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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 maggio 2024

Cassazione n. 25127/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (la Corte d'appello ha ribadito che la responsabilità dell'imputato per il reato di truffa deve ritenersi accertata, al di là di ogni ragionevole dubbio, in base alla deposizione della persona offesa e alla titolarità della carta [OSCURATO:PERSONA] su cui è confluito il pagamento operato dal soggetto passivo); ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta l'erronea applicazione della legge penale con riferimento alla fattispecie di cui all'art 640 cod. pen., è parimenti reiterativo, dal momento che la sentenza impugnata ha correttamente esplicitato - p. 4 - gli elementi in forza dei quali è integrata la fattispecie concorsuale, offrendo un contribuito materiale alla commissione del reato; ritenuto che il terzo e il quarto motivo di ricorso inerenti alla mancata concessione delle attenuanti di cui agli art. 62 n. 4 e 62-bis cod. pen. sono manifestamente infondati a fronte di congrua motivazione (cfr. pag. 5, in punto di non esiguità del danno arrecato e di personalità negativa del reo, comprovata dai precedenti penali dello stesso, nonché dall'assenza di elementi positivi); rilevato che il ricorso deve essere dischiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 7 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA] P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (la Corte d'appello ha ribadito che la responsabilità dell'imputato per il reato di truffa deve ritenersi accertata, al di là di ogni ragionevole dubbio, in base alla deposizione della persona offesa e alla titolarità della carta [OSCURATO:PERSONA] su cui è confluito il pagamento operato dal soggetto passivo); ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta l'erronea applicazione della legge penale con riferimento alla fattispecie di cui all'art 640 cod. pen., è parimenti reiterativo, dal momento che la sentenza impugnata ha correttamente esplicitato - p. 4 - gli elementi in forza dei quali è integrata la fattispecie concorsuale, offrendo un contribuito materiale alla commissione del reato; ritenuto che il terzo e il quarto motivo di ricorso inerenti alla mancata concessione delle attenuanti di cui agli art. 62 n. 4 e 62-bis cod. pen. sono manifestamente infondati a fronte di congrua motivazione (cfr. pag. 5, in punto di non esiguità del danno arrecato e di personalità negativa del reo, comprovata dai precedenti penali dello stesso, nonché dall'assenza di elementi positivi); rilevato che il ricorso deve essere dischiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA] P
Sentenza Cassazione n. 25127/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris