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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 gennaio 2022

Cassazione n. 18420/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso n. 19629/15 proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato a Roma, via Catone n. 15, difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in margine al ricorso; - ricorrente - contro -) [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato a Napoli, via Porzio n. 4, difeso dall'avvocato rk [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza del Tribunale di Napoli 14 gennaio 2015 n. 544; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 gennaio 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

1. L'esposizione dei fatti sarà limitata alle sole circostanze ancora rilevanti in questa sede.

Nel 2011 [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione dinanzi al Tribunale di Napoli avverso una intimazione di pagamento con la quale l'agente della riscossione gli aveva richiesto il pagamento di euro 480.151,54 (così il ricorso, pagina 2; non è dato sapere se si tratti di un refuso). 2ct2.R.G.N. 19629/15 Camera di consiglio del 24.1.2022 A fondamento dell'opposizione [OSCURATO:PERSONA] dedusse di non aver mai ricevuto una valida notifica della cartella esattoriale posta a fondamento della intimazione di pagamento; che in ogni caso l'agente della riscossione aveva violato l'articolo 50 d.p.r. 602/73; che il credito erariale era prescritto e che comunque l'intimazione di pagamento era "priva di motivazione".

2. Con sentenza 14 gennaio 2015 n. 544 il Tribunale di Napoli rigettò l'opposizione.

Il Tribunale ritenne che: -) la cartella esattoriale, atto presupposto dell'intimazione di pagamento, risultava ritualmente notificata 1'11 settembre 2006 al domicilio del debitore, e ricevuta da "[OSCURATO:PERSONA] addetta alla casa"; -) poiché la cartella esattoriale era stata ritualmente notificata, tutte le doglianze mosse con l'atto di opposizione (violazione delle regole procedurali sulla riscossione esattoriale, prescrizione, difetto di motivazione) si sarebbero dovute proporre, nei termini di legge, avverso la cartella esattoriale, e non potevano più essere proposte in sede di opposizione all'intimazione di (vt/ pagamento; -) tra la notifica della cartella esattoriale (11 settembre 2006) e quella dell'intimazione di pagamento (14 dicembre 2011) non era decorso il termine di prescrizione.

3. La sentenza è stata impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA], con ricorso fondato su sei motivi.

Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va preliminarmente osservato come nulla rilevi, nel presente giudizio, la circostanza che la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sia stata dapprima fusa per incorporazione nella società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., e successivamente anche quest'ultima società sia stata sciolta ope legis, per effetto del d.l. 22.10.2016 n. 193.

Infatti al giudizio dinanzi a questa Corte, caratterizzato dall'impulso d'ufficio, non si applicano le regole sull'interruzione del processo (artt. 299 e ss. c.p.c.), R.G.N. 19629/15 Camera di consiglio del 24.1.2022 ed il trasferimento del diritto controverso non ha di norma conseguenze processuali né quando avvenga a titolo particolare (ipotesi che resta disciplinata dall'art. 111 c.p.c.: cfr., ex multis, Sez. 1 - , Ordinanza n. 7152 del 22/03/2018, Rv. 647841 - 01, con riferimento alla successione dell'Agenzia del Demanio dei diritti già spettanti al Ministero delle Finanze); né quando avvenga per effetto di successione in universum ius (così Sez.

U, Sentenza n. 15911 del 08/06/2021, Rv. 661509 - 03, con riferimento per l'appunto alla successione "a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali", di Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA] alle società del gruppo Equitalia, prevista dall'art. 1, comma 3, del d.l. n. 193 del 2016, secondo cui tale successione non ha causato alcuna soluzione di continuità nell'attività della riscossione).

1.1. Poiché dunque al momento della notifica del ricorso (10 luglio 2015) la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. era esistente ed operativa, il successivo scioglimento della società non riverbera effetti sul presente giudizio (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 7751 del 08/04/2020, Rv. 657500 - 01; Sez. 1, iwt Sentenza n. 2625 del 02/02/2018, Rv. 646866 - 01, con riferimento specifico alle ipotesi della cancellazione delle società commerciali dal registro delle imprese; Sez. 1 - , Sentenza n. 7477 del 23/03/2017, Rv. 645844 - 01; Sez.

L, Sentenza n. 1757 del 29/01/2016, Rv. 638717 - 01; si tratta del resto di principio indiscusso, già stabilito da Sez. 3, Sentenza n. 425 del 06/03/1962, Rv. 250671 - 01 e da allora in poi sempre tenuto fermo da questa Corte).

2. Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'articolo 617 c.p.c..

Deduce che l'opposizione da lui proposta andava qualificata come "opposizione all'esecuzione" e non come "opposizione agli atti esecutivi".

Aggiunge, in subordine, che in ogni caso anche se si volesse qualificare la sua opposizione come opposizione agli atti esecutivi, essa era tempestiva perché proposta entro 20 giorni dal 14 dicembre 2011, giorno in cui aveva appreso dell'esistenza della pretesa erariale a suo carico.

R.G.N. 19629/15 Camera di consiglio del 24.1.2022

1.1. Il motivo è inammissibile per estraneità alla ratio decídendi sottesa dalla sentenza impugnata.

Il Tribunale infatti ha rigettato l'opposizione non perché tardivamente proposta ai sensi dell'art. 617 c.p.c, ma sul diverso presupposto che la cartella esattoriale risultava ritualmente notificata, e che tutte le doglianze proposte dall'opponente andavano formulate, a pena di decadenza, impugnando la cartella esattoriale.

2. Anche col secondo motivo il ricorrente censura la sentenza di merito nella parte in cui ha qualificato l'opposizione da lui proposta come opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 c.p.c.; aggiunge che il Tribunale avrebbe "trascurato di considerare" che il credito erariale era prescritto, e che il concessionario della riscossione non aveva fornito idonea prova della ritualità della notifica.

2.1. Le prime due censure sono inammissibili per estraneità alla ratio decidendi, per quanto già detto.

La terza censura è inammissibile per totale mancanza di una illustrazione, ai sensi dell'articolo 366, n. 4, c.p.c.

3. Col terzo motivo il ricorrente impugna la sentenza di merito nella parte in cui ha ritenuto ritualmente notificata la cartella esattoriale sottesa dall'intimazione di pagamento 2010/0088625.

Deduce che i documenti depositati dalla società [OSCURATO:PERSONA] erano soltanto documenti interni, inidonei a dimostrare l'esistenza della cartella di pagamento e la sua avvenuta notifica; che le relate di notifica depositate in giudizio dalla Equitalia erano "prive dei requisiti minimi previsti per legge per la validità della notifica"; che, in particolare, non recavano l'indicazione del mittente né del destinatario; che comunque il deposito della relazione di notificazione senza il contestuale deposito anche della cartella esattoriale non era idoneo a dimostrare l'avvenuta notifica di quest'ultima.

In subordine il ricorrente deduce che, anche a voler ritenere valide le relate di notifica depositate in copia dalla Equitalia, da esse risultava che l'atto era R.G.N. 19629/15 Camera di consiglio del 24.1.2022 stato consegnato a persona diversa dal contribuente, con la conseguenza che il perfezionamento della notifica richiedeva l'ulteriore invio di una lettera raccomandata contenente l'avviso dell'avvenuta notificazione, adempimento che la Equitalia non aveva dimostrato di avere eseguito.

3.1. Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.

Lo stabilire se una relata di notifica contenga o non contenga gli elementi minimi necessari per valutare se l'atto sia stato effettivamente consegnato, e a chi, è questione di fatto riservata al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità.

Nel caso di specie, per di più, il ricorrente non trascrive o riassume nel ricorso il contenuto della relata di notifica che assume "sprovvista dei requisiti minimi previsti per legge", violando in tal modo l'onere imposto a pena di inammissibilità dall'art. 366, n. 6, c.p.c., così come costantemente interpretato da questa Corte.

3.2. Nella parte in cui sostiene che il Tribunale ha errato nel ritenere valida la notifica della cartella esattoriale, nonostante il mancato deposito di quest'ultima, il motivo è del pari inammissibile ai sensi dell'articolo 366, n. 6, c. p.c..

Esso, inoltre, è anche infondato alla luce del principio secondo cui "in tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio non è necessaria la produzione in giudizio dell'originale o della copia autentica della cartella, essendo invece sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notifica" (Sez. 5 - , Sentenza n. 20769 del 21/07/2021, Rv. 661896 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 16121 del 14/06/2019, Rv. 654535 - 01).

3.3. Nella parte in cui deduce che erroneamente il Tribunale ha ritenuto valida la notifica ricevuta da persona addetta alla casa, non seguita dalla spedizione della raccomandata contenente l'avviso dell'avvenuta notificazione, il motivo è infondato.

R.G.N. 19629/15 Camera di consiglio del 24.1.2022 Il ricorrente lascia intendere (p. 3 del ricorso) che la notifica sia avvenuta a mezzo lettera raccomandata, e non per mezzo di ufficiale giudiziario.

Quando la notifica della cartella esattoriale avviene a mezzo di lettera raccomandata, ex articolo 60 d.p.r. 600/73, e viene consegnata a persona "addetta alla casa", non è necessaria la spedizione di una ulteriore raccomandata contenente l'avviso dell'avvenuta notificazione (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12181 del 17/05/2013, Rv. 626781 - 01, richiamata anche dalla società controricorrente).

4. Col quarto motivo il ricorrente deduce che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe "insufficiente, illogica e contraddittoria nella parte in cui ha trascurato di esaminare l'eccezione di prescrizione".

4.1. Il motivo è inammissibile per difetto di decisività.

Il Tribunale ha infatti ritenuto che le questioni relative alla prescrizione (che il ricorrente assume maturata prima della notifica della cartella) dovevano essere fatte valere impugnando tempestivamente quest'ultima: affermazione ovviamente corretta, e che esonerava il Tribunale dall'esaminare il merito dell'eccezione di prescrizione.

5. Col quinto motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'articolo 156 d.

Igs. 152/06.

Deduce che il credito di cui l'agente della riscossione aveva intimato il pagamento all'odierno ricorrente non poteva essere riscosso per mezzo di ruolo, ma imponeva il ricorso alle forme ordinarie di espropriazione.

5.1. Il motivo è inammissibile per le medesime ragioni per cui è inammissibile il quarto motivo, e cioè la estraneità alla ratio decidendi.

6. Col sesto motivo il ricorrente lamenta il vizio di omessa pronuncia.

Deduce che l'agente della riscossione, nella fase di merito, aveva depositato "documentazione in fotocopia priva di autenticità e/o conformità"; che aveva R.G.N. 19629/15 Camera di consiglio del 24.1.2022 tempestivamente eccepito la conformità di tali copie all'originale, e che il giudice di merito aveva "omesso di pronunciarsi" su tale eccezione.

6.1. Il motivo è inammissibile.

Esso infatti è formulato in violazione sia dell'articolo 366, n. 6, c.p.c., in quanto non chiarisce quale sarebbe la "documentazione prodotta in fotocopia"; sia dell'articolo 366, n. 3, c.p.c., in quanto non chiarisce in quale atto processuale ed in quali termini sollevò la suddetta eccezione.

7. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.

