CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 ottobre 2025
Cassazione n. 27557/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 13905/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e FRANCESCOTOMASSO, con domicilio digitale ex lege ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - ISMEA,in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’avv.toALBERTO BUONAFEDE, con domicilio digitale ex lege ; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1526/2021 della CORTE D’APPELLO DI ROMAdepositata il 26/2/2021; Adunanzadel 2 ottobre 2025 - R.G. n. 13905/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2/10/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, consentenza resa in data 26/2/2021, la Corte d’appello di Roma ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado - dichiarata l’avvenuta risoluzione di diritto del contratto di compravenditacon patto di riservato dominio stipulato tra la Cassa per la Formazione della [OSCURATO:PERSONA] (successivamente Istituto di Servizi per il [OSCURATO:PERSONA] - Ismea), da un lato, e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dall’altro – ha condannato questi ultimi al rilascio, in favore della Cassa venditrice , delfondo oggetto del contratto; afondamento della decisione assunta, la corte territoriale – dopo aver riaffermato la competenza per materia del tribunale ordinario, rispetto all’invocata competenza delle Sezioni specializzate agrarie – harilevato l’inammissibilità dell’eccezione di pr escrizione sollevata dal Brizi,non avendo lo stesso sollevato tempestivamente detta eccezione nelcorso del giudizio di primo grado; avversola sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazionesulla base di cinque motivi d’impugnazione; l’Istituto di Servizi per il [OSCURATO:PERSONA] - Ismea resistecon controricorso; entrambele parti hanno depositato memoria; consideratoche, conil primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 132 e 112 c.p.c., nonché dell’art.118 co. 1 disp. att. c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), Adunanzadel 2 ottobre 2025 - R.G. n. 13905/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri peravere la corte territoriale illegittimamente omesso di esporre, nel corpo della decisione impugnata, la concisa esposizione dei fatti di causa,operando, sul punto, un incomprensibile rinvio per relationem allasentenza di primo grado; sotto altro profilo, il ricorrente si duole dell’assenza di alcuna motivazione a fondamento della dichiarata inammissibilità dell’eccezionedi prescrizione sollevata dagli appellanti, oltre che della totaleinconferenza dei riferimenti operati nella senten za impugnata al precedentegiurisprudenziale della Corte di cassazione n. 19784/2011 (riferita a un caso del tutto diverso da quell’oggetto dell’odierno giudizio)al fine di disattendere l’eccezione di incompetenza sollevata dagliallora appellanti; ilmotivo è infondato; osservail Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenzadi questa C orte, i n tema di contenuto della sentenza, la concisionedella motivazione non può prescindere dall'esistenza di una pursuccinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata,la cui assenza configura motivo di nullità della sentenza quando non sia possibile individuare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale funzionale alla sua comprensione e alla sua eventualeverifica in sede di impugnazione (Sez. 3, Ordinanza n. 29721 del 15/11/2019, Rv. 655799 – 01), ossia quando non sia possibile individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione(Sez. 6 - 5, Ordinan za n. 920 del 20/01/2015, Rv. 634142 - 01); da questa prospettiva - eminentemente funzionale rispetto all’esigenzadi un’espressa rappresentazione dello svolgimento dei fatti Adunanzadel 2 ottobre 2025 - R.G. n. 13905/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri dicausa (ossia in relazione alla possibilità di individuare gli elementi di fattonecessariamente presupposti d a lla decisione) - varrà considerare l’avvenuta menzione, nel contesto della decisione impugnata , della statuizione del giudice di primo grado nella parte in cui ha dichiarato «l’avvenutarisoluzione del contratto di vendita con patto di riservato dominio stipulato tra le parti per effetto della clausola risolutiva espressa»(cfr. pag. 1 della sentenza impugnata) ; questo specifico passaggio deve ritenersi tale da consentire la specifica comprensione , in modo sufficientemente intelligibile, dell’avvenuto rigetto , ad opera del giudice a quo , dell’eccezione di incompetenza per materia (rispetto alle attribuzioni della Sezione specializzataagraria), avendo la corte territoriale ritenuto – sulla base del presupposto costituito dalla natura del rapporto intercorso tra le parti (la compravendita con patto di riservato dominio di un fondo, così come richiamato nella decisione del primo giudice riportata in sentenza)- che proprio la natura di detto rapporto ne escludesse ictu oculi la riconducibilità all’ambito di competenza delle Sezioni specializzateagrarie; e tanto, in stretta coerenza al principio di diritto obiettivamentericavabile dal precedente di legittimità richiamato ( al di là della relativa stretta inerenza ‘in fatto’ al caso di specie) volto ad escludere, dalla competenza per materia delle Sezioni specializzate agrarie, i rapporti giuridici destinati a non implicare in alcun modo l’applicazione delle norme sul rapporto agrario, laddove quest’ultimo rappresenti solo un presupposto di fatto suscettibile di costituire oggettodi accertamento incidentale (salva l’eventuale richiesta – qui non avanzata - di un accertamento con valore di giudicato dell’esistenzao inesistenza di un contratto di affitto agrario) ; Adunanzadel 2 ottobre 2025 - R.G. n. 13905/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri in forza di tali premesse, deve ritenersi che le ( pur scarne ) indicazioniin fatto contenuto nella sentenza d’appello appaiono in ogni casotali da rendere obiettivamente comprensibili le ragioni del rigetto dell’eccezionedi incompetenza per materia, avendo la corte territoriale sottolineatocome il contratto di vendita con patto di riservato dominio diun fondo, non implicando in nessun caso l’applicazione delle norme sul rapporto agrario, sf ugga all’ambito di competenza delle Sezioni specializzateagrarie; tali argomentazioni valgono , conseguentemente , a giustificare l’accertamento dell’infondatezza , tanto del la censura avanzata dall’odiernoricorrente con riguardo all’invocata nullità della sentenza in ragione della mancata esposizione dei fatti di causa , quanto la censuraconcernente il difetto di motivazione a fondamento del rigetto dell’eccezionedi incompetenza per materia delle Sezioni specializzate agrarie; dev’essere da ultimo, rilevata la manifesta infondatezza della censura concernente l’assenza di alcuna motivazione a fondamento dellaritenuta inammissibilità dell’eccezione di prescrizione, avendo la corte territoriale espressamente rilevato come l’eccezione di prescrizionefosse stata inammissibilmente sollevata per la prima volta inappello in violazione dell’art. 345 c.p.c. ; circostanza, quest’ultima, pacificamenteammessa anche dallo stesso odierno ricorrente ; conil secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli art. 28 e 38 comma 3 c.p.c. nonchédella dell'art. 26 della legge n. 11/1971, dell'art. 9 della legge n29/1990 e dell’art. 8 del d.lgs. n. 99/2004 (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente disatteso Adunanzadel 2 ottobre 2025 - R.G. n. 13905/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri l’eccezione di incompetenza sollevata dagli appellanti, senza tener conto dell’oggetto dell’odierno giudizio, nella specie costituito dall’accertamentodella perdurante efficacia del contratto concluso con un coltivatore diretto e del conseguente diritto a l rilascio del fondo conseguente alla dichiarata cessazione di tale contratto a seguito di risoluzione;e tanto, sulla base della circostanza secondo cui la vendita conpatto di riservato dominio di un fondo rustico costituisce «un atto sostanzialmenteequivalente al contratto di affitto di fondo rustico con pattodi riscatto» (cfr. pag. 9 del ricorso); ilmotivo è infondato ; osservail Collegio come costituisca circostanza pacifica tra le parti l’identificazione dell’oggetto del contendere relativo all’odierna controversiacon l’accertamento dell’avvenuta (o meno) risoluzione di diritto d ella compravendita di un fondo rustico e del conseguente obbligo di restituzione del fondo compravenduto da parte degli acquirenti; ciò posto, mette conto ribadire , sulla scorta dell’insegnamento risalente nel tempo della giurisprudenza di questa Corte, come l a competenzadella Sezione specializzata agraria postul i che non risulti ictuoculi l'estraneità del rapporto in contestazione all'ambito di quelli agrari, con la conseguente esclu sione della competenza di detta Sezione specializzata allorché il rapporto dedotto in giudizio sia la compravendita di un fondo rustico e la controversia attenga all'esistenza ed alla validità dell'obbligazione del venditore di consegnare al compratore il bene trasferito (o viceversa), a nulla rilevando che il vendit ore stesso invochi un rapporto di affittanza agrariaintervenuto tra lui ed un terzo con riferimento a tale fondo ( cfr. Adunanzadel 2 ottobre 2025 - R.G. n. 13905/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA].2, Sentenza n. 1191 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 419072 – 01; conf. Sez. 3,Sentenza n. 11304 del 23 maggio 2011) ; da qui l’evidente estraneità alla competenza delle Sezioni specializzate agrarie della controversia avente ad oggetto l’avvenuta (omeno) risoluzione di diritto del contratto di compravendita con patto diriservato dominio di un fondo rustico, non rientrand o ictu oculi tale materia tra quelle rientranti nell’ambito dei rapporti agrari di competenzadelle Sezioni specializzate ; conil terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 345, 101 e 161 c.p.c., nonchédegli art. 24 e 111 Cost. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente dichiarato inammissibile l’eccezione di prescrizione sollevata per la prima volta in appello dall’odierno istante, senza tener conto che la sollevazione di tale eccezione era stata sollecitata dall’affermazione, fatta propria dal giudice di primo grado ex officio e ‘a sorpresa’ (e, dunque, in palese violazionedell’art. 101 c.p.c.), secondo cui la citazione in giudizio della contropartefosse equivalsa alla comunicazione di volersi avvalere della clausolarisolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456, co. 2, c.c.; ilmotivo è manifestamente infondato ; osservail Collegio come il rilevato (preteso) vizio della sentenza di primogrado - consistente nell’asserita violazione dell’art. 101 c.p.c. e, dunque, del contraddittorio tra le parti in ragione del carattere ‘a sorpresa’ della decisione - non risult i essere stato convertito in un motivodi appello ; daciò la manifesta infondatezza della pretesa dell’odierno istante direcuperare la facoltà di sollevare l’eccezione di prescrizione del diritto Adunanzadel 2 ottobre 2025 - R.G. n. 13905/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri avversarioin questa sede di legittimità , dovendo ritenersi detta facoltà processualeormai irrimediabilmente estinta in ragione dell ’intervenuta maturazionedella corrispondente preclusione processuale ; conil quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2934 e 2935 c.c., nonché dell’art. 1456 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente escluso l ’accertamento positivo dell’intervenuta prescrizione dell’avverso diritto di avvalersi dellaclausola risolutiva espressa, avendo la controparte esercitato tale dirittooltre il termine decennale di prescrizione previsto dalla legge; il motivo, nella misura in cui presuppone l’avvenuta tempestiva sollevazionedell’eccezione di prescrizione da parte dell’odierno istante (eccezione ritenuta dal giudice a quo , viceversa, tardivamente sollevata),deve ritenersi assorbito dal rilevato rigetto del terzo motivo d’impugnazione; conil quinto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 1456 c.c. nonché dell’art.112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di pronunciarsi parzialm ente sul quarto motivo di appello avente ad oggetto l’idoneità della citazione avversaria a costituire atto idoneo a manifestare la volontà della controparte di avvalersidella clausola produttiva espressa, ai sensi dell’art. 1456, co. 2,c.c.; ilmotivo è inammissibile; sul punto , è appena il caso di richiamare l’insegnamento della giurisprudenzadi questa Corte, ai sensi del quale , i n tema di clausola risolutiva espressa, la dichiarazione del creditore della prestazione Adunanzadel 2 ottobre 2025 - R.G. n. 13905/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri inadempiuta di volersi avvalere dell'effetto risolutivo di diritto di cui all'art.1456 c.c. non deve essere necessariamente contenuta in un atto stragiudiziale precedente alla lite, potendo essa per converso manifestarsi,del tutto legittimamente, con lo stesso atto di citazione o conaltro atto processuale ad esso equiparato (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 9275del 4 maggio 20 0 5 ); nederiva il difetto d ’ interesse dell’odierno ricorrente al rilievo della denunciataomessa pronuncia, attesa la manifesta infondatezza in iure dell’argomentazioneavanzata; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza dellecensure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M Rigettail ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivieuro 7.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in euro 20 0,00, e agli accessori come