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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 giugno 2023

Cassazione n. 22848/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 4326-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; Oggetto R.G.N. 4326/2020 Cron.

Rep.

Ud. 20/06/2023 CC - controricorrente - avverso la sentenza n. 3845/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 29/10/2019 R.G.N. 1976/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

FATTO E DIRITTO Con la sentenza impugnata, n. 3845/2019, la Corte di appello di Roma, confermava la pronunzia del Tribunale di Civitavecchia con la quale è stata dichiarata la illegittimità del termine apposto al contratto del 17 aprile 2012 stipulato tra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e dichiarava che si era tra di loro instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 18/05/2012, accertando contestualmente il diritto della ricorrente a percepire, titolo di indennità risarcitoria la somma di euro 4.654,98, corrispondente a 6 mensilità di retribuzione globale di fatto.

Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso la "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in amministrazione straordinaria", affidato a quattro motivi; [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione del decreto legislativo n. 270 del 1999, artt. 36 e 13 L. Fall.; artt. 52 e 24 Regio Decreto n. 267 del 1942, in relazione all’art. 360.p.c., comma 1, n. 3 per avere la Corte territoriale erroneamente respinto l'eccezione di improcedibilità delle avverse domande tempestivamente sollevata con riguardo alla ammissione di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. alla procedura di amministrazione straordinaria ed alla conseguente competenza del giudice fallimentare.

Il motivo è infondato dovendosi affermare per contro la competenza del giudice del lavoro anche in materia di nullità del contratto a termine, in conformità all’indirizzo di questa Corte consolidatosi da tempo nel senso che quando viene in discussione l’attivazione di un rapporto di lavoro la competenza processuale spetta sempre del giudice del lavoro che attrae alla sua cognizione anche la domanda di risarcimento del danno ( Cass.nn.11123/2019, 16443/2018, 15066/2017), di cui il giudice si limiti a pronunciare l’accertamento.

Tra le tante di recente n. 16443 del 21/06/2018 : “In tema di indennità risarcitoria ex art. 18 st.lav., come novellato dall'art. 1, comma 42, della l. 92 del 2012, qualora risulti l'interesse del lavoratore all'accertamento del diritto di credito risarcitorio, in via non meramente strumentale alla partecipazione al concorso nella procedura di amministrazione straordinaria bensì alla tutela della propria posizione all'interno dell'impresa, spetta al giudice del lavoro la cognizione delle domande di impugnazione del licenziamento, di reintegrazione nel posto di lavoro e di accertamento dell'entità dell'indennità risarcitoria. 2.- Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 368/2001, dell’art. 2697. c.c. e degli artt. 115, 116, 420, 421 e 437 c.p.c. e 111 Cost. (art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c.) avendo la Corte d'appello erroneamente riconosciuto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra le parti sulla base di considerazioni in diritto palesemente contrastanti tanto con la normativa citata quanto con l'orientamento giurisprudenziale più volte espresso in materia di contratti a termine stipulato ai sensi dell'art. 2 in scrutinio. 3.- Il motivo è infondato.

Va preme sso che la Corte d'appello ha rigettato il gravame e confermato la illegittimità del contratto a termine stipulato tra le parti con decorrenza 18 maggio 2012, osservando che, come affermato correttamente dal Tribunale, Alitalia non avesse dimostrato il rispetto della clausola di contingentamento ossia di non aver sforato il tetto fissato dalla stessa clausola che, per la tipologia di contratti ex art. 2 del d.lgs. n. 368 del 2001 di cui si controverte, imponeva l'assunzione di un numero di dipendenti a tempo determinato inferiore al 15% del personale in forza.

Tanto la Corte ha sostenuto anzitutto perché, come accertato dal tribunale, Alitalia non aveva validamente contrastato la puntuale deduzione fornita, nei termini sopra riportati, dalla difesa della lavoratrice la quale aveva prodotto l’elenco nominativo di lavoratori a tempo indeterminato e del personale a tempo determinato, in forza al 1 gennaio del 2012, da cui risultava il predetto superamento; l’Alitalia non aveva rispettato quindi l'onere della prova posto a suo carico sulla oggettiva esistenza delle condizioni che giustificano l’apposizione del termine in forza dell'art. 3 della legge 18 aprile 1962 n. 230 ( secondo la sentenza di questa Corte n. 4764 del 10 Marzo 2015 ed altre precedenti).

Ha poi aggiunto che, come rilevato dal Tribunale, l’appellante si era limitata a produrre un documento privo di qualsiasi valenza formale in quanto contenente un elenco di assunti a termine ritualmente contestato dalla parte ricorrente; analogamente inidonea era la prova testimoniale richiesta dalla società in quanto generica e valutativa nei suoi contenuti analizzati dalla Corte di appello; ha poi ribadito che, a fronte dell’onere probatorio gravante sul datore di lavoro, non era sufficiente allegare e provare il numero massimo di contratti a termine, occorrendo altresì, a garanzia di trasparenza ed a pena di invalidità dell’apposizione del termine, allegare e provare il numero dei lavoratori assunti a tempo indeterminato, sì da potersi verificare il rapporto percentuale tra lavoratori stabili e a termine; ribadendo infine che l'onere della prova dell'osservanza di detto rapporto nei limiti delle percentuali indicate dalla contrattazione collettiva ovvero dalla legge, come nel caso di specie, è a carico del datore di lavoro in base alle regole di cui alla legge 18 aprile 1962 n. 230 art. 3, secondo cui incombe al datore di lavoro dimostrare l'obiettiva esistenza delle condizioni che giustificano l'apposizione di un termine al contratto di lavoro.

La Corte d'appello ha pure aggiunto che la parte appellante non avesse neppure censurato il passaggio motivazionale della sentenza impugnata che contestava l'idoneità probatoria del documento allegato dalla società prestando pure acquiescenza su siffatta statuizione. 4.- Ora, va anzitutto rilevato che tali ampie premesse motivazionali sono del tutto conformi al diritto ed alla giurisprudenza di questa Corte, sia per quanto attiene il profilo sostanziale dell’illegittimità del contratto a termine ai sensi del d.lgs. n. 368/2001 e della legge n. 230/1960 ; sia per quanto riguarda il profilo processuale della valutazione degli elementi probatori da cui la stessa illegittimità era stata ricavata; ivi compreso il giudizio di inammissibilità della prova testimoniale generica e valutativa giustamente formulato dalla Corte di appello posto che la società voleva che si richiedesse al teste il rispetto da parte di Alitalia, in occasione dell'assunzione di personale a tempo determinato, del limite del 15% nell'anno 2012 e complessivamente l'assunzione di meno di 34 dipendenti in detto anno; “si tratta in parte di richieste di tipo valutativo ( “ha rispettato ampiamente il limite del 15%”) ed in parte di richieste inammissibili ( “ stipulando meno di 34 contratti a termine”). 5.- A fronte di tali statuizioni, conformi alle norme e rientranti nell’ambito del tipico potere di prudente apprezzamento delle prove spettante al giudice di merito, occorre per contro rilevare che il motivo in oggetto presenta plurimi motivi di inammissibilità.

Anzitutto laddove, sotto l’apparente veste di censure di illegittimità, esso mira ad investire il modo con cui i giudici di merito hanno risolto la quaestio facti relativa alla valutazione delle prove sulla violazione della clausola di contingentamento, che essendo immune da vizi logici e giuridici si sottrae a qualsiasi genere di censure in questa sede di legittimità.

