CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 novembre 2023
Cassazione n. 20695/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento del 22 giugno 2023 in preambolo, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha dichiarato inammissibili le istanze avanzate da [OSCURATO:PERSONA] volte ad ottenere la misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova ex art. 47-quater legge n. 354 del 26 luglio 1975 (Ord. pen.) ovvero, in subordine, della semilibertà relativamente alla pena inflitta con la sentenza della Corte di appello di Ancona in data 27 gennaio 2020, irrevocabile il 28 febbraio 2020, con la quale è stata riconosciuta la sentenza di condanna della Corte di appello della Svezia occidentale in data 6 marzo 2018, irrevocabile l'11 aprile 2018. A ragione della decisione, premessa «l'applicazione della normativa nazionale vigente in materia di ordinamento», ha valorizzato, quanto alla misura più ampia, che la pena da espiare superava il limite previsto dall'art. 47 Or. pen., e, quanto alla semilibertà, che non risultava espiato il quantum di pena previsto dall'art. 50 Ord. pen, la pena in esecuzione essendo relativa a uno dei reati di cui all'art. 4-bis Ord. pen. 2. Ricorre per cassazione Maci, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], e - con unico, articolato - deduce in primo luogo la violazione degli artt. 735 e 738 cod proc. pen. per aver il Tribunale di sorveglianza, limitandosi all'applicazione delle norme nazionali, fatto cattivo uso del principio secondo cui l'adattamento della pena inflitta con sentenza straniera riconosciuta in Italia deve essere eseguito rispettando la decisione straniera, con conseguente divieto di aggravamento da parte dell'ordinamento nazionale del trattamento sanzionatorio spettante sulla base della normativa straniera. 2.1. Al riguardo, il ricorrente osserva che, con sentenza della Corte di appello di Ancona del 27 gennaio 2020, era stata riconosciuta nei suoi confronti, ai fini dell'esecuzione in Italia, la sentenza della Corte di appello della [OSCURATO:PERSONA] del 6 marzo 2018, che l'aveva condannato alla pena di otto anni di reclusione per il reato di traffico illecito d'ingente quantitativo di sostanza stupefacente, riconducibile alla fattispecie delittuosa di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309 del 1990 e, dunque, riconnpreso nell'art. 4-bis Ord. pen. Come risulta dal certificato redatto ai sensi dell'art. 4 della decisione quadro del Consiglio 2099/909/J1-1A (allegato al ricorso ai fini dell'autosufficienza) il condannato, alla data del 27 settembre 2022, aveva espiato 2/3 della pena complessiva inflitta. Ciò che gli avrebbe consentito l'accesso al beneficio della liberazione condizionale previsto dall'ordinamento svedese quale automatic relase. Il Tribunale, affermando il principio secondo cui l'esecuzione è soggetta alla legge italiana ai sensi dell'art. 738 cod. proc. pen., ha trascurato il principio pacifico, prescritto dagli art 735 cod. proc. pen. e 10 della Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate del 21 marzo 1983, ratificata con legge 27 luglio 1988, n. 334, in virtù del quale il trattamento sanzionatorio non può essere più grave di quello previsto dalla normativa straniera. 2.2. Sotto altro profilo, lamenta l'assenza di motivazione in punto di mancata sostituzione della liberazione condizionale accordata all'estero con la misura prevista dall'art. 176 c.p. Pur ove non si voglia ritenere l'istituto della liberazione condizionale straniera quale automatic relase, in ogni caso il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto sostituire la misura estera con quella prevista dalla normativa nazionale, avendo altresì riguardo al fatto che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'art. 735, comma 4, cod proc. pen., nel prevedere detta sostituzione, non pone come condizione né la natura giurisdizionale dell'autorità concedente, né la piena equivalenza o assirnilabilità dell'istituto straniero a quello nazionale, sottraendo al giudice nazionale ogni potere di apprezzamento discrezionale (Sez. 1., n. 3876 del 3/6/1996, [OSCURATO:PERSONA]. 205344). Deduce, inoltre, la carenza di motivazione in ordine alla sussistenza o meno del requisito del sicuro ravvedimento. 2.3. Infine, si duole della mancanza risposta alla richiesta di scorporo della pena già espiata in esecuzione della condanna emessa dalla Corte di appello della [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale avrebbe dovuto uniformarsi al principio consolidato secondo cui, in presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, occorre procedere allo scioglimento del cumulo ai fini dell'ammissione ai benefici penitenziari, nel caso in cui sia presente un reato ostativo per il quale il condannato abbia espiato la parte di pena ad esso relativa. Ove lo scorporo fosse stato eseguito, il condannato avrebbe avuto accesso ad entrambe le misure. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 27 novembre 2023, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il provvedimento impugnato dev'essere annullato per le ragioni che s'indicano appresso. 2. Osserva in primo luogo il Collegio come la motivazione del Giudice specializzato sia affatto contraddittoria, laddove per un verso fa riferimento alla misura alternativa di cui all'art. 47-quater Ord. pen., che consente il superamento dei limiti di pena previsti per l'affidamento in prova, e dall'altro pone proprio quei limiti a fondamento del proprio provvedimento reiettivo della più ampia misura invocata. 3. In secondo luogo il Tribunale di sorveglianza ha del tutto trascurato i principi consolidati, espressi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «In tema di esecuzione in Italia di sentenza straniera, il principio stabilito dall'art.738 cod. proc. pen., per cui l'esecuzione della pena è soggetta alla legge italiana, trova un limite nel divieto di aggravamento della pena inflitta nell'ordinamento straniero, prescritto dall'art. 735, comma terzo cod. proc. pen. e dall'art. 10 della Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate del 21 marzo 1983, ratificata con legge 27 luglio 1988, n. 334, di guisa che, al fine di stabilire l'esatta posizione giuridica esecutiva del condannato e i benefici già maturati secondo l'ordinamento straniero, occorre far riferimento al momento del trasferimento in Italia per l'espiazione della pena» (Sez. 1, n. 11425 del 11/02/2004, Sciabica, Rv. 227821). Si è, in particolare, chiarito che «L'adattamento della pena inflitta con la sentenza straniera, ai fini della sua esecuzione nello Stato a norma della Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983, deve essere eseguito tenendo conto dei benefici già acquisiti dal condannato durante l'esecuzione all'estero. A tal fine, deve essere accertato, anche mediante idonea documentazione da richiedersi all'autorità straniera, se al momento del trasferimento in Italia il condannato abbia già maturato, secondo l'ordinamento dello Stato di condanna, il diritto ai suddetti benefici» (Sez. 1, n. 21358 del 21/04/2017, Terrasi, Rv. 270584). Sotto tale ultimo profilo, osserva il Collegio come - diversamente da quanto affermato dal ricorrente - la mera allegazione del certificato ai sensi dell'art. 4 della decisione quadro del Consiglio 2099/909/JHA da parte dell'istante non avrebbe in alcun modo consentito l'automatica applicazione della misura della liberazione condizionale conseguita secondo l'ordinamento giuridico svedese. Ciò perché il d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38 - che ha attuato nell'ordinamento interno, le disposizioni della decisione-quadro 2008/947/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento, tra Paesi dell'Unione, delle sentenze di condanna con sospensione condizionale della pena, o con sanzioni sostitutive, ovvero delle decisioni di liberazione condizionale, che impongano obblighi e prescrizioni rientranti nel catalogo di cui all'art. 4 del testo legislativo, in vista dell'esecuzione da svolgersi in altro Paese membro - non ha recepito l'art. 17, quarto comma, della menzionata decisione quadro, secondo cui «[OSCURATO:PERSONA] membri possono stabilire che qualsiasi decisione sulla liberazione anticipata o condizionale possa tenere conto delle disposizioni della legislazione nazionale indicate dallo Stato di emissione che conferiscono alla persona il diritto alla liberazione anticipata o condizionale in un determinato momento». L'art. 16 del d.lgs. n. 38 del 2016, invero, prevede che «Quando è pronunciata sentenza di riconoscimento, la pena è eseguita secondo la legge italiana. Si applicano altresì le disposizioni in materia di amnistia, indulto e grazia. La pena espiata nello Stato di emissione è computata ai fini dell'esecuzione» e che «prima del trasferimento, il Ministero della giustizia informa lo Stato di emissione che ne abbia fatto richiesta delle disposizioni applicabili alla persona condannata in materia di liberazione anticipata, liberazione condizionale e indulto». Non v'è, dunque, alcuna possibilità di un'applicazione automatica dell'istituto della liberazione condizionale di cui all'ordinamento giuridico svedese, per beneficiare del quale il condannato deve dare prova di aver seguito la procedura di cui agli art 17 e s. del citato decreto legislativo. E, tuttavia, la motivazione del Tribunale di sorveglianza si palesa del tutto carente, posto che - a fronte di un'articolata e documentata richiesta del detenuto di applicazione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, ovvero, in subordine, della semilibertà, previo "scorporo" della liberazione condizionale conseguita secondo l'ordinamento svedese, la cui sentenza di condanna del 6 marzo 2020 è stata riconosciuta nel nostro ordinamento - il provvedimento si è limitato a una laconica, quanto apodittica affermazione, richiamata in premessa, in punto di necessità dell'applicazione della normativa nazionale. 4. S'impone, pertanto, l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato al Tribunale di sorveglianza di Roma, per un nuovo esame ossequiante dei principi che si sono enunciati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuo