CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2025
Cassazione n. 27965/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la pronuncia resa il 9 luglio 2021 dal Gup del Tribunale di Palmi per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ritenuto che i tre motivi sollevati (Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90; con riferimento all'art. 73, comma 5, medesimo d.P.R.; con riferimento all'art. 62-bis cod. pen.) non sono consentiti in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto (così il primo e il secondo motivo), nonché riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (pp. 5-8 sent. app.); e che la determinazione del trattamento sanzionatorio è naturalmente rimessa alla discrezionalità del Giudice di merito, sicché risulta incensurabile qualora, come nel caso di specie, sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione (pp. 7 e 8 sent. app.) e da adeguato esame delle deduzioni difensive; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 maggio 2025 Il Consigliere estensor