Oltre tutto che tale accertamento ex art 360 n. 5 c.p.c. è pure precluso sia perché non sono dedotti elementi decisivi sia ex artt. 363 bis c.p.c. versandosi pure in una ipotesi di “doppia conforme”. 6.- Le stesse censure proposte nel motivo di ricorso violano inoltre l’onere di specificità e di autosufficienza del ricorso, di cui agli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c.; pur nella versione dell’onere di specificazione modulata in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo i criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti per la parte d'interesse in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (cfr. Cass.04/02/2022 n. 3612). 7.- Inoltre nello stesso motivo la ricorrente ha affermato che la sentenza di appello sarebbe errata per palese contrasto con l’art. 2 del d.lgs. n 368/2001 e con l'orientamento giurisprudenziale più volte espresso in materia di contratti a termine stipulato; ha poi affermato, al tempo stesso, di aver soddisfatto l'onere della deduzione della prova sul rispetto della clausola di contingentamento, sia attraverso testimoni (riproducendo i 94 capitoli di prova per dimostrare il rispetto delle percentuali in oggetto) sia attraverso un documento che i giudici avrebbero omesso di menzionare (senza dire se si tratti di documento diverso da quello su cui si sofferma la Corte di Appello e senza riprodurlo appunto nel ricorso; v. sentenza n.29093/2018); ha aggiunto che la carenza di prove rilevata dai giudici derivava dalla non ammissione della prova testimoniale senza alcuna valida motivazione essendo quella resa al riguardo del tutto erronea e tautologica ( con evidente sconfinamento nella valutazione del merito); ha sostenuto pure che nessuna norma impone al datore di lavoro di provare solo documentalmente la legittimità del proprio operato e che il tribunale avrebbe potuto dovuto chiedere chiarimenti alla società; ha affermato che la giurisprudenza ha confermato anche l'idoneità probatoria di documenti in giudizi analoghi; ha rilevato che la Corte d'appello pur sollecitata espressamente ( ma né dal ricorso né dalla sentenza impugnata ciò risulta in alcun modo) non avrebbe esercitato i propri poteri d'ufficio ex art. 421 c.p.c. senza recare alcuna motivazione sul punto; ed ha dedotto che il decreto legislativo 368/2001 non prevede la sanzione della conversione a tempo indeterminato in caso di superamento da parte del datore di lavoro delle percentuali nelle assunzioni a tempo determinato. 8.- Il motivo appare quindi caratterizzato da una commistione di profili e censure eterogenei, di fatto e di diritto, di carattere sostanziale e processuale, che rende impossibile individuare quali siano le specifiche doglianze sollevate contro la sentenza impugnata rispetto alla quale esso si pone invece in termini di mera contrapposizione; esso, senza misurarsi con le specifiche rationes decidendi, prima indicate, mira ad una generale rivisitazione del percorso logico giuridico affrontato dal giudice di merito per giungere alla decisione presa; mentre non può ritenersi idoneo ad integrare un valido motivo di ricorso per cassazione la critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice di merito che si risolva solamente nella contrapposizione di una diversa interpretazione ritenuta corretta dalla parte. 9.- Neppure appare fondata altresì la tesi secondo cui la Corte d'appello non ha ammesso le prove testimoniali richieste, dal momento che una tale istanza non risulta né dalla sentenza, nè risulta riprodotta nel ricorso; oltre tutto che sul punto il ricorso fa confusione tra i diversi giudici di merito e solleva censure anche nei confronti della sentenza resa dal tribunale.

Il motivo è perciò inammissibile in ragione della sua non intelligibilità e per l’incompatibilità tra profili argomentativi; senza contare, da un lato, che la correttezza della statuizione di appello si misura sui motivi di gravame e non sulle deduzioni avanzate in primo grado, e, dall'altro, che, in concreto, in entrambi i giudizi non è stato ritenuto assolto l’onere della prova in materia di rispetto della clausola di contingentamento pur a fronte di un elenco di lavoratori ( prodotto dalla lavoratrice) da cui risultava il suo superamento.

Sul punto va richiamato il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui la valutazione e selezione del materiale probatorio rientra tra i poteri del giudice di merito. 10.- Quanto al mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi, va ribadito, in conformità ad un consolidato insegnamento, che «Nel rito del lavoro, il ricorrente che denunci in cassazione il mancato esercizio dei poteri istruttori di ufficio nel giudizio di merito, deve riportare in ricorso gli atti processuali dai quali emerge l'esistenza di una "pista probatoria" qualificata, ossia l'esistenza di fatti o mezzi di prova, idonei a sorreggere le sue ragioni con carattere di decisività, rispetto ai quali avrebbe potuto e dovuto esplicarsi l'officiosa attività di integrazione istruttoria demandata al giudice di merito, ed allegare, altresì, di avere espressamente e specificamente richiesto tale intervento nel predetto giudizio» (così Cass.10/09/2019, n. 22628); al riguardo, non risulta che la ricorrente ebbe a sollecitare l'officiosa attività di integrazione istruttoria nel giudizio di merito. 11.- Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116, 329 c.p.c. in relazione all’art. 360, 1 comma n. 3 c.p.c. per avere la Corte d'appello statuito che la parte appellante non avesse censurato il passaggio motivazionale della sentenza impugnata che contesta l'idoneità probatoria del documento allegato dalla società contenente un imprecisato elenco di nominativi di dipendenti assunti a tempo determinato “non essendovi alcuna prova della sua esaustività” prestando dunque acquiescenza a siffatta statuizione.

