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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 ottobre 2025

Cassazione n. 15634/2026

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78avverso la sentenza del 22/10/2025 del Tribunale di Foggia.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di Foggia, all'esito dell'udienza predibattimentale tenutasi nelprocedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di truffa aggravatadall'abuso della minorata difesa dichiarava non doversi procedere perintervenuta “remissione tacita di querela”; la remissione veniva desunta dalfatto che l'offeso era stato invitato a comparire all’udienza predibattimentalecon l'avviso che, se non fosse comparso, la sua assenza sarebbe stata intesacome espressiva della volontà di rimettere la querela.2.

Avverso tale sentenza ricorreva per cassazione il pubblico ministero chededuceva che la remissione tacita di querela prevista dal comma terzo dell'art.152 cod. pen. doveva intendersi limitata ai casi in cui la persona offesa venivacitata “per rendere testimonianza”; si allegava inoltre che l'udienzapredibattimentale non prevede la partecipazione necessaria della persona offesa,sicché la citazione sarebbe stata irrituale e, dunque inidonea ad essere utilizzataper accertare la volontà di rimettere la querela.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato.1.1.

La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che ilnostro ordinamento è informato dal principio del favor querelae che è venuto inrilievo soprattutto per valorizzare la volontà di punizione quando sia espressa inmodo implicito o non sacramentale (Sez. 4, n. 10462 del 21/01/2025, Bulukhia,Rv. 287759 – 01; Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021, dep. 2022, Baia, Rv. 282648– 01; Sez. 5, n. 15691 del 06/12/2013, dep. 2014, Anzalone, Rv. 260557 - 01).Secondo il Collegio il condiviso riconoscimento di tale principio deve indurread interpretare in modo restrittivo le norme che prevedono la remissione diquerela “tacita”, inferibile da comportamenti processuali e non desumibile damanifestazioni espresse di volontà.L'art. 152, comma 3, n. 1) cod. pen., introdotto dalla l. n. 150 del 2022prevede infatti il riconoscimento della remissione tacita quando il querelantesenza giustificato motivo non compare all'udienza la quale è stato citato “inqualità di testimone”.La positivizzazione dei casi in cui deve essere riconosciuta la remissionetacita di querela supera ed assorbe il principio affermato dalla precedentegiurisprudenza di legittimità secondo cui integrava remissione tacita di querela lamancata comparizione alla udienza dibattimentale (nella specie davanti alGiudice di pace) del querelante, “previamente ed espressamente avvertito” dalgiudice che l'eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibilecon la volontà di persistere nella querela. (Sez.

U, n. 31668 del 23/06/2016,Pastore, Rv. 267239 - 01).La disciplina introdotta dalla riforma c.d.

“Cartabia” continua a prevedereche la persona offesa sia destinataria di un avviso relativo al fatto che lamancata comparizione implica remissione di querela, ma tale avvertimento aisensi dell’art. 142, comma 2, d-bis disp att. cod. proc. pen. deve essere inviatosolo nei casi in cui la remissione tacita “è consentita”, dunque solo quandol’offeso è chiamato a rendere testimonianza.1.2.

Tanto premesso, il Collegio osserva che l’udienza predibattimentaleprevista dall’art. 554-bis cod. proc. pen. è destinata al vaglio preliminare deiprocessi a citazione diretta e che la stessa può essere celebrata con la presenzanecessaria “solo” del difensore e del pubblico ministero, nonostante in tale sedecostituirsi la parte civile, il che implica che la persona offesa “possa” esserecitata a comparire.Quello che rileva in relazione al punto devoluto è che l’udienza previstadall’art. 554-bis cod. proc. pen. e non prevede la possibilità di svolgere attivitàistruttoria, sicché in tale sede la persona offesa non può essere citata “cometestimone” ma solo al fine di consentire la sua costituzione come parte civile e diproporre le questioni preliminari previste dall’art. 491 cod. proc. pen.1.3.

In conclusione può essere affermato:(a) che ai fini della remissione tacita della querela, la mancatacomparizione all'udienza del querelante senza giustificato motivo assumespecifica rilevanza solo se il medesimo abbia ricevuto la citazione a comparireall'udienza “come testimone” e non ad altro titolo atteso l'espresso dato testualedell'art. 142, comma 3, lett. d-bis), disp. att. cod. proc. pen., come modificatodall'art. 1, comma 1, lett. t), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. (Sez. 5, n.41634 del 11/11/2025, Flor, Rv. 289167 - 02);(b) che la specifica indicazione da parte dell’art. 152 cod. pen. dei casi in cuila querela deve intendersi rimessa non può essere estesa al caso in cui lacitazione dell’offeso avvenga a fini diversi da quello di rendere testimonianza,nulla rilevando che nella citazione vi sia l’avviso (illegittimo) che, in caso dimancata comparizione, la querela deve intendersi rimessa;(c) che nel corso dell’udienza predibattimentale è radicalmente esclusa lapossibilità accertare la remissione tacita di querela dato che l’udienza previstadall’art. 554-bis cod. proc. pen. non può essere funzionale a svolgere attivitàistruttoria sicché la persona offesa, in tale sede, non può essere citata “cometestimone”.Si segnala da ultimo, ed a margine, che la giurisprudenza, valorizzando ilprincipio del favor querelae ha affermato che, anche nei casi in cui l’offeso siastato ritualmente citato come testimone e non compaia, il giudice non èesonerato dal compito di verificare l'effettiva volontà del querelante di rimetterela querela qualora nel procedimento si riscontrino elementi idonei a far dubitaredella sussistenza di siffatta volontà (Sez. 5, n. 43636 del 05/10/2023, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 285321 - 01).1.2.

Nel caso in esame, in contrasto con le indicate indicazioniermeneutiche, il Giudice dell’udienza predibattimentale accertava la remissionedi querela nonostante l’offeso non fosse stato citato come testimonevalorizzando il contenuto dell’avviso che - illegittimamente - prevedeva che incaso di mancata presentazione la querela doveva intendersi rimessa.Il provvedimento impugnato deve, pertanto, essere annullato senza rinviocon trasmissione degli atti al Tribunale di Foggia per il giudizio.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata senza rinvio con trasmissione degli atti alTribunale di Foggia per il giudizio.Così deciso, il giorno 8 aprile 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteSandra [OSCURATO:PERSONA]Agostini

