CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 02034/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sta Corte disponeva l'acquisizione presso la [OSCURATO:PERSONA] della Calabria del fascicolo d'ufficio, al fine di accertare quanto dedotto nel primo motivo di ricorso, come segue. Pervenuto il fascicolo, la causa veniva nuovamente assegnata a decisione. Il ricorso è stato trattato con rito camerale, non avendo la parte ricorrente fatto istanza di discussione in udienza pubblica ex art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020. § 2. Con il primo motivo di ricorso il contribuente lamenta violazione e falsa applicazione degli articoli 22 e 53 d.lgs. 546/92. Per avere la [OSCURATO:PERSONA] ritenuto irrilevante, ai fini della prova della tempestività dell'atto di appello, la mancata allegazione dell'avviso di spedizione dell'atto di gravame; infatti, pur avendo il Comune allegato l'avviso di ricevimento o consegna del medesimo (due giorni oltre il termine ultimo di decadenza per l'impugnazione), tale allegazione non poteva nel caso di specie ritenersi equipollente a quella della ricevuta di spedizione, dal momento che da esso non risultava alcuna certa indicazione meccanografica, o tramite timbro datario dell'ufficio postale, circa l'effettiva data di invio_(SSUU 13452/17).Ric.n.6170/18 rg. - Cam.Cons. del 4 novembre 2021 Con il secondo motivo di ricorso il Marzano lamenta - ex art.360, 1^ co. nn. 3 e 5 cod.proc.civ. - violazione dell'articolo 2, co.1^, lett.b) d.lgs.504/92, nonché 'omessa decisione' circa un punto decisivo della controversia. Per avere la [OSCURATO:PERSONA] ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento sul presupposto - del tutto pacifico - della natura edificabile del terreno, ma senza considerare che quest'ultimo rientrava nel novero delle aree alle quali, a seguito dell'evento alluvionale del 3 luglio 2006, la stessa amministrazione comunale aveva attribuito (art.13 quater Reg.Ici, introdotto con delibera consiliare n. 29/2010) un valore di mercato pari a zero, in quanto inedificabili per alto rischio (R4) idrogeologico (determina n.64/11). Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente deduce - ex art.360, 1^ co. nn. 3 e 5 cod.proc.civ. - analoga censura, con riguardo alla mancata pronuncia da parte della [OSCURATO:PERSONA] dell'ulteriore doglianza da lui subordinatamente proposta, ed avente ad oggetto l'eccessività del valore di mercato del terreno posto a base degli avvisi di accertamento opposti (euro 63,00/mq.), come anche risultante dalla prodotta perizia di parte. § 3. E' fondato, con assorbimento delle ulteriori censure, il primo motivo di ricorso. Questa Corte ha stabilito (Cass.SSUU n. 13452 del 29/05/2017, cit.) che: "Nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso (o dell'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l'appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datarlo. Solo in tal caso, infatti, l'avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull'avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell'appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall'agente Ric.n.6170/18 rg. - Cam.Cons. del 4 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto (o della sentenza). Nel caso di specie, si evince dal fascicolo d'ufficio che: - la notificazione dell'atto di appello del Comune è avvenuta a mezzo posta; - la data di consegna del plico alla parte appellata (8 aprile 2015) è successiva di un giorno al decorso del termine decadenzíale di impugnazione (7 aprile 2015, essendo l'ultimo giorno festivo, a fronte di sentenza di primo grado pubblicata il 6 ottobre 2014); - dall'avviso di ricevimento non si può risalire, secondo i parametri di certezza indicati dalle Sezioni Unite, alla data di spedizione del plico, difettando quest'ultima di stampigliatura meccanografica o timbro datario dell'ufficio postale. Dall'avviso di ricevimento attingibile nel fascicolo d'ufficio risulta infatti soltanto l'annotazione manoscritta di una (apparente) data di consegna del plico all'ufficio postale per l'inoltro, verosimilmente apposta da un impiegato comunale e comunque priva dei suddetti requisiti. In difetto di ciò, va in effetti rilevata l'inammissibilità dell'appello del Comune ex artt.22 e 53 d.lgs. 546/92, con conseguente rilievo dell'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza appellata, favorevole al contribuente. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, vengono poste a carico del Comune soccombente. PQM accoglie il ricorso; - cassa senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando inammissibile l'appello del Comune di [OSCURATO:PERSONA] ex artt. 22 e 53 d.lgs. 546/92; - pone le spese di lite a carico del Comune, liquidate in euro 2300,00 per la fase di legittimità ed in euro 1000,00 per il grado di appello, oltre euro 200,00 per anticipazioni, rimborso forfettario ed accessori di legge. Così deciso n camera di consiglio della quinta sezione civile in data 4 novemb 021. [OSCURATO:PERSONA].est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]