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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 03396/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 27944-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]: - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente dorniciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10., preso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2723/2021 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 31/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 27944 sez.

M3 - ud. 28-06-2022 -2- Rilevato che:

1. Con ricorso per accertamento tecnico preventivo avanti il tribunale di Milano, [OSCURATO:PERSONA] chiedeva di accertare i danni causati alle proprie abitazioni e locale seminterrato, attribuendone la responsabilità al condominio di Milano via Peri n. 2, a [OSCURATO:PERSONA] e ad [OSCURATO:PERSONA].

Il procedimento si concludeva con la relazione del consulente che evidenziava che i danni lamentati dalla ricorrente non fossero da porre in relazione con l'immobile del Mussomeli.

Successivamente, [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA], dinnanzi al Giudice di Pace di Milano, al fine di sentirla condannare al pagamento di € 4.439,04, in ragione delle spese legali che aveva dovuto affrontare per l'attività svolta durante l'accertamento tecnico preventivo proposto dalla convenuta. [OSCURATO:PERSONA] di Pace adito, con sentenza n. 11305/2018, rigettò la domanda, rilevando che, trattandosi di un procedimento di istruttoria ante causam, la relativa consulenza non poteva avere attitudine ad accertare la fondatezza delle pretese del ricorrente, attività riservata all'eventuale giudizio di merito e dunque non era applicabile il criterio soccombenza al fine della refusione delle spese processuali.

2. Avverso tale sentenza, il Mussomeli ha proposto appello dinnanzi al Tribunale di Milano e, contestando un'errata individuazione dell'oggetto della domanda, ha insistito per il suo accoglimento.

Il Tribunale, con sentenza n. 2723/2021, ha rigettato l'appello, confermando la decisione del Giudice di prime cure.

A.241.44-,4bt' kuawat.Zvit '21\4f

3. Avverso tale sentenza, propone ricorso per cassazionMMussomeli sulla base di due motivi.

La controricorrente resiste con controricorso.

Considerato che:4.1. con il primo motivo, il ricorrente lamenta "violazione e falsa applicaione degli artt. 112, 320 e 183 c.p.c. e delle regole legali di inteipretane negniale di cui agli artt.1362, 1362, 1363, 1364, 1365,1366,1367,1368 e 1369, in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c." Denuncia il Mussomeli che i Giudici di merito siano incorsi in un error in procedendo tale da determinare la nullità della sentenza, dal momento che avrebbero omesso di pronunciarsi in ordine alla domanda di accertamento negativo della responsabilità del Mussomeli.

Il motivo è fondato.

Innanzitutto occorre premettere che il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360, primo comma, cod. proc. civ., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi.

Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l'omessa pronuncia, da parte dell'impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del primo comma dell'art. 360 cod. proc. civ., con riguardo all'art. 112 cod. proc. civ., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione (Cass.

S.U. n. 17931/2013) Pertanto, l'erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla riqualificazione della sua sussunzione in altre fattispecie di cui all'art. 360, primo comma, cod. proc. civ., né determina l'inammissibilità del ricorso, se dall'articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato (Cass. n. 4036/2014).

Ebbene nel caso di specie al di là dei riferimenti formali indicati nell'epigrafe del motivo, il ricorrente denuncia l'omessa pronuncia, da parte dell'impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte.

Nello specifico, [OSCURATO:PERSONA] sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado ha richiestorche il giudice accertasse la propria assenza di responsabilità rispetto alla pretesa azionata dalla signora Fumagalli con ricorso ex art. 696 c.p.c. e che, come conseguenza di tale accertamento, condannasse la convenuta alla rifusione delle spese sostenute per difendersi.

Su tale domanda il giudice del merito è incorso nella violazione ex art. 112 c.p.c. perché ha omesso di pronunciarsi sulla domanda.

4.2. con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, in via subordinata, che ove si ritenesse implicitamente dichiarata l'inammissibilità della domanda di accertamento negativo, "vio/a.zione e falsa applicazione degli arti. 112, 320 e 183 cp.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. error in procedendo".

In particolare, sostiene che, nell'eventualità in cui il Giudice di secondo grado avesse qualificato come nuova la domanda di accertamento negativo della responsabilità del Mussomeli per le infiltrazioni e dunque inammissibile, si tratterebbe di un'interpretazione erronea, configurandosi al più come una emendatio Il motivo è assorbito dall'accoglimento del primo motivo.

5. La Corte accoglie il primo. motivo di ricorso, come in motivazione, dichiara assorbito il secondo motivo, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, al Tribunale di Milano in diversa composizione personale.

