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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1/2014

ECLI:EU:T:2014:995
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62012TJ0272 SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione) 26 novembre 2014 ( *1 ) «Concorrenza — Procedimento amministrativo — Decisione che constata un rifiuto di sottoporsi ad accertamenti e che infligge un’ammenda — Articolo 23, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1/2003 — Presunzione d’innocenza — Diritti della difesa — Proporzionalità — Obbligo di motivazione» Nella causa T‑272/12, [OSCURATO:PERSONA] a průmyslový holding a.s ., con sede in Brno (Repubblica ceca), EP [OSCURATO:PERSONA] s.r.o ., con sede in Praga (Repubblica ceca), rappresentate inizialmente da K. Desai, solicitor, J. Schmidt e M. Peristeraki, successivamente da J. Schmidt, R. Klotz e M. Hofmann, avvocati, ricorrenti, contro [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata inizialmente da A. Antoniadis e R. Sauer, successivamente da R. Sauer e C. Vollrath, in qualità di agenti, convenuta, avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione C (2012) 1999 final della [OSCURATO:PERSONA], del 28 marzo 2012, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 1/2003 (rifiuto di sottoporsi ad accertamenti) (caso COMP/39793 – EPH e altri), IL TRIBUNALE (Sesta Sezione), composto da S. [OSCURATO:PERSONA], presidente, F. [OSCURATO:PERSONA] e A.M. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), giudici, cancelliere: N. Rosner, amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 6 marzo 2014, ha pronunciato la seguente Sentenza [OSCURATO:PERSONA] normativo 1 L’articolo 20, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] ( GU 2003, L 1, pag. 1 ), dispone che «[g]li agenti e le altre persone che li accompagnano autorizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] a procedere agli accertamenti dispongono [del potere di] fare o ottenere sotto qualsiasi forma copie o estratti dei (…) libri o documenti [connessi all’azienda]». 2 L’articolo 20, paragrafo 4, di detto regolamento enuncia quanto segue: «Le imprese e le associazioni di imprese sono obbligate a sottoporsi agli accertamenti ordinati dalla [OSCURATO:PERSONA] mediante decisione.

La decisione precisa l’oggetto e lo scopo degli accertamenti, ne fissa la data di inizio ed indica le sanzioni previste dagli articoli 23 e 24, nonché il diritto di presentare ricorso dinanzi alla Corte di giustizia avverso la decisione (…)». 3 Ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento, «[l]a [OSCURATO:PERSONA] può, mediante decisione, irrogare alle imprese ed alle associazioni di imprese ammende il cui importo può giungere fino all’1 % del fatturato totale realizzato durante l’esercizio sociale precedente, quando esse, intenzionalmente o per negligenza (…), presentano in maniera incompleta, nel corso degli accertamenti effettuati a norma dell’articolo 20, i libri o altri documenti richiesti, connessi all’azienda, o rifiutano di sottoporsi agli accertamenti ordinati mediante decisione adottata ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4».

[OSCURATO:PERSONA]

4 Con decisione del 16 novembre 2009 la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha disposto, in conformità all’articolo 20 del regolamento n. 1/2003, accertamenti presso taluni locali della [OSCURATO:PERSONA] a průmyslový holding a.s. (in prosieguo: l’«EPH») e di imprese da questa controllate.

Gli accertamenti presso l’EPH e l’EP [OSCURATO:PERSONA] s.r.o. (in prosieguo: l’«EPIA»), sua controllata al 100 % (in prosieguo, congiuntamente, le «ricorrenti»), sono iniziati alle ore 9.30 del 24 novembre 2009 nei loro locali comuni siti al quinto piano di un edificio di Praga (Repubblica ceca).

Dopo essere state informate di tale decisione che disponeva gli accertamenti, le ricorrenti hanno dichiarato di non opporvisi. 5 Gli accertamenti sono stati svolti da sette rappresentanti della [OSCURATO:PERSONA] e da quattro rappresentanti dell’Ufficio per la tutela della concorrenza ceco.

Tale gruppo ha notificato la decisione che disponeva gli accertamenti nonché una nota esplicativa al sig.

J., direttore esecutivo dell’EPIA e membro del consiglio d’amministrazione dell’EPH. 6 Il sig. N., membro del gruppo ispettivo, ha chiesto al signor J. di descrivere l’organizzazione delle ricorrenti e di contattare il responsabile del loro servizio informatico.

Egli ha altresì comunicato al sig.

J. che il suo indirizzo di posta elettronica, nonché quello di altri tre collaboratori che, come lui, occupavano posizioni chiave all’interno della società, vale a dire i sigg.

K., S. e M., dovevano essere identificati e bloccati da parte del servizio informatico.

Egli ha precisato che i quattro indirizzi di posta elettronica dovevano essere reimpostati con una nuova password, nota ai soli ispettori della [OSCURATO:PERSONA], in modo tale che questi ultimi disponessero di un accesso esclusivo ai citati indirizzi nel corso dei loro accertamenti. 7 All’epoca degli accertamenti le ricorrenti non erano dotate di un dipartimento informatico indipendente.

La J&T Banka, filiale dell’ex società controllante dell’EPH, la J&T [OSCURATO:PERSONA], forniva temporaneamente servizi informatici alle ricorrenti fino al cambiamento di locali dopo la loro vendita in data 8 ottobre 2009.

Per gestire gli indirizzi di posta elettronica delle ricorrenti, il dipartimento informatico, situato al terzo piano dell’immobile da esse occupato, utilizzava un server della J&T [OSCURATO:PERSONA].

Tale dipartimento, composto da otto dipendenti, era diretto dal sig.

H. I dipendenti in questione lavoravano tutti in un’unica sala informatica, ove si trovavano i loro uffici. 8 I messaggi di posta elettronica destinati agli indirizzi di posta dell’EPIA transitavano per il server della J&T [OSCURATO:PERSONA] prima di essere distribuiti ai vari indirizzi.

Lo stesso valeva per l’EPH, in quanto le persone che lavoravano per le ricorrenti utilizzavano un unico indirizzo di posta elettronica, comune alle due società.

Ciò valeva per i quattro collaboratori citati al precedente punto 6, i quali disponevano, ciascuno, di un unico indirizzo di posta elettronica nell’ambito dell’esercizio delle loro funzioni in seno alle due società ricorrenti. 9 Il primo giorno degli accertamenti, in occasione del suo incontro con il sig. N., il sig.

J. ha designato il sig.

H. quale responsabile del servizio informatico delle ricorrenti.

Dopo essere stato convocato dal sig.

J. per rispondere a taluni quesiti in materia informatica, il sig.

H. ha incontrato il sig.

D., l’ispettore della [OSCURATO:PERSONA] incaricato delle tecnologie informatiche.

Nel corso di tale riunione, verso le 11.30, il sig.

D. ha chiesto al sig.

H. di bloccare gli indirizzi di posta elettronica delle quattro persone occupanti posizioni chiave fino a nuovo ordine degli ispettori della [OSCURATO:PERSONA], blocco che è stato attuato alle ore

12.00. Il sig.

Ko., un impiegato del servizio informatico, ha in seguito modificato le password degli indirizzi di posta elettronica nella sala informatica verso le 12.30, in presenza dei sigg.

H. e D. 10 Verso le ore 14.00 dello stesso giorno, il sig.

M., che lavorava presso il suo domicilio, ha telefonato al servizio informatico per segnalare che non riusciva ad accedere al suo indirizzo di posta elettronica.

Il sig. Šp., uno dei sottoposti del sig.

H., ha risposto a tale chiamata ed ha ripristinato la password del sig.

M. affinché questi potesse nuovamente utilizzare il suo indirizzo di posta elettronica. 11 Il 25 novembre 2009, vale a dire il secondo giorno degli accertamenti, il sig.

D. ha inutilmente tentato di accedere all’indirizzo di posta elettronica del sig.

M., prima di constatare che la password di tale indirizzo era stata sostituita.

Il sig.

D. ha chiesto che la password fosse resettata allo scopo di bloccare nuovamente tale indirizzo e di consentire agli ispettori di esaminarlo. 12 In pari data, la [OSCURATO:PERSONA] ha redatto un verbale in cui si precisava, segnatamente, quanto segue: «[M]artedì 24 novembre verso le 11.30 la [OSCURATO:PERSONA] ha intimato al sig. [H.] di modificare la password di quattro indirizzi [OSCURATO:PERSONA] per quattro persone, vale a dire i sigg. [K., J., S. e M.].

È stato chiaramente annunciato al sig. [H.] che l’accesso agli indirizzi in questione doveva rimanere bloccato nel corso degli accertamenti o, quanto meno, fino a quando gli ispettori non avessero comunicato all’impresa che le password potevano essere modificate.

Le password sono state modificate dal sig. [Ko.] su ordine del sig. [H.] e a tali indirizzi di posta elettronica è stata attribuita una password nota ai soli ispettori della [OSCURATO:PERSONA].

Verso le ore 14.00 di quello stesso giorno, il sig. [Šp.], dipendente del dipartimento informatico, ha modificato la password per l’indirizzo di posta elettronica del sig. [M.] su richiesta del sig. [M.].

Il sig. [H.] conferma inoltre che (...) giovedì 26 novembre, verso le ore 12.00, [egli] ha informato gli ispettori della [OSCURATO:PERSONA] che mercoledì 25 novembre aveva ordinato al dipartimento informatico esterno di bloccare tutti i messaggi di posta elettronica in entrata verso tali quattro indirizzi su richiesta del sig. [J.] (...) Il sig. [H.] conferma che quanto precede rappresenta una corretta descrizione dei fatti.

L’impresa può comunicare una rettifica, una modifica o un’integrazione a tale spiegazione prima del 1 o dicembre 2009». 13 Detto verbale è stato sottoscritto, da un lato, dagli ispettori e, dall’altro, dal sig.

H. 14 Il 26 novembre 2009, vale a dire il terzo giorno degli accertamenti, alle ore 12.00, gli ispettori della [OSCURATO:PERSONA], esaminando l’indirizzo di posta elettronica del sig.

J., hanno constatato che la sua casella di posta in arrivo non conteneva alcun nuovo messaggio.

Il sig.

H. ha spiegato agli ispettori che, il secondo giorno degli accertamenti, verso le ore 12.00, su richiesta del sig.

J., egli aveva dato ordine al dipartimento informatico di bloccare l’arrivo dei messaggi di posta elettronica destinati agli indirizzi delle quattro persone occupanti una posizione chiave nelle rispettive caselle di posta in arrivo.

Pertanto, i messaggi di posta elettronica in entrata sono rimasti sul server della J&T [OSCURATO:PERSONA] e non sono stati trasferiti nelle caselle di posta in arrivo dei loro destinatari. 15 È stato in seguito confermato che tale misura era stata applicata unicamente all’indirizzo del sig.

J. e non a quelli delle altre persone che occupavano una posizione chiave. 16 Il 17 maggio 2010 la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di avviare un procedimento nei confronti dell’EPH e della J&T [OSCURATO:PERSONA] s.r.o. (dante causa dell’EPIA) in vista dell’adozione di una decisione ai sensi del capitolo VI del regolamento n. 1/2003, per rifiuto di sottoporsi ad accertamenti e per presentazione incompleta dei documenti aziendali richiesti.

Le decisioni di avvio di tale procedimento sono state notificate alle società stesse il 19 maggio 2010. 17 In conformità all’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato alle ricorrenti, in data 8 settembre 2010, una domanda di informazioni.

Esse vi hanno risposto con lettere datate 22 settembre 2010. 18 Il 23 settembre 2010 la [OSCURATO:PERSONA] e le ricorrenti hanno tenuto una «riunione sul punto della situazione», in occasione della quale queste ultime hanno avuto modo di formulare osservazioni. 19 Il 22 dicembre 2010 la [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso alle ricorrenti una comunicazione degli addebiti con riferimento ad una presunta infrazione ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 1/2003. 20 Il 17 febbraio 2011 le ricorrenti hanno presentato le loro osservazioni sulla comunicazione degli addebiti.

L’audizione ha avuto luogo il 25 marzo 2011. 21 Il 1 o aprile 2011 la [OSCURATO:PERSONA] ha nuovamente indirizzato alle ricorrenti una domanda di informazioni ai sensi dell’articolo 18 del regolamento n. 1/2003, per ottenere chiarimenti in merito alle informazioni fornite nel corso dell’audizione.

Le ricorrenti hanno risposto a tale domanda il 14 aprile 2011, fornendo in particolare nuove informazioni in ordine allo sblocco di un indirizzo di posta elettronica. 22 Il 16 giugno 2011 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato alle ricorrenti una nuova domanda di informazioni ai sensi dell’articolo 18 del regolamento n. 1/2003, alla quale esse hanno risposto con lettera del 22 giugno 2011.

In tale risposta, esse hanno precisato in particolare che il fatturato totale dell’EPH era pari ad EUR 990 700 000 nel 2010. 23 Il 23 giugno 2011, in occasione di un’altra «riunione sul punto della situazione», le ricorrenti sono state informate della valutazione preliminare della [OSCURATO:PERSONA] a seguito dell’audizione e delle loro dichiarazioni scritte. 24 Il 19 luglio 2011 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato alle ricorrenti una comunicazione degli addebiti complementare in cui esponeva elementi ulteriori in merito ad uno degli addebiti, vale a dire lo sblocco di un indirizzo di posta elettronica. 25 Il 12 settembre 2011 le ricorrenti hanno presentato le loro osservazioni sulla comunicazione degli addebiti complementare.

L’audizione si è svolta il 13 ottobre 2011. 26 Il 28 marzo 2012 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione C (2012) 1999 final, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 1/2003 (rifiuto di sottoporsi ad accertamenti) (caso COMP/39793 – EPH e altri) (in prosieguo: la «decisione impugnata»), il cui dispositivo così recita: «Articolo 1 L’EPH e l’EPIA si sono rifiutate di sottoporsi agli accertamenti compiuti nei loro locali dal 24 al 26 novembre 2009 ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (...) n. 1/2003, autorizzando con negligenza l’accesso ad un indirizzo di posta elettronica bloccato e deviando intenzionalmente taluni messaggi di posta elettronica verso un server, il che rappresenta un’infrazione ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento.

Articolo 2 Per l’infrazione di cui all’articolo 1 è irrogata congiuntamente e solidalmente all’EPH e all’EPIA un’ammenda pari ad EUR 2 500 000 (...)».

Procedimento e conclusioni delle parti 27 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 12 giugno 2012 le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso. 28 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Sesta Sezione) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento di cui all’articolo 64 del suo regolamento di procedura, ha posto alcuni quesiti scritti alla [OSCURATO:PERSONA], cui essa ha risposto entro il termine impartito. 29 Le parti hanno svolto le loro difese e risposto ai quesiti orali del Tribunale all’udienza tenutasi il 6 marzo 2014. 30 Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia: — annullare la decisione impugnata; — in subordine, annullare l’ammenda inflitta ovvero ridurla a un importo simbolico o, quanto meno, ridurla significativamente; — condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 31 [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: — respingere integralmente il ricorso; — condannare le ricorrenti alle spese.

In diritto 32 Le ricorrenti deducono quattro motivi a sostegno del loro ricorso.

Il primo motivo è basato sulla violazione dei loro diritti della difesa, il secondo, sull’erroneità della constatazione secondo cui esse si sono rifiutate di sottoporsi agli accertamenti, il terzo, sulla violazione del principio di presunzione di innocenza e il quarto su una violazione del principio di proporzionalità nella fissazione dell’importo dell’ammenda. 33 Va anzitutto esaminato il secondo motivo, relativo alla constatazione dell’infrazione controversa.

Vanno poi esaminati congiuntamente il primo e il terzo motivo, vertenti sullo svolgimento del procedimento amministrativo.

Infine, andrà esaminato il quarto motivo, relativo al calcolo dell’importo dell’ammenda.

Sul secondo motivo, basato su un’erronea applicazione dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 1/2003 34 L’infrazione constatata all’articolo 1 della decisione impugnata, nella fattispecie un rifiuto di sottoporsi agli accertamenti, consiste, per un verso, nell’autorizzazione, data per negligenza, ad accedere ad un indirizzo di posta elettronica bloccato e, per altro verso, nella deviazione intenzionale di messaggi di posta elettronica in entrata verso un server.

Emerge dalla decisione impugnata che l’accertamento dell’infrazione si basa su elementi probatori diretti e oggettivi, vale a dire il verbale (riprodotto al precedente punto 12) e il «file di registro» dell’indirizzo di posta elettronica del sig.

M. (punti 28 e 33 della decisione impugnata).

All’udienza, in risposta ai quesiti posti dal Tribunale, le ricorrenti hanno precisato di non contestare il contenuto di tale verbale.

Esse non hanno mai contestato il valore probatorio del «file di registro».

È quindi pacifico tra le parti che, contrariamente alle istruzioni degli ispettori, il sig.

M. ha avuto accesso al suo indirizzo di posta elettronica durante gli accertamenti e che i messaggi in entrata verso l’indirizzo di posta elettronica del sig.

J. erano stati bloccati su richiesta di quest’ultimo. 35 Tuttavia, con il presente motivo, le ricorrenti affermano che la [OSCURATO:PERSONA] non ha sufficientemente dimostrato che le circostanze loro addebitate abbiano comportato un’incompleta presentazione dei documenti aziendali richiesti dagli ispettori, sicché non potrebbe essere loro imputato alcun rifiuto di sottoporsi agli accertamenti.

A loro avviso, i comportamenti oggetto della decisione impugnata derivavano da una semplice disattenzione fortuita e non erano riconducibili né a negligenza, né a un comportamento doloso.

Pertanto la decisione impugnata dovrebbe essere annullata. 36 [OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti dedotti dalle ricorrenti. 37 Si deve anzitutto rammentare che, come emerge dal tenore letterale dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 1/2003, la [OSCURATO:PERSONA] può irrogare ammende quando le imprese, intenzionalmente o per negligenza, rifiutano di sottoporsi ad accertamenti.

Si tratta di una delle due ipotesi in cui può essere irrogata un’ammenda in base a tale disposizione.

Conformemente alla giurisprudenza, sulla [OSCURATO:PERSONA] grava l’onere di provare un tale rifiuto (v., in tal senso, sentenza del 22 novembre 2012, E.ON Energie/[OSCURATO:PERSONA], C‑89/11 P, Racc., EU:C:2012:738 , punto 71).

Occorre quindi verificare se, alla luce degli argomenti formulati dalle ricorrenti, tali elementi probatori supportino adeguatamente l’accertamento dell’infrazione, quale essa emerge dalla decisione impugnata.

Sull’autorizzazione di accesso, concessa per negligenza, ad un indirizzo di posta elettronica bloccato 38 È giocoforza rilevare che, senza che ciò sia contestato dalle ricorrenti, l’indirizzo di posta elettronica del sig.

M., esaminato dagli ispettori, non era sotto il loro completo controllo, e ciò sin dal primo giorno degli accertamenti.

Inoltre, il fatto che il sig.

M. avesse accesso al suo indirizzo è stato scoperto solo quando il sig.

D. ha tentato di accedere all’indirizzo stesso il secondo giorno degli accertamenti.

Pertanto, il semplice fatto che gli ispettori non abbiano ottenuto, come richiesto, un accesso esclusivo all’indirizzo di posta elettronica del sig.

M., una delle quattro persone occupanti una posizione chiave e nei cui confronti era stato disposto il blocco dell’indirizzo di posta elettronica (v. precedente punto 12), è sufficiente a caratterizzare l’episodio controverso come un rifiuto di sottoporsi agli accertamenti. 39 In primo luogo, non può essere accolto l’argomento delle ricorrenti secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] è incorsa in errore qualificando come infrazione, commessa per negligenza, il fatto di avere autorizzato l’accesso all’indirizzo di posta elettronica bloccato indipendentemente dalla questione se taluni messaggi di posta elettronica fossero stati manipolati o soppressi.

Dal punto 28 della decisione impugnata risulta che non solo il sig.

H. ha confermato, nel verbale, che l’accesso era stato consentito all’indirizzo in questione nel corso degli accertamenti, ma altresì che «[g]li ispettori si sono peraltro procurati un elenco di connessioni che sono state realizzate sull’indirizzo di posta elettronica del sig. [M.]» e che «[t]ale file di registro indica che l’indirizzo di posta elettronica del sig. [M.] è stato consultato ininterrottamente tra le ore 14.50 del primo giorno, e le ore 13.05 del secondo giorno [degli accertamenti]».

Come emerge dai rilievi che precedono, sulla [OSCURATO:PERSONA] grava l’onere di provare l’accesso consentito ai dati contenuti nell’indirizzo di posta elettronica bloccato del sig.

M., tuttavia non grava su di essa l’onere di dimostrare che tali dati siano stati manipolati o soppressi (v., per analogia, sentenza del 15 dicembre 2010, E.ON Energie/[OSCURATO:PERSONA], T‑141/08, Racc., EU:T:2010:516 , punti 85 e 86). 40 In tale contesto, le ricorrenti non affermano che i dati contenuti nell’indirizzo del sig.

M. fossero completi quando gli ispettori li controllavano.

Per contro, esse deducono argomenti di natura tecnica relativi alla «resistenza» dei file e alla loro duplicazione automatica sul server al fine di sostenere che non vi è stato alcun rifiuto di sottoporsi agli accertamenti, poiché i dati erano salvati sul loro server.

Questo argomento non può essere accolto, dal momento che il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti è stato dimostrato, nella fattispecie, dal momento che gli ispettori non hanno ottenuto l’accesso esclusivo all’indirizzo di posta elettronica del sig.

M. (v. precedente punto 38). 41 Anche a volerlo considerare dimostrato, il fatto che i file in questione, vale a dire i messaggi di posta elettronica ricevuti e inviati dall’indirizzo di posta elettronica del sig.

M., fossero sempre accessibili agli ispettori mediante il server, risulta irrilevante in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non aveva l’obbligo di indagare in ordine alla possibilità che tali file si trovassero intatti altrove rispetto all’indirizzo di posta elettronica di cui avevano disposto il blocco all’inizio degli accertamenti.

Gli ispettori dovevano essere in grado di raccogliere gli elementi probatori, in formato cartaceo o elettronico, nei luoghi in cui questi ultimi si trovano normalmente, senza essere ostacolati in tal senso dalle ricorrenti, vale a dire, nella fattispecie, nell’indirizzo di posta elettronica del sig.

M. (v., in tal senso, sentenza del 26 ottobre 2010, CNOP e CCG/[OSCURATO:PERSONA], T‑23/09, Racc., EU:T:2010:452 , punto 69 e giurisprudenza ivi citata).

A tal proposito, risulta parimenti irrilevante l’argomento delle ricorrenti secondo cui il sig.

M. ha avuto accesso al suo indirizzo di posta elettronica a distanza, circostanza questa che gli avrebbe impedito di alterare i dati memorizzati sul disco rigido del suo computer. 42 Lo stesso vale per l’argomento secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto verificare quando era intervenuta l’ultima copia di salvataggio sul server per stabilire se la verifica del contenuto dell’indirizzo fosse stata effettivamente ostacolata. [OSCURATO:PERSONA] non aveva alcun obbligo di procedere ad una siffatta verifica (v. precedente punto 39).

Peraltro, il fatto, invocato dalle ricorrenti, che la [OSCURATO:PERSONA] abbia agito diversamente in un precedente caso, avendo recuperato taluni file che erano stati soppressi, non è di per sé stesso tale da imporle un obbligo siffatto nella presente causa e non può significare che essa abbia dato prova di parzialità nei loro confronti. 43 In secondo luogo, le ricorrenti affermano che la [OSCURATO:PERSONA] non ha adeguatamente dimostrato che esse avessero agito con negligenza per quanto riguarda l’accesso all’indirizzo bloccato.

Tale argomento si riferisce al punto 72 della decisione impugnata, secondo cui «il sig. [H.] aveva il dovere d’informare rapidamente i suoi sottoposti, tra cui il sig. [Šp.], delle istruzioni impartite dagli ispettori e di far sì che esse fossero rispettate alla lettera» e «[i]l fatto che ciò non sia avvenuto porta a concludere che l’infrazione è stata commessa per negligenza». 44 Anzitutto, anche a volerlo considerare dimostrato, il fatto che il sig.

M. ignorasse che il suo indirizzo di posta elettronica era bloccato e che era in corso un accertamento, come sostengono le ricorrenti, è privo di rilevanza poiché la constatazione della negligenza si basa sull’omissione del sig.

H. Come emerge dal punto 73 della decisione impugnata, «poiché il sig. [H.] era stato informato separatamente e dettagliatamente da un ispettore della [OSCURATO:PERSONA] [n]ella sua veste di capo del dipartimento informatico, spettava a [lui] informare rapidamente i suoi sottoposti del dipartimento informatico di tali obblighi [di blocco degli indirizzi di posta elettronica] e delle loro modalità di applicazione nel settore informatico (...) per evitare una violazione degli obblighi procedurali derivanti dal regolamento n. 1/2003».

Le ricorrenti hanno precisato, in sede di udienza, di non contestare il contenuto del verbale.

Esse non possono neppure asserire che l’incidente si è verificato per una «semplice inavvertenza», dal momento che il sig.

H. aveva chiaramente ricevuto l’ordine che i quattro indirizzi di posta elettronica individuati dagli ispettori rimanessero bloccati per tutta la durata degli accertamenti e che esse erano tenute a conformarsi a tale ordine ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003. 45 Inoltre, le ricorrenti non possono imputare l’omissione del sig.

H. a una mancanza di diligenza da parte degli ispettori, contestando a questi ultimi di non averlo adeguatamente informato dei suoi obblighi e delle sanzioni in caso di inosservanza delle loro istruzioni.

Infatti, poiché l’obiettivo dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003 è quello di consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di effettuare verifiche a sorpresa presso imprese sospettate di violazioni agli articoli 101 TFUE e 102 TFUE, quando una decisione di effettuare accertamenti motivata sia stata correttamente notificata ad una persona qualificata in seno a tali imprese, la [OSCURATO:PERSONA] deve essere in grado di effettuare i propri accertamenti senza essere sottoposta ad un obbligo di informare ogni persona interessata dei suoi obblighi nelle circostanze della fattispecie.

Un simile obbligo provocherebbe un ritardo negli accertamenti, la cui durata è strettamente delimitata.

All’udienza le ricorrenti hanno confermato che i sigg.

J. e H., nelle loro rispettive qualità di rappresentante legale e di direttore dei servizi informatici, erano le persone qualificate per ricevere istruzioni da parte degli ispettori della [OSCURATO:PERSONA].

È giocoforza rilevare che, poiché la decisione di effettuare accertamenti è stata notificata a soggetti qualificati all’inizio degli accertamenti stessi, le ricorrenti erano tenute ad adottare tutte le misure necessarie per attuare le istruzioni degli ispettori nonché ad assicurarsi che le persone autorizzate ad agire per conto delle imprese non ostacolassero l’attuazione di tali istruzioni (v., per analogia, sentenza E.ON Energie/[OSCURATO:PERSONA], punto 39 supra, EU:T:2010:516 , punto 260). 46 In secondo luogo, va altresì respinto l’argomento, formulato nella replica, secondo cui il sig.

H. era impiegato presso una società indipendente e non era quindi autorizzato ad agire per conto delle ricorrenti.

Emerge dalla decisione impugnata, senza che ciò sia contestato dalle ricorrenti, che il sig.

H. è stato indicato dal sig.

J. agli ispettori come il responsabile dei servizi informatici di queste ultime fin dall’inizio degli accertamenti (punto 22 della decisione impugnata).

Deve rammentarsi a tal proposito che il potere della [OSCURATO:PERSONA] di sanzionare un’impresa quando questa abbia commesso un’infrazione presuppone solamente l’azione di una persona che sia generalmente autorizzata ad agire per conto dell’impresa stessa (v. sentenza E.ON Energie/[OSCURATO:PERSONA], punto 39 supra, EU:T:2010:516 , punto 258, e giurisprudenza ivi citata). 47 In terzo luogo, va rilevato che le «supposizioni soggettive» della [OSCURATO:PERSONA] sul livello di conoscenze del sig. Šp., contestate dalle ricorrenti, consistono, in realtà, in constatazioni contenute nella comunicazione degli addebiti che non sono state riportate nella decisione impugnata.

Pertanto, gli argomenti delle ricorrenti a tal proposito sono, in ogni caso, inconferenti (v. punto 44 supra), in quanto la constatazione della negligenza si basa sull’omissione del sig.

H. e non sulle conoscenze del sig. Šp. 48 Alla luce di quanto precede, si deve dichiarare che giustamente la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto, nella fattispecie, che un’autorizzazione di accesso ad un indirizzo di posta elettronica bloccato fosse stata concessa per negligenza.

Sulla deviazione intenzionale di messaggi di posta elettronica in entrata verso un server 49 Le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia adeguatamente dimostrato le circostanze costitutive di una violazione dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 1/2003 per quanto riguarda la deviazione di messaggi di posta elettronica in entrata, che avrebbe asseritamente limitato la portata dell’accesso degli ispettori nel corso di gran parte degli accertamenti. 50 In primo luogo, vanno disattese le affermazioni delle ricorrenti secondo cui i messaggi di posta elettronica destinati all’indirizzo del sig.

J. hanno continuato a transitare per il server e sono stati memorizzati su tale supporto, che era sempre accessibile agli ispettori nel caso in cui essi desiderassero esaminare detti messaggi.

Infatti, gli ispettori dovevano essere in grado di accedere a tutti i messaggi di posta elettronica che si trovavano normalmente nella casella della posta in arrivo del sig.

J., oggetto degli accertamenti, senza essere obbligati a reperire tali dati in altri luoghi per compiere i loro accertamenti (v. precedente punto 40). 51 Anzitutto, le ricorrenti non contestano che tali messaggi di posta elettronica siano stati deviati, contrariamente alle istruzioni degli ispettori, dall’indirizzo del sig.

J. su richiesta di quest’ultimo.

Inoltre, come già esposto ai precedenti punti da 38 a 42, poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato l’incompleta produzione dei file nell’indirizzo di posta elettronica del sig.

J. in occasione degli accertamenti sulla base di elementi probatori non contestati, essa non era tenuta a verificare se i dati mancanti potessero essere reperiti altrove nel sistema informatico delle ricorrenti.

Come emerge dal punto 57 della decisione impugnata, l’istruzione fornita dal sig.

J. di deviare verso il server tutti i nuovi messaggi di posta elettronica in entrata sugli indirizzi di quattro persone occupanti una posizione chiave in seno alle ricorrenti e la sua esecuzione ad opera del dipartimento informatico, quanto meno per quanto riguarda i messaggi inviati al suo stesso indirizzo, sono state attuate senza che ne fossero informati gli ispettori della [OSCURATO:PERSONA].

Gli ispettori hanno scoperto di non avere accesso a tutti i messaggi di posta elettronica nell’indirizzo del sig.

J. quando gli accertamenti erano già in corso, e ciò pur avendo chiesto l’accesso esclusivo a tale indirizzo sin dall’inizio degli accertamenti stessi (v. precedente punto 12).

Infine, alla luce delle considerazioni che precedono, l’argomento delle ricorrenti basato sul fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva ignorare che i dati potevano essere reperiti sul server è inconferente. 52 Ad abundantiam, dall’allegato 2 della relazione d’ispezione della [OSCURATO:PERSONA] relativa all’indagine informatica emerge che gli ispettori hanno tentato, nella fattispecie, di ripristinare taluni file ma che il risultato era «strano» e che mancava sempre un gran numero di documenti.

Pertanto, l’argomento delle ricorrenti secondo cui i dati oggetto della decisione di effettuare accertamenti erano accessibili in qualsiasi momento agli ispettori mediante il server deve essere respinto in quanto infondato. 53 Va peraltro sottolineato, nell’ambito dell’obbligo di cooperazione in sede di accertamenti, che dalla giurisprudenza emerge che l’impresa interessata dall’indagine deve, su richiesta della [OSCURATO:PERSONA], fornirle i documenti in suo possesso attinenti all’oggetto dell’indagine, anche se essi possano essere adoperati dalla [OSCURATO:PERSONA] al fine di dimostrare l’esistenza di un’infrazione (v., per quanto riguarda il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento d’applicazione degli articoli [81 CE] e [82 CE] ( GU 1962, n. 13, pag. 204 ), la sentenza del 29 giugno 2006, [OSCURATO:PERSONA]/SGL Carbon, C‑301/04 P, EU:C:2006:432 , punto 44).

Le ricorrenti non possono quindi limitarsi a sostenere che gli ispettori avrebbero potuto reperire i dati in questione altrove nei loro locali, poiché esse erano tenute a mettere a disposizione degli ispettori i messaggi di posta elettronica del sig.

J. Peraltro, ai fini dell’applicazione dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 1/2003, è sufficiente che i messaggi deviati siano presi in considerazione dalla decisione di effettuare accertamenti, cosa che esse non contestano. 54 Quanto all’argomento secondo cui la deviazione sarebbe intervenuta nel corso di una fase assai breve degli accertamenti e avrebbe quindi avuto ad oggetto solo un numero assai limitato di messaggi di posta elettronica, non essenziali per un’indagine che risaliva al 2006, esso non è idoneo a fornire una diversa lettura dei fatti accertati dalla [OSCURATO:PERSONA].

In ogni caso, la quantità o l’importanza, per l’oggetto dell’indagine, dei messaggi di posta elettronica deviati risultano irrilevanti ai fini dell’accertamento dell’infrazione nel caso di specie. 55 Del pari, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia agito contro le ricorrenti per una violazione del diritto sostanziale ai sensi dell’articolo 101 TFUE a seguito degli accertamenti controversi è irrilevante ai fini della qualificazione dell’infrazione procedurale.

Tenuto conto del fatto che le decisioni di procedere ad accertamenti intervengono all’inizio dell’inchiesta, in tale fase non è possibile valutare in via definitiva se gli atti o le decisioni dei destinatari o di altri soggetti possano essere qualificati come accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate contrarie all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, o ancora come pratiche concordate menzionate all’articolo 102 TFUE (sentenza CNOP e CCG/[OSCURATO:PERSONA], punto 41 supra, EU:T:2010:452 , punto 68). 56 In secondo luogo, le ricorrenti affermano che l’ipotesi enunciata al punto 75 della decisione impugnata non consentirebbe di dimostrare adeguatamente che esse abbiano agito intenzionalmente. 57 Detto punto così recita: «Per quanto riguarda la deviazione dei messaggi di posta elettronica in entrata (messaggi arrivati nel corso degli accertamenti) dagli indirizzi di posta elettronica verso il server della J&T FG, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che tanto il sig. [J.], quanto il sig. [H.] sapessero di dover garantire agli ispettori della [OSCURATO:PERSONA] un accesso esclusivo ai quattro indirizzi di posta elettronica indicati e di non essere pertanto autorizzati a modificare i parametri degli indirizzi di posta elettronica nel corso degli accertamenti.

Non era prevista alcuna eccezione per i messaggi in entrata che sarebbero normalmente arrivati a tali indirizzi; detti messaggi in entrata erano assoggettati agli accertamenti in corso, nonché alle istruzioni ad essi relative.

Il sig. [J.], il quale ha chiesto al sig. [H.] di ordinare al dipartimento informatico di deviare i messaggi di posta elettronica in entrata inviati a taluni indirizzi, nonché lo stesso sig. [H.], dovevano sapere che tale atto rappresentava una violazione degli obblighi incombenti all’EPIA e all’EPH nel corso degli accertamenti.

I messaggi di posta elettronica in entrata sono stati pertanto deviati (almeno per quanto riguarda l’indirizzo di posta elettronica del sig. [J.]) intenzionalmente». 58 Deve osservarsi che, nella nota a piè di pagina n. 87 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] rinvia ai punti 20 e 21 della decisione stessa per le spiegazioni e le istruzioni fornite dagli ispettori della [OSCURATO:PERSONA] al sig.

J. e per quelle fornite al sig.

H. Il contenuto dei due punti citati è riprodotto, in sostanza, ai precedenti punti da 6 a

8. Si deve necessariamente rilevare che le spiegazioni e le istruzioni fornite al sig.

H. si trovano, in realtà, al punto 22 della decisione impugnata (v. precedente punto 9). 59 Queste circostanze non sono state contestate dalle ricorrenti ed è quindi erronea la loro affermazione secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe basata su una semplice «ipotesi».

Per un verso, le istruzioni fornite al sig.

H. sono comprovate dal verbale (v. precedente punto 12).

Per altro verso, è pacifico che il sig.

J. ha accettato la notifica della decisione di effettuare accertamenti presso le ricorrenti e che egli ha indicato agli ispettori il sig.

H. quale responsabile del servizio informatico delle stesse al fine di effettuare il blocco degli indirizzi di posta elettronica (v. punti 5 e 9 supra).

Tanto il sig.

J. quanto il sig.

H. avevano ricevuto le istruzioni riguardanti il blocco degli indirizzi di posta elettronica direttamente dagli ispettori ed avevano l’obbligo di fornire loro i documenti in formato elettronico riguardanti l’oggetto dell’indagine (v. punto 53 supra).

Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] ha correttamente ritenuto che la deviazione di messaggi di posta elettronica in entrata verso un server fosse stata commessa intenzionalmente, posto che le due persone citate hanno ordinato ed effettuato la deviazione dei messaggi dall’indirizzo del sig.

J., affinché non fosse più possibile accedere ai messaggi di posta elettronica di quest’ultimo mediante il suo indirizzo, il che contrastava manifestamente tanto con le istruzioni loro impartite, quanto con l’obiettivo degli accertamenti. 60 Per quanto riguarda l’argomento secondo cui le persone di cui trattasi non potevano sapere che il loro comportamento costituiva un’infrazione, esso si sovrappone, in sostanza, al primo motivo e sarà quindi esaminato nell’ambito di quest’ultimo. 61 Si deve necessariamente rilevare che, nell’ambito del presente motivo, le ricorrenti non forniscono alcuna spiegazione plausibile dei fatti alternativa a quella accolta dalla [OSCURATO:PERSONA] per concludere nel senso dell’esistenza di un’infrazione (v., in tal senso, sentenza E.ON Energie/[OSCURATO:PERSONA], punto 37 supra, EU:C:2012:738 , punti da 74 a 76). 62 Ne consegue che il secondo motivo dev’essere respinto.

Sul primo e sul terzo motivo, basati rispettivamente sulla violazione dei diritti della difesa e sulla violazione del principio di presunzione di innocenza 63 Con il loro primo motivo, le ricorrenti riferiscono i due episodi costitutivi dell’infrazione in oggetto ad una mancanza di diligenza degli ispettori della [OSCURATO:PERSONA] e ritengono che i loro diritti della difesa siano stati violati per un’insufficienza di istruzioni.

A loro avviso, tali episodi non si sarebbero verificati se le persone interessate, vale a dire i sigg.

J. e H. e i collaboratori di quest’ultimo, fossero state correttamente informate dei loro obblighi in occasione degli accertamenti e delle conseguenze della loro inosservanza. 64 Con il loro terzo motivo le ricorrenti sostengono che, nel corso del procedimento amministrativo, la [OSCURATO:PERSONA] ha manifestato pregiudizi nei loro confronti, il che ha condotto all’assunzione di una posizione eccessivamente rigida nella decisione impugnata, adottata in violazione del principio di presunzione di innocenza. 65 [OSCURATO:PERSONA] respinge tutte le affermazioni di cui sopra in quanto infondate.

Sul primo motivo 66 In limine, occorre ricordare che il procedimento amministrativo previsto dal regolamento n. 1/2003, che si svolge dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA], si suddivide in due fasi distinte e successive, ciascuna delle quali risponde ad una propria logica interna, ossia una fase di indagine preliminare, da un lato, e una fase contraddittoria, dall’altro.

La fase di indagine preliminare, durante la quale la [OSCURATO:PERSONA] usa i poteri di indagine previsti dal regolamento citato e che si estende fino alla comunicazione degli addebiti, è finalizzata a permettere alla [OSCURATO:PERSONA] di raccogliere tutti gli elementi pertinenti a conferma o meno dell’esistenza di un’infrazione alle regole della concorrenza e di prendere una prima posizione sul seguito nonché sull’ulteriore continuazione del procedimento.

Per contro, la fase contraddittoria, la quale si estende dalla comunicazione degli addebiti fino all’adozione della decisione finale, deve consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di pronunciarsi definitivamente sulla violazione contestata (v. sentenza del 12 dicembre 2012, Almamet/[OSCURATO:PERSONA], T‑410/09, EU:T:2012:676 , punto 24 e giurisprudenza ivi citata). 67 Le misure istruttorie adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] durante la fase di indagine preliminare, e specialmente le richieste di informazioni e gli accertamenti ai sensi degli articoli 18 e 20 del regolamento n. 1/2003, implicano per loro natura la contestazione di un’infrazione e sono atte a determinare conseguenze importanti sulla situazione delle imprese sospettate.

Pertanto, occorre evitare che i diritti della difesa possano essere irrimediabilmente compromessi durante tale fase del procedimento amministrativo, dal momento che le misure istruttorie adottate possono avere un carattere determinante per la costituzione di prove attestanti l’illegittimità di comportamenti di imprese idonei a farne sorgere la responsabilità.

Spetta quindi alla [OSCURATO:PERSONA] indicare, con la maggior precisione possibile, ciò che viene ricercato nonché gli elementi sui quali deve vertere l’accertamento (v., in tal senso, sentenza Almamet/[OSCURATO:PERSONA], punto 66 supra, EU:T:2012:676 , punti da 26 a 29, e giurisprudenza ivi citata). 68 Del pari, occorre rilevare l’esistenza di cinque categorie di garanzie offerte alle imprese coinvolte negli accertamenti, che riguardano, in primo luogo, la motivazione delle decisioni di accertamento, in secondo luogo, i limiti imposti alla [OSCURATO:PERSONA] durante lo svolgimento dell’accertamento, in terzo luogo, l’impossibilità per la [OSCURATO:PERSONA] di imporre forzosamente l’accertamento, in quarto luogo, l’intervento delle autorità nazionali e, in quinto luogo, l’esistenza di mezzi di ricorso ex post (v., in tal senso, sentenza del 6 settembre 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑289/11, T‑290/11 e T‑521/11, Racc., con impugnazione in corso, EU:T:2013:404 , punto 74).

Nella fattispecie, l’argomento delle ricorrenti secondo cui gli ispettori non avevano sufficientemente informato le persone coinvolte nell’accertamento dei loro obblighi e delle possibili sanzioni in caso di inosservanza degli stessi è riconducibile, sostanzialmente, alle prime due categorie sopra citate. 69 In primo luogo, per quanto attiene alla motivazione di una decisione di accertamento, emerge dalla giurisprudenza che quest’ultima è diretta ad evidenziare le giustificazioni alla base dell’intervento previsto all’interno delle imprese interessate.

La motivazione deve quindi indicare le ipotesi e gli indizi che la [OSCURATO:PERSONA] intende verificare (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 68 supra, EU:T:2013:404 , punto 75).

Tale decisione deve inoltre rispettare i requisiti di cui all’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003 (v. precedente punto 2). 70 Occorre necessariamente rilevare che questi requisiti sono stati, nella fattispecie, rispettati.

Emerge segnatamente dall’articolo 1 della decisione di effettuare accertamenti che le ricorrenti erano chiaramente informate della portata del loro obbligo di cooperazione nell’ambito dell’accertamento.

Esse erano segnatamente tenute a produrre i libri nonché ogni altro documento connesso all’azienda, a prescindere da quale ne fosse il supporto, richiesto ai fini del controllo effettuato dagli ispettori nel corso dell’accertamento.

L’articolo 3 della decisione di effettuare accertamenti prevedeva le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi precisati dall’articolo

1. In particolare, l’articolo 3, lettera a), della decisione di effettuare accertamenti contemplava la possibilità dell’irrogazione di un’ammenda qualora, intenzionalmente o per negligenza, le imprese rifiutassero di sottoporsi all’accertamento. 71 Come giustamente rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA], va constatato che gli ispettori non avevano l’obbligo di comunicare alle persone interessate che gli inadempimenti potevano essere sanzionati con un’ammenda.

Per salvaguardare i diritti della difesa è sufficiente che la decisione di effettuare accertamenti e la nota esplicativa siano state correttamente notificate a persone qualificate in seno alle imprese ricorrenti.

Il dovere di cooperazione si impone sin dalla comunicazione della decisione di effettuare accertamenti e non a partire da eventuali avvertimenti individuali (v. precedente punto 45). 72 In secondo luogo, deve rilevarsi che le note esplicative notificate alle imprese unitamente alle decisioni impugnate precisano utilmente il contenuto del principio del rispetto dei diritti della difesa e del principio di buona amministrazione, come sono percepiti dalla [OSCURATO:PERSONA].

Queste note esplicative precisano la maniera in cui alcune fasi dell’accertamento debbono essere condotte e contengono informazioni utili per l’impresa nel momento in cui i rappresentanti di quest’ultima debbono valutare la portata del loro dovere di cooperazione (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 68 supra, EU:T:2013:404 , punti 83 e 84). 73 La nota esplicativa fornita alle ricorrenti precisava, segnatamente, i seguenti elementi: l’obbligo per la [OSCURATO:PERSONA] di notificare la decisione che autorizza l’accertamento (punto 3), l’esposizione tassativa delle prerogative degli agenti (punto 4), il diritto di ricorrere ai servizi di un avvocato (punto 6), le modalità di consultazione, di ricerca e di copia di taluni documenti informatici (punti 10 e 11), le soluzioni di gestione di una consultazione differita di talune informazioni fornite su supporto informatico (punti 11 e 12) e le condizioni di gestione riservata di talune informazioni o di taluni segreti professionali a seguito dell’indagine (punti 13 e 14).

Il punto 15 precisava le modalità di apposizione di un sigillo. 74 È pacifico tra le parti che la decisione di effettuare accertamenti e la nota esplicativa sono state notificate al sig.

J. all’arrivo degli ispettori nei locali delle ricorrenti, il primo giorno dell’accertamento (v. punto 18 della decisione impugnata).

In tal modo, la [OSCURATO:PERSONA] ha fornito le garanzie citate al precedente punto

68. 75 In particolare, la decisione di effettuare accertamenti contiene gli elementi previsti dall’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003. [OSCURATO:PERSONA] ha avuto cura di precisare il nome dei destinatari, le ragioni che l’hanno condotta a sospettare l’esistenza di una pratica illecita, il tipo di pratiche che si sospettavano essere anticoncorrenziali, il mercato di beni e di servizi interessato, il mercato geografico sul quale le presunte pratiche si sarebbero svolte, la relazione tra tali presunte pratiche e il comportamento dell’impresa destinataria della decisione, gli agenti autorizzati a compiere gli accertamenti, gli strumenti di cui essi disponevano e gli obblighi gravanti sul personale competente dell’impresa, la data dell’accertamento e i luoghi in cui esso si sarebbe svolto, le sanzioni irrogabili in caso di ostruzionismo, la possibilità e le condizioni di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha in tal modo pienamente rispettato i diritti della difesa delle ricorrenti e gli ulteriori argomenti sviluppati da queste ultime non sono tali da mettere in discussione detta constatazione. 76 Quanto all’argomento secondo cui il fascicolo della [OSCURATO:PERSONA] non contiene alcun elemento riguardante la modalità con cui essa si è sincerata che le persone coinvolte nell’accertamento fossero correttamente informate dei loro obblighi e delle conseguenze dell’inosservanza degli stessi, emerge da quanto precede che tutte le informazioni rilevanti sono state trasmesse al sig.

J. in occasione della notifica della decisione di effettuare accertamenti, ivi compresa la possibilità di azioni sanzionatorie per infrazioni procedurali. 77 In particolare, le ricorrenti non possono far valere una mancanza di comunicazione da parte degli ispettori della [OSCURATO:PERSONA] per giustificare le azioni unilaterali del sig.

J., il quale ha accettato la notifica di tali documenti in veste di rappresentante legale delle ricorrenti, nell’ordinare la deviazione dei messaggi di posta elettronica in entrata.

L’affermazione secondo cui egli aveva capito che gli era stato ingiunto di non informare nessuno dell’accertamento è quindi inconferente.

Infatti, come emerge dai precedenti punti a 74 a 76, la [OSCURATO:PERSONA] gli ha fornito direttamente tutte le informazioni richieste.

Non può pertanto venire in rilievo una violazione dei diritti della difesa delle ricorrenti.

Oltretutto, come emerge dai punti 21 e 22 della decisione impugnata, il cui contenuto non è contestato dalle ricorrenti, il sig.

J. aveva segnalato agli ispettori il sig.

H. quale responsabile dei servizi informatici al fine di attuare le loro istruzioni riguardanti il blocco degli indirizzi di posta elettronica, il che dimostra che aveva colto il dovere di cooperazione gravante sulle ricorrenti in occasione dell’accertamento. 78 Contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, è irrilevante il fatto che le altre persone occupanti una posizione chiave in seno alle stesse non si siano viste notificare il blocco dei loro indirizzi di posta elettronica.

Poiché il tempo concesso alla [OSCURATO:PERSONA] per svolgere accertamenti è rigidamente circoscritto dalla decisione di effettuare accertamenti, gli ispettori dovevano essere in grado di presumere, una volta impartite le loro istruzioni alle imprese, che queste ultime avrebbero adottato le misure necessarie per eseguirle, senza che fossero obbligati a ripeterle.

Posto che la notifica della decisione di effettuare accertamenti e della nota esplicativa è stata operata, nella fattispecie, dalla [OSCURATO:PERSONA] presso persone qualificate, è giocoforza rilevare che spettava alle ricorrenti adottare tutte le misure necessarie per accertarsi che le istruzioni riguardanti il blocco degli indirizzi di posta elettronica fossero pienamente attuate (v. punto 45 supra).

Gli argomenti relativi ad una asserita insufficienza di informazioni devono quindi essere disattesi, e ciò vale anche per le affermazioni, non dimostrate, secondo cui il sig.

J. aveva annunciato agli ispettori la sua intenzione di chiedere che i suoi messaggi di posta elettronica non fossero più inviati alla sua casella di posta in arrivo. 79 Per questi stessi motivi va respinto l’argomento secondo cui l’obbligo di informazione gravante sulla [OSCURATO:PERSONA] è più ampio per la tutela dei diritti della difesa, in quanto, a differenza dell’apposizione di un sigillo che è a tutti visibile e che rappresenta un evento straordinario, il semplice blocco di un indirizzo di posta elettronica non è, di per se stesso, evidente.

Dopo aver ricevuto le istruzioni inequivoche degli ispettori, spettava alle ricorrenti provvedere alla loro attuazione. 80 Non può essere accolto neppure l’argomento secondo cui il personale del dipartimento informatico non era stato assunto dalle ricorrenti.

Il fatto che i membri del dipartimento informatico fossero retribuiti dalla J&T Banka e che fornissero i loro servizi alle ricorrenti in forma temporanea, ovvero il fatto che il sig.

H. fosse assunto da una società indipendente non impedisce alla [OSCURATO:PERSONA] di ritenere che essi svolgessero attività lavorative in favore e sotto la direzione delle ricorrenti (v. punto 46 supra).

Inoltre, il sig.

J., in veste di legale rappresentante delle ricorrenti, aveva indicato agli ispettori il sig.

H. quale responsabile dei loro servizi informatici fin dall’inizio dell’accertamento. 81 Quanto all’asserzione secondo cui il sig.

H. non avrebbe avuto il tempo di informare i membri del dipartimento informatico e di impartire loro istruzioni relative al blocco dei quattro indirizzi di posta elettronica, essa non è supportata da alcun elemento probatorio.

Inoltre, la lettera inviata dalle ricorrenti alla [OSCURATO:PERSONA] il 30 novembre 2009, dal titolo «Comunicazione delle spiegazioni in occasione dell’accertamento ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento del Consiglio n. 1/2003», non fa alcun riferimento a una siffatta limitazione. 82 Risulta da tutto quanto precede che il primo motivo dev’essere respinto.

Sul terzo motivo 83 Le ricorrenti sostengono che, nel corso del procedimento amministrativo, la [OSCURATO:PERSONA] ha manifestato parzialità nei loro confronti, segnatamente denunciando fughe riguardanti l’accertamento, annunciato dalla stampa ceca, e asseritamente collegate all’EPH, violando in tal modo il principio di presunzione di innocenza.

Esse ricordano che la [OSCURATO:PERSONA] aveva insistito su talune circostanze durante l’accertamento e il procedimento amministrativo senza alcuna ragione evidente.

Ne emergerebbe che essa era persuasa del fatto che le ricorrenti fossero informate di tale accertamento e vi si fossero preparate, il che sarebbe contrario all’obbligo di analizzare le circostanze in piena imparzialità. 84 Si deve rilevare che, con tale argomento, le ricorrenti non si riferiscono alla decisione impugnata, bensì alla comunicazione degli addebiti del 17 dicembre 2010 adottata nei loro confronti, notificata loro il 22 dicembre 2010 (v. punto 19 supra).

Nel ricorso esse criticano «la decisione della [OSCURATO:PERSONA] di farvi riferimento nella comunicazione degli addebiti». 85 Si deve anzitutto rammentare che, secondo una costante giurisprudenza, la comunicazione degli addebiti deve contenere un’esposizione degli addebiti redatta in termini che, per quanto sommari, siano sufficientemente chiari per consentire agli interessati di prendere atto dei comportamenti di cui la [OSCURATO:PERSONA] fa loro carico e, in tal modo, di consentire loro di provvedere utilmente alla propria difesa prima che la [OSCURATO:PERSONA] adotti una decisione definitiva.

Risulta, peraltro, da giurisprudenza costante che questa esigenza è soddisfatta allorché la decisione non pone a carico degli interessati infrazioni diverse da quelle contemplate nella comunicazione degli addebiti e prende in considerazione solo fatti sui quali gli interessati hanno avuto modo di manifestare il proprio punto di vista (v. sentenza del 28 febbraio 2002, Compagnie générale maritime e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑86/95, Racc., EU:T:2002:50 , punto 442 e giurisprudenza ivi citata). [OSCURATO:PERSONA] può, alla luce del procedimento amministrativo, rivedere o aggiungere argomenti di fatto o di diritto a sostegno degli addebiti da essa formulati (sentenza del 22 ottobre 2002, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑310/01, Racc., EU:T:2002:254 , punto 438). 86 È alla luce di quanto precede che andrà soppesato il presente argomento. 87 Al punto 13 della comunicazione degli addebiti del 17 dicembre 2010, nel contesto fattuale, la [OSCURATO:PERSONA] espone quanto segue: «Si deve precisare che la minaccia di accertamenti imminenti ad opera della [OSCURATO:PERSONA] era stata riportata da [OSCURATO:PERSONA].cz (legato all’EPH) il 23 novembre 2009, vale a dire un giorno prima dell’inizio dell’accertamento.

L’articolo di stampa contiene una dichiarazione del sig. [M.] (esperto di relazioni pubbliche esterno che lavorava sia per la J&T IA che per l’EPH), che veniva intervistato quale portavoce dell’EPH.

Il sig. [M.] ha dichiarato che, tenuto conto della quota di mercato della società e della situazione reale del mercato, l’avvio di un procedimento nei confronti della società sarebbe stato assai sorprendente, ma che la società non si sarebbe opposta ad un siffatto procedimento.

Il 23 novembre 2009, alle ore 17.47, il sig. [M.] ha informato per posta elettronica in particolare il sig. [K.] (direttore esecutivo della J&T IA e presidente del consiglio d’amministrazione dell’EPH), il sig. [S.] (consulente giuridico della J&T IA e dell’EPH) e il sig. [J.] dell’intervista ed ha allegato il link all’articolo sul sito [OSCURATO:PERSONA].cz». 88 Anzitutto, va disatteso l’argomento basato sul tenore letterale del punto 13 della comunicazione degli addebiti, in quanto esso si basa su un’erronea lettura dello stesso.

Da tale punto non emerge che la [OSCURATO:PERSONA] abbia accusato l’EPH o il sig.

M. di essere all’origine delle fughe, benché essa si riferisca ad un legame tra la società che ha realizzato il reportage sugli eventuali accertamenti e l’EPH.

Inoltre, dal punto 14 della comunicazione degli addebiti, in cui la [OSCURATO:PERSONA] si riferisce alla «peculiare situazione in cui la minaccia di accertamenti da parte della [OSCURATO:PERSONA] è stata riportata [dalla stampa nazionale]», emerge che la [OSCURATO:PERSONA] evidenzia il richiamo effettuato dagli ispettori al sig.

J. quanto all’obbligo di cooperazione in occasione dell’accertamento nel contesto delle conseguenti difficoltà di cui trattasi. 89 In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] non ha comunque affermato, né nella comunicazione degli addebiti supplementari del 15 luglio 2011, né nella decisione impugnata, che le ricorrenti fossero all’origine delle fughe.

È peraltro pacifico tra le parti che le fughe non sono state menzionate nella decisione impugnata.

L’unico riferimento all’articolo di stampa in questione è contenuto al punto 101 della decisione impugnata, che risponde agli argomenti sollevati dalle ricorrenti in ordine alle peculiari circostanze e che così recita: «Il sig. [M.], esperto in pubbliche relazioni delle parti, era altresì il loro portavoce.

Benché non assuma egli stesso decisioni commerciali, sussiste un’assai forte probabilità che sia informato delle questioni commerciali importanti.

Peraltro, in veste di portavoce delle parti, egli ha rilasciato, un giorno prima degli accertamenti, una dichiarazione alla stampa in cui ha affermato di temere una futura indagine in materia di intese e di abuso di posizione dominante sul mercato ceco dell’elettricità». 90 [OSCURATO:PERSONA] ha pertanto respinto l’argomento secondo cui il sig.

M. non era associato alle attività commerciali delle ricorrenti ed essa non menziona in alcun modo le fughe riguardanti gli accertamenti.

Le fughe non erano pertanto annoverate tra gli elementi presi in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA] nello stabilire l’importo dell’ammenda.

Inoltre, nella decisione impugnata non si sostiene che le ricorrenti fossero state avvertite degli accertamenti.

Infatti, la circostanza che lo sblocco dell’indirizzo di posta elettronica del sig.

M. sia stato considerato come un’infrazione commessa per negligenza (punto 70 della decisione impugnata) dimostra che la [OSCURATO:PERSONA] non ha preso in considerazione la presunta conoscenza di quest’ultimo relativa agli accertamenti. 91 In terzo luogo, l’argomento secondo cui i preconcetti della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti delle ricorrenti spiegherebbero il fatto che essa abbia «continuato ad insistere nel corso degli accertamenti e del procedimento amministrativo senza alcuna ragione evidente» rappresenta una mera affermazione, non avvalorata da alcun elemento probatorio. 92 In quarto luogo, non possono essere accolti neppure gli argomenti relativi alla mancanza di diligenza della [OSCURATO:PERSONA] e agli effetti limitati del presunto diniego di sottoporsi agli accertamenti nonché ad altri procedimenti amministrativi.

Infatti, essi corrispondono, in sostanza, ad argomenti già respinti nell’ambito dell’esame del secondo motivo.

Va rammentato a tal proposito che la [OSCURATO:PERSONA] ha accertato due eventi costitutivi di un’infrazione procedurale i cui fatti non sono stati contestati dalle ricorrenti dinanzi al Tribunale. 93 Da quanto precede risulta che la [OSCURATO:PERSONA] non ha violato il principio di presunzione di innocenza nel corso del procedimento amministrativo.

Occorre pertanto respingere in toto il terzo motivo.

Sul quarto motivo, basato sulla violazione del principio di proporzionalità nella fissazione dell’importo dell’ammenda 94 Poiché i primi tre motivi sono stati respinti, andrà esaminato il quarto motivo, dedotto in subordine. 95 Poiché le ricorrenti asseriscono di non comprendere come sia stato calcolato l’importo dell’ammenda nella decisione impugnata, in primo luogo, il Tribunale ritiene di dover esaminare se la decisione impugnata sia viziata da una carenza di motivazione a tal proposito. 96 Secondo una giurisprudenza costante, la motivazione richiesta dall’articolo 296 TFUE deve essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dell’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare il suo controllo.

La portata dell’obbligo di motivazione deve essere valutata in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o soggetti terzi, da questo interessati direttamente e individualmente, possano avere a ricevere spiegazioni.

La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto la questione se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’articolo 296 TFUE dev’essere valutata alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (v. sentenza E.ON Energie/[OSCURATO:PERSONA], punto 39 supra, EU:T:2010:516 , punto 277, e giurisprudenza ivi citata). 97 Nella fattispecie, i criteri su cui si è basata la [OSCURATO:PERSONA] per stabilire l’importo dell’ammenda controversa erano, segnatamente, la gravità e la durata dell’infrazione.

Essa ha respinto gli argomenti dedotti dalle ricorrenti volti a dimostrare l’esistenza di circostanze attenuanti (punti da 83 a 103 della decisione impugnata). 98 In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha in tal modo sottolineato l’importanza di irrogare un’ammenda avente un effetto dissuasivo, affinché non risulti più vantaggioso, per un’impresa sottoposta ad accertamenti, falsificare messaggi di posta elettronica per evitare un’ammenda elevata per violazione del diritto sostanziale (punto 83).

