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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31369/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; C RG 4909/2024 IAZ-LANE.ILO Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Vercelli di condanna per i delitti di cui agli artt. 497 bis e 624 bis cod. pen.; Rilevato che il primo motivo del ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della disposizione di cui all'art. 49 comma 2 cod. pen. al reato di possesso di documenti di identificazior e falsi - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e non si confronta con l'articolata argomentazione della Corte distrettuale, che ha valorizzato l'insidiosità, per la fede pubblica, della condotta, riguardante un documento autentico contraffatto con i dati dell'imputato e mancante solo del timbro a secco, documento con cui peraltro il prevenuto era riuscito ad ingannare anche l'addetta all'esercizio commerciale dove aveva venduto i preziosi.

Tale giustificazione è in linea con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui si verte in tema di reato impossibile solo quando la falsificazione dell'atto appaia in maniera talmente evidente da essere, ictu ocu/i, riconoscibile da chiunque (Sez. 5, n. 27310 del 11/02/2019, Ikechukwu, Rv. 276639; Sez. 6, n. 18015 del 24/02/2015, Ambrosio, Rv. 263279; Sez. 5, n. 3711 del 02/12/2011, dep. 2012, Baldin, Rv. 252946).

Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla quantificazione della pena pecuniaria - non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; rilevato che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 5 della sentenza impugnata); Rilevato che il terzo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato accoglimento dell'istanza di sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare sostitutiva - non è deducibile in sede di legittimità perché, in disparte la mancata presentazione di motivi aggiunti sul punto, la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 6) ha posto a base del rigetto della richiesta argomentazioni diffuse, logiche e ineccepibili, esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sul rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 56 ter della L. 689/1981; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore d'ella Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; C RG 4909/2024 IAZ-LANE.ILO Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Vercelli di condanna per i delitti di cui agli artt. 497 bis e 624 bis cod. pen.; Rilevato che il primo motivo del ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della disposizione di cui all'art. 49 comma 2 cod. pen. al reato di possesso di documenti di identificazior e falsi - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e non si confronta con l'articolata argomentazione della Corte distrettuale, che ha valorizzato l'insidiosità, per la fede pubblica, della condotta, riguardante un documento autentico contraffatto con i dati dell'imputato e mancante solo del timbro a secco, documento con cui peraltro il prevenuto era riuscito ad ingannare anche l'addetta all'esercizio commerciale dove aveva venduto i preziosi. Tale giustificazione è in linea con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui si verte in tema di reato impossibile solo quando la falsificazione dell'atto appaia in maniera talmente evidente da essere, ictu ocu/i, riconoscibile da chiunque (Sez. 5, n. 27310 del 11/02/2019, Ikechukwu, Rv. 276639; Sez. 6, n. 18015 del 24/02/2015, Ambrosio, Rv. 263279; Sez. 5, n. 3711 del 02/12/2011, dep. 2012, Baldin, Rv. 252946). Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla quantificazione della pena pecuniaria - non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; rilevato che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 5 della sentenza impugnata); Rilevato che il terzo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato accoglimento dell'istanza di sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare sostitutiva - non è deducibile in sede di legittimità perché, in disparte la mancata presentazione di motivi aggiunti sul punto, la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 6) ha posto a base del rigetto della richiesta argomentazioni diffuse, logiche e ineccepibili, esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sul rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 56 ter della L. 689/1981; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore d'ella Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,
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