Infine, è appena il caso di osservare che rispetto a questi temi, cheavevano reso definitiva la confisca anche nei confronti della terza interessata,non sono prospettati nemmeno con il ricorso elementi nuovi ai fini del giudizio diammissibilità delle richieste di revocazione proposta da entrambi gli istanti edichiarate inammissibili con il provvedimento impugnato.2. Ne discende la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurotremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso, il 2 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]