In secondo luogo, essa ha rilevato la peculiare natura dei documenti elettronici che, a suo avviso, possono essere manipolati più facilmente rispetto ai documenti cartacei (punti 83 e 87).

In terzo luogo, essa ha osservato che l’infrazione controversa si componeva di due eventi separati (punto 88) e ha ritenuto che, benché uno dei due fosse stato commesso per negligenza, ciò non modificasse in alcun modo la gravità di tale infrazione (punto 89).

In quarto luogo, essa ha ritenuto che l’infrazione fosse stata compiuta nel corso di buona parte degli accertamenti (punto 90). 99 [OSCURATO:PERSONA] ha poi respinto gli argomenti delle ricorrenti invocati a titolo di circostanze attenuanti.

A tal proposito, per un verso, essa ha sostenuto la posizione secondo cui le ricorrenti disponevano di conoscenze in materia di diritto della concorrenza e che l’EPH era un importante attore nel settore energetico (punti da 92 a 98 della decisione impugnata).

Per altro verso, essa ha respinto come irrilevante l’argomento delle ricorrenti secondo cui né il sig.

J., né il sig.

M. esercitavano un ruolo collegato all’attività commerciale delle ricorrenti (punti da 99 a 101 della decisione impugnata).

Infine, essa ha sottolineato la portata limitata della cooperazione delle ricorrenti nell’accertamento dell’infrazione controversa (punto 102 della decisione impugnata). 100 Va pertanto respinto l’argomento delle ricorrenti secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe spiegato, nell’ambito della decisione impugnata, il motivo per cui riteneva di non dover tener conto degli elementi da esse dedotti. 101 Poiché, in relazione all’articolo 23, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 1/2003, la [OSCURATO:PERSONA] non ha adottato orientamenti nei quali venga indicato il metodo di calcolo che essa dovrebbe applicare nella fissazione delle ammende irrogate in forza della citata disposizione, e poiché dalla decisione impugnata emerge in modo chiaro e inequivocabile l’iter logico seguito dalla [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima non era tenuta a quantificare in valore assoluto o in percentuale l’importo di base dell’ammenda e le eventuali circostanze aggravanti o attenuanti.

Ne consegue che la censura basata sull’asserita insufficienza di motivazione della decisione impugnata deve essere respinta. 102 In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che l’ammenda loro inflitta è sproporzionata.

In una prima parte, esse contestano la valutazione della gravità e della durata dell’infrazione operata dalla [OSCURATO:PERSONA].

In una seconda parte, esse sostengono l’esistenza di circostanze attenuanti di cui la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe debitamente tenuto conto.

In una terza parte, esse espongono le ragioni per le quali il livello dell’ammenda sarebbe eccessivo. 103 [OSCURATO:PERSONA] chiede che gli argomenti delle ricorrenti siano respinti. 104 Va ricordato a tal proposito che il principio di proporzionalità richiede che gli atti delle istituzioni non superino i limiti di quanto sia idoneo e necessario al conseguimento degli scopi legittimi perseguiti dalla normativa in questione, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta fra più misure appropriate, si deve ricorrere alla meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti (v. sentenza E.ON Energie/[OSCURATO:PERSONA], punto 39 supra, EU:T:2010:516 , punto 286 e giurisprudenza ivi citata). 105 Ne consegue che le ammende non devono essere sproporzionate rispetto agli scopi perseguiti, vale a dire rispetto all’osservanza delle regole di concorrenza, e che l’importo dell’ammenda inflitta ad un’impresa per un’infrazione in materia di concorrenza deve essere proporzionata all’infrazione, valutata complessivamente, tenendo conto, in particolare, della gravità di quest’ultima.

A tal riguardo, conformemente a una giurisprudenza costante, la gravità di un’infrazione è determinata tenendo conto di vari elementi, per i quali la [OSCURATO:PERSONA] dispone di un potere discrezionale (v. sentenza E.ON Energie/[OSCURATO:PERSONA], punto 39 supra, EU:T:2010:516 , punto 287 e giurisprudenza ivi citata). 106 Ai punti da 85 a 89 della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha esposto le ragioni per le quali essa aveva ritenuto che l’infrazione di cui trattasi fosse, in quanto tale, un’infrazione complessivamente grave. 107 Anzitutto, e conformemente ai rilievi svolti al precedente punto 66, è giocoforza rilevare che il potere di svolgere accertamenti è di peculiare importanza per l’individuazione delle infrazioni di cui agli articoli 101 TFUE e 102 TFUE.

Giustamente quindi la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato, al punto 86 della decisione impugnata, che nel regolamento n. 1/2003 il legislatore aveva stabilito sanzioni maggiormente severe rispetto a quelle previste nel precedente regime per il rifiuto di sottoporsi ad accertamenti, per tener conto della natura particolarmente grave di tale infrazione procedurale.

Essa era altresì legittimata a prendere in considerazione la necessità di garantire un effetto sufficientemente dissuasivo (v. in tal senso, sentenza del 7 giugno 1983, [OSCURATO:PERSONA] française e a./[OSCURATO:PERSONA], da 100/80 a 103/80, Racc., EU:C:1983:158 , punto 108), affinché talune imprese non possano considerare per loro vantaggiosa la produzione solo parziale di documenti in formato elettronico nell’ambito di un accertamento, per impedire alla [OSCURATO:PERSONA] di accertare, in base ad elementi probatori di tal genere, una violazione del diritto sostanziale. 108 Contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, detto effetto dissuasivo presenta un’importanza ancor maggiore per i documenti in formato elettronico, poiché questi ultimi, per la loro peculiare natura, si prestano più facilmente e più rapidamente ad essere manipolati rispetto ai documenti cartacei.

Benché, come sostenuto dalle ricorrenti, la distruzione dei documenti elettronici nell’ambito di un indirizzo di posta elettronica non sia sempre irreversibile, in quanto essi potrebbero essere recuperati attraverso altri supporti informatici – il che risulta peraltro possibile anche per taluni documenti fisici triturati –, è tuttavia incontestabile che la loro facilità di manipolazione suscita particolari difficoltà in termini di efficacia di un accertamento.

I documenti cartacei, una volta sequestrati dagli ispettori, restano fisicamente sotto il loro controllo per la durata dell’accertamento.

Per contro, i documenti in formato elettronico possono essere rapidamente dissimulati addirittura in presenza degli ispettori.

Questi ultimi ignorano quindi se accedono a dati elettronici completi e intatti.

Nella fattispecie, quando gli ispettori controllavano l’indirizzo di posta elettronica del sig.

J., asseritamente bloccato, essi ignoravano che i messaggi in entrata erano stati deviati verso il server fino all’ultimo giorno degli accertamenti.

Senza incorrere in alcun errore, quindi, la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato, al punto 87 della decisione impugnata, che qualora un’impresa non osservi le istruzioni degli ispettori secondo cui, nel corso dell’accertamento, taluni indirizzi di posta elettronica devono rimanere inaccessibili ai loro titolari e pienamente accessibili agli ispettori, si deve ritenere che tale inosservanza rappresenti, per sua stessa natura, una grave violazione degli obblighi procedurali gravanti su un’impresa in occasione di un accertamento. 109 In secondo luogo, poiché le ricorrenti non hanno dimostrato l’esistenza di una mancanza di diligenza nell’ambito dei precedenti motivi, esse non possono affermare, nell’ambito del presente motivo, che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto prendere in considerazione la loro ignoranza del diritto della concorrenza dell’Unione o le loro limitate risorse.

Deve essere altresì respinto il loro argomento secondo cui la decisione impugnata, quale prima decisione che attiene ad un rifiuto di sottoporsi ad accertamenti implicanti ricerche in documenti elettronici, non può valere da precedente in ragione di questa stessa presunta mancanza di diligenza. 110 Infatti, anzitutto e come rilevato ai precedenti punti 70 e 73, le ricorrenti erano chiaramente informate, sin dall’inizio degli accertamenti, del loro dovere di cooperazione e del loro diritto di ricorrere ai servizi di un avvocato. [OSCURATO:PERSONA], dal pomeriggio del secondo giorno degli accertamenti nei loro locali erano presenti avvocati esterni specialisti in materia (punti 97 e 98 della decisione impugnata).

Inoltre, a volerli considerare dimostrati, gli elementi dedotti dalle ricorrenti relativi alle loro ridotte dimensioni, alle loro attività transfrontaliere trascurabili e alla loro creazione poco tempo prima degli accertamenti non avrebbero potuto influire sulla produzione incompleta degli indirizzi di posta elettronica nella fattispecie, in violazione delle inequivoche istruzioni degli ispettori.

Giustamente quindi la [OSCURATO:PERSONA] ha respinto tutti gli argomenti indicati (punto 93 della decisione impugnata).

Infine, neppure gli argomenti basati sulla natura asseritamente nuova della loro infrazione possono essere accolti, dal momento che la nota esplicativa contemplava specificamente la possibilità di ricerche di documenti elettronici (v. punto 73 supra) e la decisione di effettuare accertamenti specificava il dovere di cooperazione nell’ambito di siffatte ricerche. 111 In terzo luogo, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, un’ammenda di EUR 2 500 000 non può essere considerata sproporzionata rispetto alle loro dimensioni nelle circostanze della fattispecie.

Ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003, la [OSCURATO:PERSONA] può irrogare alle imprese ed alle associazioni di imprese ammende il cui importo può giungere fino all’1 % del fatturato totale realizzato durante l’esercizio sociale precedente, quando esse commettono infrazioni procedurali.

Come rilevato al punto 103 della decisione impugnata, l’ammenda irrogata alle ricorrenti corrisponde allo 0,25 % del fatturato annuo dell’EPH nel 2010.

Va rilevato che quest’ultimo fatturato, che era pari ad EUR 990 700 000 (punto 3 della decisione impugnata), è stato fornito dalle ricorrenti nel corso del procedimento amministrativo.

Le ricorrenti non hanno dedotto alcun argomento atto a dimostrare che l’importo della loro ammenda fosse sproporzionato rispetto alle loro dimensioni in quanto tali. 112 Per un verso, è giocoforza rilevare che l’argomento con il quale le ricorrenti contestano la loro quota di mercato del 6,9 % in termini di produzione, accolta nella decisione impugnata (punto 95), non è supportato da alcuna prova convincente.

Esse citano una presentazione da esse svolta nel corso del procedimento amministrativo, ove si indicava una percentuale dell’1,7 % di «capacità installata» alla data degli accertamenti, ed una percentuale del 6,7 % per il 2012, senza tuttavia fornire i dati idonei a consentire il controllo di tale calcolo e la fonte dei dati stessi.

Esse si limitano ad affermare che non rappresentavano «già un attore importante del settore energetico al momento degli accertamenti» (punto 95 della decisione impugnata).

In ogni caso, la dimensione delle ricorrenti è presa in considerazione dal momento che l’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 ha stabilito una soglia massima dell’1 % del loro fatturato. 113 Per altro verso, deve essere disattesa l’affermazione secondo cui l’ammenda irrogata, corrispondente allo 0,25 % del fatturato pertinente, è elevata e sproporzionata rispetto all’ammenda irrogata dalla [OSCURATO:PERSONA] alla E.ON Energie AG (Caso COMP/B-1/39.326 – E.ON Energie AG), che corrisponderebbe solamente allo 0,14 % del fatturato pertinente e sarebbe meno elevata che nella fattispecie, e ciò nonostante l’esistenza di circostanze aggravanti e nonostante il fatto che si riferirebbe ad un’infrazione più manifesta e più grave, vale a dire la violazione di sigilli.

In quest’ultimo contesto, la Corte ha ritenuto che un’infrazione costituita da una violazione di sigilli, che dà adito ad un dubbio in ordine all’integrità degli elementi di prova nel locale sigillato, era particolarmente grave per sua stessa natura (sentenza E.ON Energie/[OSCURATO:PERSONA], punto 37 supra, EU:C:2012:738 , punti 128 e 129).

Analoghe considerazioni valgono nella presente causa dal momento che l’obiettivo dell’articolo 20, paragrafo 2, lettera b), e dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 1/2003 è di tutelare gli accertamenti dalla minaccia derivante da una mancanza di integrità dei dati aziendali raccolti dagli ispettori.

Tuttavia, è giocoforza rilevare che, a differenza della situazione riguardante la E.ON, le circostanze che hanno dato origine alla decisione impugnata riguardano due eventi distinti, uno dei quali è stato commesso intenzionalmente. 114 In ogni caso, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia inflitto, in passato, ammende di una certa entità per determinati tipi di infrazioni non può impedirle di aumentare tale entità entro i limiti stabiliti dal regolamento n. 1/2003, se ciò è necessario a garantire l’attuazione della politica dell’Unione in materia di concorrenza.

L’efficace applicazione delle norme in parola implica infatti che la [OSCURATO:PERSONA] possa sempre adeguare il livello delle ammende alle esigenze di questa politica (v., con riferimento al regolamento n. 17, sentenza [OSCURATO:PERSONA] française e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 107 supra, EU:C:1983:158 , punto 109). 115 In quarto luogo, per quanto riguarda la valutazione della durata dell’infrazione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto, al punto 90 della decisione impugnata, che l’infrazione «[era] proseguita per una buona parte degli accertamenti intervenuti nei locali dell’EPIA e dell’EPH [, che] l’indirizzo di posta elettronica del sig. [M.] e[ra] stato sbloccato dal primo al secondo giorno e che i messaggi di posta elettronica del sig. [J.] erano stati deviati dal secondo al terzo giorno [e che, quanto p]iù a lungo dura[vano] lo sblocco di un indirizzo di posta elettronica o la deviazione di messaggi di posta elettronica, maggiore [era] il rischio di falsificazione dei messaggi stessi». 116 Occorre anzitutto osservare che l’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003 prevede che, per determinare l’ammontare dell’ammenda, occorre tener conto, oltre che della gravità dell’infrazione, anche della sua durata.

Tale disposizione non opera alcuna distinzione tra le ammende irrogate per violazioni del diritto sostanziale ovvero per infrazioni procedurali.

Ne discende che, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] era legittimata a tener conto della durata dell’infrazione procedurale controversa in sede di fissazione dell’importo dell’ammenda. 117 Va poi respinto l’argomento secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe motivato il suo giudizio secondo cui l’infrazione era proseguita per una buona parte degli accertamenti.

Come emerge dai precedenti punti 101 e 115, la [OSCURATO:PERSONA] ha adeguatamente motivato il suo ragionamento riguardante la fissazione dell’ammenda controversa precisando, segnatamente, che la durata aumentava il rischio di falsificazione dei dati elettronici.

In risposta a un quesito posto dal Tribunale all’udienza, la [OSCURATO:PERSONA] ha nuovamente sottolineato che la durata dei due eventi influiva direttamente sull’infrazione in oggetto, poiché quanto maggiore ne era la durata, tanto più grande era il rischio che gli ispettori non potessero trovare i file attesi negli indirizzi di posta elettronica. 118 Occorre infine respingere l’argomento secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto prendere in considerazione la piena cooperazione delle ricorrenti con gli ispettori quando essa ha stabilito la durata dell’infrazione.

Dall’esame del secondo motivo emerge che tale infrazione è stata accertata dalla [OSCURATO:PERSONA] in base ad elementi probatori oggettivi e incontestati dinanzi al Tribunale.

Il fatto che le ricorrenti abbiano in altro modo collaborato agli accertamenti, come da esse sostenuto al punto 57 della replica, non è tale da influire né sulla valutazione della durata dei due eventi costitutivi dell’infrazione, né sulla considerazione di circostanze attenuanti.

È necessario rilevare che una simile collaborazione non oltrepassava il loro obbligo di sottoporsi agli accertamenti (v. punto 40 supra). 119 In terzo luogo, per quanto attiene alle circostanze attenuanti fatte valere dalle ricorrenti, è sufficiente rilevare, anzitutto, che gli identici argomenti relativi alle loro dimensioni e alla loro importanza nel settore energetico all’epoca dei fatti sono già stati respinti ai precedenti punti 111 e

112. Poiché le dimensioni delle ricorrenti sono state prese in considerazione nell’ambito del massimale pari all’1 % del loro fatturato, esse non giustificano, di per sé stesse, una riduzione dell’importo dell’ammenda irrogata. 120 Per quanto riguarda, poi, l’argomento delle ricorrenti secondo cui la loro collaborazione avrebbe consentito agli ispettori di accertare le circostanze nelle quali era stata commessa l’infrazione, è giocoforza rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] ha preso in considerazione tale circostanza nella decisione impugnata, ma che le ricorrenti considerano tale considerazione inadeguata. 121 Secondo il punto 102 della decisione impugnata: «[...

P]er stabilire l’importo dell’ammenda, la [OSCURATO:PERSONA] tiene conto del fatto che le parti hanno collaborato in modo tale da consentirle di accertare le circostanze del rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per quanto riguarda i messaggi di posta elettronica: il responsabile informatico che ha agito in nome delle parti ha sottoscritto il verbale che descriveva lo sblocco dell’indirizzo di posta elettronica e la deviazione dei messaggi e, dopo gli accertamenti, le parti hanno altresì inviato una lettera in cui ammettevano che sia la deviazione dei messaggi, sia lo sblocco di un indirizzo di posta elettronica si erano verificati nel corso degli accertamenti.

Va rilevato altresì che il sig. [H.] non ha spontaneamente ammesso le infrazioni procedurali intervenute in ambito informatico.

Egli le ha ammesse solo quando gli ispettori hanno reperito talune prove del diniego di sottoporsi agli accertamenti (vale a dire il fatto che l’indirizzo di posta elettronica del sig. [M.] non poteva più essere consultato e che i messaggi non arrivavano più nella casella di posta in arrivo del sig. [J.]).

Del pari, se è vero che le parti non hanno contestato talune circostanze, è altresì vero che esse hanno messo in discussione il valore probatorio del verbale sottoscritto e hanno generalmente tentato di mettere in dubbio l’esistenza di un’infrazione procedurale». 122 Va rilevato che i due eventi costitutivi dell’infrazione nella fattispecie non sono stati portati all’attenzione degli ispettori dalle ricorrenti.

In entrambi i casi, gli ispettori hanno rilevato un’irregolarità nelle caselle di posta asseritamente sotto il loro controllo e hanno dovuto indagare sulle ragioni per le quali era stato perturbato il loro accesso ai messaggi di posta elettronica (v. punti 11 e 14 supra).

Oltretutto, le ricorrenti hanno contestato il valore probatorio del verbale (v. punto 12 supra), ma non davanti al Tribunale (v. punto 34 supra).

Dal momento che non esistono attualmente orientamenti riguardanti la fissazione dell’importo delle ammende di natura procedurale, che la decisione impugnata è sufficientemente motivata (v. punto 101 supra) e alla luce della condotta equivoca delle ricorrenti nell’accertamento delle circostanze del diniego di sottoporsi agli accertamenti, il Tribunale ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] abbia sufficientemente considerato la loro collaborazione in sede di fissazione dell’importo dell’ammenda. 123 Infine, quanto all’argomento secondo cui gli accertamenti non erano né necessari, né giustificati, poiché non sussisteva alcuna prova sostanziale della fondatezza del caso, è necessario rinviare alle considerazioni svolte al precedente punto

55. Inoltre, come confermato dalle ricorrenti in risposta ad un quesito posto dal Tribunale all’udienza, esse non si sono opposte alla decisione di effettuare accertamenti, né nel corso del procedimento amministrativo, né dinanzi al Tribunale (v. punto 4 supra). 124 Dalle considerazioni che precedono risulta che l’ammenda irrogata alle ricorrenti non è sproporzionata. 125 Ne consegue che il quarto motivo deve essere respinto, così come il ricorso nel suo insieme.

Sulle spese 126 Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. 127 Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, le ricorrenti, rimaste soccombenti, vanno condannate alle spese.

Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Sesta Sezione) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] a průmyslový holding a.s. e la EP [OSCURATO:PERSONA] s.r.o. sono condannate alle spese. [OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 26 novembre 2014. [OSCURATO:PERSONA] normativo [OSCURATO:PERSONA] e conclusioni delle parti In diritto Sul secondo motivo, basato su un’erronea applicazione dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 1/2003 Sull’autorizzazione di accesso, data per negligenza, ad un indirizzo di posta elettronica bloccato Sulla deviazione intenzionale di messaggi di posta elettronica in entrata verso un server Sul primo e sul terzo motivo, basati rispettivamente sulla violazione dei diritti della difesa e sulla violazione del principio di presunzione d’innocenza Sul primo motivo Sul terzo motivo Sul quarto motivo, basato sulla violazione del principio di proporzionalità nella fissazione dell’importo dell’ammenda Sulle spese ( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62012TJ0272 SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione) 26 novembre 2014 ( *1 ) «Concorrenza — Procedimento amministrativo — Decisione che constata un rifiuto di sottoporsi ad accertamenti e che infligge un’ammenda — Articolo 23, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1/2003 — Presunzione d’innocenza — Diritti della difesa — Proporzionalità — Obbligo di motivazione» Nella causa T‑272/12, [OSCURATO:PERSONA] a průmyslový holding a.s ., con sede in Brno (Repubblica ceca), EP [OSCURATO:PERSONA] s.r.o ., con sede in Praga (Repubblica ceca), rappresentate inizialmente da K. Desai, solicitor, J. Schmidt e M. Peristeraki, successivamente da J. Schmidt, R. Klotz e M. Hofmann, avvocati, ricorrenti, contro [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata inizialmente da A. Antoniadis e R. Sauer, successivamente da R. Sauer e C. Vollrath, in qualità di agenti, convenuta, avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione C (2012) 1999 final della [OSCURATO:PERSONA], del 28 marzo 2012, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 1/2003 (rifiuto di sottoporsi ad accertamenti) (caso COMP/39793 – EPH e altri), IL TRIBUNALE (Sesta Sezione), composto da S. [OSCURATO:PERSONA], presidente, F. [OSCURATO:PERSONA] e A.M. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), giudici, cancelliere: N. Rosner, amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 6 marzo 2014, ha pronunciato la seguente Sentenza [OSCURATO:PERSONA] normativo 1 L’articolo 20, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] ( GU 2003, L 1, pag. 1 ), dispone che «[g]li agenti e le altre persone che li accompagnano autorizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] a procedere agli accertamenti dispongono [del potere di] fare o ottenere sotto qualsiasi forma copie o estratti dei (…) libri o documenti [connessi all’azienda]». 2 L’articolo 20, paragrafo 4, di detto regolamento enuncia quanto segue: «Le imprese e le associazioni di imprese sono obbligate a sottoporsi agli accertamenti ordinati dalla [OSCURATO:PERSONA] mediante decisione. La decisione precisa l’oggetto e lo scopo degli accertamenti, ne fissa la data di inizio ed indica le sanzioni previste dagli articoli 23 e 24, nonché il diritto di presentare ricorso dinanzi alla Corte di giustizia avverso la decisione (…)». 3 Ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento, «[l]a [OSCURATO:PERSONA] può, mediante decisione, irrogare alle imprese ed alle associazioni di imprese ammende il cui importo può giungere fino all’1 % del fatturato totale realizzato durante l’esercizio sociale precedente, quando esse, intenzionalmente o per negligenza (…), presentano in maniera incompleta, nel corso degli accertamenti effettuati a norma dell’articolo 20, i libri o altri documenti richiesti, connessi all’azienda, o rifiutano di sottoporsi agli accertamenti ordinati mediante decisione adottata ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4». [OSCURATO:PERSONA] 4 Con decisione del 16 novembre 2009 la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha disposto, in conformità all’articolo 20 del regolamento n. 1/2003, accertamenti presso taluni locali della [OSCURATO:PERSONA] a průmyslový holding a.s. (in prosieguo: l’«EPH») e di imprese da questa controllate. Gli accertamenti presso l’EPH e l’EP [OSCURATO:PERSONA] s.r.o. (in prosieguo: l’«EPIA»), sua controllata al 100 % (in prosieguo, congiuntamente, le «ricorrenti»), sono iniziati alle ore 9.30 del 24 novembre 2009 nei loro locali comuni siti al quinto piano di un edificio di Praga (Repubblica ceca). Dopo essere state informate di tale decisione che disponeva gli accertamenti, le ricorrenti hanno dichiarato di non opporvisi. 5 Gli accertamenti sono stati svolti da sette rappresentanti della [OSCURATO:PERSONA] e da quattro rappresentanti dell’Ufficio per la tutela della concorrenza ceco. Tale gruppo ha notificato la decisione che disponeva gli accertamenti nonché una nota esplicativa al sig. J., direttore esecutivo dell’EPIA e membro del consiglio d’amministrazione dell’EPH. 6 Il sig. N., membro del gruppo ispettivo, ha chiesto al signor J. di descrivere l’organizzazione delle ricorrenti e di contattare il responsabile del loro servizio informatico. Egli ha altresì comunicato al sig. J. che il suo indirizzo di posta elettronica, nonché quello di altri tre collaboratori che, come lui, occupavano posizioni chiave all’interno della società, vale a dire i sigg. K., S. e M., dovevano essere identificati e bloccati da parte del servizio informatico. Egli ha precisato che i quattro indirizzi di posta elettronica dovevano essere reimpostati con una nuova password, nota ai soli ispettori della [OSCURATO:PERSONA], in modo tale che questi ultimi disponessero di un accesso esclusivo ai citati indirizzi nel corso dei loro accertamenti. 7 All’epoca degli accertamenti le ricorrenti non erano dotate di un dipartimento informatico indipendente. La J&T Banka, filiale dell’ex società controllante dell’EPH, la J&T [OSCURATO:PERSONA], forniva temporaneamente servizi informatici alle ricorrenti fino al cambiamento di locali dopo la loro vendita in data 8 ottobre 2009. Per gestire gli indirizzi di posta elettronica delle ricorrenti, il dipartimento informatico, situato al terzo piano dell’immobile da esse occupato, utilizzava un server della J&T [OSCURATO:PERSONA]. Tale dipartimento, composto da otto dipendenti, era diretto dal sig. H. I dipendenti in questione lavoravano tutti in un’unica sala informatica, ove si trovavano i loro uffici. 8 I messaggi di posta elettronica destinati agli indirizzi di posta dell’EPIA transitavano per il server della J&T [OSCURATO:PERSONA] prima di essere distribuiti ai vari indirizzi. Lo stesso valeva per l’EPH, in quanto le persone che lavoravano per le ricorrenti utilizzavano un unico indirizzo di posta elettronica, comune alle due società. Ciò valeva per i quattro collaboratori citati al precedente punto 6, i quali disponevano, ciascuno, di un unico indirizzo di posta elettronica nell’ambito dell’esercizio delle loro funzioni in seno alle due società ricorrenti. 9 Il primo giorno degli accertamenti, in occasione del suo incontro con il sig. N., il sig. J. ha designato il sig. H. quale responsabile del servizio informatico delle ricorrenti. Dopo essere stato convocato dal sig. J. per rispondere a taluni quesiti in materia informatica, il sig. H. ha incontrato il sig. D., l’ispettore della [OSCURATO:PERSONA] incaricato delle tecnologie informatiche. Nel corso di tale riunione, verso le 11.30, il sig. D. ha chiesto al sig. H. di bloccare gli indirizzi di posta elettronica delle quattro persone occupanti posizioni chiave fino a nuovo ordine degli ispettori della [OSCURATO:PERSONA], blocco che è stato attuato alle ore 12.00. Il sig. Ko., un impiegato del servizio informatico, ha in seguito modificato le password degli indirizzi di posta elettronica nella sala informatica verso le 12.30, in presenza dei sigg. H. e D. 10 Verso le ore 14.00 dello stesso giorno, il sig. M., che lavorava presso il suo domicilio, ha telefonato al servizio informatico per segnalare che non riusciva ad accedere al suo indirizzo di posta elettronica. Il sig. Šp., uno dei sottoposti del sig. H., ha risposto a tale chiamata ed ha ripristinato la password del sig. M. affinché questi potesse nuovamente utilizzare il suo indirizzo di posta elettronica. 11 Il 25 novembre 2009, vale a dire il secondo giorno degli accertamenti, il sig. D. ha inutilmente tentato di accedere all’indirizzo di posta elettronica del sig. M., prima di constatare che la password di tale indirizzo era stata sostituita. Il sig. D. ha chiesto che la password fosse resettata allo scopo di bloccare nuovamente tale indirizzo e di consentire agli ispettori di esaminarlo. 12 In pari data, la [OSCURATO:PERSONA] ha redatto un verbale in cui si precisava, segnatamente, quanto segue: «[M]artedì 24 novembre verso le 11.30 la [OSCURATO:PERSONA] ha intimato al sig. [H.] di modificare la password di quattro indirizzi [OSCURATO:PERSONA] per quattro persone, vale a dire i sigg. [K., J., S. e M.]. È stato chiaramente annunciato al sig. [H.] che l’accesso agli indirizzi in questione doveva rimanere bloccato nel corso degli accertamenti o, quanto meno, fino a quando gli ispettori non avessero comunicato all’impresa che le password potevano essere modificate. Le password sono state modificate dal sig. [Ko.] su ordine del sig. [H.] e a tali indirizzi di posta elettronica è stata attribuita una password nota ai soli ispettori della [OSCURATO:PERSONA]. Verso le ore 14.00 di quello stesso giorno, il sig. [Šp.], dipendente del dipartimento informatico, ha modificato la password per l’indirizzo di posta elettronica del sig. [M.] su richiesta del sig. [M.]. Il sig. [H.] conferma inoltre che (...) giovedì 26 novembre, verso le ore 12.00, [egli] ha informato gli ispettori della [OSCURATO:PERSONA] che mercoledì 25 novembre aveva ordinato al dipartimento informatico esterno di bloccare tutti i messaggi di posta elettronica in entrata verso tali quattro indirizzi su richiesta del sig. [J.] (...) Il sig. [H.] conferma che quanto precede rappresenta una corretta descrizione dei fatti. L’impresa può comunicare una rettifica, una modifica o un’integrazione a tale spiegazione prima del 1 o dicembre 2009». 13 Detto verbale è stato sottoscritto, da un lato, dagli ispettori e, dall’altro, dal sig. H. 14 Il 26 novembre 2009, vale a dire il terzo giorno degli accertamenti, alle ore 12.00, gli ispettori della [OSCURATO:PERSONA], esaminando l’indirizzo di posta elettronica del sig. J., hanno constatato che la sua casella di posta in arrivo non conteneva alcun nuovo messaggio. Il sig. H. ha spiegato agli ispettori che, il secondo giorno degli accertamenti, verso le ore 12.00, su richiesta del sig. J., egli aveva dato ordine al dipartimento informatico di bloccare l’arrivo dei messaggi di posta elettronica destinati agli indirizzi delle quattro persone occupanti una posizione chiave nelle rispettive caselle di posta in arrivo. Pertanto, i messaggi di posta elettronica in entrata sono rimasti sul server della J&T [OSCURATO:PERSONA] e non sono stati trasferiti nelle caselle di posta in arrivo dei loro destinatari. 15 È stato in seguito confermato che tale misura era stata applicata unicamente all’indirizzo del sig. J. e non a quelli delle altre persone che occupavano una posizione chiave. 16 Il 17 maggio 2010 la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di avviare un procedimento nei confronti dell’EPH e della J&T [OSCURATO:PERSONA] s.r.o. (dante causa dell’EPIA) in vista dell’adozione di una decisione ai sensi del capitolo VI del regolamento n. 1/2003, per rifiuto di sottoporsi ad accertamenti e per presentazione incompleta dei documenti aziendali richiesti. Le decisioni di avvio di tale procedimento sono state notificate alle società stesse il 19 maggio 2010. 17 In conformità all’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato alle ricorrenti, in data 8 settembre 2010, una domanda di informazioni. Esse vi hanno risposto con lettere datate 22 settembre 2010. 18 Il 23 settembre 2010 la [OSCURATO:PERSONA] e le ricorrenti hanno tenuto una «riunione sul punto della situazione», in occasione della quale queste ultime hanno avuto modo di formulare osservazioni. 19 Il 22 dicembre 2010 la [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso alle ricorrenti una comunicazione degli addebiti con riferimento ad una presunta infrazione ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 1/2003. 20 Il 17 febbraio 2011 le ricorrenti hanno presentato le loro osservazioni sulla comunicazione degli addebiti. L’audizione ha avuto luogo il 25 marzo 2011. 21 Il 1 o aprile 2011 la [OSCURATO:PERSONA] ha nuovamente indirizzato alle ricorrenti una domanda di informazioni ai sensi dell’articolo 18 del regolamento n. 1/2003, per ottenere chiarimenti in merito alle informazioni fornite nel corso dell’audizione. Le ricorrenti hanno risposto a tale domanda il 14 aprile 2011, fornendo in particolare nuove informazioni in ordine allo sblocco di un indirizzo di posta elettronica. 22 Il 16 giugno 2011 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato alle ricorrenti una nuova domanda di informazioni ai sensi dell’articolo 18 del regolamento n. 1/2003, alla quale esse hanno risposto con lettera del 22 giugno 2011. In tale risposta, esse hanno precisato in particolare che il fatturato totale dell’EPH era pari ad EUR 990 700 000 nel 2010. 23 Il 23 giugno 2011, in occasione di un’altra «riunione sul punto della situazione», le ricorrenti sono state informate della valutazione preliminare della [OSCURATO:PERSONA] a seguito dell’audizione e delle loro dichiarazioni scritte. 24 Il 19 luglio 2011 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato alle ricorrenti una comunicazione degli addebiti complementare in cui esponeva elementi ulteriori in merito ad uno degli addebiti, vale a dire lo sblocco di un indirizzo di posta elettronica. 25 Il 12 settembre 2011 le ricorrenti hanno presentato le loro osservazioni sulla comunicazione degli addebiti complementare. L’audizione si è svolta il 13 ottobre 2011. 26 Il 28 marzo 2012 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione C (2012) 1999 final, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 1/2003 (rifiuto di sottoporsi ad accertamenti) (caso COMP/39793 – EPH e altri) (in prosieguo: la «decisione impugnata»), il cui dispositivo così recita: «Articolo 1 L’EPH e l’EPIA si sono rifiutate di sottoporsi agli accertamenti compiuti nei loro locali dal 24 al 26 novembre 2009 ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (...) n. 1/2003, autorizzando con negligenza l’accesso ad un indirizzo di posta elettronica bloccato e deviando intenzionalmente taluni messaggi di posta elettronica verso un server, il che rappresenta un’infrazione ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento. Articolo 2 Per l’infrazione di cui all’articolo 1 è irrogata congiuntamente e solidalmente all’EPH e all’EPIA un’ammenda pari ad EUR 2 500 000 (...)». Procedimento e conclusioni delle parti 27 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 12 giugno 2012 le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso. 28 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Sesta Sezione) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento di cui all’articolo 64 del suo regolamento di procedura, ha posto alcuni quesiti scritti alla [OSCURATO:PERSONA], cui essa ha risposto entro il termine impartito. 29 Le parti hanno svolto le loro difese e risposto ai quesiti orali del Tribunale all’udienza tenutasi il 6 marzo 2014. 30 Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia: — annullare la decisione impugnata; — in subordine, annullare l’ammenda inflitta ovvero ridurla a un importo simbolico o, quanto meno, ridurla significativamente; — condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 31 [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: — respingere integralmente il ricorso; — condannare le ricorrenti alle spese. In diritto 32 Le ricorrenti deducono quattro motivi a sostegno del loro ricorso. Il primo motivo è basato sulla violazione dei loro diritti della difesa, il secondo, sull’erroneità della constatazione secondo cui esse si sono rifiutate di sottoporsi agli accertamenti, il terzo, sulla violazione del principio di presunzione di innocenza e il quarto su una violazione del principio di proporzionalità nella fissazione dell’importo dell’ammenda. 33 Va anzitutto esaminato il secondo motivo, relativo alla constatazione dell’infrazione controversa. Vanno poi esaminati congiuntamente il primo e il terzo motivo, vertenti sullo svolgimento del procedimento amministrativo. Infine, andrà esaminato il quarto motivo, relativo al calcolo dell’importo dell’ammenda. Sul secondo motivo, basato su un’erronea applicazione dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 1/2003 34 L’infrazione constatata all’articolo 1 della decisione impugnata, nella fattispecie un rifiuto di sottoporsi agli accertamenti, consiste, per un verso, nell’autorizzazione, data per negligenza, ad accedere ad un indirizzo di posta elettronica bloccato e, per altro verso, nella deviazione intenzionale di messaggi di posta elettronica in entrata verso un server. Emerge dalla decisione impugnata che l’accertamento dell’infrazione si basa su elementi probatori diretti e oggettivi, vale a dire il verbale (riprodotto al precedente punto 12) e il «file di registro» dell’indirizzo di posta elettronica del sig. M. (punti 28 e 33 della decisione impugnata). All’udienza, in risposta ai quesiti posti dal Tribunale, le ricorrenti hanno precisato di non contestare il contenuto di tale verbale. Esse non hanno mai contestato il valore probatorio del «file di registro». È quindi pacifico tra le parti che, contrariamente alle istruzioni degli ispettori, il sig. M. ha avuto accesso al suo indirizzo di posta elettronica durante gli accertamenti e che i messaggi in entrata verso l’indirizzo di posta elettronica del sig. J. erano stati bloccati su richiesta di quest’ultimo. 35 Tuttavia, con il presente motivo, le ricorrenti affermano che la [OSCURATO:PERSONA] non ha sufficientemente dimostrato che le circostanze loro addebitate abbiano comportato un’incompleta presentazione dei documenti aziendali richiesti dagli ispettori, sicché non potrebbe essere loro imputato alcun rifiuto di sottoporsi agli accertamenti. A loro avviso, i comportamenti oggetto della decisione impugnata derivavano da una semplice disattenzione fortuita e non erano riconducibili né a negligenza, né a un comportamento doloso. Pertanto la decisione impugnata dovrebbe essere annullata. 36 [OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti dedotti dalle ricorrenti. 37 Si deve anzitutto rammentare che, come emerge dal tenore letterale dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 1/2003, la [OSCURATO:PERSONA] può irrogare ammende quando le imprese, intenzionalmente o per negligenza, rifiutano di sottoporsi ad accertamenti. Si tratta di una delle due ipotesi in cui può essere irrogata un’ammenda in base a tale disposizione. Conformemente alla giurisprudenza, sulla [OSCURATO:PERSONA] grava l’onere di provare un tale rifiuto (v., in tal senso, sentenza del 22 novembre 2012, E.ON Energie/[OSCURATO:PERSONA], C‑89/11 P, Racc., EU:C:2012:738 , punto 71). Occorre quindi verificare se, alla luce degli argomenti formulati dalle ricorrenti, tali elementi probatori supportino adeguatamente l’accertamento dell’infrazione, quale essa emerge dalla decisione impugnata. Sull’autorizzazione di accesso, concessa per negligenza, ad un indirizzo di posta elettronica bloccato 38 È giocoforza rilevare che, senza che ciò sia contestato dalle ricorrenti, l’indirizzo di posta elettronica del sig. M., esaminato dagli ispettori, non era sotto il loro completo controllo, e ciò sin dal primo giorno degli accertamenti. Inoltre, il fatto che il sig. M. avesse accesso al suo indirizzo è stato scoperto solo quando il sig. D. ha tentato di accedere all’indirizzo stesso il secondo giorno degli accertamenti. Pertanto, il semplice fatto che gli ispettori non abbiano ottenuto, come richiesto, un accesso esclusivo all’indirizzo di posta elettronica del sig. M., una delle quattro persone occupanti una posizione chiave e nei cui confronti era stato disposto il blocco dell’indirizzo di posta elettronica (v. precedente punto 12), è sufficiente a caratterizzare l’episodio controverso come un rifiuto di sottoporsi agli accertamenti. 39 In primo luogo, non può essere accolto l’argomento delle ricorrenti secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] è incorsa in errore qualificando come infrazione, commessa per negligenza, il fatto di avere autorizzato l’accesso all’indirizzo di posta elettronica bloccato indipendentemente dalla questione se taluni messaggi di posta elettronica fossero stati manipolati o soppressi. Dal punto 28 della decisione impugnata risulta che non solo il sig. H. ha confermato, nel verbale, che l’accesso era stato consentito all’indirizzo in questione nel corso degli accertamenti, ma altresì che «[g]li ispettori si sono peraltro procurati un elenco di connessioni che sono state realizzate sull’indirizzo di posta elettronica del sig. [M.]» e che «[t]ale file di registro indica che l’indirizzo di posta elettronica del sig. [M.] è stato consultato ininterrottamente tra le ore 14.50 del primo giorno, e le ore 13.05 del secondo giorno [degli accertamenti]». Come emerge dai rilievi che precedono, sulla [OSCURATO:PERSONA] grava l’onere di provare l’accesso consentito ai dati contenuti nell’indirizzo di posta elettronica bloccato del sig. M., tuttavia non grava su di essa l’onere di dimostrare che tali dati siano stati manipolati o soppressi (v., per analogia, sentenza del 15 dicembre 2010, E.ON Energie/[OSCURATO:PERSONA], T‑141/08, Racc., EU:T:2010:516 , punti 85 e 86). 40 In tale contesto, le ricorrenti non affermano che i dati contenuti nell’indirizzo del sig. M. fossero completi quando gli ispettori li controllavano. Per contro, esse deducono argomenti di natura tecnica relativi alla «resistenza» dei file e alla loro duplicazione automatica sul server al fine di sostenere che non vi è stato alcun rifiuto di sottoporsi agli accertamenti, poiché i dati erano salvati sul loro server. Questo argomento non può essere accolto, dal momento che il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti è stato dimostrato, nella fattispecie, dal momento che gli ispettori non hanno ottenuto l’accesso esclusivo all’indirizzo di posta elettronica del sig. M. (v. precedente punto 38). 41 Anche a volerlo considerare dimostrato, il fatto che i file in questione, vale a dire i messaggi di posta elettronica ricevuti e inviati dall’indirizzo di posta elettronica del sig. M., fossero sempre accessibili agli ispettori mediante il server, risulta irrilevante in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non aveva l’obbligo di indagare in ordine alla possibilità che tali file si trovassero intatti altrove rispetto all’indirizzo di posta elettronica di cui avevano disposto il blocco all’inizio degli accertamenti. Gli ispettori dovevano essere in grado di raccogliere gli elementi probatori, in formato cartaceo o elettronico, nei luoghi in cui questi ultimi si trovano normalmente, senza essere ostacolati in tal senso dalle ricorrenti, vale a dire, nella fattispecie, nell’indirizzo di posta elettronica del sig. M. (v., in tal senso, sentenza del 26 ottobre 2010, CNOP e CCG/[OSCURATO:PERSONA], T‑23/09, Racc., EU:T:2010:452 , punto 69 e giurisprudenza ivi citata). A tal proposito, risulta parimenti irrilevante l’argomento delle ricorrenti secondo cui il sig. M. ha avuto accesso al suo indirizzo di posta elettronica a distanza, circostanza questa che gli avrebbe impedito di alterare i dati memorizzati sul disco rigido del suo computer. 42 Lo stesso vale per l’argomento secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto verificare quando era intervenuta l’ultima copia di salvataggio sul server per stabilire se la verifica del contenuto dell’indirizzo fosse stata effettivamente ostacolata. [OSCURATO:PERSONA] non aveva alcun obbligo di procedere ad una siffatta verifica (v. precedente punto 39). Peraltro, il fatto, invocato dalle ricorrenti, che la [OSCURATO:PERSONA] abbia agito diversamente in un precedente caso, avendo recuperato taluni file che erano stati soppressi, non è di per sé stesso tale da imporle un obbligo siffatto nella presente causa e non può significare che essa abbia dato prova di parzialità nei loro confronti. 43 In secondo luogo, le ricorrenti affermano che la [OSCURATO:PERSONA] non ha adeguatamente dimostrato che esse avessero agito con negligenza per quanto riguarda l’accesso all’indirizzo bloccato. Tale argomento si riferisce al punto 72 della decisione impugnata, secondo cui «il sig. [H.] aveva il dovere d’informare rapidamente i suoi sottoposti, tra cui il sig. [Šp.], delle istruzioni impartite dagli ispettori e di far sì che esse fossero rispettate alla lettera» e «[i]l fatto che ciò non sia avvenuto porta a concludere che l’infrazione è stata commessa per negligenza». 44 Anzitutto, anche a volerlo considerare dimostrato, il fatto che il sig. M. ignorasse che il suo indirizzo di posta elettronica era bloccato e che era in corso un accertamento, come sostengono le ricorrenti, è privo di rilevanza poiché la constatazione della negligenza si basa sull’omissione del sig. H. Come emerge dal punto 73 della decisione impugnata, «poiché il sig. [H.] era stato informato separatamente e dettagliatamente da un ispettore della [OSCURATO:PERSONA] [n]ella sua veste di capo del dipartimento informatico, spettava a [lui] informare rapidamente i suoi sottoposti del dipartimento informatico di tali obblighi [di blocco degli indirizzi di posta elettronica] e delle loro modalità di applicazione nel settore informatico (...) per evitare una violazione degli obblighi procedurali derivanti dal regolamento n. 1/2003». Le ricorrenti hanno precisato, in sede di udienza, di non contestare il contenuto del verbale. Esse non possono neppure asserire che l’incidente si è verificato per una «semplice inavvertenza», dal momento che il sig. H. aveva chiaramente ricevuto l’ordine che i quattro indirizzi di posta elettronica individuati dagli ispettori rimanessero bloccati per tutta la durata degli accertamenti e che esse erano tenute a conformarsi a tale ordine ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003. 45 Inoltre, le ricorrenti non possono imputare l’omissione del sig. H. a una mancanza di diligenza da parte degli ispettori, contestando a questi ultimi di non averlo adeguatamente informato dei suoi obblighi e delle sanzioni in caso di inosservanza delle loro istruzioni. Infatti, poiché l’obiettivo dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003 è quello di consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di effettuare verifiche a sorpresa presso imprese sospettate di violazioni agli articoli 101 TFUE e 102 TFUE, quando una decisione di effettuare accertamenti motivata sia stata correttamente notificata ad una persona qualificata in seno a tali imprese, la [OSCURATO:PERSONA] deve essere in grado di effettuare i propri accertamenti senza essere sottoposta ad un obbligo di informare ogni persona interessata dei suoi obblighi nelle circostanze della fattispecie. Un simile obbligo provocherebbe un ritardo negli accertamenti, la cui durata è strettamente delimitata. All’udienza le ricorrenti hanno confermato che i sigg. J. e H., nelle loro rispettive qualità di rappresentante legale e di direttore dei servizi informatici, erano le persone qualificate per ricevere istruzioni da parte degli ispettori della [OSCURATO:PERSONA]. È giocoforza rilevare che, poiché la decisione di effettuare accertamenti è stata notificata a soggetti qualificati all’inizio degli accertamenti stessi, le ricorrenti erano tenute ad adottare tutte le misure necessarie per attuare le istruzioni degli ispettori nonché ad assicurarsi che le persone autorizzate ad agire per conto delle imprese non ostacolassero l’attuazione di tali istruzioni (v., per analogia, sentenza E.ON Energie/[OSCURATO:PERSONA], punto 39 supra, EU:T:2010:516 , punto 260). 46 In secondo luogo, va altresì respinto l’argomento, formulato nella replica, secondo cui il sig. H. era impiegato presso una società indipendente e non era quindi autorizzato ad agire per conto delle ricorrenti. Emerge dalla decisione impugnata, senza che ciò sia contestato dalle ricorrenti, che il sig. H. è stato indicato dal sig. J. agli ispettori come il responsabile dei servizi informatici di queste ultime fin dall’inizio degli accertamenti (punto 22 della decisione impugnata). Deve rammentarsi a tal proposito che il potere della [OSCURATO:PERSONA] di sanzionare un’impresa quando questa abbia commesso un’infrazione presuppone solamente l’azione di una persona che sia generalmente autorizzata ad agire per conto dell’impresa stessa (v. sentenza E.ON Energie/[OSCURATO:PERSONA], punto 39 supra, EU:T:2010:516 , punto 258, e giurisprudenza ivi citata). 47 In terzo luogo, va rilevato che le «supposizioni soggettive» della [OSCURATO:PERSONA] sul livello di conoscenze del sig. Šp., contestate dalle ricorrenti, consistono, in realtà, in constatazioni contenute nella comunicazione degli addebiti che non sono state riportate nella decisione impugnata. Pertanto, gli argomenti delle ricorrenti a tal proposito sono, in ogni caso, inconferenti (v. punto 44 supra), in quanto la constatazione della negligenza si basa sull’omissione del sig. H. e non sulle conoscenze del sig. Šp. 48 Alla luce di quanto precede, si deve dichiarare che giustamente la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto, nella fattispecie, che un’autorizzazione di accesso ad un indirizzo di posta elettronica bloccato fosse stata concessa per negligenza. Sulla deviazione intenzionale di messaggi di posta elettronica in entrata verso un server 49 Le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia adeguatamente dimostrato le circostanze costitutive di una violazione dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 1/2003 per quanto riguarda la deviazione di messaggi di posta elettronica in entrata, che avrebbe asseritamente limitato la portata dell’accesso degli ispettori nel corso di gran parte degli accertamenti. 50 In primo luogo, vanno disattese le affermazioni delle ricorrenti secondo cui i messaggi di posta elettronica destinati all’indirizzo del sig. J. hanno continuato a transitare per il server e sono stati memorizzati su tale supporto, che era sempre accessibile agli ispettori nel caso in cui essi desiderassero esaminare detti messaggi. Infatti, gli ispettori dovevano essere in grado di accedere a tutti i messaggi di posta elettronica che si trovavano normalmente nella casella della posta in arrivo del sig. J., oggetto degli accertamenti, senza essere obbligati a reperire tali dati in altri luoghi per compiere i loro accertamenti (v. precedente punto 40). 51 Anzitutto, le ricorrenti non contestano che tali messaggi di posta elettronica siano stati deviati, contrariamente alle istruzioni degli ispettori, dall’indirizzo del sig. J. su richiesta di quest’ultimo. Inoltre, come già esposto ai precedenti punti da 38 a 42, poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato l’incompleta produzione dei file nell’indirizzo di posta elettronica del sig. J. in occasione degli accertamenti sulla base di elementi probatori non contestati, essa non era tenuta a verificare se i dati mancanti potessero essere reperiti altrove nel sistema informatico delle ricorrenti. Come emerge dal punto 57 della decisione impugnata, l’istruzione fornita dal sig. J. di deviare verso il server tutti i nuovi messaggi di posta elettronica in entrata sugli indirizzi di quattro persone occupanti una posizione chiave in seno alle ricorrenti e la sua esecuzione ad opera del dipartimento informatico, quanto meno per quanto riguarda i messaggi inviati al suo stesso indirizzo, sono state attuate senza che ne fossero informati gli ispettori della [OSCURATO:PERSONA]. Gli ispettori hanno scoperto di non avere accesso a tutti i messaggi di posta elettronica nell’indirizzo del sig. J. quando gli accertamenti erano già in corso, e ciò pur avendo chiesto l’accesso esclusivo a tale indirizzo sin dall’inizio degli accertamenti stessi (v. precedente punto 12). Infine, alla luce delle considerazioni che precedono, l’argomento delle ricorrenti basato sul fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva ignorare che i dati potevano essere reperiti sul server è inconferente. 52 Ad abundantiam, dall’allegato 2 della relazione d’ispezione della [OSCURATO:PERSONA] relativa all’indagine informatica emerge che gli ispettori hanno tentato, nella fattispecie, di ripristinare taluni file ma che il risultato era «strano» e che mancava sempre un gran numero di documenti. Pertanto, l’argomento delle ricorrenti secondo cui i dati oggetto della decisione di effettuare accertamenti erano accessibili in qualsiasi momento agli ispettori mediante il server deve essere respinto in quanto infondato. 53 Va peraltro sottolineato, nell’ambito dell’obbligo di cooperazione in sede di accertamenti, che dalla giurisprudenza emerge che l’impresa interessata dall’indagine deve, su richiesta della [OSCURATO:PERSONA], fornirle i documenti in suo possesso attinenti all’oggetto dell’indagine, anche se essi possano essere adoperati dalla [OSCURATO:PERSONA] al fine di dimostrare l’esistenza di un’infrazione (v., per quanto riguarda il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento d’applicazione degli articoli [81 CE] e [82 CE] ( GU 1962, n. 13, pag. 204 ), la sentenza del 29 giugno 2006, [OSCURATO:PERSONA]/SGL Carbon, C‑301/04 P, EU:C:2006:432 , punto 44). Le ricorrenti non possono quindi limitarsi a sostenere che gli ispettori avrebbero potuto reperire i dati in questione altrove nei loro locali, poiché esse erano tenute a mettere a disposizione degli ispettori i messaggi di posta elettronica del sig. J. Peraltro, ai fini dell’applicazione dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 1/2003, è sufficiente che i messaggi deviati siano presi in considerazione dalla decisione di effettuare accertamenti, cosa che esse non contestano. 54 Quanto all’argomento secondo cui la deviazione sarebbe intervenuta nel corso di una fase assai breve degli accertamenti e avrebbe quindi avuto ad oggetto solo un numero assai limitato di messaggi di posta elettronica, non essenziali per un’indagine che risaliva al 2006, esso non è idoneo a fornire una diversa lettura dei fatti accertati dalla [OSCURATO:PERSONA]. In ogni caso, la quantità o l’importanza, per l’oggetto dell’indagine, dei messaggi di posta elettronica deviati risultano irrilevanti ai fini dell’accertamento dell’infrazione nel caso di specie. 55 Del pari, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia agito contro le ricorrenti per una violazione del diritto sostanziale ai sensi dell’articolo 101 TFUE a seguito degli accertamenti controversi è irrilevante ai fini della qualificazione dell’infrazione procedurale. Tenuto conto del fatto che le decisioni di procedere ad accertamenti intervengono all’inizio dell’inchiesta, in tale fase non è possibile valutare in via definitiva se gli atti o le decisioni dei destinatari o di altri soggetti possano essere qualificati come accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate contrarie all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, o ancora come pratiche concordate menzionate all’articolo 102 TFUE (sentenza CNOP e CCG/[OSCURATO:PERSONA], punto 41 supra, EU:T:2010:452 , punto 68). 56 In secondo luogo, le ricorrenti affermano che l’ipotesi enunciata al punto 75 della decisione impugnata non consentirebbe di dimostrare adeguatamente che esse abbiano agito intenzionalmente. 57 Detto punto così recita: «Per quanto riguarda la deviazione dei messaggi di posta elettronica in entrata (messaggi arrivati nel corso degli accertamenti) dagli indirizzi di posta elettronica verso il server della J&T FG, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che tanto il sig. [J.], quanto il sig. [H.] sapessero di dover garantire agli ispettori della [OSCURATO:PERSONA] un accesso esclusivo ai quattro indirizzi di posta elettronica indicati e di non essere pertanto autorizzati a modificare i parametri degli indirizzi di posta elettronica nel corso degli accertamenti. Non era prevista alcuna eccezione per i messaggi in entrata che sarebbero normalmente arrivati a tali indirizzi; detti messaggi in entrata erano assoggettati agli accertamenti in corso, nonché alle istruzioni ad essi relative. Il sig. [J.], il quale ha chiesto al sig. [H.] di ordinare al dipartimento informatico di deviare i messaggi di posta elettronica in entrata inviati a taluni indirizzi, nonché lo stesso sig. [H.], dovevano sapere che tale atto rappresentava una violazione degli obblighi incombenti all’EPIA e all’EPH nel corso degli accertamenti. I messaggi di posta elettronica in entrata sono stati pertanto deviati (almeno per quanto riguarda l’indirizzo di posta elettronica del sig. [J.]) intenzionalmente». 58 Deve osservarsi che, nella nota a piè di pagina n. 87 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] rinvia ai punti 20 e 21 della decisione stessa per le spiegazioni e le istruzioni fornite dagli ispettori della [OSCURATO:PERSONA] al sig. J. e per quelle fornite al sig. H. Il contenuto dei due punti citati è riprodotto, in sostanza, ai precedenti punti da 6 a 8. Si deve necessariamente rilevare che le spiegazioni e le istruzioni fornite al sig. H. si trovano, in realtà, al punto 22 della decisione impugnata (v. precedente punto 9). 59 Queste circostanze non sono state contestate dalle ricorrenti ed è quindi erronea la loro affermazione secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe basata su una semplice «ipotesi». Per un verso, le istruzioni fornite al sig. H. sono comprovate dal verbale (v. precedente punto 12). Per altro verso, è pacifico che il sig. J. ha accettato la notifica della decisione di effettuare accertamenti presso le ricorrenti e che egli ha indicato agli ispettori il sig. H. quale responsabile del servizio informatico delle stesse al fine di effettuare il blocco degli indirizzi di posta elettronica (v. punti 5 e 9 supra). Tanto il sig. J. quanto il sig. H. avevano ricevuto le istruzioni riguardanti il blocco degli indirizzi di posta elettronica direttamente dagli ispettori ed avevano l’obbligo di fornire loro i documenti in formato elettronico riguardanti l’oggetto dell’indagine (v. punto 53 supra). Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] ha correttamente ritenuto che la deviazione di messaggi di posta elettronica in entrata verso un server fosse stata commessa intenzionalmente, posto che le due persone citate hanno ordinato ed effettuato la deviazione dei messaggi dall’indirizzo del sig. J., affinché non fosse più possibile accedere ai messaggi di posta elettronica di quest’ultimo mediante il suo indirizzo, il che contrastava manifestamente tanto con le istruzioni loro impartite, quanto con l’obiettivo degli accertamenti. 60 Per quanto riguarda l’argomento secondo cui le persone di cui trattasi non potevano sapere che il loro comportamento costituiva un’infrazione, esso si sovrappone, in sostanza, al primo motivo e sarà quindi esaminato nell’ambito di quest’ultimo. 61 Si deve necessariamente rilevare che, nell’ambito del presente motivo, le ricorrenti non forniscono alcuna spiegazione plausibile dei fatti alternativa a quella accolta dalla [OSCURATO:PERSONA] per concludere nel senso dell’esistenza di un’infrazione (v., in tal senso, sentenza E.ON Energie/[OSCURATO:PERSONA], punto 37 supra, EU:C:2012:738 , punti da 74 a 76). 62 Ne consegue che il secondo motivo dev’essere respinto. Sul primo e sul terzo motivo, basati rispettivamente sulla violazione dei diritti della difesa e sulla violazione del principio di presunzione di innocenza 63 Con il loro primo motivo, le ricorrenti riferiscono i due episodi costitutivi dell’infrazione in oggetto ad una mancanza di diligenza degli ispettori della [OSCURATO:PERSONA] e ritengono che i loro diritti della difesa siano stati violati per un’insufficienza di istruzioni. A loro avviso, tali episodi non si sarebbero verificati se le persone interessate, vale a dire i sigg. J. e H. e i collaboratori di quest’ultimo, fossero state correttamente informate dei loro obblighi in occasione degli accertamenti e delle conseguenze della loro inosservanza. 64 Con il loro terzo motivo le ricorrenti sostengono che, nel corso del procedimento amministrativo, la [OSCURATO:PERSONA] ha manifestato pregiudizi nei loro confronti, il che ha condotto all’assunzione di una posizione eccessivamente rigida nella decisione impugnata, adottata in violazione del principio di presunzione di innocenza. 65 [OSCURATO:PERSONA] respinge tutte le affermazioni di cui sopra in quanto infondate. Sul primo motivo 66 In limine, occorre ricordare che il procedimento amministrativo previsto dal regolamento n. 1/2003, che si svolge dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA], si suddivide in due fasi distinte e successive, ciascuna delle quali risponde ad una propria logica interna, ossia una fase di indagine preliminare, da un lato, e una fase contraddittoria, dall’altro. La fase di indagine preliminare, durante la quale la [OSCURATO:PERSONA] usa i poteri di indagine previsti dal regolamento citato e che si estende fino alla comunicazione degli addebiti, è finalizzata a permettere alla [OSCURATO:PERSONA] di raccogliere tutti gli elementi pertinenti a conferma o meno dell’esistenza di un’infrazione alle regole della concorrenza e di prendere una prima posizione sul seguito nonché sull’ulteriore continuazione del procedimento. Per contro, la fase contraddittoria, la quale si estende dalla comunicazione degli addebiti fino all’adozione della decisione finale, deve consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di pronunciarsi definitivamente sulla violazione contestata (v. sentenza del 12 dicembre 2012, Almamet/[OSCURATO:PERSONA], T‑410/09, EU:T:2012:676 , punto 24 e giurisprudenza ivi citata). 67 Le misure istruttorie adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] durante la fase di indagine preliminare, e specialmente le richieste di informazioni e gli accertamenti ai sensi degli articoli 18 e 20 del regolamento n. 1/2003, implicano per loro natura la contestazione di un’infrazione e sono atte a determinare conseguenze importanti sulla situazione delle imprese sospettate. Pertanto, occorre evitare che i diritti della difesa possano essere irrimediabilmente compromessi durante tale fase del procedimento amministrativo, dal momento che le misure istruttorie adottate possono avere un carattere determinante per la costituzione di prove attestanti l’illegittimità di comportamenti di imprese idonei a farne sorgere la responsabilità. Spetta quindi alla [OSCURATO:PERSONA] indicare, con la maggior precisione possibile, ciò che viene ricercato nonché gli elementi sui quali deve vertere l’accertamento (v., in tal senso, sentenza Almamet/[OSCURATO:PERSONA], punto 66 supra, EU:T:2012:676 , punti da 26 a 29, e giurisprudenza ivi citata). 68 Del pari, occorre rilevare l’esistenza di cinque categorie di garanzie offerte alle imprese coinvolte negli accertamenti, che riguardano, in primo luogo, la motivazione delle decisioni di accertamento, in secondo luogo, i limiti imposti alla [OSCURATO:PERSONA] durante lo svolgimento dell’accertamento, in terzo luogo, l’impossibilità per la [OSCURATO:PERSONA] di imporre forzosamente l’accertamento, in quarto luogo, l’intervento delle autorità nazionali e, in quinto luogo, l’esistenza di mezzi di ricorso ex post (v., in tal senso, sentenza del 6 settembre 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑289/11, T‑290/11 e T‑521/11, Racc., con impugnazione in corso, EU:T:2013:404 , punto 74). Nella fattispecie, l’argomento delle ricorrenti secondo cui gli ispettori non avevano sufficientemente informato le persone coinvolte nell’accertamento dei loro obblighi e delle possibili sanzioni in caso di inosservanza degli stessi è riconducibile, sostanzialmente, alle prime due categorie sopra citate. 69 In primo luogo, per quanto attiene alla motivazione di una decisione di accertamento, emerge dalla giurisprudenza che quest’ultima è diretta ad evidenziare le giustificazioni alla base dell’intervento previsto all’interno delle imprese interessate. La motivazione deve quindi indicare le ipotesi e gli indizi che la [OSCURATO:PERSONA] intende verificare (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 68 supra, EU:T:2013:404 , punto 75). Tale decisione deve inoltre rispettare i requisiti di cui all’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003 (v. precedente punto 2). 70 Occorre necessariamente rilevare che questi requisiti sono stati, nella fattispecie, rispettati. Emerge segnatamente dall’articolo 1 della decisione di effettuare accertamenti che le ricorrenti erano chiaramente informate della portata del loro obbligo di cooperazione nell’ambito dell’accertamento. Esse erano segnatamente tenute a produrre i libri nonché ogni altro documento connesso all’azienda, a prescindere da quale ne fosse il supporto, richiesto ai fini del controllo effettuato dagli ispettori nel corso dell’accertamento. L’articolo 3 della decisione di effettuare accertamenti prevedeva le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi precisati dall’articolo 1. In particolare, l’articolo 3, lettera a), della decisione di effettuare accertamenti contemplava la possibilità dell’irrogazione di un’ammenda qualora, intenzionalmente o per negligenza, le imprese rifiutassero di sottoporsi all’accertamento. 71 Come giustamente rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA], va constatato che gli ispettori non avevano l’obbligo di comunicare alle persone interessate che gli inadempimenti potevano essere sanzionati con un’ammenda. Per salvaguardare i diritti della difesa è sufficiente che la decisione di effettuare accertamenti e la nota esplicativa siano state correttamente notificate a persone qualificate in seno alle imprese ricorrenti. Il dovere di cooperazione si impone sin dalla comunicazione della decisione di effettuare accertamenti e non a partire da eventuali avvertimenti individuali (v. precedente punto 45). 72 In secondo luogo, deve rilevarsi che le note esplicative notificate alle imprese unitamente alle decisioni impugnate precisano utilmente il contenuto del principio del rispetto dei diritti della difesa e del principio di buona amministrazione, come sono percepiti dalla [OSCURATO:PERSONA]. Queste note esplicative precisano la maniera in cui alcune fasi dell’accertamento debbono essere condotte e contengono informazioni utili per l’impresa nel momento in cui i rappresentanti di quest’ultima debbono valutare la portata del loro dovere di cooperazione (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 68 supra, EU:T:2013:404 , punti 83 e 84). 73 La nota esplicativa fornita alle ricorrenti precisava, segnatamente, i seguenti elementi: l’obbligo per la [OSCURATO:PERSONA] di notificare la decisione che autorizza l’accertamento (punto 3), l’esposizione tassativa delle prerogative degli agenti (punto 4), il diritto di ricorrere ai servizi di un avvocato (punto 6), le modalità di consultazione, di ricerca e di copia di taluni documenti informatici (punti 10 e 11), le soluzioni di gestione di una consultazione differita di talune informazioni fornite su supporto informatico (punti 11 e 12) e le condizioni di gestione riservata di talune informazioni o di taluni segreti professionali a seguito dell’indagine (punti 13 e 14). Il punto 15 precisava le modalità di apposizione di un sigillo. 74 È pacifico tra le parti che la decisione di effettuare accertamenti e la nota esplicativa sono state notificate al sig. J. all’arrivo degli ispettori nei locali delle ricorrenti, il primo giorno dell’accertamento (v. punto 18 della decisione impugnata). In tal modo, la [OSCURATO:PERSONA] ha fornito le garanzie citate al precedente punto 68. 75 In particolare, la decisione di effettuare accertamenti contiene gli elementi previsti dall’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003. [OSCURATO:PERSONA] ha avuto cura di precisare il nome dei destinatari, le ragioni che l’hanno condotta a sospettare l’esistenza di una pratica illecita, il tipo di pratiche che si sospettavano essere anticoncorrenziali, il mercato di beni e di servizi interessato, il mercato geografico sul quale le presunte pratiche si sarebbero svolte, la relazione tra tali presunte pratiche e il comportamento dell’impresa destinataria della decisione, gli agenti autorizzati a compiere gli accertamenti, gli strumenti di cui essi disponevano e gli obblighi gravanti sul personale competente dell’impresa, la data dell’accertamento e i luoghi in cui esso si sarebbe svolto, le sanzioni irrogabili in caso di ostruzionismo, la possibilità e le condizioni di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha in tal modo pienamente rispettato i diritti della difesa delle ricorrenti e gli ulteriori argomenti sviluppati da queste ultime non sono tali da mettere in discussione detta constatazione. 76 Quanto all’argomento secondo cui il fascicolo della [OSCURATO:PERSONA] non contiene alcun elemento riguardante la modalità con cui essa si è sincerata che le persone coinvolte nell’accertamento fossero correttamente informate dei loro obblighi e delle conseguenze dell’inosservanza degli stessi, emerge da quanto precede che tutte le informazioni rilevanti sono state trasmesse al sig. J. in occasione della notifica della decisione di effettuare accertamenti, ivi compresa la possibilità di azioni sanzionatorie per infrazioni procedurali. 77 In particolare, le ricorrenti non possono far valere una mancanza di comunicazione da parte degli ispettori della [OSCURATO:PERSONA] per giustificare le azioni unilaterali del sig. J., il quale ha accettato la notifica di tali documenti in veste di rappresentante legale delle ricorrenti, nell’ordinare la deviazione dei messaggi di posta elettronica in entrata. L’affermazione secondo cui egli aveva capito che gli era stato ingiunto di non informare nessuno dell’accertamento è quindi inconferente. Infatti, come emerge dai precedenti punti a 74 a 76, la [OSCURATO:PERSONA] gli ha fornito direttamente tutte le informazioni richieste. Non può pertanto venire in rilievo una violazione dei diritti della difesa delle ricorrenti. Oltretutto, come emerge dai punti 21 e 22 della decisione impugnata, il cui contenuto non è contestato dalle ricorrenti, il sig. J. aveva segnalato agli ispettori il sig. H. quale responsabile dei servizi informatici al fine di attuare le loro istruzioni riguardanti il blocco degli indirizzi di posta elettronica, il che dimostra che aveva colto il dovere di cooperazione gravante sulle ricorrenti in occasione dell’accertamento. 78 Contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, è irrilevante il fatto che le altre persone occupanti una posizione chiave in seno alle stesse non si siano viste notificare il blocco dei loro indirizzi di posta elettronica. Poiché il tempo concesso alla [OSCURATO:PERSONA] per svolgere accertamenti è rigidamente circoscritto dalla decisione di effettuare accertamenti, gli ispettori dovevano essere in grado di presumere, una volta impartite le loro istruzioni alle imprese, che queste ultime avrebbero adottato le misure necessarie per eseguirle, senza che fossero obbligati a ripeterle. Posto che la notifica della decisione di effettuare accertamenti e della nota esplicativa è stata operata, nella fattispecie, dalla [OSCURATO:PERSONA] presso persone qualificate, è giocoforza rilevare che spettava alle ricorrenti adottare tutte le misure necessarie per accertarsi che le istruzioni riguardanti il blocco degli indirizzi di posta elettronica fossero pienamente attuate (v. punto 45 supra). Gli argomenti relativi ad una asserita insufficienza di informazioni devono quindi essere disattesi, e ciò vale anche per le affermazioni, non dimostrate, secondo cui il sig. J. aveva annunciato agli ispettori la sua intenzione di chiedere che i suoi messaggi di posta elettronica non fossero più inviati alla sua casella di posta in arrivo. 79 Per questi stessi motivi va respinto l’argomento secondo cui l’obbligo di informazione gravante sulla [OSCURATO:PERSONA] è più ampio per la tutela dei diritti della difesa, in quanto, a differenza dell’apposizione di un sigillo che è a tutti visibile e che rappresenta un evento straordinario, il semplice blocco di un indirizzo di posta elettronica non è, di per se stesso, evidente. Dopo aver ricevuto le istruzioni inequivoche degli ispettori, spettava alle ricorrenti provvedere alla loro attuazione. 80 Non può essere accolto neppure l’argomento secondo cui il personale del dipartimento informatico non era stato assunto dalle ricorrenti. Il fatto che i membri del dipartimento informatico fossero retribuiti dalla J&T Banka e che fornissero i loro servizi alle ricorrenti in forma temporanea, ovvero il fatto che il sig. H. fosse assunto da una società indipendente non impedisce alla [OSCURATO:PERSONA] di ritenere che essi svolgessero attività lavorative in favore e sotto la direzione delle ricorrenti (v. punto 46 supra). Inoltre, il sig. J., in veste di legale rappresentante delle ricorrenti, aveva indicato agli ispettori il sig. H. quale responsabile dei loro servizi informatici fin dall’inizio dell’accertamento. 81 Quanto all’asserzione secondo cui il sig. H. non avrebbe avuto il tempo di informare i membri del dipartimento informatico e di impartire loro istruzioni relative al blocco dei quattro indirizzi di posta elettronica, essa non è supportata da alcun elemento probatorio. Inoltre, la lettera inviata dalle ricorrenti alla [OSCURATO:PERSONA] il 30 novembre 2009, dal titolo «Comunicazione delle spiegazioni in occasione dell’accertamento ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento del Consiglio n. 1/2003», non fa alcun riferimento a una siffatta limitazione. 82 Risulta da tutto quanto precede che il primo motivo dev’essere respinto. Sul terzo motivo 83 Le ricorrenti sostengono che, nel corso del procedimento amministrativo, la [OSCURATO:PERSONA] ha manifestato parzialità nei loro confronti, segnatamente denunciando fughe riguardanti l’accertamento, annunciato dalla stampa ceca, e asseritamente collegate all’EPH, violando in tal modo il principio di presunzione di innocenza. Esse ricordano che la [OSCURATO:PERSONA] aveva insistito su talune circostanze durante l’accertamento e il procedimento amministrativo senza alcuna ragione evidente. Ne emergerebbe che essa era persuasa del fatto che le ricorrenti fossero informate di tale accertamento e vi si fossero preparate, il che sarebbe contrario all’obbligo di analizzare le circostanze in piena imparzialità. 84 Si deve rilevare che, con tale argomento, le ricorrenti non si riferiscono alla decisione impugnata, bensì alla comunicazione degli addebiti del 17 dicembre 2010 adottata nei loro confronti, notificata loro il 22 dicembre 2010 (v. punto 19 supra). Nel ricorso esse criticano «la decisione della [OSCURATO:PERSONA] di farvi riferimento nella comunicazione degli addebiti». 85 Si deve anzitutto rammentare che, secondo una costante giurisprudenza, la comunicazione degli addebiti deve contenere un’esposizione degli addebiti redatta in termini che, per quanto sommari, siano sufficientemente chiari per consentire agli interessati di prendere atto dei comportamenti di cui la [OSCURATO:PERSONA] fa loro carico e, in tal modo, di consentire loro di provvedere utilmente alla propria difesa prima che la [OSCURATO:PERSONA] adotti una decisione definitiva. Risulta, peraltro, da giurisprudenza costante che questa esigenza è soddisfatta allorché la decisione non pone a carico degli interessati infrazioni diverse da quelle contemplate nella comunicazione degli addebiti e prende in considerazione solo fatti sui quali gli interessati hanno avuto modo di manifestare il proprio punto di vista (v. sentenza del 28 febbraio 2002, Compagnie générale maritime e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑86/95, Racc., EU:T:2002:50 , punto 442 e giurisprudenza ivi citata). [OSCURATO:PERSONA] può, alla luce del procedimento amministrativo, rivedere o aggiungere argomenti di fatto o di diritto a sostegno degli addebiti da essa formulati (sentenza del 22 ottobre 2002, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑310/01, Racc., EU:T:2002:254 , punto 438). 86 È alla luce di quanto precede che andrà soppesato il presente argomento. 87 Al punto 13 della comunicazione degli addebiti del 17 dicembre 2010, nel contesto fattuale, la [OSCURATO:PERSONA] espone quanto segue: «Si deve precisare che la minaccia di accertamenti imminenti ad opera della [OSCURATO:PERSONA] era stata riportata da [OSCURATO:PERSONA].cz (legato all’EPH) il 23 novembre 2009, vale a dire un giorno prima dell’inizio dell’accertamento. L’articolo di stampa contiene una dichiarazione del sig. [M.] (esperto di relazioni pubbliche esterno che lavorava sia per la J&T IA che per l’EPH), che veniva intervistato quale portavoce dell’EPH. Il sig. [M.] ha dichiarato che, tenuto conto della quota di mercato della società e della situazione reale del mercato, l’avvio di un procedimento nei confronti della società sarebbe stato assai sorprendente, ma che la società non si sarebbe opposta ad un siffatto procedimento. Il 23 novembre 2009, alle ore 17.47, il sig. [M.] ha informato per posta elettronica in particolare il sig. [K.] (direttore esecutivo della J&T IA e presidente del consiglio d’amministrazione dell’EPH), il sig. [S.] (consulente giuridico della J&T IA e dell’EPH) e il sig. [J.] dell’intervista ed ha allegato il link all’articolo sul sito [OSCURATO:PERSONA].cz». 88 Anzitutto, va disatteso l’argomento basato sul tenore letterale del punto 13 della comunicazione degli addebiti, in quanto esso si basa su un’erronea lettura dello stesso. Da tale punto non emerge che la [OSCURATO:PERSONA] abbia accusato l’EPH o il sig. M. di essere all’origine delle fughe, benché essa si riferisca ad un legame tra la società che ha realizzato il reportage sugli eventuali accertamenti e l’EPH. Inoltre, dal punto 14 della comunicazione degli addebiti, in cui la [OSCURATO:PERSONA] si riferisce alla «peculiare situazione in cui la minaccia di accertamenti da parte della [OSCURATO:PERSONA] è stata riportata [dalla stampa nazionale]», emerge che la [OSCURATO:PERSONA] evidenzia il richiamo effettuato dagli ispettori al sig. J. quanto all’obbligo di cooperazione in occasione dell’accertamento nel contesto delle conseguenti difficoltà di cui trattasi. 89 In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] non ha comunque affermato, né nella comunicazione degli addebiti supplementari del 15 luglio 2011, né nella decisione impugnata, che le ricorrenti fossero all’origine delle fughe. È peraltro pacifico tra le parti che le fughe non sono state menzionate nella decisione impugnata. L’unico riferimento all’articolo di stampa in questione è contenuto al punto 101 della decisione impugnata, che risponde agli argomenti sollevati dalle ricorrenti in ordine alle peculiari circostanze e che così recita: «Il sig. [M.], esperto in pubbliche relazioni delle parti, era altresì il loro portavoce. Benché non assuma egli stesso decisioni commerciali, sussiste un’assai forte probabilità che sia informato delle questioni commerciali importanti. Peraltro, in veste di portavoce delle parti, egli ha rilasciato, un giorno prima degli accertamenti, una dichiarazione alla stampa in cui ha affermato di temere una futura indagine in materia di intese e di abuso di posizione dominante sul mercato ceco dell’elettricità». 90 [OSCURATO:PERSONA] ha pertanto respinto l’argomento secondo cui il sig. M. non era associato alle attività commerciali delle ricorrenti ed essa non menziona in alcun modo le fughe riguardanti gli accertamenti. Le fughe non erano pertanto annoverate tra gli elementi presi in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA] nello stabilire l’importo dell’ammenda. Inoltre, nella decisione impugnata non si sostiene che le ricorrenti fossero state avvertite degli accertamenti. Infatti, la circostanza che lo sblocco dell’indirizzo di posta elettronica del sig. M. sia stato considerato come un’infrazione commessa per negligenza (punto 70 della decisione impugnata) dimostra che la [OSCURATO:PERSONA] non ha preso in considerazione la presunta conoscenza di quest’ultimo relativa agli accertamenti. 91 In terzo luogo, l’argomento secondo cui i preconcetti della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti delle ricorrenti spiegherebbero il fatto che essa abbia «continuato ad insistere nel corso degli accertamenti e del procedimento amministrativo senza alcuna ragione evidente» rappresenta una mera affermazione, non avvalorata da alcun elemento probatorio. 92 In quarto luogo, non possono essere accolti neppure gli argomenti relativi alla mancanza di diligenza della [OSCURATO:PERSONA] e agli effetti limitati del presunto diniego di sottoporsi agli accertamenti nonché ad altri procedimenti amministrativi. Infatti, essi corrispondono, in sostanza, ad argomenti già respinti nell’ambito dell’esame del secondo motivo. Va rammentato a tal proposito che la [OSCURATO:PERSONA] ha accertato due eventi costitutivi di un’infrazione procedurale i cui fatti non sono stati contestati dalle ricorrenti dinanzi al Tribunale. 93 Da quanto precede risulta che la [OSCURATO:PERSONA] non ha violato il principio di presunzione di innocenza nel corso del procedimento amministrativo. Occorre pertanto respingere in toto il terzo motivo. Sul quarto motivo, basato sulla violazione del principio di proporzionalità nella fissazione dell’importo dell’ammenda 94 Poiché i primi tre motivi sono stati respinti, andrà esaminato il quarto motivo, dedotto in subordine. 95 Poiché le ricorrenti asseriscono di non comprendere come sia stato calcolato l’importo dell’ammenda nella decisione impugnata, in primo luogo, il Tribunale ritiene di dover esaminare se la decisione impugnata sia viziata da una carenza di motivazione a tal proposito. 96 Secondo una giurisprudenza costante, la motivazione richiesta dall’articolo 296 TFUE deve essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dell’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare il suo controllo. La portata dell’obbligo di motivazione deve essere valutata in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o soggetti terzi, da questo interessati direttamente e individualmente, possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto la questione se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’articolo 296 TFUE dev’essere valutata alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (v. sentenza E.ON Energie/[OSCURATO:PERSONA], punto 39 supra, EU:T:2010:516 , punto 277, e giurisprudenza ivi citata). 97 Nella fattispecie, i criteri su cui si è basata la [OSCURATO:PERSONA] per stabilire l’importo dell’ammenda controversa erano, segnatamente, la gravità e la durata dell’infrazione. Essa ha respinto gli argomenti dedotti dalle ricorrenti volti a dimostrare l’esistenza di circostanze attenuanti (punti da 83 a 103 della decisione impugnata). 98 In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha in tal modo sottolineato l’importanza di irrogare un’ammenda avente un effetto dissuasivo, affinché non risulti più vantaggioso, per un’impresa sottoposta ad accertamenti, falsificare messaggi di posta elettronica per evitare un’ammenda elevata per violazione del diritto sostanziale (punto 83). In secondo luogo, essa ha rilevato la peculiare natura dei documenti elettronici che, a suo avviso, possono essere manipolati più facilmente rispetto ai documenti cartacei (punti 83 e 87). In terzo luogo, essa ha osservato che l’infrazione controversa si componeva di due eventi separati (punto 88) e ha ritenuto che, benché uno dei due fosse stato commesso per negligenza, ciò non modificasse in alcun modo la gravità di tale infrazione (punto 89). In quarto luogo, essa ha ritenuto che l’infrazione fosse stata compiuta nel corso di buona parte degli accertamenti (punto 90). 99 [OSCURATO:PERSONA] ha poi respinto gli argomenti delle ricorrenti invocati a titolo di circostanze attenuanti. A tal proposito, per un verso, essa ha sostenuto la posizione secondo cui le ricorrenti disponevano di conoscenze in materia di diritto della concorrenza e che l’EPH era un importante attore nel settore energetico (punti da 92 a 98 della decisione impugnata). Per altro verso, essa ha respinto come irrilevante l’argomento delle ricorrenti secondo cui né il sig. J., né il sig. M. esercitavano un ruolo collegato all’attività commerciale delle ricorrenti (punti da 99 a 101 della decisione impugnata). Infine, essa ha sottolineato la portata limitata della cooperazione delle ricorrenti nell’accertamento dell’infrazione controversa (punto 102 della decisione impugnata). 100 Va pertanto respinto l’argomento delle ricorrenti secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe spiegato, nell’ambito della decisione impugnata, il motivo per cui riteneva di non dover tener conto degli elementi da esse dedotti. 101 Poiché, in relazione all’articolo 23, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 1/2003, la [OSCURATO:PERSONA] non ha adottato orientamenti nei quali venga indicato il metodo di calcolo che essa dovrebbe applicare nella fissazione delle ammende irrogate in forza della citata disposizione, e poiché dalla decisione impugnata emerge in modo chiaro e inequivocabile l’iter logico seguito dalla [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima non era tenuta a quantificare in valore assoluto o in percentuale l’importo di base dell’ammenda e le eventuali circostanze aggravanti o attenuanti. Ne consegue che la censura basata sull’asserita insufficienza di motivazione della decisione impugnata deve essere respinta. 102 In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che l’ammenda loro inflitta è sproporzionata. In una prima parte, esse contestano la valutazione della gravità e della durata dell’infrazione operata dalla [OSCURATO:PERSONA]. In una seconda parte, esse sostengono l’esistenza di circostanze attenuanti di cui la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe debitamente tenuto conto. In una terza parte, esse espongono le ragioni per le quali il livello dell’ammenda sarebbe eccessivo. 103 [OSCURATO:PERSONA] chiede che gli argomenti delle ricorrenti siano respinti. 104 Va ricordato a tal proposito che il principio di proporzionalità richiede che gli atti delle istituzioni non superino i limiti di quanto sia idoneo e necessario al conseguimento degli scopi legittimi perseguiti dalla normativa in questione, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta fra più misure appropriate, si deve ricorrere alla meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti (v. sentenza E.ON Energie/[OSCURATO:PERSONA], punto 39 supra, EU:T:2010:516 , punto 286 e giurisprudenza ivi citata). 105 Ne consegue che le ammende non devono essere sproporzionate rispetto agli scopi perseguiti, vale a dire rispetto all’osservanza delle regole di concorrenza, e che l’importo dell’ammenda inflitta ad un’impresa per un’infrazione in materia di concorrenza deve essere proporzionata all’infrazione, valutata complessivamente, tenendo conto, in particolare, della gravità di quest’ultima. A tal riguardo, conformemente a una giurisprudenza costante, la gravità di un’infrazione è determinata tenendo conto di vari elementi, per i quali la [OSCURATO:PERSONA] dispone di un potere discrezionale (v. sentenza E.ON Energie/[OSCURATO:PERSONA], punto 39 supra, EU:T:2010:516 , punto 287 e giurisprudenza ivi citata). 106 Ai punti da 85 a 89 della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha esposto le ragioni per le quali essa aveva ritenuto che l’infrazione di cui trattasi fosse, in quanto tale, un’infrazione complessivamente grave. 107 Anzitutto, e conformemente ai rilievi svolti al precedente punto 66, è giocoforza rilevare che il potere di svolgere accertamenti è di peculiare importanza per l’individuazione delle infrazioni di cui agli articoli 101 TFUE e 102 TFUE. Giustamente quindi la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato, al punto 86 della decisione impugnata, che nel regolamento n. 1/2003 il legislatore aveva stabilito sanzioni maggiormente severe rispetto a quelle previste nel precedente regime per il rifiuto di sottoporsi ad accertamenti, per tener conto della natura particolarmente grave di tale infrazione procedurale. Essa era altresì legittimata a prendere in considerazione la necessità di garantire un effetto sufficientemente dissuasivo (v. in tal senso, sentenza del 7 giugno 1983, [OSCURATO:PERSONA] française e a./[OSCURATO:PERSONA], da 100/80 a 103/80, Racc., EU:C:1983:158 , punto 108), affinché talune imprese non possano considerare per loro vantaggiosa la produzione solo parziale di documenti in formato elettronico nell’ambito di un accertamento, per impedire alla [OSCURATO:PERSONA] di accertare, in base ad elementi probatori di tal genere, una violazione del diritto sostanziale. 108 Contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, detto effetto dissuasivo presenta un’importanza ancor maggiore per i documenti in formato elettronico, poiché questi ultimi, per la loro peculiare natura, si prestano più facilmente e più rapidamente ad essere manipolati rispetto ai documenti cartacei. Benché, come sostenuto dalle ricorrenti, la distruzione dei documenti elettronici nell’ambito di un indirizzo di posta elettronica non sia sempre irreversibile, in quanto essi potrebbero essere recuperati attraverso altri supporti informatici – il che risulta peraltro possibile anche per taluni documenti fisici triturati –, è tuttavia incontestabile che la loro facilità di manipolazione suscita particolari difficoltà in termini di efficacia di un accertamento. I documenti cartacei, una volta sequestrati dagli ispettori, restano fisicamente sotto il loro controllo per la durata dell’accertamento. Per contro, i documenti in formato elettronico possono essere rapidamente dissimulati addirittura in presenza degli ispettori. Questi ultimi ignorano quindi se accedono a dati elettronici completi e intatti. Nella fattispecie, quando gli ispettori controllavano l’indirizzo di posta elettronica del sig. J., asseritamente bloccato, essi ignoravano che i messaggi in entrata erano stati deviati verso il server fino all’ultimo giorno degli accertamenti. Senza incorrere in alcun errore, quindi, la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato, al punto 87 della decisione impugnata, che qualora un’impresa non osservi le istruzioni degli ispettori secondo cui, nel corso dell’accertamento, taluni indirizzi di posta elettronica devono rimanere inaccessibili ai loro titolari e pienamente accessibili agli ispettori, si deve ritenere che tale inosservanza rappresenti, per sua stessa natura, una grave violazione degli obblighi procedurali gravanti su un’impresa in occasione di un accertamento. 109 In secondo luogo, poiché le ricorrenti non hanno dimostrato l’esistenza di una mancanza di diligenza nell’ambito dei precedenti motivi, esse non possono affermare, nell’ambito del presente motivo, che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto prendere in considerazione la loro ignoranza del diritto della concorrenza dell’Unione o le loro limitate risorse. Deve essere altresì respinto il loro argomento secondo cui la decisione impugnata, quale prima decisione che attiene ad un rifiuto di sottoporsi ad accertamenti implicanti ricerche in documenti elettronici, non può valere da precedente in ragione di questa stessa presunta mancanza di diligenza. 110 Infatti, anzitutto e come rilevato ai precedenti punti 70 e 73, le ricorrenti erano chiaramente informate, sin dall’inizio degli accertamenti, del loro dovere di cooperazione e del loro diritto di ricorrere ai servizi di un avvocato. [OSCURATO:PERSONA], dal pomeriggio del secondo giorno degli accertamenti nei loro locali erano presenti avvocati esterni specialisti in materia (punti 97 e 98 della decisione impugnata). Inoltre, a volerli considerare dimostrati, gli elementi dedotti dalle ricorrenti relativi alle loro ridotte dimensioni, alle loro attività transfrontaliere trascurabili e alla loro creazione poco tempo prima degli accertamenti non avrebbero potuto influire sulla produzione incompleta degli indirizzi di posta elettronica nella fattispecie, in violazione delle inequivoche istruzioni degli ispettori. Giustamente quindi la [OSCURATO:PERSONA] ha respinto tutti gli argomenti indicati (punto 93 della decisione impugnata). Infine, neppure gli argomenti basati sulla natura asseritamente nuova della loro infrazione possono essere accolti, dal momento che la nota esplicativa contemplava specificamente la possibilità di ricerche di documenti elettronici (v. punto 73 supra) e la decisione di effettuare accertamenti specificava il dovere di cooperazione nell’ambito di siffatte ricerche. 111 In terzo luogo, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, un’ammenda di EUR 2 500 000 non può essere considerata sproporzionata rispetto alle loro dimensioni nelle circostanze della fattispecie. Ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003, la [OSCURATO:PERSONA] può irrogare alle imprese ed alle associazioni di imprese ammende il cui importo può giungere fino all’1 % del fatturato totale realizzato durante l’esercizio sociale precedente, quando esse commettono infrazioni procedurali. Come rilevato al punto 103 della decisione impugnata, l’ammenda irrogata alle ricorrenti corrisponde allo 0,25 % del fatturato annuo dell’EPH nel 2010. Va rilevato che quest’ultimo fatturato, che era pari ad EUR 990 700 000 (punto 3 della decisione impugnata), è stato fornito dalle ricorrenti nel corso del procedimento amministrativo. Le ricorrenti non hanno dedotto alcun argomento atto a dimostrare che l’importo della loro ammenda fosse sproporzionato rispetto alle loro dimensioni in quanto tali. 112 Per un verso, è giocoforza rilevare che l’argomento con il quale le ricorrenti contestano la loro quota di mercato del 6,9 % in termini di produzione, accolta nella decisione impugnata (punto 95), non è supportato da alcuna prova convincente. Esse citano una presentazione da esse svolta nel corso del procedimento amministrativo, ove si indicava una percentuale dell’1,7 % di «capacità installata» alla data degli accertamenti, ed una percentuale del 6,7 % per il 2012, senza tuttavia fornire i dati idonei a consentire il controllo di tale calcolo e la fonte dei dati stessi. Esse si limitano ad affermare che non rappresentavano «già un attore importante del settore energetico al momento degli accertamenti» (punto 95 della decisione impugnata). In ogni caso, la dimensione delle ricorrenti è presa in considerazione dal momento che l’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 ha stabilito una soglia massima dell’1 % del loro fatturato. 113 Per altro verso, deve essere disattesa l’affermazione secondo cui l’ammenda irrogata, corrispondente allo 0,25 % del fatturato pertinente, è elevata e sproporzionata rispetto all’ammenda irrogata dalla [OSCURATO:PERSONA] alla E.ON Energie AG (Caso COMP/B-1/39.326 – E.ON Energie AG), che corrisponderebbe solamente allo 0,14 % del fatturato pertinente e sarebbe meno elevata che nella fattispecie, e ciò nonostante l’esistenza di circostanze aggravanti e nonostante il fatto che si riferirebbe ad un’infrazione più manifesta e più grave, vale a dire la violazione di sigilli. In quest’ultimo contesto, la Corte ha ritenuto che un’infrazione costituita da una violazione di sigilli, che dà adito ad un dubbio in ordine all’integrità degli elementi di prova nel locale sigillato, era particolarmente grave per sua stessa natura (sentenza E.ON Energie/[OSCURATO:PERSONA], punto 37 supra, EU:C:2012:738 , punti 128 e 129). Analoghe considerazioni valgono nella presente causa dal momento che l’obiettivo dell’articolo 20, paragrafo 2, lettera b), e dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 1/2003 è di tutelare gli accertamenti dalla minaccia derivante da una mancanza di integrità dei dati aziendali raccolti dagli ispettori. Tuttavia, è giocoforza rilevare che, a differenza della situazione riguardante la E.ON, le circostanze che hanno dato origine alla decisione impugnata riguardano due eventi distinti, uno dei quali è stato commesso intenzionalmente. 114 In ogni caso, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia inflitto, in passato, ammende di una certa entità per determinati tipi di infrazioni non può impedirle di aumentare tale entità entro i limiti stabiliti dal regolamento n. 1/2003, se ciò è necessario a garantire l’attuazione della politica dell’Unione in materia di concorrenza. L’efficace applicazione delle norme in parola implica infatti che la [OSCURATO:PERSONA] possa sempre adeguare il livello delle ammende alle esigenze di questa politica (v., con riferimento al regolamento n. 17, sentenza [OSCURATO:PERSONA] française e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 107 supra, EU:C:1983:158 , punto 109). 115 In quarto luogo, per quanto riguarda la valutazione della durata dell’infrazione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto, al punto 90 della decisione impugnata, che l’infrazione «[era] proseguita per una buona parte degli accertamenti intervenuti nei locali dell’EPIA e dell’EPH [, che] l’indirizzo di posta elettronica del sig. [M.] e[ra] stato sbloccato dal primo al secondo giorno e che i messaggi di posta elettronica del sig. [J.] erano stati deviati dal secondo al terzo giorno [e che, quanto p]iù a lungo dura[vano] lo sblocco di un indirizzo di posta elettronica o la deviazione di messaggi di posta elettronica, maggiore [era] il rischio di falsificazione dei messaggi stessi». 116 Occorre anzitutto osservare che l’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003 prevede che, per determinare l’ammontare dell’ammenda, occorre tener conto, oltre che della gravità dell’infrazione, anche della sua durata. Tale disposizione non opera alcuna distinzione tra le ammende irrogate per violazioni del diritto sostanziale ovvero per infrazioni procedurali. Ne discende che, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] era legittimata a tener conto della durata dell’infrazione procedurale controversa in sede di fissazione dell’importo dell’ammenda. 117 Va poi respinto l’argomento secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe motivato il suo giudizio secondo cui l’infrazione era proseguita per una buona parte degli accertamenti. Come emerge dai precedenti punti 101 e 115, la [OSCURATO:PERSONA] ha adeguatamente motivato il suo ragionamento riguardante la fissazione dell’ammenda controversa precisando, segnatamente, che la durata aumentava il rischio di falsificazione dei dati elettronici. In risposta a un quesito posto dal Tribunale all’udienza, la [OSCURATO:PERSONA] ha nuovamente sottolineato che la durata dei due eventi influiva direttamente sull’infrazione in oggetto, poiché quanto maggiore ne era la durata, tanto più grande era il rischio che gli ispettori non potessero trovare i file attesi negli indirizzi di posta elettronica. 118 Occorre infine respingere l’argomento secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto prendere in considerazione la piena cooperazione delle ricorrenti con gli ispettori quando essa ha stabilito la durata dell’infrazione. Dall’esame del secondo motivo emerge che tale infrazione è stata accertata dalla [OSCURATO:PERSONA] in base ad elementi probatori oggettivi e incontestati dinanzi al Tribunale. Il fatto che le ricorrenti abbiano in altro modo collaborato agli accertamenti, come da esse sostenuto al punto 57 della replica, non è tale da influire né sulla valutazione della durata dei due eventi costitutivi dell’infrazione, né sulla considerazione di circostanze attenuanti. È necessario rilevare che una simile collaborazione non oltrepassava il loro obbligo di sottoporsi agli accertamenti (v. punto 40 supra). 119 In terzo luogo, per quanto attiene alle circostanze attenuanti fatte valere dalle ricorrenti, è sufficiente rilevare, anzitutto, che gli identici argomenti relativi alle loro dimensioni e alla loro importanza nel settore energetico all’epoca dei fatti sono già stati respinti ai precedenti punti 111 e 112. Poiché le dimensioni delle ricorrenti sono state prese in considerazione nell’ambito del massimale pari all’1 % del loro fatturato, esse non giustificano, di per sé stesse, una riduzione dell’importo dell’ammenda irrogata. 120 Per quanto riguarda, poi, l’argomento delle ricorrenti secondo cui la loro collaborazione avrebbe consentito agli ispettori di accertare le circostanze nelle quali era stata commessa l’infrazione, è giocoforza rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] ha preso in considerazione tale circostanza nella decisione impugnata, ma che le ricorrenti considerano tale considerazione inadeguata. 121 Secondo il punto 102 della decisione impugnata: «[... P]er stabilire l’importo dell’ammenda, la [OSCURATO:PERSONA] tiene conto del fatto che le parti hanno collaborato in modo tale da consentirle di accertare le circostanze del rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per quanto riguarda i messaggi di posta elettronica: il responsabile informatico che ha agito in nome delle parti ha sottoscritto il verbale che descriveva lo sblocco dell’indirizzo di posta elettronica e la deviazione dei messaggi e, dopo gli accertamenti, le parti hanno altresì inviato una lettera in cui ammettevano che sia la deviazione dei messaggi, sia lo sblocco di un indirizzo di posta elettronica si erano verificati nel corso degli accertamenti. Va rilevato altresì che il sig. [H.] non ha spontaneamente ammesso le infrazioni procedurali intervenute in ambito informatico. Egli le ha ammesse solo quando gli ispettori hanno reperito talune prove del diniego di sottoporsi agli accertamenti (vale a dire il fatto che l’indirizzo di posta elettronica del sig. [M.] non poteva più essere consultato e che i messaggi non arrivavano più nella casella di posta in arrivo del sig. [J.]). Del pari, se è vero che le parti non hanno contestato talune circostanze, è altresì vero che esse hanno messo in discussione il valore probatorio del verbale sottoscritto e hanno generalmente tentato di mettere in dubbio l’esistenza di un’infrazione procedurale». 122 Va rilevato che i due eventi costitutivi dell’infrazione nella fattispecie non sono stati portati all’attenzione degli ispettori dalle ricorrenti. In entrambi i casi, gli ispettori hanno rilevato un’irregolarità nelle caselle di posta asseritamente sotto il loro controllo e hanno dovuto indagare sulle ragioni per le quali era stato perturbato il loro accesso ai messaggi di posta elettronica (v. punti 11 e 14 supra). Oltretutto, le ricorrenti hanno contestato il valore probatorio del verbale (v. punto 12 supra), ma non davanti al Tribunale (v. punto 34 supra). Dal momento che non esistono attualmente orientamenti riguardanti la fissazione dell’importo delle ammende di natura procedurale, che la decisione impugnata è sufficientemente motivata (v. punto 101 supra) e alla luce della condotta equivoca delle ricorrenti nell’accertamento delle circostanze del diniego di sottoporsi agli accertamenti, il Tribunale ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] abbia sufficientemente considerato la loro collaborazione in sede di fissazione dell’importo dell’ammenda. 123 Infine, quanto all’argomento secondo cui gli accertamenti non erano né necessari, né giustificati, poiché non sussisteva alcuna prova sostanziale della fondatezza del caso, è necessario rinviare alle considerazioni svolte al precedente punto 55. Inoltre, come confermato dalle ricorrenti in risposta ad un quesito posto dal Tribunale all’udienza, esse non si sono opposte alla decisione di effettuare accertamenti, né nel corso del procedimento amministrativo, né dinanzi al Tribunale (v. punto 4 supra). 124 Dalle considerazioni che precedono risulta che l’ammenda irrogata alle ricorrenti non è sproporzionata. 125 Ne consegue che il quarto motivo deve essere respinto, così come il ricorso nel suo insieme. Sulle spese 126 Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. 127 Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, le ricorrenti, rimaste soccombenti, vanno condannate alle spese. Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Sesta Sezione) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] a průmyslový holding a.s. e la EP [OSCURATO:PERSONA] s.r.o. sono condannate alle spese. [OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 26 novembre 2014. [OSCURATO:PERSONA] normativo [OSCURATO:PERSONA] e conclusioni delle parti In diritto Sul secondo motivo, basato su un’erronea applicazione dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 1/2003 Sull’autorizzazione di accesso, data per negligenza, ad un indirizzo di posta elettronica bloccato Sulla deviazione intenzionale di messaggi di posta elettronica in entrata verso un server Sul primo e sul terzo motivo, basati rispettivamente sulla violazione dei diritti della difesa e sulla violazione del principio di presunzione d’innocenza Sul primo motivo Sul terzo motivo Sul quarto motivo, basato sulla violazione del principio di proporzionalità nella fissazione dell’importo dell’ammenda Sulle spese ( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 1/2014 — Fons Iuris — Fons Iuris