CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 24756/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
anza del 12/11/2025 del Tribunale di Foggiaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], laquale ha chiesto il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 12 novembre 2025, il giudice dell’esecuzione delTribunale di Foggia rigettava l’istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA], volta adottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati conle seguenti sentenze:- sentenza della Corte di appello di Bari del 26.5.2020,irrevocabile il 16.2.2021, relativa ai reati di cui agli artt. 628, commi1, 3 e 3-bis, cod. pen., 648 cod. pen., 707 cod. pen., commesso inCerignola il 26.7.2018; artt. 628, commi 1, 3 e 3-bis cod. pen.,commesso in Trinitapoli il 26.7.2018;- sentenza della Corte di appello di Bari del 4.6.2020,irrevocabile il 18.6.2021, relativa ai reati di cui agli artt. 628, commi1, 3 e 3-bis cod. pen., artt. 61 n. 2 cod. pen., art. 23, commi 3 e 4,legge n. 110 del 1975, art. 648 cod. pen., artt. 582, 585 in relazioneall’art. 576, comma 1, n. 1, cod. pen., 337 e 612 cod. pen., commessiin Barletta il 27.7.2018.Osservava che, nonostante la contiguità temporale, i reati nonpotevano considerarsi commessi in esecuzione di un medesimo disegnocriminoso, trattandosi di episodi distinti e slegati, in relazione ai quali nonvi era alcun elemento che consentisse di individuare una volontàcriminosa unitaria, tenuto conto della tipologia dei reati, del tipo di armiutilizzate per commetterli e del fatto che non erano emerse le finalitàultime perseguite dall’imputato che consentissero di ravvisare una unitàdi scopo.2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa delricorrente, articolando un unico composito motivo di ricorso ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. che, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod.proc. pen., si riportano nei limiti strettamente necessari alla motivazione.Eccepisce che la motivazione è assunta in violazione di legge in quantoomette di valutare gli indici sintomatici dell’unità del disegno criminoso qualienucleati dalla giurisprudenza.Lamenta, altresì, illogicità della motivazione per avere:- svalutato la contiguità temporale degli episodi avvenuti a24 ore di distanza l’uno dall’altro, nonostante l’estrema vicinanzatemporale degli episodi costituisca un fortissimo indice di una unitàideativa e volitiva;- illogicamente desunto un elemento contrastante conl’unità ideativa dal fatto che in entrambi gli episodi era stata utilizzatala medesima arma;- illogicamente ritenuto i reati di natura diversa nonostanteil nucleo centrale dei reati giudicati sia costituito in entrambi i casi darapine aggravate, rispetto alle quali gli altri sono avvinti da un nessoteleologico e funzionale;- ritenuto necessaria la prova di una finalità ultima delleazioni, mentre la giurisprudenza richiede che vi sia stata unaprogrammazione iniziale, quantomeno nelle linee essenziali.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo il rigetto delricorso. Ha osservato che «la motivazione risulta coerente con la naturadell'istituto della continuazione e conforme ai richiamati principi consolidati inmateria per cui in tema di applicazione della continuazione, l'identità del disegnocriminoso non coincide con il programma di vita delinquenziale del reo, cheesprime, invece, la sua opzione a favore della commissione di un numero nonpredeterminato di reati, i quali, seppure dello stesso tipo, non sono identificabilia priori nelle loro principali coordinate, ma rivelano una generale propensionealla devianza che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasionie opportunità esistenziali (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016 - dep. 18/04/2016,Eloumari, Rv. 266615); la valutazione in ordine alla sussistenza, in relazione alleconcrete fattispecie, dell'unicità del disegno criminoso, inoltre, è compito delgiudice di merito, la cui decisione sul punto, se congruamente motivata, non èsindacabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 25094 del 13/06/2007, Coluccia, Rv.237014; Sez. 4, n. 10366 del 28/05/1990, Paoletti, Rv. 184908) [...]».[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Questa Corte ha affermato che «In tema diesecuzione, incombe sul condannato che invochi l’applicazionedella disciplina della continuazione l’onere di allegare elementisintomatici della riconducibilità anche dei reati successivi a unapreventiva programmazione unitaria, onde evitare che ilmeccanismo sanzionatorio di cui all’art. 81, comma secondo,cod. pen., si traduca in un automatico beneficio premialeconseguente alla mera reiterazione del reato, rendendoevanescente la linea di demarcazione tra continuazione eabitualità a delinquere [...]» (Sez. 3, n. 17738 del 14.12.2018,Rv. 275451 - 01); spetta, invece, al giudice dell’esecuzionel’individuazione degli elementi sostanziali dai quali siadesumibile il medesimo disegno criminoso (Sez. 1, n. 28762del 28/04/2023, Rv. 284970-01). I singoli reati devonopresentarsi come realizzazione di un programma, delineato -sia pure a grandi linee - ab initio nella mente del soggetto, nelsenso che, da quando si commette la prima violazione, le altresiano già deliberate nelle loro linee essenziali, per cui le singolemanifestazioni della volontà violatrice della norma o dellenorme esprimono l'attuazione, sia pur dilazionata nel tempo, diun unico intellettivo disegno criminoso. La prova di dettacongiunta previsione – ritenuta meritevole di un più benevolotrattamento sanzionatorio attesa la minore capacità adelinquere di chi si determina a commettere gli illeciti in forzadi un singolo impulso, anziché di spinte criminose indipendentie reiterate – investendo la sfera psichica del soggetto, varicavata da indici esteriori alla condotta posta in essere, qualil’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguitàspazio temporale, le singole causali, le modalità della condotta,ricercando, quindi, quegli elementi dal quale desumere che, almomento della commissione del primo reato, i successivifossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali(Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017, Rv. 270074-01.3. La motivazione resa dal giudice dell'esecuzione non èidonea a superare il vaglio di legittimità.Manca nel discorso giustificativo l’analisi effettiva degliindici sintomatici enucleati dalla giurisprudenza e postidall'istante all'attenzione del giudice dell'esecuzione, qualil'omogeneità delle condotte afferenti ai reati oggetto di esame,l'identità del bene giuridico offeso, la riferibilità della loroconsumazione a un unico ambito territoriale regionale, l'arcotemporale intercorso fra le violazioni della legge penale,prospettato come circoscritto, le modalità di esecuzione deireati.Inoltre, l’ordinanza presenta vizi motivazionali. Il giudicedell’esecuzione ha svalutato in modo sostanzialmenteimmotivato l’indice costituito dalla prossimità temporale degliepisodi, nonostante i reati siano stati commessi ad appena 24ore di distanza l’uno dall’altro; ha individuato, in modo illogico,un elemento di differenziazione nelle armi utilizzate,nonostante nei due episodi sia stata utilizzata la medesimapistola; ha sottolineato, in modo illogico, la diversità dellanatura dei reati, nonostante i reati principali siano, in entrambii casi, rapine aggravate e gli altri reati funzionali allacommissione delle rapine; ha richiesto la prova di una finalitàcomune non richiesta dalla giurisprudenza che, invece, hariguardo alla fase precedente ovvero a quella ideativa,rimanendo sostanzialmente irrilevante o, al più secondario,l’elemento del movente. Questa Corte ha affermato che«L'unicità del movente rileva ai fini della continuazione solo seil proposito criminoso risulti connotato da specificità econcretezza» (Sez. 1, n. 35639 del 02/07/2013, Rv. 256307-01).4. Alla luce delle considerazioni esposte, deve disporsil’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovoesame al giudice dell’esecuzione di Foggia, in diversa personafisica (Corte costituzionale n. 183 del 9 luglio 2013) perchérivaluti l’istanza alla luce dei principi enunciati e colmando lelacune motivazionali evidenziate. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diCosì è deciso, 01/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]