CassazionedecretoSezione 6Decisione del 11 gennaio 2022
Cassazione n. 05403/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Venosa avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e ii ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Potenza ha dichiarato inammissibile l'istanza di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA], quale terzo interessato, avverso il decreto di convalida, emesso dal P.M. presso il Tribunale di Potenza in data 1/7/2021, avente ad oggetto il sequestro della somma di euro 2.455,00 effettuato dai Carabinieri di Potenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], figlio di Saverio. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] tramite il suo difensore. Deduce violazione di legge e omessa motivazione in ordine alle ragioni della dichiarata inammissibilità. Lo stesso Tribunale aveva riconosciuto la fondatezza dell'istanza di riesame in assenza di un profilo di pertinenza della somma con i reati ipotizzati e in mancanza di una idonea motivazione a fondamento del decreto di convalida, ma aveva, tuttavia, dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione, in tal modo venendo in rilievo l'apparenza della motivazione che risultava priva dei requisiti di minima coerenza e ragionevolezza. Il ricorrente, padre del soggetto nei cui confronti era stato eseguito il sequestro, aveva assolto l'onere di dimostrare che disponeva di reddito idoneo e che il denaro era stato da lui posto nella disponibilità del figlio e della moglie, dai quali viveva di fatto separato, salvo aver richiesto al figlio di restituirgli la somma sequestrata, che gli serviva per acquistare una macchina, non essendo dato comprendere che cos'altro avrebbe potuto dirsi necessario, a fronte del fatto che il P.M. aveva omesso di dimostrare il nesso di pertinenzialità tra la cosa e il reato e l'esigenza probatoria alla base del sequestro. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Si rileva in primo luogo che il Tribunale ha correttamente dato rilievo al tema dell'interesse all'impugnazione: in realtà, con riferimento al sequestro probatorio, la veste di soggetto avente diritto alla restituzione qualifica prima di tutto, in relazione alla posizione del terzo, la stessa legittimazione all'impugnazione (arg. ex artt. 255 e 257 cod. proc. pen.), che non può peraltro risolversi in una astratta prospettazione, ma deve trovare puntuale e concreta conferma. 3. Ciò posto, deve osservarsi che il ricorrente con il motivo di ricorso ha cercato di riproporre gli argomenti, già vagliati dal Tribunale, volti a suffragare l'assunto della appartenenza al predetto della somma sequestrata al figlio Rocco e a dar conto delle ragioni per cui costui aveva in quel frangente la disponibilità del denaro. Senonché, al di là di profili inerenti alla fondatezza o meno di doglianze relative alla validità del decreto di convalida del sequestro, valutabili solo alla condizione della sussistenza effettiva della legittimazione all'impugnazione, deve osservarsi che il motivo, pur incentrato sull'assunto della mancanza o dell'apparenza della motivazione, finisce per risolversi nella deduzione, non consentita ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., di un vizio di motivazione, riguardante il ragionamento alla cui stregua il Tribunale ha escluso che potesse dirsi ravvisabile in capo al ricorrente la qualità di avente diritto alla restituzione. In particolare, è stato rilevato che la prospettazione difensiva circa la necessità correlata all'acquisto di una vettura non era plausibile ed anzi si poneva in contraddizione col fatto che, a fronte del venir meno da quasi un anno della convivenza tra i coniugi, l'originaria dazione fosse stata spiegata quale contributo al mantenimento della moglie e del figlio, circostanza tale da far venir meno una diretta disponibilità in capo al ricorrente. Inoltre, il Tribunale ha anche valorizzato il fatto che in sede di giudizio direttissimo il figlio del ricorrente aveva sostenuto che il denaro era di entrambi i genitori, ciò che in realtà non corrisponde pienamente all'assunto secondo cui si sarebbe trattato di un personale contributo del ricorrente, fermo restando che risulta inconferente la dimostrazione della disponibilità di autonome fonti di reddito e che per contro l'erogazione di somme a titolo di mantenimento implica che al denaro sia conferita una definitiva destinazione e non anche che persista la disponibilità in capo al soggetto erogatore. Deve dunque escludersi che la motivazione formulata nel provvedimento impugnato possa dirsi mancante o solo apparente, in quanto del tutto inidonea ad esplicitare un percorso logico, da ciò discendendo che le deduzioni su cui il ricorso si fonda non sono in questa sede consentite e che non può dirsi disarticolato il ragionamento in forza del quale il Tribunale ha disconosciuto in capo al ricorrente l'interesse all'impugnazione. 4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente Mass