Tale statuizione sarebbe smentita dalla stessa lettura dell’atto di appello posto che da pag.14 a pag. 28 si legge chiaramente la rivendicata idoneità della documentazione prodotta a comprovare l’avvenuto rispetto della clausola di contingentamento.

Il ricorso non senza contraddizione trascrive 14 pagine dell’atto di appello per dimostrare di aver contestato una riga della sentenza impugnata in cui si sostanzia l’affermazione sopra indicata, che il ricorrente era tenuto a contrastare dimostrando di aver proposto uno specifico motivo di appello (cfr. anche Cass. 05/08/2019 n. 20924, n. 2143 del 2015, Sezioni unite con la sentenza n. 27199/2017); in ogni caso il motivo in questione è parimenti inammissibile in quanto il passaggio motivazionale in oggetto, relativo alla non contestazione della sentenza, configura una motivazione aggiuntiva, ad abundantiam, adottata dopo che la Corte di appello aveva comunque ribadito espressamente l’inidoneità della documentazione in oggetto a soddisfare l’onere della prova in questione ( “non e’ sufficiente allegare e provare il numero massimo di contratti a termine, occorrendo altresì, a garanzia di trasparenza ed a pena di invalidità dell’apposizione del termine, allegare e provare il numero dei lavoratori assunti a tempo indeterminato, sì da potersi verificare il rapporto percentuale tra lavoratori stabili e a termine”). 12.- Con il quarto motivo viene sollevata la violazione e/o falsa applicazione dell’art.32 L. 183/2010, art. 8 l. n. 604/1996 in relazione all’art. 360, 1° c. n. 3 c.p.c. atteso che il venir meno dei presupposti costitutivi della pretesa avversaria comportava la caducazione delle statuizioni relative alla quantificazione dell'indennità risarcitoria, che era ad ogni modo erronea, in quanto era stata determinata senza specificare i criteri assunti alla base di tale quantificazione.

Il motivo è inammissibile laddove invoca l’automatica caducazione della pronuncia in materia di condanna al pagamento dell'indennità ex art. 32 l.183/2010 già assicurato dall’art. 336 c.p.c.; ed è invece infondato laddove sostiene che la Corte d'appello abbia erroneamente quantificato l'indennità omettendo di specificare i criteri assunti alla base della quantificazione.

Al contrario anche sul punto la censura sollevata appare del tutto inammissibile perché mira alla rivisitazione del merito della decisione, in un caso di doppia conforme.

In ogni caso la stessa Corte d'appello ai fini della quantificazione dell’indennità risarcitoria, ha richiamato la motivazione del tribunale circa il numero dei dipendenti occupati, le dimensioni della società, il comportamento e le condizioni delle parti, il fatto che la ricorrente avesse lavorato in virtù di più contratti a termine ed avesse reiteratamente richiesto di essere assunta a tempo indeterminato offrendo le proprie prestazioni tra un contratto e l'altro, pur nella perduranza dei contratti medesimi; laddove, per contro, la società non si era neppure curata di risponderle, spiegando le proprio ragioni; ha rilevato inoltre come il risarcimento, che poteva essere determinato in un valore tra 2,5 e 12 mensilità, fosse stato correttamente determinato in solo sei mensilità così definendosi una misura risarcitoria idonea, avuto riguardo alla condizione delle parti per come è emersa in corso di causa, al comportamento delle stesse nonché alle rilevanti condizioni aziendali dimensioni aziendali. 13.- In conclusione, sulla scorta delle premesse il ricorso deve essere respinto. 14.- Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in euro 5.500,00 per compensi e in euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.