P.q.m. (-) rigetta il ricorso; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (e suoi successori ope legis), delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 1.800, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso n. 19629/15 proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato a Roma, via Catone n. 15, difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in margine al ricorso; - ricorrente - contro -) [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato a Napoli, via Porzio n. 4, difeso dall'avvocato rk [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza del Tribunale di Napoli 14 gennaio 2015 n. 544; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 gennaio 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. L'esposizione dei fatti sarà limitata alle sole circostanze ancora rilevanti in questa sede. Nel 2011 [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione dinanzi al Tribunale di Napoli avverso una intimazione di pagamento con la quale l'agente della riscossione gli aveva richiesto il pagamento di euro 480.151,54 (così il ricorso, pagina 2; non è dato sapere se si tratti di un refuso). 2ct2.R.G.N. 19629/15 Camera di consiglio del 24.1.2022 A fondamento dell'opposizione [OSCURATO:PERSONA] dedusse di non aver mai ricevuto una valida notifica della cartella esattoriale posta a fondamento della intimazione di pagamento; che in ogni caso l'agente della riscossione aveva violato l'articolo 50 d.p.r. 602/73; che il credito erariale era prescritto e che comunque l'intimazione di pagamento era "priva di motivazione". 2. Con sentenza 14 gennaio 2015 n. 544 il Tribunale di Napoli rigettò l'opposizione. Il Tribunale ritenne che: -) la cartella esattoriale, atto presupposto dell'intimazione di pagamento, risultava ritualmente notificata 1'11 settembre 2006 al domicilio del debitore, e ricevuta da "[OSCURATO:PERSONA] addetta alla casa"; -) poiché la cartella esattoriale era stata ritualmente notificata, tutte le doglianze mosse con l'atto di opposizione (violazione delle regole procedurali sulla riscossione esattoriale, prescrizione, difetto di motivazione) si sarebbero dovute proporre, nei termini di legge, avverso la cartella esattoriale, e non potevano più essere proposte in sede di opposizione all'intimazione di (vt/ pagamento; -) tra la notifica della cartella esattoriale (11 settembre 2006) e quella dell'intimazione di pagamento (14 dicembre 2011) non era decorso il termine di prescrizione. 3. La sentenza è stata impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA], con ricorso fondato su sei motivi. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va preliminarmente osservato come nulla rilevi, nel presente giudizio, la circostanza che la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sia stata dapprima fusa per incorporazione nella società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., e successivamente anche quest'ultima società sia stata sciolta ope legis, per effetto del d.l. 22.10.2016 n. 193. Infatti al giudizio dinanzi a questa Corte, caratterizzato dall'impulso d'ufficio, non si applicano le regole sull'interruzione del processo (artt. 299 e ss. c.p.c.), R.G.N. 19629/15 Camera di consiglio del 24.1.2022 ed il trasferimento del diritto controverso non ha di norma conseguenze processuali né quando avvenga a titolo particolare (ipotesi che resta disciplinata dall'art. 111 c.p.c.: cfr., ex multis, Sez. 1 - , Ordinanza n. 7152 del 22/03/2018, Rv. 647841 - 01, con riferimento alla successione dell'Agenzia del Demanio dei diritti già spettanti al Ministero delle Finanze); né quando avvenga per effetto di successione in universum ius (così Sez. U, Sentenza n. 15911 del 08/06/2021, Rv. 661509 - 03, con riferimento per l'appunto alla successione "a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali", di Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA] alle società del gruppo Equitalia, prevista dall'art. 1, comma 3, del d.l. n. 193 del 2016, secondo cui tale successione non ha causato alcuna soluzione di continuità nell'attività della riscossione). 1.1. Poiché dunque al momento della notifica del ricorso (10 luglio 2015) la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. era esistente ed operativa, il successivo scioglimento della società non riverbera effetti sul presente giudizio (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 7751 del 08/04/2020, Rv. 657500 - 01; Sez. 1, iwt Sentenza n. 2625 del 02/02/2018, Rv. 646866 - 01, con riferimento specifico alle ipotesi della cancellazione delle società commerciali dal registro delle imprese; Sez. 1 - , Sentenza n. 7477 del 23/03/2017, Rv. 645844 - 01; Sez. L, Sentenza n. 1757 del 29/01/2016, Rv. 638717 - 01; si tratta del resto di principio indiscusso, già stabilito da Sez. 3, Sentenza n. 425 del 06/03/1962, Rv. 250671 - 01 e da allora in poi sempre tenuto fermo da questa Corte). 2. Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'articolo 617 c.p.c.. Deduce che l'opposizione da lui proposta andava qualificata come "opposizione all'esecuzione" e non come "opposizione agli atti esecutivi". Aggiunge, in subordine, che in ogni caso anche se si volesse qualificare la sua opposizione come opposizione agli atti esecutivi, essa era tempestiva perché proposta entro 20 giorni dal 14 dicembre 2011, giorno in cui aveva appreso dell'esistenza della pretesa erariale a suo carico. R.G.N. 19629/15 Camera di consiglio del 24.1.2022 1.1. Il motivo è inammissibile per estraneità alla ratio decídendi sottesa dalla sentenza impugnata. Il Tribunale infatti ha rigettato l'opposizione non perché tardivamente proposta ai sensi dell'art. 617 c.p.c, ma sul diverso presupposto che la cartella esattoriale risultava ritualmente notificata, e che tutte le doglianze proposte dall'opponente andavano formulate, a pena di decadenza, impugnando la cartella esattoriale. 2. Anche col secondo motivo il ricorrente censura la sentenza di merito nella parte in cui ha qualificato l'opposizione da lui proposta come opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 c.p.c.; aggiunge che il Tribunale avrebbe "trascurato di considerare" che il credito erariale era prescritto, e che il concessionario della riscossione non aveva fornito idonea prova della ritualità della notifica. 2.1. Le prime due censure sono inammissibili per estraneità alla ratio decidendi, per quanto già detto. La terza censura è inammissibile per totale mancanza di una illustrazione, ai sensi dell'articolo 366, n. 4, c.p.c. 3. Col terzo motivo il ricorrente impugna la sentenza di merito nella parte in cui ha ritenuto ritualmente notificata la cartella esattoriale sottesa dall'intimazione di pagamento 2010/0088625. Deduce che i documenti depositati dalla società [OSCURATO:PERSONA] erano soltanto documenti interni, inidonei a dimostrare l'esistenza della cartella di pagamento e la sua avvenuta notifica; che le relate di notifica depositate in giudizio dalla Equitalia erano "prive dei requisiti minimi previsti per legge per la validità della notifica"; che, in particolare, non recavano l'indicazione del mittente né del destinatario; che comunque il deposito della relazione di notificazione senza il contestuale deposito anche della cartella esattoriale non era idoneo a dimostrare l'avvenuta notifica di quest'ultima. In subordine il ricorrente deduce che, anche a voler ritenere valide le relate di notifica depositate in copia dalla Equitalia, da esse risultava che l'atto era R.G.N. 19629/15 Camera di consiglio del 24.1.2022 stato consegnato a persona diversa dal contribuente, con la conseguenza che il perfezionamento della notifica richiedeva l'ulteriore invio di una lettera raccomandata contenente l'avviso dell'avvenuta notificazione, adempimento che la Equitalia non aveva dimostrato di avere eseguito. 3.1. Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile. Lo stabilire se una relata di notifica contenga o non contenga gli elementi minimi necessari per valutare se l'atto sia stato effettivamente consegnato, e a chi, è questione di fatto riservata al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità. Nel caso di specie, per di più, il ricorrente non trascrive o riassume nel ricorso il contenuto della relata di notifica che assume "sprovvista dei requisiti minimi previsti per legge", violando in tal modo l'onere imposto a pena di inammissibilità dall'art. 366, n. 6, c.p.c., così come costantemente interpretato da questa Corte. 3.2. Nella parte in cui sostiene che il Tribunale ha errato nel ritenere valida la notifica della cartella esattoriale, nonostante il mancato deposito di quest'ultima, il motivo è del pari inammissibile ai sensi dell'articolo 366, n. 6, c. p.c.. Esso, inoltre, è anche infondato alla luce del principio secondo cui "in tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio non è necessaria la produzione in giudizio dell'originale o della copia autentica della cartella, essendo invece sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notifica" (Sez. 5 - , Sentenza n. 20769 del 21/07/2021, Rv. 661896 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 16121 del 14/06/2019, Rv. 654535 - 01). 3.3. Nella parte in cui deduce che erroneamente il Tribunale ha ritenuto valida la notifica ricevuta da persona addetta alla casa, non seguita dalla spedizione della raccomandata contenente l'avviso dell'avvenuta notificazione, il motivo è infondato. R.G.N. 19629/15 Camera di consiglio del 24.1.2022 Il ricorrente lascia intendere (p. 3 del ricorso) che la notifica sia avvenuta a mezzo lettera raccomandata, e non per mezzo di ufficiale giudiziario. Quando la notifica della cartella esattoriale avviene a mezzo di lettera raccomandata, ex articolo 60 d.p.r. 600/73, e viene consegnata a persona "addetta alla casa", non è necessaria la spedizione di una ulteriore raccomandata contenente l'avviso dell'avvenuta notificazione (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12181 del 17/05/2013, Rv. 626781 - 01, richiamata anche dalla società controricorrente). 4. Col quarto motivo il ricorrente deduce che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe "insufficiente, illogica e contraddittoria nella parte in cui ha trascurato di esaminare l'eccezione di prescrizione". 4.1. Il motivo è inammissibile per difetto di decisività. Il Tribunale ha infatti ritenuto che le questioni relative alla prescrizione (che il ricorrente assume maturata prima della notifica della cartella) dovevano essere fatte valere impugnando tempestivamente quest'ultima: affermazione ovviamente corretta, e che esonerava il Tribunale dall'esaminare il merito dell'eccezione di prescrizione. 5. Col quinto motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'articolo 156 d. Igs. 152/06. Deduce che il credito di cui l'agente della riscossione aveva intimato il pagamento all'odierno ricorrente non poteva essere riscosso per mezzo di ruolo, ma imponeva il ricorso alle forme ordinarie di espropriazione. 5.1. Il motivo è inammissibile per le medesime ragioni per cui è inammissibile il quarto motivo, e cioè la estraneità alla ratio decidendi. 6. Col sesto motivo il ricorrente lamenta il vizio di omessa pronuncia. Deduce che l'agente della riscossione, nella fase di merito, aveva depositato "documentazione in fotocopia priva di autenticità e/o conformità"; che aveva R.G.N. 19629/15 Camera di consiglio del 24.1.2022 tempestivamente eccepito la conformità di tali copie all'originale, e che il giudice di merito aveva "omesso di pronunciarsi" su tale eccezione. 6.1. Il motivo è inammissibile. Esso infatti è formulato in violazione sia dell'articolo 366, n. 6, c.p.c., in quanto non chiarisce quale sarebbe la "documentazione prodotta in fotocopia"; sia dell'articolo 366, n. 3, c.p.c., in quanto non chiarisce in quale atto processuale ed in quali termini sollevò la suddetta eccezione. 7. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. P.q.m. (-) rigetta il ricorso; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (e suoi successori ope legis), delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 1.800, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a
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