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
78avverso la sentenza del 22/10/2025 del Tribunale di Foggia.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Foggia, all'esito dell'udienza predibattimentale tenutasi nelprocedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di truffa aggravatadall'abuso della minorata difesa dichiarava non doversi procedere perintervenuta “remissione tacita di querela”; la remissione veniva desunta dalfatto che l'offeso era stato invitato a comparire all’udienza predibattimentalecon l'avviso che, se non fosse comparso, la sua assenza sarebbe stata intesacome espressiva della volontà di rimettere la querela.2. Avverso tale sentenza ricorreva per cassazione il pubblico ministero chededuceva che la remissione tacita di querela prevista dal comma terzo dell'art.152 cod. pen. doveva intendersi limitata ai casi in cui la persona offesa venivacitata “per rendere testimonianza”; si allegava inoltre che l'udienzapredibattimentale non prevede la partecipazione necessaria della persona offesa,sicché la citazione sarebbe stata irrituale e, dunque inidonea ad essere utilizzataper accertare la volontà di rimettere la querela.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato.1.1. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che ilnostro ordinamento è informato dal principio del favor querelae che è venuto inrilievo soprattutto per valorizzare la volontà di punizione quando sia espressa inmodo implicito o non sacramentale (Sez. 4, n. 10462 del 21/01/2025, Bulukhia,Rv. 287759 – 01; Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021, dep. 2022, Baia, Rv. 282648– 01; Sez. 5, n. 15691 del 06/12/2013, dep. 2014, Anzalone, Rv. 260557 - 01).Secondo il Collegio il condiviso riconoscimento di tale principio deve indurread interpretare in modo restrittivo le norme che prevedono la remissione diquerela “tacita”, inferibile da comportamenti processuali e non desumibile damanifestazioni espresse di volontà.L'art. 152, comma 3, n. 1) cod. pen., introdotto dalla l. n. 150 del 2022prevede infatti il riconoscimento della remissione tacita quando il querelantesenza giustificato motivo non compare all'udienza la quale è stato citato “inqualità di testimone”.La positivizzazione dei casi in cui deve essere riconosciuta la remissionetacita di querela supera ed assorbe il principio affermato dalla precedentegiurisprudenza di legittimità secondo cui integrava remissione tacita di querela lamancata comparizione alla udienza dibattimentale (nella specie davanti alGiudice di pace) del querelante, “previamente ed espressamente avvertito” dalgiudice che l'eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibilecon la volontà di persistere nella querela. (Sez. U, n. 31668 del 23/06/2016,Pastore, Rv. 267239 - 01).La disciplina introdotta dalla riforma c.d. “Cartabia” continua a prevedereche la persona offesa sia destinataria di un avviso relativo al fatto che lamancata comparizione implica remissione di querela, ma tale avvertimento aisensi dell’art. 142, comma 2, d-bis disp att. cod. proc. pen. deve essere inviatosolo nei casi in cui la remissione tacita “è consentita”, dunque solo quandol’offeso è chiamato a rendere testimonianza.1.2. Tanto premesso, il Collegio osserva che l’udienza predibattimentaleprevista dall’art. 554-bis cod. proc. pen. è destinata al vaglio preliminare deiprocessi a citazione diretta e che la stessa può essere celebrata con la presenzanecessaria “solo” del difensore e del pubblico ministero, nonostante in tale sedecostituirsi la parte civile, il che implica che la persona offesa “possa” esserecitata a comparire.Quello che rileva in relazione al punto devoluto è che l’udienza previstadall’art. 554-bis cod. proc. pen. e non prevede la possibilità di svolgere attivitàistruttoria, sicché in tale sede la persona offesa non può essere citata “cometestimone” ma solo al fine di consentire la sua costituzione come parte civile e diproporre le questioni preliminari previste dall’art. 491 cod. proc. pen.1.3. In conclusione può essere affermato:(a) che ai fini della remissione tacita della querela, la mancatacomparizione all'udienza del querelante senza giustificato motivo assumespecifica rilevanza solo se il medesimo abbia ricevuto la citazione a comparireall'udienza “come testimone” e non ad altro titolo atteso l'espresso dato testualedell'art. 142, comma 3, lett. d-bis), disp. att. cod. proc. pen., come modificatodall'art. 1, comma 1, lett. t), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. (Sez. 5, n.41634 del 11/11/2025, Flor, Rv. 289167 - 02);(b) che la specifica indicazione da parte dell’art. 152 cod. pen. dei casi in cuila querela deve intendersi rimessa non può essere estesa al caso in cui lacitazione dell’offeso avvenga a fini diversi da quello di rendere testimonianza,nulla rilevando che nella citazione vi sia l’avviso (illegittimo) che, in caso dimancata comparizione, la querela deve intendersi rimessa;(c) che nel corso dell’udienza predibattimentale è radicalmente esclusa lapossibilità accertare la remissione tacita di querela dato che l’udienza previstadall’art. 554-bis cod. proc. pen. non può essere funzionale a svolgere attivitàistruttoria sicché la persona offesa, in tale sede, non può essere citata “cometestimone”.Si segnala da ultimo, ed a margine, che la giurisprudenza, valorizzando ilprincipio del favor querelae ha affermato che, anche nei casi in cui l’offeso siastato ritualmente citato come testimone e non compaia, il giudice non èesonerato dal compito di verificare l'effettiva volontà del querelante di rimetterela querela qualora nel procedimento si riscontrino elementi idonei a far dubitaredella sussistenza di siffatta volontà (Sez. 5, n. 43636 del 05/10/2023, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 285321 - 01).1.2. Nel caso in esame, in contrasto con le indicate indicazioniermeneutiche, il Giudice dell’udienza predibattimentale accertava la remissionedi querela nonostante l’offeso non fosse stato citato come testimonevalorizzando il contenuto dell’avviso che - illegittimamente - prevedeva che incaso di mancata presentazione la querela doveva intendersi rimessa.Il provvedimento impugnato deve, pertanto, essere annullato senza rinviocon trasmissione degli atti al Tribunale di Foggia per il giudizio. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata senza rinvio con trasmissione degli atti alTribunale di Foggia per il giudizio.Così deciso, il giorno 8 aprile 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteSandra [OSCURATO:PERSONA]Agostini
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