P.Q.M. la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, come in motivazione, dichiara assorbito il secondo motivo, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, al Tribunale di Milano in diversa composizione personale.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta 3 Civile della C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 27944-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]: - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente dorniciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10., preso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2723/2021 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 31/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 27944 sez. M3 - ud. 28-06-2022 -2- Rilevato che: 1. Con ricorso per accertamento tecnico preventivo avanti il tribunale di Milano, [OSCURATO:PERSONA] chiedeva di accertare i danni causati alle proprie abitazioni e locale seminterrato, attribuendone la responsabilità al condominio di Milano via Peri n. 2, a [OSCURATO:PERSONA] e ad [OSCURATO:PERSONA]. Il procedimento si concludeva con la relazione del consulente che evidenziava che i danni lamentati dalla ricorrente non fossero da porre in relazione con l'immobile del Mussomeli. Successivamente, [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA], dinnanzi al Giudice di Pace di Milano, al fine di sentirla condannare al pagamento di € 4.439,04, in ragione delle spese legali che aveva dovuto affrontare per l'attività svolta durante l'accertamento tecnico preventivo proposto dalla convenuta. [OSCURATO:PERSONA] di Pace adito, con sentenza n. 11305/2018, rigettò la domanda, rilevando che, trattandosi di un procedimento di istruttoria ante causam, la relativa consulenza non poteva avere attitudine ad accertare la fondatezza delle pretese del ricorrente, attività riservata all'eventuale giudizio di merito e dunque non era applicabile il criterio soccombenza al fine della refusione delle spese processuali. 2. Avverso tale sentenza, il Mussomeli ha proposto appello dinnanzi al Tribunale di Milano e, contestando un'errata individuazione dell'oggetto della domanda, ha insistito per il suo accoglimento. Il Tribunale, con sentenza n. 2723/2021, ha rigettato l'appello, confermando la decisione del Giudice di prime cure. A.241.44-,4bt' kuawat.Zvit '21\4f 3. Avverso tale sentenza, propone ricorso per cassazionMMussomeli sulla base di due motivi. La controricorrente resiste con controricorso. Considerato che:4.1. con il primo motivo, il ricorrente lamenta "violazione e falsa applicaione degli artt. 112, 320 e 183 c.p.c. e delle regole legali di inteipretane negniale di cui agli artt.1362, 1362, 1363, 1364, 1365,1366,1367,1368 e 1369, in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c." Denuncia il Mussomeli che i Giudici di merito siano incorsi in un error in procedendo tale da determinare la nullità della sentenza, dal momento che avrebbero omesso di pronunciarsi in ordine alla domanda di accertamento negativo della responsabilità del Mussomeli. Il motivo è fondato. Innanzitutto occorre premettere che il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360, primo comma, cod. proc. civ., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l'omessa pronuncia, da parte dell'impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del primo comma dell'art. 360 cod. proc. civ., con riguardo all'art. 112 cod. proc. civ., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione (Cass. S.U. n. 17931/2013) Pertanto, l'erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla riqualificazione della sua sussunzione in altre fattispecie di cui all'art. 360, primo comma, cod. proc. civ., né determina l'inammissibilità del ricorso, se dall'articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato (Cass. n. 4036/2014). Ebbene nel caso di specie al di là dei riferimenti formali indicati nell'epigrafe del motivo, il ricorrente denuncia l'omessa pronuncia, da parte dell'impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte. Nello specifico, [OSCURATO:PERSONA] sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado ha richiestorche il giudice accertasse la propria assenza di responsabilità rispetto alla pretesa azionata dalla signora Fumagalli con ricorso ex art. 696 c.p.c. e che, come conseguenza di tale accertamento, condannasse la convenuta alla rifusione delle spese sostenute per difendersi. Su tale domanda il giudice del merito è incorso nella violazione ex art. 112 c.p.c. perché ha omesso di pronunciarsi sulla domanda. 4.2. con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, in via subordinata, che ove si ritenesse implicitamente dichiarata l'inammissibilità della domanda di accertamento negativo, "vio/a.zione e falsa applicazione degli arti. 112, 320 e 183 cp.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. error in procedendo". In particolare, sostiene che, nell'eventualità in cui il Giudice di secondo grado avesse qualificato come nuova la domanda di accertamento negativo della responsabilità del Mussomeli per le infiltrazioni e dunque inammissibile, si tratterebbe di un'interpretazione erronea, configurandosi al più come una emendatio Il motivo è assorbito dall'accoglimento del primo motivo. 5. La Corte accoglie il primo. motivo di ricorso, come in motivazione, dichiara assorbito il secondo motivo, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, al Tribunale di Milano in diversa composizione personale. P.Q.M. la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, come in motivazione, dichiara assorbito il secondo motivo, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, al Tribunale di Milano in diversa composizione personale.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta 3 Civile della C
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