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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 ottobre 2022

Cassazione n. 04104/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.366/2015 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende controricorrente avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

NAPOLI n. 4276/2014 depositata il05/05/2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: La CTR Campania ha rigettato l’appello proposto dalla F.lli [OSCURATO:PERSONA] srl contro la sentenza n. 153/1/13 della CTP di Benevento che aveva dichiarato inammissibile il ricorso della contribuente avverso avviso di accertamento per l’anno di imposta 2008.

Ha proposto ricorso per cassazione la F.lli [OSCURATO:PERSONA] affidato a due motivi.

Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Ha depositato memoria la ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]:

1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la società ha dichiarato di aderire alla definizione agevolata di cui all’art. 6 d.l. n. 193 del 2016 conv. con legge n. 225 del 2016 (rottamazione cartelle) con impegno a rinunciare al ricorso. 2.Successivamente, con la memoria depositata il 1 7 ottobre 2022, il difensore ha dichiarato la rinuncia al ricorso a seguito dell’integrale versamento del debito rateizzato.

3. Peraltro, non risulta che il difensore sia munito di mandato speciale a tale effetto, in quanto il mandato alle liti a margine del ricorso non comprende il potere di rinunciare al ricorso, né la rinuncia risulta comunicata o comunque vistata dalla controparte.

4. Pertanto, non può pronunciarsi l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.

5. Va comunque dichiarata l'inammissibilità del ricorso stesso, secondo il principio di diritto che «A norma dell'art. 390, ultimo comma, cod. proc. civ., l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto; ne consegue che, in difetto di tali requisiti, l'atto di rinuncia non è idoneo a determinare l'estinzione del processo, ma, poiché è indicativo del venir meno dell'interesse al ricorso, ne determina comunque l'inammissibilità» (Cass. sez. un. n. 3876 del 2010; Cass. n. 14782 del 2018; Cass. n. 13923 del 2019).

6. Le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate; non sussistono, inoltre, i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del c.d.

"doppio contributo", posto che la causa di inammissibilità delricorso è sopravvenuta (Cass. n. 23175 del 2015; Cass. n. 14782 del 2018). p.q.m. dichiara inammissibile il rico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.366/2015 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende controricorrente avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. NAPOLI n. 4276/2014 depositata il05/05/2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: La CTR Campania ha rigettato l’appello proposto dalla F.lli [OSCURATO:PERSONA] srl contro la sentenza n. 153/1/13 della CTP di Benevento che aveva dichiarato inammissibile il ricorso della contribuente avverso avviso di accertamento per l’anno di imposta 2008. Ha proposto ricorso per cassazione la F.lli [OSCURATO:PERSONA] affidato a due motivi. Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Ha depositato memoria la ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]: 1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la società ha dichiarato di aderire alla definizione agevolata di cui all’art. 6 d.l. n. 193 del 2016 conv. con legge n. 225 del 2016 (rottamazione cartelle) con impegno a rinunciare al ricorso. 2.Successivamente, con la memoria depositata il 1 7 ottobre 2022, il difensore ha dichiarato la rinuncia al ricorso a seguito dell’integrale versamento del debito rateizzato. 3. Peraltro, non risulta che il difensore sia munito di mandato speciale a tale effetto, in quanto il mandato alle liti a margine del ricorso non comprende il potere di rinunciare al ricorso, né la rinuncia risulta comunicata o comunque vistata dalla controparte. 4. Pertanto, non può pronunciarsi l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. 5. Va comunque dichiarata l'inammissibilità del ricorso stesso, secondo il principio di diritto che «A norma dell'art. 390, ultimo comma, cod. proc. civ., l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto; ne consegue che, in difetto di tali requisiti, l'atto di rinuncia non è idoneo a determinare l'estinzione del processo, ma, poiché è indicativo del venir meno dell'interesse al ricorso, ne determina comunque l'inammissibilità» (Cass. sez. un. n. 3876 del 2010; Cass. n. 14782 del 2018; Cass. n. 13923 del 2019). 6. Le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate; non sussistono, inoltre, i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del c.d. "doppio contributo", posto che la causa di inammissibilità delricorso è sopravvenuta (Cass. n. 23175 del 2015; Cass. n. 14782 del 2018). p.q.m. dichiara inammissibile il rico
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