Ai sensi dell'

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 4326-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; Oggetto R.G.N. 4326/2020 Cron. Rep. Ud. 20/06/2023 CC - controricorrente - avverso la sentenza n. 3845/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 29/10/2019 R.G.N. 1976/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. FATTO E DIRITTO Con la sentenza impugnata, n. 3845/2019, la Corte di appello di Roma, confermava la pronunzia del Tribunale di Civitavecchia con la quale è stata dichiarata la illegittimità del termine apposto al contratto del 17 aprile 2012 stipulato tra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e dichiarava che si era tra di loro instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 18/05/2012, accertando contestualmente il diritto della ricorrente a percepire, titolo di indennità risarcitoria la somma di euro 4.654,98, corrispondente a 6 mensilità di retribuzione globale di fatto. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso la "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in amministrazione straordinaria", affidato a quattro motivi; [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; Entrambe le parti hanno depositato memoria. Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione del decreto legislativo n. 270 del 1999, artt. 36 e 13 L. Fall.; artt. 52 e 24 Regio Decreto n. 267 del 1942, in relazione all’art. 360.p.c., comma 1, n. 3 per avere la Corte territoriale erroneamente respinto l'eccezione di improcedibilità delle avverse domande tempestivamente sollevata con riguardo alla ammissione di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. alla procedura di amministrazione straordinaria ed alla conseguente competenza del giudice fallimentare. Il motivo è infondato dovendosi affermare per contro la competenza del giudice del lavoro anche in materia di nullità del contratto a termine, in conformità all’indirizzo di questa Corte consolidatosi da tempo nel senso che quando viene in discussione l’attivazione di un rapporto di lavoro la competenza processuale spetta sempre del giudice del lavoro che attrae alla sua cognizione anche la domanda di risarcimento del danno ( Cass.nn.11123/2019, 16443/2018, 15066/2017), di cui il giudice si limiti a pronunciare l’accertamento. Tra le tante di recente n. 16443 del 21/06/2018 : “In tema di indennità risarcitoria ex art. 18 st.lav., come novellato dall'art. 1, comma 42, della l. 92 del 2012, qualora risulti l'interesse del lavoratore all'accertamento del diritto di credito risarcitorio, in via non meramente strumentale alla partecipazione al concorso nella procedura di amministrazione straordinaria bensì alla tutela della propria posizione all'interno dell'impresa, spetta al giudice del lavoro la cognizione delle domande di impugnazione del licenziamento, di reintegrazione nel posto di lavoro e di accertamento dell'entità dell'indennità risarcitoria. 2.- Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 368/2001, dell’art. 2697. c.c. e degli artt. 115, 116, 420, 421 e 437 c.p.c. e 111 Cost. (art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c.) avendo la Corte d'appello erroneamente riconosciuto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra le parti sulla base di considerazioni in diritto palesemente contrastanti tanto con la normativa citata quanto con l'orientamento giurisprudenziale più volte espresso in materia di contratti a termine stipulato ai sensi dell'art. 2 in scrutinio. 3.- Il motivo è infondato. Va preme sso che la Corte d'appello ha rigettato il gravame e confermato la illegittimità del contratto a termine stipulato tra le parti con decorrenza 18 maggio 2012, osservando che, come affermato correttamente dal Tribunale, Alitalia non avesse dimostrato il rispetto della clausola di contingentamento ossia di non aver sforato il tetto fissato dalla stessa clausola che, per la tipologia di contratti ex art. 2 del d.lgs. n. 368 del 2001 di cui si controverte, imponeva l'assunzione di un numero di dipendenti a tempo determinato inferiore al 15% del personale in forza. Tanto la Corte ha sostenuto anzitutto perché, come accertato dal tribunale, Alitalia non aveva validamente contrastato la puntuale deduzione fornita, nei termini sopra riportati, dalla difesa della lavoratrice la quale aveva prodotto l’elenco nominativo di lavoratori a tempo indeterminato e del personale a tempo determinato, in forza al 1 gennaio del 2012, da cui risultava il predetto superamento; l’Alitalia non aveva rispettato quindi l'onere della prova posto a suo carico sulla oggettiva esistenza delle condizioni che giustificano l’apposizione del termine in forza dell'art. 3 della legge 18 aprile 1962 n. 230 ( secondo la sentenza di questa Corte n. 4764 del 10 Marzo 2015 ed altre precedenti). Ha poi aggiunto che, come rilevato dal Tribunale, l’appellante si era limitata a produrre un documento privo di qualsiasi valenza formale in quanto contenente un elenco di assunti a termine ritualmente contestato dalla parte ricorrente; analogamente inidonea era la prova testimoniale richiesta dalla società in quanto generica e valutativa nei suoi contenuti analizzati dalla Corte di appello; ha poi ribadito che, a fronte dell’onere probatorio gravante sul datore di lavoro, non era sufficiente allegare e provare il numero massimo di contratti a termine, occorrendo altresì, a garanzia di trasparenza ed a pena di invalidità dell’apposizione del termine, allegare e provare il numero dei lavoratori assunti a tempo indeterminato, sì da potersi verificare il rapporto percentuale tra lavoratori stabili e a termine; ribadendo infine che l'onere della prova dell'osservanza di detto rapporto nei limiti delle percentuali indicate dalla contrattazione collettiva ovvero dalla legge, come nel caso di specie, è a carico del datore di lavoro in base alle regole di cui alla legge 18 aprile 1962 n. 230 art. 3, secondo cui incombe al datore di lavoro dimostrare l'obiettiva esistenza delle condizioni che giustificano l'apposizione di un termine al contratto di lavoro. La Corte d'appello ha pure aggiunto che la parte appellante non avesse neppure censurato il passaggio motivazionale della sentenza impugnata che contestava l'idoneità probatoria del documento allegato dalla società prestando pure acquiescenza su siffatta statuizione. 4.- Ora, va anzitutto rilevato che tali ampie premesse motivazionali sono del tutto conformi al diritto ed alla giurisprudenza di questa Corte, sia per quanto attiene il profilo sostanziale dell’illegittimità del contratto a termine ai sensi del d.lgs. n. 368/2001 e della legge n. 230/1960 ; sia per quanto riguarda il profilo processuale della valutazione degli elementi probatori da cui la stessa illegittimità era stata ricavata; ivi compreso il giudizio di inammissibilità della prova testimoniale generica e valutativa giustamente formulato dalla Corte di appello posto che la società voleva che si richiedesse al teste il rispetto da parte di Alitalia, in occasione dell'assunzione di personale a tempo determinato, del limite del 15% nell'anno 2012 e complessivamente l'assunzione di meno di 34 dipendenti in detto anno; “si tratta in parte di richieste di tipo valutativo ( “ha rispettato ampiamente il limite del 15%”) ed in parte di richieste inammissibili ( “ stipulando meno di 34 contratti a termine”). 5.- A fronte di tali statuizioni, conformi alle norme e rientranti nell’ambito del tipico potere di prudente apprezzamento delle prove spettante al giudice di merito, occorre per contro rilevare che il motivo in oggetto presenta plurimi motivi di inammissibilità. Anzitutto laddove, sotto l’apparente veste di censure di illegittimità, esso mira ad investire il modo con cui i giudici di merito hanno risolto la quaestio facti relativa alla valutazione delle prove sulla violazione della clausola di contingentamento, che essendo immune da vizi logici e giuridici si sottrae a qualsiasi genere di censure in questa sede di legittimità. Oltre tutto che tale accertamento ex art 360 n. 5 c.p.c. è pure precluso sia perché non sono dedotti elementi decisivi sia ex artt. 363 bis c.p.c. versandosi pure in una ipotesi di “doppia conforme”. 6.- Le stesse censure proposte nel motivo di ricorso violano inoltre l’onere di specificità e di autosufficienza del ricorso, di cui agli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c.; pur nella versione dell’onere di specificazione modulata in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo i criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti per la parte d'interesse in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (cfr. Cass.04/02/2022 n. 3612). 7.- Inoltre nello stesso motivo la ricorrente ha affermato che la sentenza di appello sarebbe errata per palese contrasto con l’art. 2 del d.lgs. n 368/2001 e con l'orientamento giurisprudenziale più volte espresso in materia di contratti a termine stipulato; ha poi affermato, al tempo stesso, di aver soddisfatto l'onere della deduzione della prova sul rispetto della clausola di contingentamento, sia attraverso testimoni (riproducendo i 94 capitoli di prova per dimostrare il rispetto delle percentuali in oggetto) sia attraverso un documento che i giudici avrebbero omesso di menzionare (senza dire se si tratti di documento diverso da quello su cui si sofferma la Corte di Appello e senza riprodurlo appunto nel ricorso; v. sentenza n.29093/2018); ha aggiunto che la carenza di prove rilevata dai giudici derivava dalla non ammissione della prova testimoniale senza alcuna valida motivazione essendo quella resa al riguardo del tutto erronea e tautologica ( con evidente sconfinamento nella valutazione del merito); ha sostenuto pure che nessuna norma impone al datore di lavoro di provare solo documentalmente la legittimità del proprio operato e che il tribunale avrebbe potuto dovuto chiedere chiarimenti alla società; ha affermato che la giurisprudenza ha confermato anche l'idoneità probatoria di documenti in giudizi analoghi; ha rilevato che la Corte d'appello pur sollecitata espressamente ( ma né dal ricorso né dalla sentenza impugnata ciò risulta in alcun modo) non avrebbe esercitato i propri poteri d'ufficio ex art. 421 c.p.c. senza recare alcuna motivazione sul punto; ed ha dedotto che il decreto legislativo 368/2001 non prevede la sanzione della conversione a tempo indeterminato in caso di superamento da parte del datore di lavoro delle percentuali nelle assunzioni a tempo determinato. 8.- Il motivo appare quindi caratterizzato da una commistione di profili e censure eterogenei, di fatto e di diritto, di carattere sostanziale e processuale, che rende impossibile individuare quali siano le specifiche doglianze sollevate contro la sentenza impugnata rispetto alla quale esso si pone invece in termini di mera contrapposizione; esso, senza misurarsi con le specifiche rationes decidendi, prima indicate, mira ad una generale rivisitazione del percorso logico giuridico affrontato dal giudice di merito per giungere alla decisione presa; mentre non può ritenersi idoneo ad integrare un valido motivo di ricorso per cassazione la critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice di merito che si risolva solamente nella contrapposizione di una diversa interpretazione ritenuta corretta dalla parte. 9.- Neppure appare fondata altresì la tesi secondo cui la Corte d'appello non ha ammesso le prove testimoniali richieste, dal momento che una tale istanza non risulta né dalla sentenza, nè risulta riprodotta nel ricorso; oltre tutto che sul punto il ricorso fa confusione tra i diversi giudici di merito e solleva censure anche nei confronti della sentenza resa dal tribunale. Il motivo è perciò inammissibile in ragione della sua non intelligibilità e per l’incompatibilità tra profili argomentativi; senza contare, da un lato, che la correttezza della statuizione di appello si misura sui motivi di gravame e non sulle deduzioni avanzate in primo grado, e, dall'altro, che, in concreto, in entrambi i giudizi non è stato ritenuto assolto l’onere della prova in materia di rispetto della clausola di contingentamento pur a fronte di un elenco di lavoratori ( prodotto dalla lavoratrice) da cui risultava il suo superamento. Sul punto va richiamato il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui la valutazione e selezione del materiale probatorio rientra tra i poteri del giudice di merito. 10.- Quanto al mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi, va ribadito, in conformità ad un consolidato insegnamento, che «Nel rito del lavoro, il ricorrente che denunci in cassazione il mancato esercizio dei poteri istruttori di ufficio nel giudizio di merito, deve riportare in ricorso gli atti processuali dai quali emerge l'esistenza di una "pista probatoria" qualificata, ossia l'esistenza di fatti o mezzi di prova, idonei a sorreggere le sue ragioni con carattere di decisività, rispetto ai quali avrebbe potuto e dovuto esplicarsi l'officiosa attività di integrazione istruttoria demandata al giudice di merito, ed allegare, altresì, di avere espressamente e specificamente richiesto tale intervento nel predetto giudizio» (così Cass.10/09/2019, n. 22628); al riguardo, non risulta che la ricorrente ebbe a sollecitare l'officiosa attività di integrazione istruttoria nel giudizio di merito. 11.- Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116, 329 c.p.c. in relazione all’art. 360, 1 comma n. 3 c.p.c. per avere la Corte d'appello statuito che la parte appellante non avesse censurato il passaggio motivazionale della sentenza impugnata che contesta l'idoneità probatoria del documento allegato dalla società contenente un imprecisato elenco di nominativi di dipendenti assunti a tempo determinato “non essendovi alcuna prova della sua esaustività” prestando dunque acquiescenza a siffatta statuizione. Tale statuizione sarebbe smentita dalla stessa lettura dell’atto di appello posto che da pag.14 a pag. 28 si legge chiaramente la rivendicata idoneità della documentazione prodotta a comprovare l’avvenuto rispetto della clausola di contingentamento. Il ricorso non senza contraddizione trascrive 14 pagine dell’atto di appello per dimostrare di aver contestato una riga della sentenza impugnata in cui si sostanzia l’affermazione sopra indicata, che il ricorrente era tenuto a contrastare dimostrando di aver proposto uno specifico motivo di appello (cfr. anche Cass. 05/08/2019 n. 20924, n. 2143 del 2015, Sezioni unite con la sentenza n. 27199/2017); in ogni caso il motivo in questione è parimenti inammissibile in quanto il passaggio motivazionale in oggetto, relativo alla non contestazione della sentenza, configura una motivazione aggiuntiva, ad abundantiam, adottata dopo che la Corte di appello aveva comunque ribadito espressamente l’inidoneità della documentazione in oggetto a soddisfare l’onere della prova in questione ( “non e’ sufficiente allegare e provare il numero massimo di contratti a termine, occorrendo altresì, a garanzia di trasparenza ed a pena di invalidità dell’apposizione del termine, allegare e provare il numero dei lavoratori assunti a tempo indeterminato, sì da potersi verificare il rapporto percentuale tra lavoratori stabili e a termine”). 12.- Con il quarto motivo viene sollevata la violazione e/o falsa applicazione dell’art.32 L. 183/2010, art. 8 l. n. 604/1996 in relazione all’art. 360, 1° c. n. 3 c.p.c. atteso che il venir meno dei presupposti costitutivi della pretesa avversaria comportava la caducazione delle statuizioni relative alla quantificazione dell'indennità risarcitoria, che era ad ogni modo erronea, in quanto era stata determinata senza specificare i criteri assunti alla base di tale quantificazione. Il motivo è inammissibile laddove invoca l’automatica caducazione della pronuncia in materia di condanna al pagamento dell'indennità ex art. 32 l.183/2010 già assicurato dall’art. 336 c.p.c.; ed è invece infondato laddove sostiene che la Corte d'appello abbia erroneamente quantificato l'indennità omettendo di specificare i criteri assunti alla base della quantificazione. Al contrario anche sul punto la censura sollevata appare del tutto inammissibile perché mira alla rivisitazione del merito della decisione, in un caso di doppia conforme. In ogni caso la stessa Corte d'appello ai fini della quantificazione dell’indennità risarcitoria, ha richiamato la motivazione del tribunale circa il numero dei dipendenti occupati, le dimensioni della società, il comportamento e le condizioni delle parti, il fatto che la ricorrente avesse lavorato in virtù di più contratti a termine ed avesse reiteratamente richiesto di essere assunta a tempo indeterminato offrendo le proprie prestazioni tra un contratto e l'altro, pur nella perduranza dei contratti medesimi; laddove, per contro, la società non si era neppure curata di risponderle, spiegando le proprio ragioni; ha rilevato inoltre come il risarcimento, che poteva essere determinato in un valore tra 2,5 e 12 mensilità, fosse stato correttamente determinato in solo sei mensilità così definendosi una misura risarcitoria idonea, avuto riguardo alla condizione delle parti per come è emersa in corso di causa, al comportamento delle stesse nonché alle rilevanti condizioni aziendali dimensioni aziendali. 13.- In conclusione, sulla scorta delle premesse il ricorso deve essere respinto. 14.- Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in euro 5.500,00 per compensi e in euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge. Ai sensi dell'
Sentenza Cassazione n. 22848/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris