CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 49579/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deduce l'erronea qualificazione giuridica della condotta attribuita è manifestamente infondato oltre che generico nella parte in cui, da un canto, prospetta la sussunzione della condotta nella corrispondente ipotesi colposa di cui all'art. 335 cod. pen., d'altro canto, ipotizza l'eccentrica qualificazione ex art. 213 Codice della Strada, a fronte del sequestro operato su attrezzatura subacquea utilizzata per la pesca illegale; rilevato che l'ipotizzata qualificazione della condotta nell'ipotesi colposa non risulta oggetto di motivo di gravame; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/12/