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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 44547/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di SULMONA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] il quale insiste per il rigetto del ricorso.

Deposita conclusioni e nota spese.

E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che illustrando i motivi del ricorso insiste per l'accoglimento.

E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA, come da nomina a sostituto processuale ex art. 102. c.p.p. depositata in udienza, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] il quale insiste per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma, accogliendo l'appello del Procuratore generale della medesima Corte distrettuale, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'articolo 589 cod. pen. in relazione all'art. 141 d.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, perché, alla guida di autovettura Smart (tg.

BN 822 AV), mentre percorreva via dei [OSCURATO:PERSONA], direzione via Salaria, sulla corsia di sorpasso, e in corrispondenza dei civici 295/297, senza prestare la dovuta attenzione, anche in considerazione della natura urbana dell'area attraversata e delle condizioni di visibilità scarsa, a causa dell'ora notturna, per colpa investiva il pedone [OSCURATO:PERSONA] che, con manovra sua volta imprudente, attraversava la sede stradale senza dare la precedenza agli autoveicoli che ivi transitavano, cagionandone la morte (Roma, 14/03/06).

Ritenuto un concorso di colpa della vittima pari al 50%, la Corte di appello ha altresì condannato l'imputato a risarcire la parte civile costituita, [OSCURATO:PERSONA], da liquidarsi in separato giudizio.

2. Il Tribunale, in particolare, all'esito di un'articolata istruttoria, era pervenuto al giudizio assolutorio ritenendo che l'imputato viaggiasse ad una velocità moderata (circa 45 km/h), che l'attraversamento della vittima sia stato del tutto imprevedibile, che il pedone abbia attraversato la strada parecchi metri prima dell'attraversamento pedonale - nel punto in cui le sue chiavi e la sua valigetta sono state trovate dal teste [OSCURATO:PERSONA] - , che il Fagiolo procedeva a semaforo verde.

3. Avverso la sentenza di appello ricorrono per cassazione i difensori dell'imputato sulla base dei seguenti motivi:

3.1. Vizio di motivazione per mancato rispetto dei canoni di giudizio di cui all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., in relazione alla mancata rinnovazione istruttoria ex art 603, commi 3 e 3-bis, cod. proc. pen., nonché erronea applicazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., in relazione all'impugnata sentenza e alle ordinanze del 16/10/18 e del 25/09/19, per avere la Corte distrettuale proceduto ad una reformatio in peius della sentenza di primo grado senza la dovuta rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.

Il giudice di primo grado aveva fondato il proprio convincimento sulle prove dichiarative assunte nel corso del dibattimento, in particolare sulle testimonianze dell'Istr. della [OSCURATO:PERSONA], Laureti, dei testi Pistola, Cantelli, Molli e sulla consulenza difensiva dell'ing.

Palmieri, sulle cui basi si era accertato che il semaforo era verde, che la persona offesa aveva attraversato la strada parecchi metri prima C dell'attraversamento pedonale e che la velocità dell'autovettura dell'imputato, al momento dell'investimento, era adeguata al limite imposto nelle strade urbane e conforme alle regole di prudenza di cui all'art. 140 cod. strada.

Nel caso in esame, la sentenza di appello, pur operando una valutazione distinta ed opposta rispetto a quella del primo Giudice delle deposizioni dichiarative dei testimoni oculari e del consulente tecnico di parte, ha del tutto disatteso il principio imposto in tema di rinnovazione istruttoria.

Del tutto aprioristicamente, invero, il Giudice di appello ha ritenuto ininfluenti tali dichiarazioni al fine del decidere, sostenendo che le dichiarazioni convergenti dei testimoni sulla velocità contenuta degli automezzi, sull'improvviso attraversamento del pedone, sul colore del semaforo al momento del fatto, fossero percezioni personali del singolo testimone e non mutuabili al moto dell'autovettura dell'imputato.

La Corte di appello ha effettuato una rielaborazione autonoma dell'istituto della rinnovazione dibattimentale, selezionando i testi da essa stessa ritenuti rilevanti al fine di esprimere una pronuncia di condanna, assumendo, con un ragionamento alquanto singolare, che la reiterazione dell'acquisizione dei mezzi di prova e delle relative fonti fosse superflua, in quanto le stesse avrebbero potuto confermare o contraddire se stesse quanto al contributo dichiarativo già reso in primo grado e, pertanto, non avrebbero avuto alcuna efficacia rilevante al fine del decidere.

La Corte distrettuale, inoltre, senza alcuna rinnovazione istruttoria, disponeva una perizia, consentendo alle parti di nominare un proprio consulente, pur preannunciando che questi non sarebbe stato esaminato in contraddittorio.

Il perito si incontrava con i consulenti di parte soltanto in occasione del sopralluogo, senza dare risposte alle valutazioni espresse in primo grado dal consulente della difesa e alle note critiche dallo stesso depositate nelle more.

Solo a seguito di numerose e insistenti richieste, la Corte di merito si determinava a procedere ad una sorta di confronto tra l'ing.

Palmieri e il prof.

Vangi, nel quale al primo - che pure aveva rappresentato una prova dichiarativa fondamentale in primo grado - non si lasciava spazio alcuno per poter esprimere le proprie conclusioni e il percorso tecnico argomentativo che le fondava.

3.2. Mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in riferimento alla valutazione ex art. 192 cod. proc. pen. degli elementi probatori e all'art. 546, lett. e), cod. proc. pen.

Diversamente da quanto sostiene il Giudice d'appello - secondo cui la sentenza del Tribunale, sino alla pagina 6, era meramente ricognitiva del contenuto delle prove assunte e non spiegava le ragioni dell'adesione ai menzionati aspetti nella ricostruzione dei fatti -, il ricorrente precisa che, nella ricognizione delle prove assunte, è contenuta anche la valutazione delle stesse in termini di attendibilità e rilevanza per il percorso logico - giuridico seguito dal primo Giudice.

Neppure può dirsi che il Giudice di primo grado abbia aderito acriticamente alle valutazioni del consulente di parte, ing.

Palmieri, atteso che si è dilungato nel motivare le ragioni per le quali accoglieva la ricostruzione offerta dal consulente tecnico della difesa.

Quanto alle dichiarazioni testimoniali, la Corte di merito ne fa una ricognizione del tutto sintetica e, per i testimoni più rilevanti, quali Pistola e Cantelli, anche erronea.

In sostanza, la sentenza resa dalla Corte di appello è priva della motivazione rafforzata imposta a seguito del ribaltamento della sentenza assolutoria pronunciata in primo grado.

3.3. Inosservanza della norma processuale stabilita a pena di inutilizzabilità di cui agli artt. 191 e 228 cod. proc. pen., in relazione ad atti (consulenza dell'ing. [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di Roma e la relazione di polizia giudiziaria che era stata espunta dal fascicolo su richiesta della difesa nel giudizio di primo grado) che non erano stati acquisiti al fascicolo del dibattimento, né erano stati oggetti di contraddittorio.

All'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], pur eccependo la difesa la violazione degli artt. 191 e 228 citati, la Corte del merito nulla disponeva in proposito, procedendo con l'audizione del perito, il quale confermava, peraltro, di aver utilizzato quegli atti non utilizzabili e di non aver preso in alcuna considerazione le dichiarazioni testimoniali rese nel corso del dibattimento.

3.4. Inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 1, 2 e 160 cod. pen., 25, comma 2, Cost., 14 Preleggi.

I difensori, pur a conoscenza dell'indirizzo della giurisprudenza di legittimità - sulla scorta del quale il generico riferimento al "decreto di citazione a giudizio" di cui all'ad 160 cod. pen. consentirebbe di considerare atto interruttivo anche il decreto di citazione per il giudizio di appello di cui all'ad 601 cod. proc. pen.- non concordano con detta interpretazione estensiva ed analogica della norma penale (art. 160 cod. pen.).

Invero, trattandosi di norma penale incidente in via diretta sulla determinazione del termine prescrizionale del reato, l'indicazione tassativa degli atti interruttivi impedisce qualsiasi interpretazione estensiva o analogica ed è indubbio che, attesi il dato testuale della lunga e specifica elencazione e l'interpretazione letterale della norma, qualora il legislatore avesse voluto inserire anche il decreto di citazione per il giudizio di appello lo avrebbe specificamente indicato.

In conclusione, considerando ultimo atto interruttivo della prescrizione il decreto che dispone il giudizio emesso in data 09/05/2007 e la normativa vigente nel 2006, epoca di commissione del fatto, il reato si è prescritto nel luglio del 2019. 4..

Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA]

1. Deve, in primo luogo, rilevarsi che, diversamente da quanto assume il ricorrente nel quarto motivo di ricorso, il reato si è prescritto il 20/09/2021, in data successiva a quella della sentenza di appello (24/02/2021), dovendosi tenere conto che, trattandosi di reato commesso nel 2006, la prescrizione è pari ad anni 15 anni cui vanno aggiunti, nel caso di specie, 206 giorni di sospensione (142 in primo grado e 64 in appello), corrispondenti a quasi 7 mesi.

2. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile.

2.1. Il primo motivo, con cui la difesa lamenta la violazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., per avere la Corte di appello ribaltato il giudizio assolutorio ed essere pervenuta ad affermare la responsabilità dell'imputato senza aver risentito i testimoni ivi indicati, è manifestamente infondato.

In una recente pronuncia le Sezioni Unite (n. 22065 del 28/01/2021, [OSCURATO:PERSONA]) - dopo aver ricordato che la modifica normativa, che ha inserito nell'art. 603 cod. proc. pen. il comma 3-bis, ha saldato sul medesimo asse cognitivo e decisionale dovere di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, obbligo di motivazione rinforzata da parte del giudice dell'impugnazione in caso di dissenso rispetto alla decisione di primo grado, canone "al di là di ogni ragionevole dubbio" in ossequio allo statuto fondante del processo penale, ispirato ai principi fondamentali del contraddittorio, dell'oralità, dell'immediatezza nella formazione della prova - ha ribadito il principio per il quale il giudice è obbligato a rinnovare unicamente le prove dichiarative incidenti in maniera decisiva sulla decisione.

Tanto premesso, occorre ricordare che l'impugnazione del Procuratore generale della Corte di appello di Roma si incentrava, esclusivamente, sul contrasto fra la consulenza tecnica dell'imputato e quella della parte civile, lamentando l'appellante che il primo Giudice non avesse svolto alcuna valutazione critica delle argomentazioni di quest'ultima, a fronte di una supina accettazione delle considerazioni di segno opposto sviluppate dal consulente tecnico dell'imputato.

Per dirimere il contrasto tra le predette consulenze, la Corte di merito, disponeva, come più sopra ricordato, una perizia; rinnovava altresì l'istruttoria per svolgere l'audizione del teste Molli, la cui deposizione era stata ritenuta, dal Giudice di primo grado, di fondamentale importanza.

Nella prima parte della sentenza, il Giudice di appello ripercorre la disamina delle acquisizioni testimoniali del giudizio di primo grado, in particolare soffermandosi sulle deposizioni testimoniali di Frisetti, Cantelli (testimoni della difesa) e Laureti (appartenente alla polizia municipale intervenuta sul luogo del sinistro), sulla cui riassunzione la difesa aveva particolarmente insistito.

Con riguardo a quest'ultimo e ai suoi colleghi Torlone e Lamesi, la sentenza impugnata ha osservato che la loro deposizione aveva per oggetto essenzialmente rilievi effettuati sul teatro dell'incidente, giacché poco essi hanno potuto dire in merito alla dinamica dello stesso, in quanto, al loro arrivo, la vittima era già stata trasportata in ospedale; gli stessi, inoltre, nulla hanno saputo dire in merito alle fasi attive del semaforo pedonale, sia per il traffico veicolare che pedonale, al momento del sinistro.

Quanto ai testi (automobilisti) Frisetti e Cantelli, la Corte territoriale ricorda che essi nulla hanno visto dell'incidente, essendosi limitati a dichiarare che, nell'occasione, il traffico era fluido e la loro velocità contenuta.

Ciò detto, la sentenza impugnata ricorda come, a seguito della pressante richiesta difensiva di rinnovare l'istruttoria dibattimentale, la Corte di merito si sia interrogata su quali prove riassumere e, in tale, legittima, valutazione discrezionale, ha ritenuto di riacquisire la deposizione del solo teste Molli, per il ruolo centrale da questa avuto nel ragionamento del primo Giudice, reputando, invece, superflui gli altri testi, perché nessuno di questi aveva assistito al sinistro.

Sul punto, la Corte di appello, in ossequio al relativo principio, dalla stessa esplicitamente richiamato, ha offerto una motivazione "rinforzata" laddove (p. 7) si è analiticamente confrontata con la sentenza di primo grado, evidenziandone le lacune e laddove si è soffermata ad illustrare le ragioni (p. 9 e seguenti) per le quali ha reputato di rinnovare le dichiarazioni del Molli.

Più specificamente, ed entrando nel merito della doglianza riproposta in questa sede di legittimità, deve osservarsi che è del tutto corretta l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui l'art. 603,comma 3-biscod. proc. pen. non impone di ripetere formalisticamente il giudizio ma di avere cognizione diretta della prova dichiarativa che il requirente appellante chiede di rivalutare, atteso il chiaro disposto della norma secondo cui "Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale".

L'appello del Procuratore generale, giova ricordarlo, era esclusivamente incentrato sulla prova tecnico-scientifica, così come risultante dalle contrapposte consulenze, non sul compendio testimoniale acquisito.

Sotto questo, preciso, profilo, la Corte territoriale ha rinnovato l'istruttoria, disponendo una perizia volta a risolvere il denunciato contrasto ed a ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente, anche in considerazione dell'incertezza di fondo che ha reputato permanere nella testimonianza del Molli.

Rinforzata si appalesa la motivazione (pp. 18 e 19) anche con riguardo alle ragioni per cui si sono accolte le conclusioni del perito - sulla velocità dell'auto condotta dall'imputato, sul punto d'urto, sull'attraversamento del pedone in prossimità delle strisce pedonali, sull'esistenza del nesso di causalità - e non quelle del consulente della difesa, pure analiticamente prese in considerazione e motivatamente disattese, di talché può, concludersi, sul punto, che non vi è stata violazione dei diritti della difesa.

2.2. Il secondo motivo resta assorbito.

2.3. Parimenti inammissibile, per genericità e per manifesta infondatezza, anche il terzo motivo.

Irrilevante, alla luce di quanto sinora detto, che il perito non abbia preso cognizione del contenuto delle testimonianze.

La doglianza sulla inutilizzabilità degli atti - che peraltro sono costituiti da rilievi di polizia giudiziaria - è generica perché non dice in che senso questi atti avrebbero inciso sulle valutazioni del perito.

La doglianza, peraltro, era stata già sollevata nel giudizio di appello e correttamente la sentenza impugnata (pp.14 e 15) ha osservato che il perito aveva precisato di aver soltanto numerato gli atti visionati e che «da nessuna delle sue affermazioni, risulta, in alcun modo, che egli avrebbe tratto le proprie conclusioni da quegli atti che egli semplicemente enumera».

Afferma inoltre che la questione sollevata, oltre che formalistica era anche pretestuosa, in quanto la difesa non aveva evidenziato alcuna parte dell'elaborato peritale che ne avrebbe convalidato l'assunto.

Non priva di significatività, al riguardo, è il richiamo, fatto nell'impugnata sentenza, alla prima parte della deposizione resa dal perito, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], laddove egli aveva chiaramente spiegato la metodologia utilizzata.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese di costituzione della parte civile [OSCURATO:PERSONA] nel presente giudizio di legittimità che vanno liquidati in euro 3000,00, oltre accessori come per legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese di costituzione della parte civile

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di SULMONA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] il quale insiste per il rigetto del ricorso. Deposita conclusioni e nota spese. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che illustrando i motivi del ricorso insiste per l'accoglimento. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA, come da nomina a sostituto processuale ex art. 102. c.p.p. depositata in udienza, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] il quale insiste per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma, accogliendo l'appello del Procuratore generale della medesima Corte distrettuale, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'articolo 589 cod. pen. in relazione all'art. 141 d.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, perché, alla guida di autovettura Smart (tg. BN 822 AV), mentre percorreva via dei [OSCURATO:PERSONA], direzione via Salaria, sulla corsia di sorpasso, e in corrispondenza dei civici 295/297, senza prestare la dovuta attenzione, anche in considerazione della natura urbana dell'area attraversata e delle condizioni di visibilità scarsa, a causa dell'ora notturna, per colpa investiva il pedone [OSCURATO:PERSONA] che, con manovra sua volta imprudente, attraversava la sede stradale senza dare la precedenza agli autoveicoli che ivi transitavano, cagionandone la morte (Roma, 14/03/06). Ritenuto un concorso di colpa della vittima pari al 50%, la Corte di appello ha altresì condannato l'imputato a risarcire la parte civile costituita, [OSCURATO:PERSONA], da liquidarsi in separato giudizio. 2. Il Tribunale, in particolare, all'esito di un'articolata istruttoria, era pervenuto al giudizio assolutorio ritenendo che l'imputato viaggiasse ad una velocità moderata (circa 45 km/h), che l'attraversamento della vittima sia stato del tutto imprevedibile, che il pedone abbia attraversato la strada parecchi metri prima dell'attraversamento pedonale - nel punto in cui le sue chiavi e la sua valigetta sono state trovate dal teste [OSCURATO:PERSONA] - , che il Fagiolo procedeva a semaforo verde. 3. Avverso la sentenza di appello ricorrono per cassazione i difensori dell'imputato sulla base dei seguenti motivi: 3.1. Vizio di motivazione per mancato rispetto dei canoni di giudizio di cui all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., in relazione alla mancata rinnovazione istruttoria ex art 603, commi 3 e 3-bis, cod. proc. pen., nonché erronea applicazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., in relazione all'impugnata sentenza e alle ordinanze del 16/10/18 e del 25/09/19, per avere la Corte distrettuale proceduto ad una reformatio in peius della sentenza di primo grado senza la dovuta rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Il giudice di primo grado aveva fondato il proprio convincimento sulle prove dichiarative assunte nel corso del dibattimento, in particolare sulle testimonianze dell'Istr. della [OSCURATO:PERSONA], Laureti, dei testi Pistola, Cantelli, Molli e sulla consulenza difensiva dell'ing. Palmieri, sulle cui basi si era accertato che il semaforo era verde, che la persona offesa aveva attraversato la strada parecchi metri prima C dell'attraversamento pedonale e che la velocità dell'autovettura dell'imputato, al momento dell'investimento, era adeguata al limite imposto nelle strade urbane e conforme alle regole di prudenza di cui all'art. 140 cod. strada. Nel caso in esame, la sentenza di appello, pur operando una valutazione distinta ed opposta rispetto a quella del primo Giudice delle deposizioni dichiarative dei testimoni oculari e del consulente tecnico di parte, ha del tutto disatteso il principio imposto in tema di rinnovazione istruttoria. Del tutto aprioristicamente, invero, il Giudice di appello ha ritenuto ininfluenti tali dichiarazioni al fine del decidere, sostenendo che le dichiarazioni convergenti dei testimoni sulla velocità contenuta degli automezzi, sull'improvviso attraversamento del pedone, sul colore del semaforo al momento del fatto, fossero percezioni personali del singolo testimone e non mutuabili al moto dell'autovettura dell'imputato. La Corte di appello ha effettuato una rielaborazione autonoma dell'istituto della rinnovazione dibattimentale, selezionando i testi da essa stessa ritenuti rilevanti al fine di esprimere una pronuncia di condanna, assumendo, con un ragionamento alquanto singolare, che la reiterazione dell'acquisizione dei mezzi di prova e delle relative fonti fosse superflua, in quanto le stesse avrebbero potuto confermare o contraddire se stesse quanto al contributo dichiarativo già reso in primo grado e, pertanto, non avrebbero avuto alcuna efficacia rilevante al fine del decidere. La Corte distrettuale, inoltre, senza alcuna rinnovazione istruttoria, disponeva una perizia, consentendo alle parti di nominare un proprio consulente, pur preannunciando che questi non sarebbe stato esaminato in contraddittorio. Il perito si incontrava con i consulenti di parte soltanto in occasione del sopralluogo, senza dare risposte alle valutazioni espresse in primo grado dal consulente della difesa e alle note critiche dallo stesso depositate nelle more. Solo a seguito di numerose e insistenti richieste, la Corte di merito si determinava a procedere ad una sorta di confronto tra l'ing. Palmieri e il prof. Vangi, nel quale al primo - che pure aveva rappresentato una prova dichiarativa fondamentale in primo grado - non si lasciava spazio alcuno per poter esprimere le proprie conclusioni e il percorso tecnico argomentativo che le fondava. 3.2. Mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in riferimento alla valutazione ex art. 192 cod. proc. pen. degli elementi probatori e all'art. 546, lett. e), cod. proc. pen. Diversamente da quanto sostiene il Giudice d'appello - secondo cui la sentenza del Tribunale, sino alla pagina 6, era meramente ricognitiva del contenuto delle prove assunte e non spiegava le ragioni dell'adesione ai menzionati aspetti nella ricostruzione dei fatti -, il ricorrente precisa che, nella ricognizione delle prove assunte, è contenuta anche la valutazione delle stesse in termini di attendibilità e rilevanza per il percorso logico - giuridico seguito dal primo Giudice. Neppure può dirsi che il Giudice di primo grado abbia aderito acriticamente alle valutazioni del consulente di parte, ing. Palmieri, atteso che si è dilungato nel motivare le ragioni per le quali accoglieva la ricostruzione offerta dal consulente tecnico della difesa. Quanto alle dichiarazioni testimoniali, la Corte di merito ne fa una ricognizione del tutto sintetica e, per i testimoni più rilevanti, quali Pistola e Cantelli, anche erronea. In sostanza, la sentenza resa dalla Corte di appello è priva della motivazione rafforzata imposta a seguito del ribaltamento della sentenza assolutoria pronunciata in primo grado. 3.3. Inosservanza della norma processuale stabilita a pena di inutilizzabilità di cui agli artt. 191 e 228 cod. proc. pen., in relazione ad atti (consulenza dell'ing. [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di Roma e la relazione di polizia giudiziaria che era stata espunta dal fascicolo su richiesta della difesa nel giudizio di primo grado) che non erano stati acquisiti al fascicolo del dibattimento, né erano stati oggetti di contraddittorio. All'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], pur eccependo la difesa la violazione degli artt. 191 e 228 citati, la Corte del merito nulla disponeva in proposito, procedendo con l'audizione del perito, il quale confermava, peraltro, di aver utilizzato quegli atti non utilizzabili e di non aver preso in alcuna considerazione le dichiarazioni testimoniali rese nel corso del dibattimento. 3.4. Inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 1, 2 e 160 cod. pen., 25, comma 2, Cost., 14 Preleggi. I difensori, pur a conoscenza dell'indirizzo della giurisprudenza di legittimità - sulla scorta del quale il generico riferimento al "decreto di citazione a giudizio" di cui all'ad 160 cod. pen. consentirebbe di considerare atto interruttivo anche il decreto di citazione per il giudizio di appello di cui all'ad 601 cod. proc. pen.- non concordano con detta interpretazione estensiva ed analogica della norma penale (art. 160 cod. pen.). Invero, trattandosi di norma penale incidente in via diretta sulla determinazione del termine prescrizionale del reato, l'indicazione tassativa degli atti interruttivi impedisce qualsiasi interpretazione estensiva o analogica ed è indubbio che, attesi il dato testuale della lunga e specifica elencazione e l'interpretazione letterale della norma, qualora il legislatore avesse voluto inserire anche il decreto di citazione per il giudizio di appello lo avrebbe specificamente indicato. In conclusione, considerando ultimo atto interruttivo della prescrizione il decreto che dispone il giudizio emesso in data 09/05/2007 e la normativa vigente nel 2006, epoca di commissione del fatto, il reato si è prescritto nel luglio del 2019. 4.. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] 1. Deve, in primo luogo, rilevarsi che, diversamente da quanto assume il ricorrente nel quarto motivo di ricorso, il reato si è prescritto il 20/09/2021, in data successiva a quella della sentenza di appello (24/02/2021), dovendosi tenere conto che, trattandosi di reato commesso nel 2006, la prescrizione è pari ad anni 15 anni cui vanno aggiunti, nel caso di specie, 206 giorni di sospensione (142 in primo grado e 64 in appello), corrispondenti a quasi 7 mesi. 2. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo, con cui la difesa lamenta la violazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., per avere la Corte di appello ribaltato il giudizio assolutorio ed essere pervenuta ad affermare la responsabilità dell'imputato senza aver risentito i testimoni ivi indicati, è manifestamente infondato. In una recente pronuncia le Sezioni Unite (n. 22065 del 28/01/2021, [OSCURATO:PERSONA]) - dopo aver ricordato che la modifica normativa, che ha inserito nell'art. 603 cod. proc. pen. il comma 3-bis, ha saldato sul medesimo asse cognitivo e decisionale dovere di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, obbligo di motivazione rinforzata da parte del giudice dell'impugnazione in caso di dissenso rispetto alla decisione di primo grado, canone "al di là di ogni ragionevole dubbio" in ossequio allo statuto fondante del processo penale, ispirato ai principi fondamentali del contraddittorio, dell'oralità, dell'immediatezza nella formazione della prova - ha ribadito il principio per il quale il giudice è obbligato a rinnovare unicamente le prove dichiarative incidenti in maniera decisiva sulla decisione. Tanto premesso, occorre ricordare che l'impugnazione del Procuratore generale della Corte di appello di Roma si incentrava, esclusivamente, sul contrasto fra la consulenza tecnica dell'imputato e quella della parte civile, lamentando l'appellante che il primo Giudice non avesse svolto alcuna valutazione critica delle argomentazioni di quest'ultima, a fronte di una supina accettazione delle considerazioni di segno opposto sviluppate dal consulente tecnico dell'imputato. Per dirimere il contrasto tra le predette consulenze, la Corte di merito, disponeva, come più sopra ricordato, una perizia; rinnovava altresì l'istruttoria per svolgere l'audizione del teste Molli, la cui deposizione era stata ritenuta, dal Giudice di primo grado, di fondamentale importanza. Nella prima parte della sentenza, il Giudice di appello ripercorre la disamina delle acquisizioni testimoniali del giudizio di primo grado, in particolare soffermandosi sulle deposizioni testimoniali di Frisetti, Cantelli (testimoni della difesa) e Laureti (appartenente alla polizia municipale intervenuta sul luogo del sinistro), sulla cui riassunzione la difesa aveva particolarmente insistito. Con riguardo a quest'ultimo e ai suoi colleghi Torlone e Lamesi, la sentenza impugnata ha osservato che la loro deposizione aveva per oggetto essenzialmente rilievi effettuati sul teatro dell'incidente, giacché poco essi hanno potuto dire in merito alla dinamica dello stesso, in quanto, al loro arrivo, la vittima era già stata trasportata in ospedale; gli stessi, inoltre, nulla hanno saputo dire in merito alle fasi attive del semaforo pedonale, sia per il traffico veicolare che pedonale, al momento del sinistro. Quanto ai testi (automobilisti) Frisetti e Cantelli, la Corte territoriale ricorda che essi nulla hanno visto dell'incidente, essendosi limitati a dichiarare che, nell'occasione, il traffico era fluido e la loro velocità contenuta. Ciò detto, la sentenza impugnata ricorda come, a seguito della pressante richiesta difensiva di rinnovare l'istruttoria dibattimentale, la Corte di merito si sia interrogata su quali prove riassumere e, in tale, legittima, valutazione discrezionale, ha ritenuto di riacquisire la deposizione del solo teste Molli, per il ruolo centrale da questa avuto nel ragionamento del primo Giudice, reputando, invece, superflui gli altri testi, perché nessuno di questi aveva assistito al sinistro. Sul punto, la Corte di appello, in ossequio al relativo principio, dalla stessa esplicitamente richiamato, ha offerto una motivazione "rinforzata" laddove (p. 7) si è analiticamente confrontata con la sentenza di primo grado, evidenziandone le lacune e laddove si è soffermata ad illustrare le ragioni (p. 9 e seguenti) per le quali ha reputato di rinnovare le dichiarazioni del Molli. Più specificamente, ed entrando nel merito della doglianza riproposta in questa sede di legittimità, deve osservarsi che è del tutto corretta l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui l'art. 603,comma 3-biscod. proc. pen. non impone di ripetere formalisticamente il giudizio ma di avere cognizione diretta della prova dichiarativa che il requirente appellante chiede di rivalutare, atteso il chiaro disposto della norma secondo cui "Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale". L'appello del Procuratore generale, giova ricordarlo, era esclusivamente incentrato sulla prova tecnico-scientifica, così come risultante dalle contrapposte consulenze, non sul compendio testimoniale acquisito. Sotto questo, preciso, profilo, la Corte territoriale ha rinnovato l'istruttoria, disponendo una perizia volta a risolvere il denunciato contrasto ed a ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente, anche in considerazione dell'incertezza di fondo che ha reputato permanere nella testimonianza del Molli. Rinforzata si appalesa la motivazione (pp. 18 e 19) anche con riguardo alle ragioni per cui si sono accolte le conclusioni del perito - sulla velocità dell'auto condotta dall'imputato, sul punto d'urto, sull'attraversamento del pedone in prossimità delle strisce pedonali, sull'esistenza del nesso di causalità - e non quelle del consulente della difesa, pure analiticamente prese in considerazione e motivatamente disattese, di talché può, concludersi, sul punto, che non vi è stata violazione dei diritti della difesa. 2.2. Il secondo motivo resta assorbito. 2.3. Parimenti inammissibile, per genericità e per manifesta infondatezza, anche il terzo motivo. Irrilevante, alla luce di quanto sinora detto, che il perito non abbia preso cognizione del contenuto delle testimonianze. La doglianza sulla inutilizzabilità degli atti - che peraltro sono costituiti da rilievi di polizia giudiziaria - è generica perché non dice in che senso questi atti avrebbero inciso sulle valutazioni del perito. La doglianza, peraltro, era stata già sollevata nel giudizio di appello e correttamente la sentenza impugnata (pp.14 e 15) ha osservato che il perito aveva precisato di aver soltanto numerato gli atti visionati e che «da nessuna delle sue affermazioni, risulta, in alcun modo, che egli avrebbe tratto le proprie conclusioni da quegli atti che egli semplicemente enumera». Afferma inoltre che la questione sollevata, oltre che formalistica era anche pretestuosa, in quanto la difesa non aveva evidenziato alcuna parte dell'elaborato peritale che ne avrebbe convalidato l'assunto. Non priva di significatività, al riguardo, è il richiamo, fatto nell'impugnata sentenza, alla prima parte della deposizione resa dal perito, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], laddove egli aveva chiaramente spiegato la metodologia utilizzata. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese di costituzione della parte civile [OSCURATO:PERSONA] nel presente giudizio di legittimità che vanno liquidati in euro 3000,00, oltre accessori come per legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese di costituzione della parte civile
Sentenza Cassazione n. 44547/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris