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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 34374/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] marzo 1967, avverso l'ordinanza emessa il 3 novembre 2021 dal Tribunale di Milano, Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso; Udita nell'udienza camerale del 6 maggio 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; Lette le conclusioni presentate dal difensore dei ricorrenti, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 3 novembre 2021 il Tribunale di Milano ha respinto l'istanza di restituzione dei beni in giudiziale sequestro avanzata da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. e da [OSCURATO:PERSONA], avendo ritenuto che si trattasse della reiterazione di una richiesta già correttamente disattesa con ordinanza del 2 maggio 2019, in ragione della sussistenza di una controversia sulla proprietà.

Avverso l'anzidetta ordinanza hanno proposto ricorsi per cassazione il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA], che hanno dedotto i seguenti motivi: 1) violazione di legge e motivazione apparente, per avere il giudice dell'esecuzione errato nel ritenere che l'istanza fosse la mera riproposizione di un'altra già decisa, trattandosi di istanza presentata da una società che mai prima di allora aveva fatto richiesta di beni di sua proprietà ed essendo stati esclusi i beni appartenenti ad altri soggetti, ossia al coimputato e quelli affidati in giudiziale custodia a terzi; 2) erronea applicazione dell'art. 676, comma 2, cod. proc. pen., avendo il giudice dell'esecuzione trascurato che osta alla restituzione di beni una controversia sulla proprietà dei beni ma tale controversia deve essere reale e concreta, tanto da permettere in sede civile la contrapposizione tra soggetti determinati.

Nel caso in esame, invece, solo una minima pari:e dei beni è stata riconosciuta da terzi e per essi non è stata avanzata istanza di restituzione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 La richiesta di restituzione, oggetto del provvedimento impugnato, attiene a beni che furono oggetto di sequestro nell'ambito del procedimento instaurato a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], imputati del delitto di ricettazione di un rilevante numero di preziosi, molti dei quali riconosciuti dai legittimi proprietari, ai quali mano mano sono stati restituiti.

Il processo si è concluso con sentenza emessa il 13 marzo 2019, con cui è stata dichiarata l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova.

A seguito di richiesta di restituzione dei beni in sequestro, avanzata nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 2 maggio 2019, ha disposto la restituzione ad [OSCURATO:PERSONA] khalil Albadar della somma di euro 1.410,00, rimettendo invece ogni questione in ordine alla restituzione dei beni mobili, sequestrati ad entrambi gli imputati, al giudice civile ai sensi degli artt. 676, comma 2, e 263, comma 3, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante di II [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., ha proposto nuova istanza di dissequestro dei beni.

Il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 7 agosto 2021, ha dichiarato inammissibile l'istanza, essendosi già pronunciato il giudice dell'esecuzione con provvedimento del 2 maggio 2019.

Il Tribunale di Milano - con il provvedimento impugnato - ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza, trattandosi di una mera reiterazione di richiesta di restituzione dei beni già oggetto di precedente istanza.

Tale declaratoria di inammissibilità sfugge ai rilievi censori dei ricorrenti.

Nel provvedimento impugnato si afferma che i beni, oggetto della richiesta da ultimo presentata, sono gli stessi di quelli presi in considerazione dal ty provvedimento del 2 maggio 2019, con cui vi è stata la rimessione al giudice civile, essendo controversa la proprietà dei beni.

A fronte di tale conclusione il ricorrente ha dedotto di avere chiesto la restituzione di beni con esclusione di quelli oggetto di controversia circa la proprietà ma tale deduzione non è stata confortata da riscontri o almeno da indicazioni atte a individuare quali fossero in concreto tali beni residui, così da contrastare efficacemente la menzionata conclusione del Tribunale.

Ne discende che rimane allo stato ferma la conclusione secondo cui è controversa la proprietà dei beni richiesti, con l'ulteriore conseguenza che i ricorrenti non possono ottenere un provvedimento di restituzione, dovendo la questione essere risolta dal giudice civile. 1.2 Anche il secondo motivo non coglie nel segno.

Secondo l'orientamento, nettamente maggioritario (da ultimo Sez. 1, n. 6769 del 3/12/2018, Rv. 274805; Sez. 1, n. 31088 del 25/6/2018, Rv. 273487; in precedenza, ex plurimis, Sez. 2, n. 38776 del 2009/2006, Rv. 235380), il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione, investito dell'opposizione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di restituzione di beni sequestrati, rimette le parti dinanzi al giudice civile per la risoluzione della questione sulla proprietà, è inoppugnabile «in quanto esso non ha contenuto decisorio, né formale, né sostanziale, ma ha natura interlocutoria e non pregiudica i diritti delle parti che possono essere fatti valere nel giudizio civile».

Non solo avverso il provvedimento di rimessione delle parti non è prevista alcuna forma di impugnazione da una norma del codice d rito ma l'atto in questione ha un contenuto inidoneo ad incidere, in via diretta, sulle posizioni soggettive delle parti, ledendole o ridimensionandole, occupandosi soltanto, per ragioni organizzative e sistematiche, di individuare l'autorità giudiziaria competente alla soluzione di un conflitto, potenziale o in atto.

L'eventualità che la controversia civile non sia ancora stata instaurata al momento della rimessione al giudice civile non costituisce fattore di indebolimento della tutela dei diritti delle parti e non esige pertanto l'impugnabilità del relativo provvedimento.

Il provvedimento di rimessione al giudice civile, infatti, non presuppone l'attualità della pretesa tra due o più contendenti e può essere emesso sulla semplice possibilità che una lite insorga: «...non configura una translatio iudicii in senso tecnico, per cui l'omessa instaurazione del processo civile sull'accertamento della proprietà nel termine imposto dall'art. 50 c.p.p. non pregiudica in alcun modo i diritti delle parti in sede civile e non impone al giudice civile alcun obbligo di decisione in senso favorevole all'una o all'altra parte» (cfr. Cass. civ., sez.

II, 18 febbraio 2011, n. 4003, Rv. 617020).

2. La declaratoria di inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - apparendo evidente dal contenuto dei motivi che essi hanno proposto il ricorso determinando le cause di inammissibilità per colpa (Corte cost., sentenza 13 giugno 2000, n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] marzo 1967, avverso l'ordinanza emessa il 3 novembre 2021 dal Tribunale di Milano, Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso; Udita nell'udienza camerale del 6 maggio 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; Lette le conclusioni presentate dal difensore dei ricorrenti, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 3 novembre 2021 il Tribunale di Milano ha respinto l'istanza di restituzione dei beni in giudiziale sequestro avanzata da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. e da [OSCURATO:PERSONA], avendo ritenuto che si trattasse della reiterazione di una richiesta già correttamente disattesa con ordinanza del 2 maggio 2019, in ragione della sussistenza di una controversia sulla proprietà. Avverso l'anzidetta ordinanza hanno proposto ricorsi per cassazione il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA], che hanno dedotto i seguenti motivi: 1) violazione di legge e motivazione apparente, per avere il giudice dell'esecuzione errato nel ritenere che l'istanza fosse la mera riproposizione di un'altra già decisa, trattandosi di istanza presentata da una società che mai prima di allora aveva fatto richiesta di beni di sua proprietà ed essendo stati esclusi i beni appartenenti ad altri soggetti, ossia al coimputato e quelli affidati in giudiziale custodia a terzi; 2) erronea applicazione dell'art. 676, comma 2, cod. proc. pen., avendo il giudice dell'esecuzione trascurato che osta alla restituzione di beni una controversia sulla proprietà dei beni ma tale controversia deve essere reale e concreta, tanto da permettere in sede civile la contrapposizione tra soggetti determinati. Nel caso in esame, invece, solo una minima pari:e dei beni è stata riconosciuta da terzi e per essi non è stata avanzata istanza di restituzione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 La richiesta di restituzione, oggetto del provvedimento impugnato, attiene a beni che furono oggetto di sequestro nell'ambito del procedimento instaurato a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], imputati del delitto di ricettazione di un rilevante numero di preziosi, molti dei quali riconosciuti dai legittimi proprietari, ai quali mano mano sono stati restituiti. Il processo si è concluso con sentenza emessa il 13 marzo 2019, con cui è stata dichiarata l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova. A seguito di richiesta di restituzione dei beni in sequestro, avanzata nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 2 maggio 2019, ha disposto la restituzione ad [OSCURATO:PERSONA] khalil Albadar della somma di euro 1.410,00, rimettendo invece ogni questione in ordine alla restituzione dei beni mobili, sequestrati ad entrambi gli imputati, al giudice civile ai sensi degli artt. 676, comma 2, e 263, comma 3, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante di II [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., ha proposto nuova istanza di dissequestro dei beni. Il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 7 agosto 2021, ha dichiarato inammissibile l'istanza, essendosi già pronunciato il giudice dell'esecuzione con provvedimento del 2 maggio 2019. Il Tribunale di Milano - con il provvedimento impugnato - ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza, trattandosi di una mera reiterazione di richiesta di restituzione dei beni già oggetto di precedente istanza. Tale declaratoria di inammissibilità sfugge ai rilievi censori dei ricorrenti. Nel provvedimento impugnato si afferma che i beni, oggetto della richiesta da ultimo presentata, sono gli stessi di quelli presi in considerazione dal ty provvedimento del 2 maggio 2019, con cui vi è stata la rimessione al giudice civile, essendo controversa la proprietà dei beni. A fronte di tale conclusione il ricorrente ha dedotto di avere chiesto la restituzione di beni con esclusione di quelli oggetto di controversia circa la proprietà ma tale deduzione non è stata confortata da riscontri o almeno da indicazioni atte a individuare quali fossero in concreto tali beni residui, così da contrastare efficacemente la menzionata conclusione del Tribunale. Ne discende che rimane allo stato ferma la conclusione secondo cui è controversa la proprietà dei beni richiesti, con l'ulteriore conseguenza che i ricorrenti non possono ottenere un provvedimento di restituzione, dovendo la questione essere risolta dal giudice civile. 1.2 Anche il secondo motivo non coglie nel segno. Secondo l'orientamento, nettamente maggioritario (da ultimo Sez. 1, n. 6769 del 3/12/2018, Rv. 274805; Sez. 1, n. 31088 del 25/6/2018, Rv. 273487; in precedenza, ex plurimis, Sez. 2, n. 38776 del 2009/2006, Rv. 235380), il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione, investito dell'opposizione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di restituzione di beni sequestrati, rimette le parti dinanzi al giudice civile per la risoluzione della questione sulla proprietà, è inoppugnabile «in quanto esso non ha contenuto decisorio, né formale, né sostanziale, ma ha natura interlocutoria e non pregiudica i diritti delle parti che possono essere fatti valere nel giudizio civile». Non solo avverso il provvedimento di rimessione delle parti non è prevista alcuna forma di impugnazione da una norma del codice d rito ma l'atto in questione ha un contenuto inidoneo ad incidere, in via diretta, sulle posizioni soggettive delle parti, ledendole o ridimensionandole, occupandosi soltanto, per ragioni organizzative e sistematiche, di individuare l'autorità giudiziaria competente alla soluzione di un conflitto, potenziale o in atto. L'eventualità che la controversia civile non sia ancora stata instaurata al momento della rimessione al giudice civile non costituisce fattore di indebolimento della tutela dei diritti delle parti e non esige pertanto l'impugnabilità del relativo provvedimento. Il provvedimento di rimessione al giudice civile, infatti, non presuppone l'attualità della pretesa tra due o più contendenti e può essere emesso sulla semplice possibilità che una lite insorga: «...non configura una translatio iudicii in senso tecnico, per cui l'omessa instaurazione del processo civile sull'accertamento della proprietà nel termine imposto dall'art. 50 c.p.p. non pregiudica in alcun modo i diritti delle parti in sede civile e non impone al giudice civile alcun obbligo di decisione in senso favorevole all'una o all'altra parte» (cfr. Cass. civ., sez. II, 18 febbraio 2011, n. 4003, Rv. 617020). 2. La declaratoria di inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - apparendo evidente dal contenuto dei motivi che essi hanno proposto il ricorso determinando le cause di inammissibilità per colpa (Corte cost., sentenza 13 giugno 2000, n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa dell
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